Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.599 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di IN in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 599 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
la IG.ra , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Pozzo Nuovo n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucrezia
Bonomi,
E
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...] in via CP
Pozzo Nuovo n. 16,rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni
Solazzi,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 26/11/2024, i ricorrenti, esponevano:
-dal matrimonio è nata la figlia in IN (PU) il 28/09/2014 (C.Fisc: Per_1
residente a [...]; (Doc. n. 2) C.F._1
Certificato cumultaivo di residenza e stato di famiglia)
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono intollerabile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti la prole e i loro rapporti economici e patrimoniali come di seguito indicati.
Ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i ricorrenti dichiarano:
A)la figlia : frequenta il V° anno della scuola primaria dell'istituto comprensivo Per_1
statale Volponi-Pascoli con sede in IN. Nel corso degli anni ha conseguito degli ottimi risultati scolastici.
Frequenta due volte la settimana - il Lunedi e il Mercoledì pomeriggio- dalle 16,45 alle
17,30, la scuola di nuoto a Urbania e il venerdì pomeriggio, dalle ore 17 alle 18 la cappella musicale di IN ove apprende lezioni di pianoforte.
A tali attività ricreative, così come a scuola, viene prevalentemente accompagnata e ripresa dalla madre.
B)la IG.ra ha conseguito la laurea in Conservazione dei beni Culturali e Parte_1
svolge da Giugno 2018, con contratto a tempo determinato, attività lavorativa alle dipendenze dell'Ospedale di IN, con la qualifica di portiera/centralinista. Percepisce una retribuzione mensile e per 13 mensilità, pari a circa € 1.500,00 ( Doc. n. 3) Copia
Busta paga di ) che costituisce la propria fonte di reddito unitamente ai proventi dei Pt_1
canoni di locazione dell'immobile di Via Saffi n. 72 pari a circa € 580,00 mensili.
Il reddito lordo percepito negli ultimi tre anni di imposta, come si evince dalle dichiarazioni che si allegano ( Doc. n. 4) Dichiarazione dei redditi anno di imposta 2021-2022-2023
è stato pari a: Pt_1
· € 25.813,00 nell'anno 2021
· € 25.619,00 nell'anno 2022 · € 23.594,00 nell'anno 2023
C)Il IG. ha conseguito la laurea triennale in giurisprudenza svolge la CP
propria attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...]
sede di AN (PU) , con la qualifica di vicedirettore;
percepisce una retribuzione CP_2
mensile e per 14 mensilità, pari a circa € 1.600 ( Doc. n. 5) Copia busta paga di ) CP
che costituisce la propria fonte di reddito unitamente ai proventi dei canoni di locazione dell'immobile sito in IN di Via Posta Vecchia n. 21 pari a circa € 350 mensili.
Il suo reddito lordo negli ultimi tre anni evincibile dalle dichiarazione dei redditi che si allegano Doc. n. 6) Dichiarazione dei redditi anno di imposta 2021-2022-2023 ) è Pt_1
stato pari a:
· € 25.117,00 nell'anno 2021
· € 28.084,00 nell'anno 2022
· € 30.881,00 nell'anno 2023
I coniugi sono: comproprietari ognuno per la quota di 1/4 dell'immobile sito a IN Via
Posta Vecchia n. 21; cointestatari di n. 2 conto correnti : uno presso l'Istituto Banca Intesa San Paolo filiale di
IN e l'altro presso la filiale di IN e di un libretto postale presso poste italiane Cont
filiale di IN. N. 1 libretto postale denominato “ Io cresco” in favore della minore
. Per_1
cointestatari di n. 2 mutui richiesti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale : uno acceso nel 2016 con l'istituto Intesa San Paolo di € 195.000,00 con scadenza 01.05.2046 con rata mensile pari a € 724,19; debito residuo detratta la rata di
Ottobre, pari a € 151.756,141 e l'altro stipulato con la a Febbraio del 2017 CP_4
di € 60.000,00 a tasso variabile con scadenza 31.01.2029 con la rata mensile pari ad aggi a
€ 522,13; debito residuo pari a € 22.386,35.
