Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02182/2025REG.PROV.COLL.
N. 07106/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7106 del 2024, proposto dalla
TO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Iannotta e Andrea Iannotta e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccaraso (AQ), non costituito in giudizio;
nei confronti
OL & NE S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Sciullo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, Sezione Prima, n. 234/2024 del 9 maggio 2024, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso R.G. n. 95/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della OL & NE S.n.c.;
Visti gli ulteriori documenti dell’appellante;
Viste le memorie e le repliche delle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Lucio Iannotta e l’avv. Roberto Sciullo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierna appellante, TO S.p.A. (“TO”) espone di titolare della concessione, rilasciatale dal Comune di Roccaraso (AQ) con atto del 6 settembre 1989, del diritto di superficie su terreni di uso civico siti in località Aremogna-TO per la realizzazione di impianti di sci, piste da discesa e servizi annessi. La concessione, avente durata di quindici anni, è stata prorogata per altri diciannove anni con atto del 30 dicembre 2005.
Con atto del 18 ottobre 2011 il Comune di Roccaraso ha concesso alla OL & NE S.n.c. (“OL € NE) il diritto di superficie sul terreno distinto in catasto al fg. n. 5, particella n. 875, con estensione di circa mq. 155. Tale particella risulta dal frazionamento, eseguito il 27 gennaio 2010, della particella n. 620, che però è compresa tra i suoli condotti in concessione dall’esponente.
La TO e il Comune di Roccaraso hanno stipulato in data 20 settembre 2012 un atto con cui sono stati ricondotti ad un unico provvedimento gli atti di concessione di aree demaniali in favore della società, disponendo la durata quinquennale della concessione, con proroga della stessa su richiesta scritta dell’esponente a ogni scadenza quinquennale, fino alla data di scadenza della vita tecnica degli impianti (20 dicembre 2045). Come si legge nelle premesse dell’atto, dalla proroga sono state escluse alcune aree, tra cui quella identificata con la particella n. 875 (parte), per la quale è rimasta la scadenza al 2023, secondo quanto stabilito nell’atto del 30 dicembre 2005, essendosi le parti riservate in ogni caso la possibilità di eventuali atti aggiuntivi per estenderne la scadenza fino al 20 dicembre 2045, come richiesto dalla concessionaria.
In relazione alla concessione da parte del Comune di Roccaraso del diritto di superficie alla OL & NE l’esponente ha promosso un contenzioso in sede civile innanzi al Tribunale di Sulmona (AQ), chiedendo:
a) l’accertamento del carattere preesistente e prevalente del diritto di superficie ad essa accordato dal Comune di Roccaraso sul diritto di superficie accordato alla OL & NE in merito alla particella n. 875 del foglio n. 5 del catasto terreni e per l’effetto la declaratoria di nullità del contratto stipulato al riguardo il 18 novembre 2011 tra il Comune e la ridetta OL & NE;
b) la declaratoria che l’immobile realizzato dalla OL & NE insiste in parte sulla particella n. 875, fg. n. 5, concessa alla TO e per l’effetto l’ordine alla OL & NE di demolire l’immobile, o, in subordine, l’accertamento del valore del terreno concesso alla TO occupato dall’immobile e la condanna della OL & NE a pagare alla ricorrente il relativo indennizzo;
c) la condanna del Comune di Roccaraso e in via solidale, ovvero in via gradata e alternativa, della OL & NE, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per la compressione del diritto di superficie ad essa spettante e per la connessa edificazione dell’immobile sul suolo ad essa concesso in superficie (da parte della OL & NE), con riserva a separato giudizio della quantificazione dei predetti danni.
Su tale ricorso il Tribunale di Sulmona si è pronunciato con ordinanza ex artt. 702- bis e 702- ter c.p.c., che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore di quella del G.A., ma, avendo riscontrato una litispendenza (per essere stata la questione già portata al vaglio del G.A.), non ha assegnato un termine per la relativa riassunzione. L’esponente ha appellato tale provvedimento innanzi alla Corte di Appello di L’Aquila, che si è pronunciata con sentenza n. 1764 del 16 dicembre 2020, confermando il difetto di giurisdizione dell’adito G.O. a conoscere della controversia, ma – in parziale accoglimento dell’appello – ha escluso la litispendenza e quindi ha assegnato all’appellante il termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al G.A. del processo.
