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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
all'udienza collegiale del giorno 23 gennaio 2025 celebrata con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 170/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo proposto avverso la sentenza n. 317/24, emessa e pubblicata il 13.03.2024 dal Tribunale di Palmi e vertente
TRA
in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante p.t., dott. C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti Roberta Russo (C.F. ) e Daniele Fumagalli (C.F. C.F._1
, giusta procura in atti;
C.F._2
- reclamante -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio CP_1 C.F._3
Lucisano (C.F. ) e Demetrio Porcino (C.F. ), giusta C.F._4 C.F._5 procura in atti;
- reclamato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012, depositato in data 05.05.2020, il sig. CP_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi la Società Parte_1 affinché venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del fatto allo stesso contestato o venisse ricondotto al disposto di cui alla lett. c) dell'art. 34 CCNL applicato e, per l'effetto, annullato il licenziamento allo stesso irrogato con conseguente reintegrazione sul posto di lavoro e con liquidazione della relativa indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il sig. premetteva: di essere stato dipendente della società con contratto di lavoro a tempo CP_1 pieno e indeterminato a far data dal 10.07.2003, inquadrato come operaio con mansioni di manutentore di Elettro Meccanica, in servizio presso il porto di Gioia Tauro;
di essersi occupato, in particolare, dell'attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti elettrici ed elettronici dei mezzi di banchina;
che la suddetta attività era articolata in turni di “manutenzione ordinaria”, nei quali era adibito in modo specifico e per l'intero turno, e in turni di “pronto intervento” per riparazioni ed interventi non programmati;
che nel corso del secondo semestre dell'anno 2019 era stato conferito incarico alla Genius Technology Engineering s.r.l. per lo smontaggio ed il successivo smaltimento di n. 6 gru dismesse;
che gli operai manutentori venivano spesso inviati con appositi ordini di servizio o su indicazione orale del superiore gerarchico presso l'area di cantiere per reperire pezzi di ricambio da montare sulle gru funzionanti in caso di guasti;
che nella zona di cantiere in questione non vi erano barriere o segnali di divieto utili ad interdirne l'accesso all'area; che in data 06.10.2019, dopo aver svolto il proprio turno di lavoro di
“manutenzione ordinaria” su una gru, aveva deciso di eseguire un sopralluogo presso la gru posta nel cantiere lato Nord del porto, unitamente ad un altro collega;
che dopo poco più di 20-30 minuti era uscito dal cantiere portando con sé tre o quattro staffe angolari in metallo delle dimensioni di
30-40 cm e aveva fatto rientro presso il box all'esterno del quale era posto un container utilizzato dai manutentori quale officina e deposito pezzi di ricambio;
che tali staffe in metallo erano state depositate nel container officina al fine di poter creare una o più mensole per riporre ed ordinare il materiale ivi già presente, ma semplicemente accatastato;
che di tale sopralluogo era stato reso prontamente edotto il superiore gerarchico;
che in data 08.11.2019 aveva ricevuto dalla società datrice di lavoro una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva contestato di essersi recato presso il cantiere, di essere rimasto lì circa 45 minuti, di essere uscito asportando del materiale, di averlo caricato sul furgone e di essersi allontanato dal cantiere per rientrare in officina;
che gli era stata disposta contestualmente la sospensione cautelativa sino a successiva comunicazione;
che a seguito di richiesta, ai sensi dell'art. 7 St. Lav., era stato audito personalmente in data 13.11.2019 per fornire giustificazioni;
che in data 22.11.2019 aveva ricevuto lettera racc.
A.R. inviata dalla società datrice di lavoro con la quale gli era stata comminata la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso;
che il lavoratore aveva tempestivamente impugnato il recesso per giusta causa.
Con ordinanza del 15.07.2021 il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso ritenendo che il fatto contestato al lavoratore rientrasse tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL di settore, pertanto annullava il licenziamento intimato al sig. e CP_1 condannava la società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannava, altresì, la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura di legge, maggiorati di interessi legali, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il giudicante in particolare osservava che era escluso che oggetto della contestazione fosse il furto o l'appropriazione di beni o l'abbandono del posto di lavoro, sicché l'unica condotta contestata riguardava l'accesso ad un'area interdetta.
In questa prospettiva, riteneva che né la prospettazione del lavoratore - in base alla quale vi era una prassi che rendeva l'accesso a quell'area ordinariamente consentito per la ricerca di pezzi di ricambio - né la prospettazione del datore di lavoor - , in base alla quale sussisteva ab origine uno specifico divieto di accesso a quell'area impartito ai lavoratori attraverso un ordine aziendale oppure un'apposita cartellonistica - avessero trovato un sufficiente riscontro probatorio.