Cointestatari dei seguenti beni mobili registrati: auto tipo Opel Mokka acquistata a
Settembre del 2015; motociclo modello Sanyang Industry Ltd 125 acquistato nel 2009.
Regolamentazione dei rapporti economici/patrimoniali dei coniugi
I ricorrenti espressamente hanno convenuto che, a definizione di ogni controversia presente e/o futura in relazione al patrimonio immobiliare e a titolo di regolamentazione dei loro rapporti economici/patrimoniali, costituendone elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi del perfezionamento degli accordi del presente ricorso come ivi convenuti e sottoscritti: il IG. trasferirà in favore della CP
IG.ra che accetta, la piena e intera proprietà della casa coniugale, sita a IN Pt_1
(PU) Via Pozzo Nuovo n. 16 e individuata nel catasto fabbricati del predetto Comune al
Foglio 265 P.lla 2077, sub 24, cat A73 cl. 1 vani 10, rendita proposta € 413,17 e corrispondente al valore di € 90.000 (novantamila
) La IG.ra trasferirà in favore del IG. , che accetta, la Parte_1 CP
propria quota di proprietà pari a ¼, dell'immobile sito a IN (PU) Via Posta Vecchia n.
21 individuato nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 265 P.lla 186, sub 4 cat.
A/3, cl. 3 vani 4 rendita € 433,82 e corrispondente al valore di € 40.000,00 ( quarantamila).
I rispettivi convenuti trasferimenti di proprietà avverranno nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.
ùI ricorrenti precisano che i suindicati passaggi di proprietà avverranno a mezzo rogito da parte del Notaio Dott. con studio a AN, entro 3 mesi dal passaggio in Persona_2
giudicato della sentenza di separazione. Le spese e il compenso del Notaio per la redazione dei relativi atti saranno integralmente a carico del IG. quello inerente CP
l'immobile sito in Via Posta Vecchia n. 21 e integralmente a carico della IG.ra
[...]
quello sito in Via Pozzo Nuovo n. 16 . Pt_1
I ricorrenti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 L. 6/3/1987 n. 74
(esenzione imposte di bollo, registro, ipoteca e catastale nonché tasse ipotecarie e ogni altra tassa) v. C. Cost. 154/1999 nonché come chiarito, ex multis da circolare Ag. Entr. n.
27/E del 21/6/2012 , Risol. Ag. Entr n. 65 del 16.07.2015 nonché di ogni altra eventuale norma di legge”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
· dichiarare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP
hanno contratto matrimonio a IN (PU) il 18/06/2011 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 5 P. II Serie A
· ordinare al Comune di IN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, e OMOLOGARE le condizioni della separazione inerenti la prole ed ai rapporti economici e provvedere in conformità come di seguito indicate: 1) I coniugi vivranno separati mantenendo un rapporto di reciproco rispetto. Il
IG. lascerà la casa coniugale e si trasferirà in altra abitazione prelevando dalla CP
stessa i propri effetti personali entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, con cura dello stesso di comunicare alla IG.ra il proprio recapito. Pt_1
2) La figlia minore , verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
quelle di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I genitori si impegnano a rispettare il diritto della minore a che la stessa conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il IG. verserà alla sig.ra a titolo di contributo CP Parte_1
al mantenimento della figlia la somma di € 400,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024 e sarà annualmente e automaticamente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione Dicembre 2025).
4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia, come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro che i ricorrenti integralmente richiamano e allegano come parte integrante delle presenti condizioni (Doc. n. 7) Protocollo spese straordinarie sottoscritto dalle Parti), verranno ripartite secondo le percentuali del 60 % a carico del
IG. e del 40% a carico della IG.ra CP Pt_1
5) L'Assegno Unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% cadauno.
