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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2784 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4. 2. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
ai fini della presente procedura in P.le Clodio 13 presso lo studio dell'Avv.
IE RD (PEC: ; e – mail: Email_1
; fax. n. ), che la rappresenta Email_2 P.IVA_1
e difende giusta posta al margine dell'originario atto introduttivo
APPELLANTE
E
già (C.F. ), in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore (C.F.
, dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura C.F._2
generale alle liti per atto Notaio rep. 619 del 15.04.2019, e Persona_1
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Via del Tempio di Giove n. CP_1
21 - fax 06/67102036 - PEC: oma.it Emai_3 Email_4 CP_2
APPELLATA
E
r.g. n. 1 rappresentata e difesa, in coerenza Controparte_4
con le previsioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 22 giugno 2017, dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; fax: 06.96514000; P.IVA_3
PEC , presso i cui Uffici è legalmente Email_5
domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12 (C.F. , FAX n. CP_1 P.IVA_3
06/96514000, P.E.C. Email_5
APPELLATA
E
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 785/2018 del 12. 10. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 4. 2. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia così decideva:
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti precisati in motivazione;
Rigetta, nel resto, la domanda giudiziale;
Dichiara integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese del giudizio;
Dichiara, nel resto, non ripetibili le spese di giudizio.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare parzialmente come in r.g. n. 2 motivazione la sentenza di primo grado, avente 785/2018 del Tribunale di
Civitavecchia, e per l'effetto: dichiarare nulle/annullabili le cartelle esattoriali nn. 097 2004 0067
851667, 097 2005 0144 389135, 097 2007 0240 793911, 097 2007 0271
857244, 097 2003 0519 345458, 097 2006 0137 099938 e 097 2004 0241
823838 relative all'iscrizione ipotecaria n. 0972008000154999, oltre spese successive, nonché giuridicamente inefficaci per mancata e/o irrituale notifica delle stesse alla destinataria e pertanto non dovuta l'ulteriore somma di €
3.885,95; vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario ex art. 93 c. p. c., salvis juribus.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in via preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
in via principale e nel merito,
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 785/2018; in via subordinata
- dichiarare la tardività dell'opposizione in quanto proposta al di fuori dei termini ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011”; con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva anche l' per rassegnare le seguenti Controparte_6
conclusioni:
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare l'impugnazione in oggetto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
r.g. n. 3 All'udienza del 10. 9. 2019 veniva dichiarata la contumacia della CP_5
e dell .
[...] Controparte_7
All'udienza del 4. 2. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere revocata la contumacia di
[...]
, nel frattempo costituitasi. Controparte_7
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
Al riguardo ha dedotto la sua assoluta estraneità rispetto alle CP_1
eccezioni dedotte da controparte, dal momento che il provvedimento oggetto d'opposizione era stato adottato da un soggetto (Equitalia s.p.a, ora Agenzia delle Entrate - Servizi di Riscossione s.p.a.) legato all'ente pubblico, per espressa previsione di legge, da una concessione amministrativa, in forza della quale al soggetto concessionario verrebbero conferiti dei poteri che gli consentono l'autonomia necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni. Nel caso di specie al concessionario viene “affidato in concessione il servizio di riscossione” (art. 10 D.P.R. n. 602 del 1973) e lo stesso “procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione” (art. 45 D.P.R. n. 602/73).
Essendo un soggetto privato che esercita pubbliche funzioni in virtù di un rapporto concessorio, gli atti emanati in tale veste sarebbero atti propri del concessionario ed il rapporto che si instaura tra questi ed il debitore è disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973; il concessionario, quindi, essendo agente di riscossione ed entrate patrimoniali degli enti pubblici sarebbe il dominus dell'esecuzione coattiva, ed essendo la cartella esattoriale un atto di esclusiva competenza del concessionario non riferibile a questa CP_1
sarebbe carente di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 15294/2025)
r.g. n. 4 anche quando la controversia ha ad oggetto cartelle di pagamento e quando i vizi contestati riguardano l'atto dell'agente della riscossione, l'ente titolare del credito è sempre parte necessaria del giudizio.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto un unico motivo di gravame nell'ambito del quale ha lamentato l'errata, carente, apparente motivazione relativamente alla presunta notifica delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria, in violazione degli artt. 2697 c. c., 112, 115 e 132, comma quattro cpc, e l'errata compensazione delle spese e dei compensi di lite.
Il Tribunale, una volta preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente all'iscrizione ipotecaria, ha statuito la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata, ma senza fornire una sostanziale motivazione al riguardo, e nonostante che in atti vi fosse l'evidenza della loro irregolarità alla luce della documentazione prodotta dall'appellata in Controparte_7
violazione degli articoli 115 e 116 c. p. c. e 2697 c. c.
L'appellante per contestare le conclusioni del Tribunale ha esposto che: relativamente alla cartella numero 097 2004 0067851667 la relata di notificazione non riporterebbe alcuna sottoscrizione del destinatario, ma solo la sottoscrizione del notificante con un segno accanto illeggibile, probabilmente riferibile ad un avvocato di cui non vi sarebbe traccia e quindi la notifica sarebbe irregolare/nulla; relativamente alla cartella numero 097 2005 0144389135, seppur presente la sottoscrizione del destinatario non sarebbe stata sbarrata la relativa casella di identificazione del medesimo portiere dello stabile al quale effettivamente è riferibile;
ciò comporterebbe che la notifica della prima cartella sarebbe irregolare/nulla per mancata identificazione del destinatario, come la seconda, poiché essendo stata consegnata a mani del portiere avrebbe dovuto essere, ex art. 139, commi tre e quattro c.p. c., seguita dalla comunicazione a mezzo lettera r.g. n. 5 raccomandata all'appellante di avvenuta consegna a terzi, ai fini del perfezionamento;
relativamente alla cartella numero 097 2007 027185722400 la notifica a mani del portiere non risulterebbe seguita dalla comunicazione/notizia mediante successiva raccomandata al destinatario e sarebbe quindi irregolare/nulla; relativamente alla cartella numero 097 2003 051934545800 la notifica risulterebbe effettuata ad un destinatario non riferibile all'appellante ed in alcun modo identificato;
né la firma sarebbe leggibile, ed anche questa non sarebbe stata seguita dalla comunicazione/notizia mediante successiva raccomandata al destinatario, e quindi la notifica sarebbe irregolare/nulla; relativamente alla cartella numero 097 2006 013709993800 la notifica a mani del portiere non risulterebbe seguita dalla comunicazione/notizia mediante successiva raccomandata e sarebbe anch'essa irregolare/nulla; relativamente alla cartella numero 097 2004 024182383800 pur essendo stata notificata a mani di un familiare convivente lo stesso non è stato identificato, né sarebbe identificabile, oltre a riportare un importo di appena
309,14 euro, che non giustificherebbe l'esecuzione e quindi sarebbe irregolare/nulla.
Nel caso di specie avendo l'appellante eccepito la mancata notifica delle cartelle sottese all'azione, e non potendo concedere la prova contraria della mancata notifica, spetterebbe all'ente impositore dimostrare la fondatezza dell'azione e la regolarità delle notifiche. L'appellata nell'arco del procedimento di prime cure non solo non sarebbe stata in grado di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria residua, ma non avrebbe neanche dimostrato la regolarità delle notificazioni sulla base delle quali si fonderebbe la pretestuosa residua richiesta creditoria pari ad € 3.885,95.
La motivazione adottata dal Tribunale, quindi, sarebbe contraria alla legge e censurabile nella parte relativa alla legittimità delle notificazioni delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria.
r.g. n. 6 Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la domanda dell'odierna appellante è sostanzialmente inammissibile, essendo volta a recuperare i termini decadenziali spirati secondo la normativa vigente in materia, ed è comunque infondata.
Infatti, la mancata ed irregolare notifica dei verbali di accertamento deve essere fatta valere con lo strumento del ricorso ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, che espressamente statuisce a pena d'inammissibilità il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, quindi, oltre a quanto osservato dal Tribunale, che per respingere la domanda relativa all'omessa notifica delle cartelle, ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10326/2014) secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di aver ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa
(secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre la copia integrale della cartella stessa”, deve trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n.
270/2021) secondo cui "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Senza contare che la Suprema Corte (v. Cass. SU, sentenza n. 22080 del
2017) ha anche affermato il principio di diritto secondo cui tanto la nullità della r.g. n. 7 notificazione, quanto la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva non impediscono la formazione del titolo esecutivo, considerato che la notificazione tempestiva non è un requisito di esistenza, ma solo di validità.
Nel caso di specie dal mancato ricorso allo strumento processuale in precedenza indicato discende il rigetto della domanda proposta dall'appellante.
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla sulle spese di lite rispetto alla Controparte_5
rimasta contumace.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia 785/2018 Parte_1
del 12. 10. 2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna a pagare in favore di ciascuna parte Parte_1
costituita le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 2.950,00 ciascuna, oltre al r.g. n. 8 rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto alla;
Controparte_5
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1
quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 9