Dall'istruttoria era emerso, da un parte, l'inesistenza di uno specifico ordine scritto o verbale impartito dal datore di lavoro ai manutentori volto ad inibire l'accesso all'area, dall'altra, la sussistenza di una prassi in base alla quale il prelievo dei pezzi di ricambio necessitasse di apposito incarico scritto a verbale da parte del responsabile del turno, in questo caso insussistente;
dall'altra parte ancora, la mancanza di sufficiente dimostrazione circa la sussistenza sin dall'inizio di una cartellonistica posta all'ingresso del varco di accesso (prima nell'area sud e poi nell'area nord) tale da rendere oggettivamente l'ingresso vietato per tutti (quindi, da rendere il divieto assoluto immediatamente percepibile anche senza specifico ordine datoriale), fermo restando che comunque l'area di smontaggio era un'area destinata a lavorazioni pericolose, sicchè l'accesso doveva intendersi implicitamente inibito, salvo autorizzazione, per motivi di sicurezza.
Alla luce di tale ricostruzione, il giudice della fase sommaria riteneva che:1) la circostanza che l'accesso del ricorrente avesse avuto la finalità di individuare dei pezzi di risulta da riutilizzare per l'attività lavorativa (nello specifico, le staffe di metallo per alcune mensole realizzate nel container/magazzino) consentiva di sovrapporre la condotta a quella tipizzata nell'art. 34 comma 1 lett. c CCNL, cioè l'esecuzione di lavori non assegnati;
inadempimento sanzionato, appunto, con l'ammonizione scritta, con la multa o con la sospensione in relazione alla gravità ed all'eventuale recidiva;
2) l'accesso all'area interdetta potesse essere inquadrato nella previsione di cui all'art. 34 comma 1 lett f in rapporto alla violazione del divieto di osservare le norme e le misure di sicurezza;
inadempimento anch'esso sanzionato con l'ammonizione scritta, con la multa o con la sospensione in relazione alla gravità ed all'eventuale recidiva, con la specificazione che la violazione delle regole di sicurezza non si era caratterizzata per particolare gravità, atteso che domenica 6/10/2019 il cantiere di dismissione non era attivo.
Con ricorso depositato in data 12.08.2021 la Società Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 1, co. 51, L. 92/2012, avverso la predetta ordinanza.
L'opponente impugnava l'ordinanza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che oggetto della contestazione disciplinare fosse soltanto l'accesso non autorizzato da parte del sig. nell'area CP_1 di cantiere gestita dalla Società Genius Technology Engineering S.r.l., precisando che, in realtà, fosse stato addebitato al lavoratore anche il fatto di aver asportato del materiale dalla predetta area e di essersene appropriato.
La lamentava, altresì, l'assenza di prova sull'utilizzo del materiale sottratto dal Parte_1 lavoratore per realizzare delle mensole nel container/magazzino; insisteva sulla circostanza che la cartellonistica relativa al divieto di accesso all'area in questione fosse stata affissa dal primo giorno di avvio delle attività; riteneva, dunque, erronea la decisione del Giudice secondo cui la condotta addebitata al sig. fosse punibile con sanzione conservativa, prevista dall'art. 34, comma 1, CP_1 lett. e) CCNL relativa all'esecuzione di lavori non assegnati.
La causa veniva decisa con Sentenza n. 317/24, pubblicata in data 13.03.2024, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda della società, confermando l'ordinanza opposta, seppur con altra motivazione.
Il Giudice dell'opposizione riteneva , infatti, che la condotta di sottrazione di beni altrui fosse parte integrante della contestazione disciplinare, ma che tuttavia il datore non avesse provato il contestato furto e quindi l'appropriazione da parte del lavoratore del materiale rinvenuto presso il cantiere, essendo emerso esclusivamente che il dipendente aveva prelevato le staffe di metallo dal predetto luogo, le avesse riposte nel furgone, e si fosse diretto verso l'officina; in tale contesto appariva verosimile la tesi del ricorrente secondo cui le staffe di metallo erano state utilizzate per realizzare delle mensole all'interno del container adibito ad officina.
Avverso la predetta sentenza la società ha proposto reclamo per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo altresì CP_1 reclamo incidentale avente ad oggetto il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, osservando che, liquidando l'importo di € 2008,00, oltre accessori di legge, il giudicante si era discostato dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e ss. m. e i., senza alcuna motivazione.
Infatti il valore della controversia era, infatti, da considerarsi indeterminabile, vista la materia trattata, per cui, anche applicando, per le sole fasi effettivamente svolte, i minimi tariffari, e finanche la riduzione del 30% prevista dall'art. 4 co. 4 per assenza di questioni di fatto e di diritto trattate, si sarebbe dovuto pervenire all'importo € 3.166,80, oltre accessori di legge.
