Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3548 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ester Leggio, con la quale è elettivamente domiciliata in Brancaleone
(RC), Via Tripoli n. 19
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Rita Pisanu, Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 13/07/2021, l' le ha comunicato il disconoscimento CP_1
delle giornate lavorative in agricoltura, relative agli anni dal 2014 al 2016, in seguito alla pubblicazione degli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
-che, nei periodi contestati dall' , ha prestato attività lavorativa alle Pt_2
dipendenze della ditta “LI AT”;
- che vi è stata una violazione della trasparenza degli atti amministrativi, in quanto qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione deve contenere tutti gli elementi che possano consentire al destinatario di proporre un'adeguata difesa;
- che l' è decaduto dal potere di richiedere alcune tra le annualità in CP_1
esame, in quanto, in materia agricola si possono contestare gli anni lavorati entro il limite dei cinque anni successivi alla comunicazione del datore di lavoro;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante gli anni 2014, 2015, 2016 come bracciante agricolo nei periodi indicati in premessa;
- Annullare la comunicazione impugnata;
- Indi condannare l' all'inserimento del suo CP_1
nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura; Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di malattia conseguente al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e concludendo per il rigetto del ricorso. 3
Con separato ricorso (R.G. n. 2882/2022), depositato in data 05/09/2022, la medesima ricorrente ha esposto:
- che, con comunicazioni notificate nel mese di aprile 2022, l' l'ha CP_1
informata del rigetto delle richieste di indennità di malattia relative agli anni
2014 e 2015, motivando il diniego in ragione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura;
- che, nei periodi contestati dall' , ha prestato attività lavorativa alle Pt_2
dipendenze della ditta “LI AT”;
- che vi è stata una violazione della trasparenza degli atti amministrativi, in quanto qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione deve contenere tutti gli elementi che possano consentire al destinatario di proporre un'adeguata difesa;
- che l' è decaduto dal potere di richiedere alcune delle annualità CP_1
oggetto di contestazione, in quanto, in materia agricola, si possono contestare gli anni lavorati entro il limite dei cinque anni successivi alla comunicazione del datore di lavoro;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante gli anni 2014, 2015, come bracciante agricolo nei periodi indicati in premessa;
- accertare e dichiarare che l' è CP_1
decaduto dal potere di richiedere le indennità di malattia per gli anni 2014,
2015 per i motivi di cui in premessa;
- Annullare la comunicazione impugnata;
-
Indi condannare l' all'inserimento del suo nominativo negli elenchi CP_1
anagrafici per l'agricoltura; Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” 4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2014 al
2016 e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 07/11/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti richiamati, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli del Comune di residenza è avvenuta, in seguito ad accertamenti ispettivi effettuati dall' Pt_2
presso l'azienda LI AT, che hanno condotto alla cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati dal 2013 al 2019, come si evince dal verbale ispettivo allegato dall'Istituto.
La cancellazione, con riferimento all'odierna ricorrente, è stata comunicata con raccomandate del 13/07/2021 e riguarda, in particolare, gli anni
2014, 2015 e 2016.
In merito, va superata l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, che presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo e, dunque, non è invocabile nei casi di accertata inesistenza dei requisiti necessari per l'instaurazione e la protrazione del rapporto stesso.
Entrando nel merito della domanda proposta, osserva preliminarmente il giudicante che il richiamo alla trasparenza amministrativa e alla disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, contenuto nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio. 5
Infatti, oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2014 al 2016 e, di contro,
l'obbligo dell di imporre il rispetto della regola dell'effettività dell'attività CP_1
connessa all'iscrizione assicurativa.
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina invocata da parte ricorrente e contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n.
26230/2019).
Nell'affrontare il merito della pretesa, inoltre, giova ricordare che in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è, in ultima analisi, l'iscrizione/ cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate (o il disconoscimento) ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946, è la 6
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51, con relativa iscrizione negli elenchi anagrafici.
Quanto alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Orbene, la prova che il lavoratore è tenuto a dare in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento, nonché la prova dei presupposti legittimanti la percezione delle prestazioni eventualmente collegati allo svolgimento dell'attività agricola (Cass. S.U. 18046/2010).