La TO ha riassunto il giudizio innanzi al T.A.R. Abruzzo, riproponendo le domande formulate al G.O. e chiedendo la declaratoria di inefficacia e inopponibilità nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2644 c.c., del contratto stipulato il 18 novembre 2011 tra il Comune di Roccaraso e la OL & NE (in virtù della priorità della trascrizione dell’atto di costituzione del diritto di superficie a suo favore rispetto alla trascrizione del contratto in discorso).
In parziale accoglimento del ricorso l’adito T.A.R., con sentenza n. 234/2024 del 9 maggio 2024, ha accolto la domanda di accertamento che il diritto di superficie sulla particella n. 875 del foglio n. 5 del catasto terreni del Comune di Roccaraso ha formato oggetto di concessione alla ricorrente in modo ininterrotto dal 6 settembre 1989 al 5 settembre 2023, in virtù di titoli validi ed efficaci. Ha invece respinto le altre domande formulate dalla ricorrente e, in particolare, le domande di condanna della controinteressata alla demolizione dell’immobile e al pagamento di un indennizzo e la domanda di risarcimento del danno (ritenuta del tutto generica).
Avverso tale sentenza è insorta l’esponente, impugnandola con l’appello in epigrafe, con cui ne ha chiesto la riforma in parte qua e ha dedotto i seguenti motivi:
1) contraddittorietà manifesta e intima contraddizione, violazione dell’art. 1418, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 1346 c.c., difetto di motivazione, giacché il T.A.R., avendo riconosciuto che il Comune non poteva attribuire alla OL & NE il diritto di superficie sulla particella n. 875 perché aveva in precedenza concesso detta particella in superficie alla TO, avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia/nullità del contratto concluso tra la P.A. e la controinteressata per carenza nell’oggetto di tale contratto dei requisiti dell’art. 1346 c.c. (in specie: della possibilità);
2) travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, omessa totale considerazione del chiarimento reso dal notaio Vittorio Altiero il 15 febbraio 2024 di cui al documento prodotto in primo grado il 28 febbraio 2024 ( sub all. 5 del relativo foliario) non contestato dalla controparte, violazione e falsa applicazione dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., omessa considerazione del contratto di rinnovo della concessione del diritto di superficie del 2005, nonché degli atti ad esso presupposti, difetto di motivazione, giacché il T.A.R. sarebbe incorso in errore nell’affermare che il diritto di superficie della TO è scaduto il 5 settembre 2023, data in cui il diritto si sarebbe estinto con conseguente concentrazione delle relative facoltà in capo alla OL & NE: con tale affermazione, infatti, non avrebbe considerato la nota di chiarimenti fornita dal notaio rogante l’atto di rinnovo del 2005, prodotta dalla ricorrente, in base alla quale la scadenza della concessione andrebbe fissata al 30 dicembre 2024;
3) erroneità della sentenza, in quanto la presa d’atto della vigenza del diritto di superficie in favore della ricorrente avrebbe dovuto condurre il Tribunale all’accoglimento della domanda di demolizione dell’immobile realizzato dalla controinteressata sulla particella in contestazione, o, in via subordinata, della domanda di indennizzo;
4) travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, omessa considerazione della perizia tecnica allegata all’atto di riassunzione e della P.E.C. del 13 febbraio 2024 trasmessa dalla Rental TO S.r.l.s. alla ricorrente, di cui al documento prodotto in primo grado il 28 febbraio 2024 ( sub all. 4 del relativo foliario), non contestati dalla controparte, violazione e falsa applicazione dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., difetto di motivazione, giacché la ricorrente avrebbe dimostrato che una parte dell’immobile realizzato dalla OL & NE ricade sulla particella n. 875, in concessione alla stessa ricorrente, e che essa subirebbe un danno (dimostrato nell’ an ) dall’attività commerciale non autorizzata illecitamente svolta in detto immobile, sia diretto, che indiretto.
Si è costituita in giudizio la OL & NE S.n.c. con memoria di costituzione e difensiva, contestando le doglianze dell’appellante e concludendo per la conferma della decisione appellata.
Il Comune di Roccaraso, pur evocato, non si è costituito in giudizio.
Le parti costituite hanno successivamente depositato memorie e repliche, nonché – l’appellante – un ulteriore documento e cioè l’istanza di rinnovo della concessione, con la ricevuta di presentazione di detta istanza.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti delle parti costituite, che si sono riportati integralmente a tutti i propri scritti difensivi e alle proprie richieste e conclusioni in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dalla TO S.p.A. avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, che ha accolto solo in parte il ricorso presentato dalla predetta società nei confronti del Comune di Comune di Roccaraso e della OL & NE S.n.c., nella parte in cui detta sentenza ha respinto le domande formulate dalla ricorrente.