6) Modalità di frequentazione della figlia con il padre : fine settimana: a settimana alternate dal Sabato dall'uscita di scuola o dalle ore 10 nei periodi non scolastici, fino alla Domenica dopo cena con cura da parte del padre di andare a prendere e riportare a casa della IG.ra la figlia. Pt_1
giorni infrasettimanali: nei w.e. di spettanza del padre, la figlia trascorrerà con il padre 1 giorno la settimana comprensivo di pernotto;
nei w.e. di spettanza della madre trascorrerà con il padre 2 giorni alla settimana comprensivi di pernotto. Tali giorni verranno concordati dai genitori mensilmente nel rispetto delle esigenze della minore e degli impegni lavorati dei genitori. vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate del 24 e del 25 Dicembre;
seguirà il periodo dal 26 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro; vacanze estive: la figlia trascorrerà 15 giorni anche consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno. per tutte le altre feste comandate ricorrenti nel corso dell'anno, la frequentazione della figlia con i genitori seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
I coniugi ulteriormente precisano che, per sopravvenute esigenze dei genitori e/o della figlia, le modalità di frequentazione e i tempi di permanenza così come concordate, potranno essere di comune accordo modificate.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare espressamente e reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
8) La casa coniugale verrà assegnata alla IG.ra unitamente agli arredi Parte_1
che la compongono, che rimarranno di sua esclusiva proprietà, che la continuerà ad abitare unitamente alla figlia. Il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra CP [...]
, che accetta la piena e intera proprietà della casa coniugale, sita a IN (PU) Pt_1
V. Pozzo Nuovo n. 16, individuata nel catasto fabbricati del predetto Comune al F. 265 P.lla
2077, sub 24, cat A73cl. 1 vani 10, rendita proposta € 413,17 al prezzo di € 90.000,00
(novantamila)
Quale corrispettivo del predetto trasferimento la IG.ra si obbliga nei confronti del Pt_1
IG. che accetta, ad adempiere a quanto di seguito : CP
a) accollarsi integralmente il pagamento delle restanti rate dei mutui in essere e come descritti nella premessa del presente atto, nei confronti dell'istituto di credito Intesa
San Paolo e a decorrere dalla data del rogito . Contr
b) trasferire in favore del IG. che accetta, la propria quota di CP
proprietà dell'immobile sito a IN (PU) Via Posta Vecchia n. 21 individuato nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 265 P.lla 186, sub 4 cat. A/3, cl. 3 vani 4 rendita €
433,82 e corrispondente al valore di € 40.000,00 ( quarantamila)
c) corrispondere al IG. la somma di € 50.000,00 ( cinquantamila) a mezzo CP
bonifico bancario con le seguenti modalità: € 5.000,00 ( cinquemila) alla data di sottoscrizione del presente ricorso, € 12.000,00 ( dodicimila,00) all'atto del rogito e il saldo pari a € 33.000,00 ( trentatremila,00) entro tre mesi a decorrere dalla data del rogito. 9) L'auto Opel Mokka e il motociclo modello Sanyang Industry Ltd 125 in uso del IG. resteranno nella sua disponibilità e verrà effettuato il necessario passaggio di CP
proprietà essendo i predetti veicoli al momento cointestati;
le relative spese occorrenti saranno a totale carico del IG. CP
10) I coniugi, con le presenti pattuite condizioni, dichiarano di avere definito ogni reciproca questione di ordine economico/patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio e di non avere perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro per nessuna causa, titolo e ragione.
11) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e il costo del contributo unificato e spese bancarie verrà sostenuto tra le parti nella misura del 50% ”.
All'esito del deposito delle note scritte, con le quali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate in ricorso, in data
11.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 20 gennaio–02 febbraio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia minore Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 CP
hanno contratto matrimonio a IN (PU) il 18/06/2011 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 5 P. II Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione del 22.11.2024, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del 20 gennaio–02 febbraio 2025; prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di IN (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone