Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12985/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12985 del 2022, proposto da
GE MA Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Pera, Anna Maria Desidera', Rita Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Villa NA e Villa D'Este Istituto Autonomo, in persona del Direttore in carica, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Determinazione n.151/2022 del 22.07.2022, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “richiesta di pagamento del canone di concessione per l'utilizzo non autorizzato di immagini dei siti e beni culturali dell'istituto autonomo Villa NA e Villa D'Este – Fotoriproduzione sine titulo da parte di GE MA S.p.a.”;
- del provvedimento con cui sono stati determinati gli importi dei canoni di concessione e dei corrispettivi per le riproduzioni fotografiche, allo stato non noto, di cui si chiede la produzione in giudizio, con riserva di proposizione di motivi aggiunti;
- per quanto occorrer possa, della nota in data 19.09.2022 prot. 1846-P confermativa della predetta determinazione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 22 luglio 2022 la ricorrente ha ricevuto dal Ministero della Cultura (MiC) - Istituto autonomo “Villa NA e Villa D’Este”, una comunicazione via PEC contenente la Determinazione n.151/2022 avente ad oggetto la “Richiesta di pagamento del canone di concessione per l’utilizzo non autorizzato di immagini dei siti e beni culturali dell’Istituto autonomo Villa NA e Villa d’Este – Foto riproduzione sine titulo da parte di GE MA S.p.A.” dell’importo di Euro 600.000,00. Con tale Determinazione veniva anche ordinato “ il ritiro immediato dal commercio e la distruzione di tutto il materiale riproducente le immagini dell’Istituto (…) ;” nonchè “ di eliminare dal proprio sito internet (…) ogni riproduzione totale o anche solo parziale delle immagini appartenenti di diritto alla scrivente Amministrazione ”, e prescritto il divieto di “ riprodurre anche pro futuro senza autorizzazione da parte di questo Istituto le immagini dei siti e dei beni culturali facenti capo al medesimo ”.
L’odierna ricorrente ha riscontrato tale Determinazione deducendo l’estraneità di GE MA Italia s.r.l. alla gestione del Sito, di cui sarebbe interamente responsabile una diversa società straniera con sede negli Stati Uniti, denominata GE MA (US) Inc., soggetto giuridico del tutto diverso, autonomo e distinto, nonché unico e solo responsabile della relativa gestione.
Con successiva nota del 19 settembre 2022 prot.1846-P, l’Amministrazione ha confermato la propria precedente Determinazione considerando che “ GE MA s.r.l. è l’unica responsabile della gestione del sito www.gettyimages.it sia con riferimento ai soggetti fornitori delle riproduzioni fotografiche, che degli utenti/acquirenti ”.
I provvedimenti indicati sono stati impugnati con il presente ricorso per i seguenti motivi:
1. Difetto di legittimazione passiva della ricorrente GE MA Italia s.r.l. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento della situazione di fatto, nonché per carenza di motivazione;
2. Violazione degli articoli 106, 107 e 108 del D.Lgs. 42/2004. Violazione degli articoli 18, 33 e 43 del DPCM 169/2019, dell’articolo 7 del Decreto MiBACT 23.01.2016 n.44, e dell’articolo 10 del Decreto MiBACT del 23.12.2014. Straripamento di potere. Violazione del principio di legalità;
3. Illegittimità per incompetenza del Direttore dell’Istituto Villae;
4. Illegittimità per violazione dell’articolo 7 della L.n.241/1990. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale e leale collaborazione. Violazione articolo 97 Costituzione;
5. Violazione dell’articolo 3 della L.n.241/1990: difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio della leale collaborazione e del diritto di difesa. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza istruttoria, manifesta illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 108 CBC;
6. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto diversi profili. Illogicità e irragionevolezza manifeste. Arbitrarietà e violazione dei limiti della discrezionalità amministrativa. Violazione art. 1, co. 2 bis L.n.241/1990. Violazione ed errata applicazione dell’art. 108 D.Lgs n. 42/2004. Violazione
dell’articolo 16, comma 2, r.d. n. 363/1913. Violazione degli art. 97 e 65 della L.n.633/1941. Violazione articoli 21 e 97 Costituzione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale depositando documentazione.
All’udienza straordinaria celebratasi su TEAMS il 14 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Merita, in primo luogo, di essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva in capo alla ricorrente per essere la stessa attribuibile alla società americana MA (US) Inc.
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, le immagini illecitamente utilizzate e cedute a terzi risultano presenti sul sito internet www.gettyimages.it riferito alla società GE MA Italia SRL.
A prescindere – pertanto - da eventuali profili di rivalsa, interessanti i rapporti fra la ricorrente e terzi e irrilevanti ai fini del presente giudizio, correttamente l’Amministrazione ha indirizzato il provvedimento impugnato alla società ricorrente, giacché è quest’ultima responsabile della commercializzazione delle fotografie ritraenti i beni culturali in oggetto, in assenza di preventiva autorizzazione.
Quanto alla determinazione del canone, l’art. 108, co. 6, CBC stabilisce che l’amministrazione concedente, nel caso in specie, fissa “(…) Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni (…) ”, mentre per le modalità di calcolo l’Istituto può agire come un qualsiasi privato che deve concedere una liberatoria ad un altro privato. Nel caso in esame, l’importo richiesto è quantificato in Euro 600.000,00 a fronte dell’uso illegittimo di immagini dei beni culturali che ha in consegna da parte della ricorrente. D’altra parte, i criteri utilizzati nel provvedimento per la sua determinazione sono i medesimi riportati sul sito ufficiale di VILLAE e si ispirano a quanto stabilito dall’art. 108 del Codice del Beni culturali. Nel corpo del provvedimento, inoltre, si dà conto del fatto che la determinazione del canone ha avuto riguardo ai seguenti criteri: “a ) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, ovvero attività commerciale, come è emerso dal sito web; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni (si tratta di riproduzioni fotografiche su supporto digitale); c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni (sono on line in modo permanente in vendita); d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente (il valore di affari è apparso elevatissimo e indeterminabile) ”. In considerazione, peraltro, del fatto che “ la Società è un’azienda leader nel settore dell’attività fotografica e dunque, persegue finalità lucrative; - Lo scopo e le caratteristiche dell’iniziativa imprenditoriale della Società a livello nazionale e internazionale come appare evidente dal suo sito web www.gettyimages.it; - L’art. 108 co. 3-bis citato dalla Società stabilisce al punto 2) che la divulgazione di immagini di beni culturali deve essere “legittimamente acquisita in modo da non poter essere ulteriormente riprodotta a scopo di lucro”; - Il numero delle immagini riprodotte che rientrano tra i beni più rappresentativi dell’Istituto, le quali ammontano a circa 2.904,00 riproduzioni fotografiche, tenuto conto che l’Amministrazione si riserva di effettuare diversa quantificazione sulla base di ulteriori verifiche; - Assenza di riferimenti o richiami a questo Istituto inerenti i diritti esclusivi di utilizzazione economica ”.
Non risulta parimenti meritevole di accoglimento il terzo motivo di ricorso.
Il provvedimento impugnato è stato infatti adottato dal Direttore dell’Istituto, conformemente ai poteri attribuitigli dalla Determinazione di nomina depositata in atti (cfr. art. 2 della Determina del 29.5.2017), giusta la natura meramente ricognitiva del provvedimento impugnato e non, invece, sanzionatoria come sostenuto da parte ricorrente. Questo impianto è stato confermato all’art. 7 dello Statuto di Villa NA e Villa d’este, in base al quale “(…) 1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii., è custode e interprete dell’identità e della missione dell’Istituto nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Il Direttore è inoltre responsabile della gestione dell’Istituto nel loro complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico.2. Il Direttore, oltre a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero, svolge le funzioni e i compiti di cui all’art. 10 del D.M. 23 dicembre 2014; 3. L'attività del Direttore dell’Istituto è sottoposta all’indirizzo della Direzione generale Musei, che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, di avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale (…)”.
Non si riscontrano neppure le lamentate violazioni procedimentali atteso che, da un lato, il provvedimento è stato adottato ex art 108 del CBC per finalità di sfruttamento economico e considerato, peraltro, che la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni all’Amministrazione, cui è seguita un ulteriore risposta da parte dell’Istituto con nota prot. n. 1846 del 19 settembre 2022 con la quale si chiarivano maggiormente le ragioni sottese alla richiesta del canone di concessione avanzata dall’Istituto.
Trova invece accoglimento l’ultimo motivo di gravame atteso che non risulta agli atti che l’Amministrazione abbia esattamente quantificato il materiale visivo inerente al bene culturale di cui in oggetto, avendo operato una ricerca solo nominativa sulla stessa piattaforma di proprietà di GE MA (come dimostrato dalla stessa nota del 16/12/2022 depositata in atti ove si osserva che “ Rispetto all’erroneo calcolo del numero di fotografie raffiguranti i beni culturali di Villa NA e Villa d’Este il criterio utilizzato è stato quello indicato dallo stesso motore di ricerca che offre la piattaforma di GE MA, pertanto anche la quantificazione del canone concessorio è stata eseguita sulla base di una cifra prodotta in primis dalla stessa piattaforma di proprietà di GE MA e gestita dalle sue affiliate, nonché Partner di distribuzione – come ne caso in specie da GE MA IT -; dunque l’asserita carente istruttoria deriva in verità da un primo errore sistemico da attribuire alla GE MA che ne gestisce la programmazione e che si rivela per l’utente pubblico l’unico mezzo istruttorio per addivenire ad una prima – seppur approssimativa quantificazione del numero di immagini presenti nel sito ”).
È stato, pertanto, pacificamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione procedente il mancato approfondito esame del numero effettivo di immagini presenti sulla piattaforma con la conseguente approssimativa stima del canone dovuto dalla ricorrente.
Tale carenza istruttoria vizia il contenuto nel provvedimento ed impone all’Amministrazione un dettagliato, motivato e specifico approfondimento. Incombe, infatti ed evidentemente, sull’Amministrazione - a fronte dell’iniziativa di richiesta del pagamento del canone di cui al provvedimento impugnato – l’accertamento in merito alla sussistenza e consistenza dei criteri (pure richiamati) per la quantificazione del canone dovuto in ragione della diffusione delle immagini.
Per le ragioni illustrate il ricorso merita parziale accoglimento.
Le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti attesa la peculiarità e novità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC AR, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
IA TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | SC AR |
IL SEGRETARIO