In sintesi, il T.A.R. ha ritenuto che la concessione alla OL & NE da parte del Comune di Roccaraso della particella n. 875, su cui grava il diritto di superficie in favore della ricorrente, avrebbe potuto avere ad oggetto la nuda proprietà e non, come in effetti è avvenuto, la piena proprietà (superficiaria) del bene. Ciò comporta che la concessione del diritto di superficie alla TO sulla particella n. 875 è opponibile alla OL & NE (che ha acquistato tale diritto e trascritto l’acquisto successivamente), ma solo fino al 5 giugno ( rectius : settembre) 2023, data in cui il diritto di superficie della ricorrente si è estinto, con conseguente concentrazione delle facoltà insite nel diritto di proprietà (superficiaria) in capo alla controinteressata.
Infatti, da un lato la ricorrente aveva rinunciato nel 2009 alla concessione in diritto di superficie della particella n. 875 (originata per frazionamento dalla particella n. 620), a condizione, però, che la OL & NE, interessata alla predetta particella, l’adibisse unicamente a sede operativa della scuola sci, senza possibilità di usi diversi: ma la controinteressata esercita su detta area ( rectius : sull’immobile ivi realizzato) attività commerciale e ciò – osserva il T.A.R. – comporta che la rinuncia della TO non è efficace.
D’altro lato l’atto del 20 settembre 2012, recante la proroga della concessione del diritto di superficie rilasciata alla ricorrente, non estingue il diritto di questa sulla particella n. 875, poiché detta particella resta esplicitamente esclusa dall’atto stesso; sul punto la sentenza precisa che il citato atto di proroga tiene ferma per la particella n. 875 la scadenza della concessione al 2023.
La scadenza della concessione alla TO comporta, secondo la sentenza appellata, l’impossibilità di accogliere la domanda di demolizione dell’immobile, poiché, essendo la concessione scaduta (e il diritto di superficie estinto), le facoltà del superficiario, incluso lo ius tollendi in caso di edificazione abusiva, si sono concentrate in capo al proprietario. La sentenza aggiunge che un uguale discorso va fatto anche per la domanda di indennizzo presentata in subordine dalla ricorrente.
Da ultimo il T.A.R. ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno fosse da respingere perché del tutto generica, anche se limitata all’ an della perdita subita. Infatti, la ricorrente non ha indicato quale uso dell’area (compatibile con la destinazione di questa a uso civico e con i limiti del diritto di superficie) le sarebbe stato precluso durante il periodo di efficacia della concessione del diritto di superficie, a causa dell’edificazione su detta area realizzata dalla OL & NE.
Così riassunta la motivazione della sentenza appellata e venendo alla disamina delle censure dedotte dall’appellante, il Collegio osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta che il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel non dichiarare nullo il contratto stipulato tra il Comune di Roccaraso e la controinteressata OL & NE in data 18 novembre 2011, con il quale è stato costituito in capo a quest’ultima il diritto di superficie sulla particella n. 875.
Osserva sul punto l’appellante che il T.A.R. ha riconosciuto che la concessione alla controinteressata della particella in esame non avrebbe potuto riguardare, com’è invece, avvenuto, la piena proprietà (superficiaria) del bene: il Comune, infatti, non avrebbe potuto disporre dell’area, avendola concessa in superficie all’odierna appellante in epoca precedente, con atto già trascritto. Ma il primo giudice non avrebbe fatto seguire a tale accertamento la declaratoria di carenza del presupposto del contratto di costituzione del diritto di superficie in favore della OL & NE e, quindi, della nullità di tale contratto ex art. 1418, secondo comma, c.c., per mancanza nell’oggetto di questo dei requisiti di cui all’art. 1346 c.c. e in specie del requisito della possibilità dell’oggetto.
Il motivo è infondato, per un duplice ordine di motivi.
Sotto un profilo processuale, il ricorso di primo grado non reca alcuna domanda di declaratoria della nullità del contratto stipulato il 18 novembre 2011, né alcuna menzione della mancanza dei requisiti dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.: reca, invece, la domanda di declaratoria dell’inefficacia e inopponibilità alla ricorrente del predetto contratto, ai sensi dell’art. 2644, secondo comma, c.c., che è stata accolta dalla sentenza di prime cure, anche se, come si è visto, limitatamente al periodo fino al 5 settembre 2023.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza occupatasi del problema (C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 27 luglio 2012, n. 721) il Codice del processo amministrativo costituisce un autonomo corpo di norme atto ad esprimere principi originali, passibile in primo luogo di interpretazione analogica interna, con il corollario che solo ove ciò sia impossibile si può ricorrere alle disposizioni del Codice di procedura civile, nei limiti dell’art. 39 c.p.a., cosicché la disciplina di ogni istituto processuale va ricercata, in primo luogo, all’interno del predetto Codice del processo amministrativo.
Ciò sta a dire che per la nullità l’interprete deve fare esclusivo riferimento all’art. 31, comma 4, c.p.a., il quale stabilisce la disciplina processuale dell’azione volta alla declaratoria di nullità, prevedendo una disciplina differenziata del rilievo della nullità, secondo che essa: a) sia domandata dal ricorrente, in via di azione: in tal caso, è previsto un termine decadenziale di n. 180 giorni, triplo rispetto a quello ordinario ex art. 29 c.p.a., tanto che taluno parla di una sorta di “ super-annullabilità ”; b) sia opposta in via di eccezione (c.d. impropria) dal resistente e in questo caso vige la regola dell’imprescrittibilità ( rectius : non assoggettamento a termini decadenziali), secondo il noto principio espresso dal brocardo “ quae temporalia ad agendum, perpetua ad eccipiendum ” (cfr. art. 1442, quarto comma, c.c.); c) sia rilevata d’ufficio dal giudice e in tale ipotesi la perpetuità del potere di rilevare il vizio è la medesima di cui si è già detto sub b).
Sulla base di tale normativa, il Collegio ritiene, pertanto, di dare continuità all’indirizzo secondo cui la rilevabilità d’ufficio del vizio di nullità può avvenire solo in favore della parte resistente (nel senso del non accoglimento della domanda del ricorrente) e non in favore di quest’ultimo, a carico del quale il citato art. 31, comma 4, c.p.a. pone un preciso onere a pena di decadenza (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 29 dicembre 2020, n. 1469; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- bis , 1° giugno 2020, n. 5788; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I. 6 maggio 2020, n. 746; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 19 settembre 2018, n. 5530; id., 28 febbraio 2018, n. 1287; T.A.R. Umbria, Sez. I, 9 agosto 2017, n. 548; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 10 novembre 2016, n. 2900).
Sotto l’aspetto sostanziale, poi, viene in rilievo la trascrizione degli atti di acquisto dei diritti reali su beni immobili, quale mezzo legale di pubblicità posto a tutela della circolazione di detti beni, volto a dirimere conflitti tra terzi aventi causa che pretendano diritti sul bene tra loro incompatibili (cfr., ex multis , Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2004, n. 20292; id., 4 novembre 2002, n. 15393; id., 23 ottobre 1985, n. 5194; Sez. I, 10 maggio 1991, n. 5235). La relativa disciplina, contenuta nell’art. 2644 c.c., comporta non la nullità, ma l’inefficacia/inopponibilità, al soggetto che ha trascritto anteriormente il proprio acquisto, dell’altrui atto di acquisto trascritto posteriormente e ciò pur nell’ipotesi (peraltro qui non rinvenibile) in cui l’altrui acquisto risalga a data anteriore. Detta disciplina è stata applicata puntualmente dal T.A.R. nel caso di specie, cosicché anche per questo aspetto il motivo in esame si rivela infondato.
Venendo al secondo motivo di appello, con esso la TO lamenta che la sentenza avrebbe errato nel dichiarare che la concessione del diritto di superficie in favore dell’appellante (avvenuta nel 1989 con durata di quindici anni, rinnovati per altri diciannove anni con contratto del 30 dicembre 2005) è opponibile alla OL & NE solo fino al 5 settembre 2023, data in cui il diritto di superficie si sarebbe estinto: in realtà, infatti, detto diritto sarebbe venuto a scadere il 30 dicembre 2024 (salvo ulteriore rinnovo, la cui richiesta è stata documentata dall’appellante).
Al riguardo – sostiene l’appellante – sarebbe decisivo il chiarimento reso dal notaio Altiero, che ebbe a rogare il contratto del 30 dicembre 2005, il quale con lettera del 15 febbraio 2024 versata in atti ha precisato che il dies a quo del 5 settembre 2004, indicato in tale contratto, sarebbe frutto di un errore, poiché in realtà i diciannove anni pattuiti decorrerebbero dallo stesso 30 dicembre 2005. Ciò, per le seguenti due ragioni: a) perché vi sarebbe stata una vacatio nella concessione dal 6 settembre 2004 (data di scadenza della precedente concessione) al 30 novembre 2005 (data in cui l’Ufficio Tecnico del Comune ha determinato il canone per il rinnovo) tanto che per questo periodo è stato previsto un indennizzo e non un canone di occupazione; b) perché il diritto di superficie è un diritto reale e quindi il contratto che lo costituisce si perfeziona con atto scritto e cioè nella vicenda in esame con l’atto del 30 dicembre 2005.
Il chiarimento del notaio Altiero sarebbe avvalorato anche dal fatto che quella del 2005 sarebbe non una proroga, ma un rinnovo della concessione, che avrebbe dato vita ad un nuovo rapporto, il quale, perciò, non decorrerebbe dalla scadenza del precedente (6 settembre 2004).
Il motivo è palesemente infondato (oltre che inammissibile).
Invero, in ordine alla scadenza della concessione rinnovata nel 2005, l’art. 2 del contratto stipulato il 30 dicembre 2005 stabilisce in modo espresso e inequivocabile la durata della concessione stessa in diciannove anni “ a decorrere dal 5 settembre 2004 ”: ogni ulteriore considerazione sul punto risulta, perciò, del tutto superflua, attese le note regole d’ermeneutica, secondo cui nell’interpretazione dei contratti il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. (cfr., ex multis , Cass. civ., Sez. II, 12 novembre 2024, n. 29161; id., 20 maggio 2022, n. 16351; id., 11 novembre 2021, n. 33451; Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23272; Sez. I, 31 maggio 2022, n. 17736; Sez. VI, 23 maggio 2022, n. 16621).
Ad BU , come sottolinea la controinteressata nelle sue difese: I) la stessa relazione tecnica depositata dall’odierna appellante indica la decorrenza della concessione alla data del 5 settembre 2004 e la scadenza di questa al 4 settembre 2023; II) nel già ricordato atto del 20 settembre 2012, recante la riconduzione ad un unico atto delle concessioni di aree demaniali rilasciate dal Comune di Roccaraso all’appellante con proroga della concessione, di cinque anni in cinque anni, fino al 2045, rogato dallo stesso notaio Altiero, per la particella n. 875, lasciata fuori dalla suddetta proroga, viene espressamente indicata la scadenza al 2023 (e non al 2024).
In presenza di tutti questi elementi incontrovertibili, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la concessione in favore della ricorrente fosse scaduta al settembre 2023 e su tali basi ha rigettato la domanda di ordinare la demolizione del manufatto realizzato dalla OL & NE (parzialmente) sulla particella n. 875 o in via subordinata, di condannare la predetta controinteressata al pagamento di un indennizzo.
Va aggiunto che la suddetta domanda era comunque inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante, in base al principio della divisione dei poteri non sono ammissibili le domande di condanna della P.A. al rilascio del provvedimento amministrativo o ad un facere specifico al di fuori dei casi tassativi (di cui nella fattispecie in esame non si rinvengono i presupposti applicativi) degli artt. 30, comma 2, 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c) , c.p.a. (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 22 aprile 2024, n. 3604; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1909; Sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; id., 23 febbraio 2018, n. 1141; id., 2 febbraio 2017, n. 444; id., 25 gennaio 2017, n. 293; per la giurisprudenza espressasi sulla questione anteriormente al Codice del processo amministrativo, v. C.d.S., Sez. VI, 31 maggio 2008, n. 2622, con i precedenti ivi richiamati).
Ad ogni modo, la domanda di condanna del Comune ad ordinare la demolizione dell’immobile o, in subordine, il pagamento dell’indennizzo, non può in nessun caso essere accolta in questo giudizio di appello, poiché, anche se si accedesse alla tesi dell’appellante circa la decorrenza della concessione dal 30 dicembre 2005, la stessa sarebbe ormai scaduta al 30 dicembre 2024: da tale data, perciò, si sarebbe comunque verificata quella concentrazione in capo alla OL & NE delle facoltà inerenti alla particella n. 875 già spettanti all’ex superficiaria (TO), compreso lo ius tollendi e la pretesa subordinata all’indennizzo, che la sentenza di prime cure ha posto a fondamento della reiezione della relativa domanda.