Concludeva dunque chiedendo la riforma del “solo capo della Sentenza con il quale sono state liquidate le spese e compensi di giudizio in complessivi € 2.008,00 per assoluto vizio di motivazione sul punto e per erronea applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, provvedendo a liquidare spese e compensi di giudizio nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari che a tal fine hanno dichiarato e dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso nulla con riguardo alle seconde.”
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
23.01.2025 loro assegnato hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame parte appellante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non dimostrato il contestato furto non avendo il datore di lavoro provato che il sig. si fosse allontanato dal terminal con il materiale asportato. CP_1
La reclamante ritiene che l'allontanamento dal cantiere presso il quale l'accesso era vietato, con il materiale ivi sottratto, fosse condotta di per sé idonea e sufficiente a giustificare il licenziamento, posto che la fattispecie della sottrazione era già pienamente costituita, senza necessità di alcuna successiva prova in ordine all'asportazione dei beni dal terminal. Dirimente a tal proposito sarebbe la circostanza che la “Genius Technology Engineering S.r.l. acquisiva, al termine dei lavori, i materiali risultanti dallo smontaggio e demolizione delle predette gru, per un prezzo di euro
200.000,00”, dunque l'aver prelevato del materiale dal cantiere della Genius Technology Parte_ Engineering S.r.l., riponendolo nel furgone e dirigendosi verso l'officina della sarebbe di per sé sufficiente a configurare la fattispecie di furto, poiché l'asportazione di beni altrui si era integralmente realizzata, essendo irrilevante che il lavoratore si fosse allontanato o meno dal terminal con i beni trafugati. Evidenzia, altresì, che non fosse stato dimostrato dal lavoratore che i beni sottratti fossero stati effettivamente utilizzati nel magazzino.
Con il secondo motivo di gravame la società sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto privo di riscontro probatorio l'esistenza di un divieto di accesso al cantiere, evidenziando come l'istruttoria espletata avesse dimostrato che la cartellonistica implicante il divieto di accesso al cantiere fosse stata esposta sin dal primo giorno di avvio delle attività del cantiere stesso.
Peraltro, assumerebbe decisiva rilevanza (al fine di smentire la tesi secondo la quale, in buona sostanza, il sig. non avesse contezza del fatto che non potesse accedere al cantiere) il fatto CP_1 che i sigg.ri e avessero avuto accesso al cantiere non dall'ingresso lato monte, bensì Pt_4 CP_1 dall'apertura lato mare, con l'evidente intento di celare la loro attività.
Con il terzo motivo di gravame la reclamante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che la condotta illecita del sig. sia inquadrabile nella condotta tipizzata nell'art. 34, CP_1 comma 1, lett. c) CCNL di settore, che delinea una sanzione conservativa per colui che esegue lavori non assegnatigli.
La società ribadisce che l'accesso a cantiere chiuso presso un'area gestita da terzi non rientrava tra i compiti lavorativi di un manutentore di MCT e che nel cantiere oggetto di contestazione non erano in corso lavori di demolizione di gru analoghe a quelle ancora attive presso il porto di Gioia Tauro, per cui, l'accesso al cantiere del lavoratore non poteva trovare alcuna giustificazione di carattere professionale.
Il reclamo è infondato e la sentenza deve essere confermata seppur con motivazione parzialmente diversa.
I fatti contestati allo sono i seguenti: “in data 6 ottobre 2019, Lei era di turno dalle ore CP_1
15:00 alle ore 23:00”. Durante il predetto turno (dunque, in orario di lavoro), risulta che Lei a bordo di un furgone aziendale, a sua disposizione esclusivamente per esigenze di servizio, si è recato nei pressi della predetta area di cantiere il cui accesso non era autorizzato. Una volta giunto nei pressi di tale area, Lei è entrato e si è intrattenuto all'interno per circa 45 minuti. Dopo circa
45 minuti, Lei è uscito dalla predetta area di cantiere asportando del materiale e, quindi, si è allontanato caricando il predetto materiale all'interno del furgone aziendale e si è diretto verso
l'officina …”.
Dalla lettura della contestazione emerge, così come sostenuto nell'ordinanza sommaria, che le condotte contestate fossero l'accesso non autorizzato all'area di cantiere e il mero prelievo non autorizzato di materiale.
Tale conclusione è supportata da due sicuri indici letterali: la parola asportazione in luogo di appropriazione – laddove per asportazione si intende il portare via qualcosa da un luogo;
mentre per appropriazione, si intende la presa di possesso di una cosa appartenente ad altri con l'animo di farla propria – e la destinazione del lavoratore verso l'officina, luogo deputato alle attività dei manutentori, senza che lo stesso dunque sia mai fuoriuscito dalla disponibilità della datrice di lavoro e complessivamente dal ciclo lavorativo. A tal proposito la tesi della società in base alla quale il materiale sarebbe già stato acquistato dalla società appaltatrice, con la conseguenza che l'asportazione dello stesso dal cantiere sarebbe già sufficiente a configurare la fattispecie di furto, trova smentita nel contratto di appalto prodotto dalla società in base al quale “al termine dei lavori l'acquirente acquista dalla venditrice i materiali risultanti dallo smontaggio e demolizione”. La vendita, dunque, non era ancora perfezionata.
Peraltro, solo ad abundantiam, laddove si volesse ritenere che, in effetti, allo fosse stato CP_1 contestato il furto di non meglio specificati materiali, la circostanza (non corrispondente, come visto, al vero) che gli stessi fossero già stati acquistati dall'appaltatrice , avrebbe dovuto essere nota al lavoratore per integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di reato in parola.
Il primo motivo di reclamo è dunque infondato.
Alla luce di quanto appena osservato il secondo motivo ed il terzo motivo di appello appaiono per certi versi infondati e per altri irrilevanti.
Innanzitutto si osserva che, come correttamente affermato da entrambi i giudici di primo grado, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni differenti e contrastanti: per i testi e la cartellonistica contenente il divieto di accesso era presente Tes_1 Testimone_2 sin dal primo giorno di apertura del cantiere, per il teste i cartelli di divieto di Testimone_3 accesso all'area erano stati collocati solo dopo il licenziamento del sig. mentre altri testi non CP_1 erano a conoscenza di tale circostanza.
In verità, le uniche circostanze certe emerse dall'istruttoria sono: 1) per l'accesso al cantiere al fine di recuperare materiale era necessaria una preventiva autorizzazione, scritta o anche verbale, da parte dei superiori e 2) in data 6.10.2019 il sig. si è recato nell'area di cantiere di sua CP_1 iniziativa senza aver ricevuto alcun ordine di servizio e ha prelevato materiale di risulta nell'area di dismissione delle gru per riutilizzarlo in officina, svolgendo, quindi, un'attività non assegnatagli.
Ma aldilà di tale notazione, l'ingresso in un'area interdetta e il prelievo non autorizzato di materiale da riutilizzare rientrano, come correttamente ritenuto dal giudice della fase sommaria, nelle condotte punite con sanzioni conservative dall'art 34 comm1 lettera c (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui che esegue lavori non assegnati e, quindi, senza alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro) e lettera f (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro) e come tali non passibili di essere sanzionate con licenziamento ex art 18 comma 4 Legge n 300/1970.
Non coglie, infine, nel segno nemmeno l'argomentazione difensiva della società in base alla quale non risulta provato che il materiale asportato fossero delle staffe e che le stesse siano state riutilizzate: a bene vedere se oggetto di contestazione è l'indebito prelievo di materiale, sarebbe stata la società a dovere provare quale materiale fosse stato asportato e quale diverso utilizzo il lavoratore ne avesse fatto.
Mutatis mutandis e nella diversa prospettiva, non condivisa dal Collegio, in base alla quale sarebbe stato contestato la fattispecie di furto, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro a provare non soltanto il furto, ma anche quale materiale fosse stato rubato, anche al fine di consentire una valutazione della gravità della condotta.
In definitiva, il reclamo deve essere rigettato.
Merita accoglimento invece il reclamo incidentale.
L'eccezione di inammissibilità del reclamo incidentale tardivo sollevata dall'appellante non appare fondata, in quanto il presupposto per una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 333 c.p.c. e seguenti presuppone una pronuncia di inammissibilità dell'appello principale non sussistente nel caso di specie.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che non a tutte le pronunce di inammissibilità dell'appello principale consegue una declaratoria di inefficace dell'appello incidentale tardivo statuendo che
“L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se
è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.” (Cass. 29 537/24)
Nel merito il valore della causa deve essere considerato indeterminabile di complessità media, avendo il giudizio ad oggetto la controversia sulla legittimità del un licenziamento impugnato , la cui risoluzione ha richiesto lo studio e l'approfondimento di delicate questioni sia in punto di fatto che di diritto
Appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato provvedimento ( €
2.008, 00 oltre accessori di legge)sia inferiore addirittura ai minimi previsti nel D.M n 55/2014, così come novellato dai successivi DM.
Sul punto la S.C., infatti, ha condivisibilmente ritenuto: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'e' noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma
3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso
- o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.” Ciò posto, le spese di lite liquidate in primo grado devono essere rideterminate in € 5.388,00, corrispondente al IV scaglione valori medi del D.M. n 147/22, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M n 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso depositato da contro , e sul Parte_1 CP_1 reclamo incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza n. 317/24 del Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 13.03.2024,così provvede: rigetta il reclamo e, in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, ridetermina le spese di lite di primo grado in € 5.338,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 5.809,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara sussistenti, per il reclamante, i presupposti per il versamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ave dovuta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) (Dott.ssa Maria Carla Arena)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
all'udienza collegiale del giorno 23 gennaio 2025 celebrata con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 170/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo proposto avverso la sentenza n. 317/24, emessa e pubblicata il 13.03.2024 dal Tribunale di Palmi e vertente
TRA
in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante p.t., dott. C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti Roberta Russo (C.F. ) e Daniele Fumagalli (C.F. C.F._1
, giusta procura in atti;
C.F._2
- reclamante -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio CP_1 C.F._3
Lucisano (C.F. ) e Demetrio Porcino (C.F. ), giusta C.F._4 C.F._5 procura in atti;
- reclamato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012, depositato in data 05.05.2020, il sig. CP_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi la Società Parte_1 affinché venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del fatto allo stesso contestato o venisse ricondotto al disposto di cui alla lett. c) dell'art. 34 CCNL applicato e, per l'effetto, annullato il licenziamento allo stesso irrogato con conseguente reintegrazione sul posto di lavoro e con liquidazione della relativa indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il sig. premetteva: di essere stato dipendente della società con contratto di lavoro a tempo CP_1 pieno e indeterminato a far data dal 10.07.2003, inquadrato come operaio con mansioni di manutentore di Elettro Meccanica, in servizio presso il porto di Gioia Tauro;
di essersi occupato, in particolare, dell'attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti elettrici ed elettronici dei mezzi di banchina;
che la suddetta attività era articolata in turni di “manutenzione ordinaria”, nei quali era adibito in modo specifico e per l'intero turno, e in turni di “pronto intervento” per riparazioni ed interventi non programmati;
che nel corso del secondo semestre dell'anno 2019 era stato conferito incarico alla Genius Technology Engineering s.r.l. per lo smontaggio ed il successivo smaltimento di n. 6 gru dismesse;
che gli operai manutentori venivano spesso inviati con appositi ordini di servizio o su indicazione orale del superiore gerarchico presso l'area di cantiere per reperire pezzi di ricambio da montare sulle gru funzionanti in caso di guasti;
che nella zona di cantiere in questione non vi erano barriere o segnali di divieto utili ad interdirne l'accesso all'area; che in data 06.10.2019, dopo aver svolto il proprio turno di lavoro di
“manutenzione ordinaria” su una gru, aveva deciso di eseguire un sopralluogo presso la gru posta nel cantiere lato Nord del porto, unitamente ad un altro collega;
che dopo poco più di 20-30 minuti era uscito dal cantiere portando con sé tre o quattro staffe angolari in metallo delle dimensioni di
30-40 cm e aveva fatto rientro presso il box all'esterno del quale era posto un container utilizzato dai manutentori quale officina e deposito pezzi di ricambio;
che tali staffe in metallo erano state depositate nel container officina al fine di poter creare una o più mensole per riporre ed ordinare il materiale ivi già presente, ma semplicemente accatastato;
che di tale sopralluogo era stato reso prontamente edotto il superiore gerarchico;
che in data 08.11.2019 aveva ricevuto dalla società datrice di lavoro una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva contestato di essersi recato presso il cantiere, di essere rimasto lì circa 45 minuti, di essere uscito asportando del materiale, di averlo caricato sul furgone e di essersi allontanato dal cantiere per rientrare in officina;
che gli era stata disposta contestualmente la sospensione cautelativa sino a successiva comunicazione;
che a seguito di richiesta, ai sensi dell'art. 7 St. Lav., era stato audito personalmente in data 13.11.2019 per fornire giustificazioni;
che in data 22.11.2019 aveva ricevuto lettera racc.
A.R. inviata dalla società datrice di lavoro con la quale gli era stata comminata la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso;
che il lavoratore aveva tempestivamente impugnato il recesso per giusta causa.
Con ordinanza del 15.07.2021 il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso ritenendo che il fatto contestato al lavoratore rientrasse tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL di settore, pertanto annullava il licenziamento intimato al sig. e CP_1 condannava la società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannava, altresì, la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura di legge, maggiorati di interessi legali, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il giudicante in particolare osservava che era escluso che oggetto della contestazione fosse il furto o l'appropriazione di beni o l'abbandono del posto di lavoro, sicché l'unica condotta contestata riguardava l'accesso ad un'area interdetta.
In questa prospettiva, riteneva che né la prospettazione del lavoratore - in base alla quale vi era una prassi che rendeva l'accesso a quell'area ordinariamente consentito per la ricerca di pezzi di ricambio - né la prospettazione del datore di lavoor - , in base alla quale sussisteva ab origine uno specifico divieto di accesso a quell'area impartito ai lavoratori attraverso un ordine aziendale oppure un'apposita cartellonistica - avessero trovato un sufficiente riscontro probatorio.
Dall'istruttoria era emerso, da un parte, l'inesistenza di uno specifico ordine scritto o verbale impartito dal datore di lavoro ai manutentori volto ad inibire l'accesso all'area, dall'altra, la sussistenza di una prassi in base alla quale il prelievo dei pezzi di ricambio necessitasse di apposito incarico scritto a verbale da parte del responsabile del turno, in questo caso insussistente;
dall'altra parte ancora, la mancanza di sufficiente dimostrazione circa la sussistenza sin dall'inizio di una cartellonistica posta all'ingresso del varco di accesso (prima nell'area sud e poi nell'area nord) tale da rendere oggettivamente l'ingresso vietato per tutti (quindi, da rendere il divieto assoluto immediatamente percepibile anche senza specifico ordine datoriale), fermo restando che comunque l'area di smontaggio era un'area destinata a lavorazioni pericolose, sicchè l'accesso doveva intendersi implicitamente inibito, salvo autorizzazione, per motivi di sicurezza.
Alla luce di tale ricostruzione, il giudice della fase sommaria riteneva che:1) la circostanza che l'accesso del ricorrente avesse avuto la finalità di individuare dei pezzi di risulta da riutilizzare per l'attività lavorativa (nello specifico, le staffe di metallo per alcune mensole realizzate nel container/magazzino) consentiva di sovrapporre la condotta a quella tipizzata nell'art. 34 comma 1 lett. c CCNL, cioè l'esecuzione di lavori non assegnati;
inadempimento sanzionato, appunto, con l'ammonizione scritta, con la multa o con la sospensione in relazione alla gravità ed all'eventuale recidiva;
2) l'accesso all'area interdetta potesse essere inquadrato nella previsione di cui all'art. 34 comma 1 lett f in rapporto alla violazione del divieto di osservare le norme e le misure di sicurezza;
inadempimento anch'esso sanzionato con l'ammonizione scritta, con la multa o con la sospensione in relazione alla gravità ed all'eventuale recidiva, con la specificazione che la violazione delle regole di sicurezza non si era caratterizzata per particolare gravità, atteso che domenica 6/10/2019 il cantiere di dismissione non era attivo.
Con ricorso depositato in data 12.08.2021 la Società Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 1, co. 51, L. 92/2012, avverso la predetta ordinanza.
L'opponente impugnava l'ordinanza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che oggetto della contestazione disciplinare fosse soltanto l'accesso non autorizzato da parte del sig. nell'area CP_1 di cantiere gestita dalla Società Genius Technology Engineering S.r.l., precisando che, in realtà, fosse stato addebitato al lavoratore anche il fatto di aver asportato del materiale dalla predetta area e di essersene appropriato.
La lamentava, altresì, l'assenza di prova sull'utilizzo del materiale sottratto dal Parte_1 lavoratore per realizzare delle mensole nel container/magazzino; insisteva sulla circostanza che la cartellonistica relativa al divieto di accesso all'area in questione fosse stata affissa dal primo giorno di avvio delle attività; riteneva, dunque, erronea la decisione del Giudice secondo cui la condotta addebitata al sig. fosse punibile con sanzione conservativa, prevista dall'art. 34, comma 1, CP_1 lett. e) CCNL relativa all'esecuzione di lavori non assegnati.
La causa veniva decisa con Sentenza n. 317/24, pubblicata in data 13.03.2024, con la quale il
Tribunale rigettava la domanda della società, confermando l'ordinanza opposta, seppur con altra motivazione.
Il Giudice dell'opposizione riteneva , infatti, che la condotta di sottrazione di beni altrui fosse parte integrante della contestazione disciplinare, ma che tuttavia il datore non avesse provato il contestato furto e quindi l'appropriazione da parte del lavoratore del materiale rinvenuto presso il cantiere, essendo emerso esclusivamente che il dipendente aveva prelevato le staffe di metallo dal predetto luogo, le avesse riposte nel furgone, e si fosse diretto verso l'officina; in tale contesto appariva verosimile la tesi del ricorrente secondo cui le staffe di metallo erano state utilizzate per realizzare delle mensole all'interno del container adibito ad officina.
Avverso la predetta sentenza la società ha proposto reclamo per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo altresì CP_1 reclamo incidentale avente ad oggetto il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, osservando che, liquidando l'importo di € 2008,00, oltre accessori di legge, il giudicante si era discostato dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e ss. m. e i., senza alcuna motivazione.
Infatti il valore della controversia era, infatti, da considerarsi indeterminabile, vista la materia trattata, per cui, anche applicando, per le sole fasi effettivamente svolte, i minimi tariffari, e finanche la riduzione del 30% prevista dall'art. 4 co. 4 per assenza di questioni di fatto e di diritto trattate, si sarebbe dovuto pervenire all'importo € 3.166,80, oltre accessori di legge.
Concludeva dunque chiedendo la riforma del “solo capo della Sentenza con il quale sono state liquidate le spese e compensi di giudizio in complessivi € 2.008,00 per assoluto vizio di motivazione sul punto e per erronea applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, provvedendo a liquidare spese e compensi di giudizio nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari che a tal fine hanno dichiarato e dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso nulla con riguardo alle seconde.”
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
23.01.2025 loro assegnato hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame parte appellante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non dimostrato il contestato furto non avendo il datore di lavoro provato che il sig. si fosse allontanato dal terminal con il materiale asportato. CP_1
La reclamante ritiene che l'allontanamento dal cantiere presso il quale l'accesso era vietato, con il materiale ivi sottratto, fosse condotta di per sé idonea e sufficiente a giustificare il licenziamento, posto che la fattispecie della sottrazione era già pienamente costituita, senza necessità di alcuna successiva prova in ordine all'asportazione dei beni dal terminal. Dirimente a tal proposito sarebbe la circostanza che la “Genius Technology Engineering S.r.l. acquisiva, al termine dei lavori, i materiali risultanti dallo smontaggio e demolizione delle predette gru, per un prezzo di euro
200.000,00”, dunque l'aver prelevato del materiale dal cantiere della Genius Technology Parte_ Engineering S.r.l., riponendolo nel furgone e dirigendosi verso l'officina della sarebbe di per sé sufficiente a configurare la fattispecie di furto, poiché l'asportazione di beni altrui si era integralmente realizzata, essendo irrilevante che il lavoratore si fosse allontanato o meno dal terminal con i beni trafugati. Evidenzia, altresì, che non fosse stato dimostrato dal lavoratore che i beni sottratti fossero stati effettivamente utilizzati nel magazzino.
Con il secondo motivo di gravame la società sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto privo di riscontro probatorio l'esistenza di un divieto di accesso al cantiere, evidenziando come l'istruttoria espletata avesse dimostrato che la cartellonistica implicante il divieto di accesso al cantiere fosse stata esposta sin dal primo giorno di avvio delle attività del cantiere stesso.
Peraltro, assumerebbe decisiva rilevanza (al fine di smentire la tesi secondo la quale, in buona sostanza, il sig. non avesse contezza del fatto che non potesse accedere al cantiere) il fatto CP_1 che i sigg.ri e avessero avuto accesso al cantiere non dall'ingresso lato monte, bensì Pt_4 CP_1 dall'apertura lato mare, con l'evidente intento di celare la loro attività.
Con il terzo motivo di gravame la reclamante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che la condotta illecita del sig. sia inquadrabile nella condotta tipizzata nell'art. 34, CP_1 comma 1, lett. c) CCNL di settore, che delinea una sanzione conservativa per colui che esegue lavori non assegnatigli.
La società ribadisce che l'accesso a cantiere chiuso presso un'area gestita da terzi non rientrava tra i compiti lavorativi di un manutentore di MCT e che nel cantiere oggetto di contestazione non erano in corso lavori di demolizione di gru analoghe a quelle ancora attive presso il porto di Gioia Tauro, per cui, l'accesso al cantiere del lavoratore non poteva trovare alcuna giustificazione di carattere professionale.
Il reclamo è infondato e la sentenza deve essere confermata seppur con motivazione parzialmente diversa.
I fatti contestati allo sono i seguenti: “in data 6 ottobre 2019, Lei era di turno dalle ore CP_1
15:00 alle ore 23:00”. Durante il predetto turno (dunque, in orario di lavoro), risulta che Lei a bordo di un furgone aziendale, a sua disposizione esclusivamente per esigenze di servizio, si è recato nei pressi della predetta area di cantiere il cui accesso non era autorizzato. Una volta giunto nei pressi di tale area, Lei è entrato e si è intrattenuto all'interno per circa 45 minuti. Dopo circa
45 minuti, Lei è uscito dalla predetta area di cantiere asportando del materiale e, quindi, si è allontanato caricando il predetto materiale all'interno del furgone aziendale e si è diretto verso
l'officina …”.
Dalla lettura della contestazione emerge, così come sostenuto nell'ordinanza sommaria, che le condotte contestate fossero l'accesso non autorizzato all'area di cantiere e il mero prelievo non autorizzato di materiale.
Tale conclusione è supportata da due sicuri indici letterali: la parola asportazione in luogo di appropriazione – laddove per asportazione si intende il portare via qualcosa da un luogo;
mentre per appropriazione, si intende la presa di possesso di una cosa appartenente ad altri con l'animo di farla propria – e la destinazione del lavoratore verso l'officina, luogo deputato alle attività dei manutentori, senza che lo stesso dunque sia mai fuoriuscito dalla disponibilità della datrice di lavoro e complessivamente dal ciclo lavorativo. A tal proposito la tesi della società in base alla quale il materiale sarebbe già stato acquistato dalla società appaltatrice, con la conseguenza che l'asportazione dello stesso dal cantiere sarebbe già sufficiente a configurare la fattispecie di furto, trova smentita nel contratto di appalto prodotto dalla società in base al quale “al termine dei lavori l'acquirente acquista dalla venditrice i materiali risultanti dallo smontaggio e demolizione”. La vendita, dunque, non era ancora perfezionata.
Peraltro, solo ad abundantiam, laddove si volesse ritenere che, in effetti, allo fosse stato CP_1 contestato il furto di non meglio specificati materiali, la circostanza (non corrispondente, come visto, al vero) che gli stessi fossero già stati acquistati dall'appaltatrice , avrebbe dovuto essere nota al lavoratore per integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di reato in parola.
Il primo motivo di reclamo è dunque infondato.
Alla luce di quanto appena osservato il secondo motivo ed il terzo motivo di appello appaiono per certi versi infondati e per altri irrilevanti.
Innanzitutto si osserva che, come correttamente affermato da entrambi i giudici di primo grado, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni differenti e contrastanti: per i testi e la cartellonistica contenente il divieto di accesso era presente Tes_1 Testimone_2 sin dal primo giorno di apertura del cantiere, per il teste i cartelli di divieto di Testimone_3 accesso all'area erano stati collocati solo dopo il licenziamento del sig. mentre altri testi non CP_1 erano a conoscenza di tale circostanza.
In verità, le uniche circostanze certe emerse dall'istruttoria sono: 1) per l'accesso al cantiere al fine di recuperare materiale era necessaria una preventiva autorizzazione, scritta o anche verbale, da parte dei superiori e 2) in data 6.10.2019 il sig. si è recato nell'area di cantiere di sua CP_1 iniziativa senza aver ricevuto alcun ordine di servizio e ha prelevato materiale di risulta nell'area di dismissione delle gru per riutilizzarlo in officina, svolgendo, quindi, un'attività non assegnatagli.
Ma aldilà di tale notazione, l'ingresso in un'area interdetta e il prelievo non autorizzato di materiale da riutilizzare rientrano, come correttamente ritenuto dal giudice della fase sommaria, nelle condotte punite con sanzioni conservative dall'art 34 comm1 lettera c (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui che esegue lavori non assegnati e, quindi, senza alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro) e lettera f (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro) e come tali non passibili di essere sanzionate con licenziamento ex art 18 comma 4 Legge n 300/1970.
Non coglie, infine, nel segno nemmeno l'argomentazione difensiva della società in base alla quale non risulta provato che il materiale asportato fossero delle staffe e che le stesse siano state riutilizzate: a bene vedere se oggetto di contestazione è l'indebito prelievo di materiale, sarebbe stata la società a dovere provare quale materiale fosse stato asportato e quale diverso utilizzo il lavoratore ne avesse fatto.
Mutatis mutandis e nella diversa prospettiva, non condivisa dal Collegio, in base alla quale sarebbe stato contestato la fattispecie di furto, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro a provare non soltanto il furto, ma anche quale materiale fosse stato rubato, anche al fine di consentire una valutazione della gravità della condotta.
In definitiva, il reclamo deve essere rigettato.
Merita accoglimento invece il reclamo incidentale.
L'eccezione di inammissibilità del reclamo incidentale tardivo sollevata dall'appellante non appare fondata, in quanto il presupposto per una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 333 c.p.c. e seguenti presuppone una pronuncia di inammissibilità dell'appello principale non sussistente nel caso di specie.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che non a tutte le pronunce di inammissibilità dell'appello principale consegue una declaratoria di inefficace dell'appello incidentale tardivo statuendo che
“L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se
è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.” (Cass. 29 537/24)
Nel merito il valore della causa deve essere considerato indeterminabile di complessità media, avendo il giudizio ad oggetto la controversia sulla legittimità del un licenziamento impugnato , la cui risoluzione ha richiesto lo studio e l'approfondimento di delicate questioni sia in punto di fatto che di diritto
Appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato provvedimento ( €
2.008, 00 oltre accessori di legge)sia inferiore addirittura ai minimi previsti nel D.M n 55/2014, così come novellato dai successivi DM.
Sul punto la S.C., infatti, ha condivisibilmente ritenuto: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'e' noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma
3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso
- o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.” Ciò posto, le spese di lite liquidate in primo grado devono essere rideterminate in € 5.388,00, corrispondente al IV scaglione valori medi del D.M. n 147/22, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M n 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso depositato da contro , e sul Parte_1 CP_1 reclamo incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza n. 317/24 del Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 13.03.2024,così provvede: rigetta il reclamo e, in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, ridetermina le spese di lite di primo grado in € 5.338,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 5.809,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara sussistenti, per il reclamante, i presupposti per il versamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ave dovuta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) (Dott.ssa Maria Carla Arena)