Sentenza 26 febbraio 1950
Massime • 1
Mentre in via normale le ferrovie, al pari di ogni altro vettore, sono presunte in colpa fino a che non forniscano, quale prova liberatoria, la dimostrazione che perdite ed avarie siano dovute al caso fortuito o ad altre cause specifiche non imputabili al vettore, in forza del nuovo eccezionale regime di guerra quegli eventi si presumono dovuti a causa di forza maggiore e, quindi, le ferrovie vanno esenti da ogni responsabilità, salva all'avente diritto la possibilità di dimostrare la esistenza di un fatto specifico (dolo o colpa dell'amministrazione ferroviaria) in contrasto con l'essenza e la struttura dell'evento di forza maggiore, determinato dallo stato di guerra. Nessun divieto pone la legge all'ammissione della prova per presunzione al fine di contrastare una presunzione legale espressamente dichiarata valevole fino a prova contraria;in tale caso spetta al giudice di apprezzare se prevalga la presunzione legale - fondata sopra una previsione di carattere generale, su cui è basata una norma di legge diretta alla generalità dei cittadini - ovvero altre presunzioni in senso opposto che, provviste dei necessari requisiti di gravita, precisione e concordanza, valgano a convincere in base alle particolari circostanze del caso concreto, che quella situazione di carattere generale non ha influito nella Determinazione dell'evento e che questo trova spiegazione in altri poteri coefficienti causali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/1950, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1950 |
Testo completo
Mentre in via normale le ferrovie, al pari di ogni altro vettore, sono presunte in colpa fino a che non forniscano, quale prova liberatoria, la dimostrazione che perdite ed avarie siano dovute al caso fortuito o ad altre cause specifiche non imputabili al vettore, in forza del nuovo eccezionale regime di guerra quegli eventi si presumono dovuti a causa di forza maggiore e, quindi, le ferrovie vanno esenti da ogni responsabilità, salva all'avente diritto la possibilità di dimostrare la esistenza di un fatto specifico (dolo o colpa dell'amministrazione ferroviaria) in contrasto con l'essenza e la struttura dell'evento di forza maggiore, determinato dallo stato di guerra. Nessun divieto pone la legge all'ammissione della prova per presunzione al fine di contrastare una presunzione legale espressamente dichiarata valevole fino a prova contraria;
in tale caso spetta al giudice di apprezzare se prevalga la presunzione legale - fondata sopra una previsione di carattere generale, su cui è basata una norma di legge diretta alla generalità dei cittadini - ovvero altre presunzioni in senso opposto che, provviste dei necessari requisiti di gravita, precisione e concordanza, valgano a convincere in base alle particolari circostanze del caso concreto, che quella situazione di carattere generale non ha influito nella Determinazione dell'evento e che questo trova spiegazione in altri poteri coefficienti causali.