Infine, con il quarto e ultimo motivo d’appello la TO deduce l’erroneità della sentenza appellata nel capo contenente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da essa presentata.
Lamenta sul punto l’esponente di avere depositato nel giudizio civile, poi riassunto innanzi al G.A., una perizia che dimostrerebbe che la OL & NE ha realizzato parte dell’edificio dove svolge – in modo peraltro illecito – attività commerciale (noleggio sci e scarponi), e che invece avrebbe dovuto adibire solo a sede sociale, sulla particella n. 875, in concessione alla stessa esponente.
Essa, inoltre, avrebbe fornito la prova dei danni conseguenti all’illecito svolgimento della suindicata attività commerciale ad opera della controinteressata, producendo una “ P.E.C. ” del 13 febbraio 2024, inviatale dalla Rental TO S.r.l.s.: quest’ultima, affittuaria del ramo d’azienda per lo svolgimento dell’attività di noleggio e deposito sci e attrezzature sportive e alla quale, perciò, è stata volturata la relativa licenza commerciale in capo all’appellante, avanza in tale P.E.C. la richiesta di riduzione del canone da essa versato per l’affitto, in modo da tenere conto dell’incidenza negativa sui propri affari dell’attività illecita (di concorrenza sleale) svolta dalla OL & NE.
Pertanto – conclude l’appellante – agli atti di causa vi sarebbe l’evidenza documentale dell’ an del danno da essa subito a causa della concorrenza sleale della OL & NE con la pratica di un’attività commerciale non autorizzata. Il danno sarebbe diretto, perché l’appellante sarebbe la sola titolare, nell’area in discorso, della licenza di esercizio dell’attività commerciale di noleggio sci e scarponi, e indiretto, poiché a causa della condotta della controinteressata l’appellante rischia di subire iniziative ad opera del soggetto (Rental TO S.r.l.s.) che dal 2019 gestisce il ramo d’azienda.
Anche questo motivo, come il precedente, è palesemente infondato, oltre che inammissibile.
Da un lato, infatti, la TO non ha neppure allegato una condotta illecita del Comune di Roccaraso e tantomeno ne ha fornito la prova. Vero è che il predetto Comune ha concesso il diritto di superficie sulla particella n. 875 alla OL & NE nonostante questa rientrasse tra le aree assentite all’odierna appellante: esso, tuttavia, non ha mai acconsentito a che la controinteressata adibisse l’immobile ivi realizzato all’uso commerciale, nel ché consisterebbe l’attività dannosa.
D’altro lato l’appellante non dimostra di aver subito alcun danno c.d. diretto, tant’è vero che l’azione risarcitoria viene limitata all’ an debeatur e cioè configurata in termini di condanna generica: ma nel processo amministrativo l’azione di condanna generica ex art. 278 c.p.c. non è ammessa (C.d.S., Sez. IV, 4 agosto 2021, n. 5743; Sez. V, 24 aprile 2009, n. 2609; Sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3823), essendo ammessa solo la condanna con determinazione dei criteri (C.d.S., Sez. III, 8 gennaio 2025, n. 89; Sez. VI, 4 aprile 2011, n. 2102).
L’appellante non ha neppure fornito alcuna prova di aver subito un pregiudizio dalla condotta della OL & NE e peraltro non è certo questa la sede per la cognizione di un (presunto) pregiudizio di tal tenore, inerente ai rapporti civilistici tra privati.
In merito, infine, al c.d. danno indiretto, si tratta all’evidenza di un pregiudizio solo potenziale e non attuale, non risultando in atti iniziative giudiziali o extragiudiziali dell’affittuaria del ramo d’azienda, e in ogni caso, se l’appellante dovesse essere convenuta in giudizio dalla Rental TO S.l.r.s. nella sede a ciò deputata, potrà difendersi invocando l’illecito altrui.
In conclusione, pertanto, l’appello è nel suo complesso infondato (oltre che in parte inammissibile, nei termini esposti) e deve per conseguenza essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’appellante e in favore della controinteressata costituitasi in giudizio nella misura di cui al dispositivo, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Comune di Roccaraso, che, sebbene evocato, non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alla controinteressata le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge, non facendo luogo a spese nei confronti del Comune di Roccaraso, non costituitosi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO