TRIB
Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 256/2025
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il giudice, dott. Alessandro Di Giacomo, sul ricorso ex art. 670 c.p.c. depositato in data 21.2.2025 dal difensore di (C.F. ), (.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (C.F. ) nei confronti di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , sentite le parti all'udienza del 21.2.2025, fissata a CP_1 C.F._4 seguito di concessione inaudita altera parte del richiesto provvedimento,
Pt_4
il decreto emesso in data 21.2.2025 deve essere confermato.
, nel costituirsi in giudizio, pur contestando le avverse prospettazioni, ha dichiarato di CP_1 non opporsi all'adozione del provvedimento di sequestro giudiziario, facendo presente la necessità di mantenere fermo il rapporto locatizio instaurato con il conduttore . Persona_1
Tanto premesso, le difese svolte dalle parti confermano sia la sussistenza di una controversia sulla proprietà ed il possesso dell'appartamento sito in Olbia, alla via Nanni n°82, censito al Catasto
Fabbricati al foglio 37 Particella 1644 sub 7, sia l'opportunità di disporre la custodia dell'immobile, sia al fine di evitare che esso, nelle more dell'instaurando giudizio di merito, possa rimanere in stato di incuria ed abbandono, con conseguente pregiudizio per l'attuazione dei diritti dei ricorrenti, sia per evitare che dal bene tragga utilità una sola delle parti, tenuto conto della conflittualità dei rapporti tra le stesse.
In considerazione della mancata opposizione della resistente all'adozione del provvedimento, e delle produzioni documentali da questa effettuate, da cui emerge che almeno uno dei ricorrenti si è occupato, per un apprezzabile periodo di tempo, della gestione dell'immobile, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
conferma il provvedimento di sequestro giudiziario reso inaudita altera parte il 21.2.2025;
spese compensate.
Si comunichi
Tempio Pausania, 21.3.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
1
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il giudice, dott. Alessandro Di Giacomo, sul ricorso ex art. 670 c.p.c. depositato in data 21.2.2025 dal difensore di (C.F. ), (.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (C.F. ) nei confronti di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , sentite le parti all'udienza del 21.2.2025, fissata a CP_1 C.F._4 seguito di concessione inaudita altera parte del richiesto provvedimento,
Pt_4
il decreto emesso in data 21.2.2025 deve essere confermato.
, nel costituirsi in giudizio, pur contestando le avverse prospettazioni, ha dichiarato di CP_1 non opporsi all'adozione del provvedimento di sequestro giudiziario, facendo presente la necessità di mantenere fermo il rapporto locatizio instaurato con il conduttore . Persona_1
Tanto premesso, le difese svolte dalle parti confermano sia la sussistenza di una controversia sulla proprietà ed il possesso dell'appartamento sito in Olbia, alla via Nanni n°82, censito al Catasto
Fabbricati al foglio 37 Particella 1644 sub 7, sia l'opportunità di disporre la custodia dell'immobile, sia al fine di evitare che esso, nelle more dell'instaurando giudizio di merito, possa rimanere in stato di incuria ed abbandono, con conseguente pregiudizio per l'attuazione dei diritti dei ricorrenti, sia per evitare che dal bene tragga utilità una sola delle parti, tenuto conto della conflittualità dei rapporti tra le stesse.
In considerazione della mancata opposizione della resistente all'adozione del provvedimento, e delle produzioni documentali da questa effettuate, da cui emerge che almeno uno dei ricorrenti si è occupato, per un apprezzabile periodo di tempo, della gestione dell'immobile, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
conferma il provvedimento di sequestro giudiziario reso inaudita altera parte il 21.2.2025;
spese compensate.
Si comunichi
Tempio Pausania, 21.3.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
1