Nel caso di specie, la lavoratrice, sul quale incombeva l'onere della prova relativamente al rapporto di lavoro agricolo, non ha assolto a tale onere.
Osserva il giudicante che la documentazione prodotta (comunicazione unilav buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, 7
la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000) che, nella specie, non ha trovato riscontro nell'istruttoria processuale.
L' ha contestato la natura fittizia dei rapporti di lavoro per gli anni CP_1
dal 2014 al 2016 con raccomandate a.r. in cui si legge che, in seguito ad accertamenti ispettivi, si è provveduto al disconoscimento di tutte le giornate denunciate per gli anni in questione.
Inoltre, l' , nel costituirsi in giudizio, ha allegato il verbale ispettivo Pt_2
che ha concluso, all'esito degli accertamenti effettuati, per la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola LI AT dal
2013 al 2019, essendo stata riscontrata la totale assenza di qualsivoglia realtà aziendale idonea a rappresentare il presupposto su cui fondare il fabbisogno richiesto in sede di denuncia aziendale e denunciato in sede di trasmissione dei modelli DMAG.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: : “… va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione 8
della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra
l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi
(in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce).
Se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti – costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice.
Ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti 9
i contrapposti elementi acquisiti alla causa.” (Cass., sentenza 30 maggio 2018,
n. 13677).
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente.
Invero l'accertamento ispettivo effettuato dall' ha riscontrato una CP_1
serie di incongruenze, soprattutto con riferimento alla titolarità e ai titoli in virtù dei quali il datore di lavoro avrebbe avuto la disponibilità dei terreni sui quali sorge l'azienda. In particolare, sono risultati inesistenti i contratti di enfiteusi;
con riferimento al terreno sito in località Caldara, è emerso che il sig. LI si è limitato a protocollare presso il comune una richiesta di concessione per pascolo gravato da usi civici, circostanza dalla quale non può farsi discendere la veridicità delle prestazioni lavorative generate dal fabbisogno dichiarato e denunciate all' in quanto, in particolare, il menzionato terreno rientra nella CP_1
zona “A”, riserva integrale del parco nazionale dell'Aspromonte, non potendo divenire oggetto di concessioni a terzi e non potendosi svolgere su di esso alcuna attività di sfruttamento delle risorse.
Inoltre, è stato riscontrato, da un esame incrociato di tutta la documentazione, compresa la documentazione dell'ASP di Reggio Calabria relativa ai capi di bestiame, che l'attività di allevamento imputabile a LI
AT è stata trasferita dal Comune di San Luca al Comune di Bruzzano
Zeffiro (laddove la ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha, invece, dedotto di aver lavorato nel comune di San Luca), mentre nessuna attività risulta essere stata svolta, nel periodo oggetto di indagine, presso il comune di San Luca, nonostante i rapporti di lavoro denunciati tra il 2013 e il 2019, tra cui i rapporti di lavoro con l'odierna ricorrente, negli anni dal 2014 al 2016.
Del resto, gli ispettori, nel corso dell'accertamento ispettivo, si sono recati sui terreni indicati come sedi dell'azienda in San Luca, non riscontrando alcuna attività riconducibile all'allevamento di bovini. 10
Nondimeno in sede ispettiva lo stesso datore di lavoro, contattato dagli ispettori, ha dichiarato che da anni non vi fosse più attività presso il comune di
San Luca.
Pertanto, in data 21/10/2020, gli ispettori hanno provveduto ad eseguire un sopralluogo anche presso il terreno del comune di Bruzzano Zeffiro indicato dal datore di lavoro, dove hanno riscontrato la presenza di alberi (ulivi e altre specie) e di vegetazione spontanea, mentre hanno rinvenuto, quali unici animali, quattro capre e tre bovini e non hanno riscontrato nessuna traccia di ovini.
All'esito dell'accertamento ispettivo, l' ha disposto la CP_1
cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati, compresi i rapporti di lavoro denunciati dall'odierna ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Orbene, nel corso dell'istruttoria processuale non è stata dimostrata, dalla parte ricorrente titolare dell'onere della prova, la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, per gli anni dal 2014 al 2016, tra la signora Pt_1
e il sig. LI AT.
[...]
Invero, parte ricorrente non ha neanche allegato l'attività lavorativa svolta, omettendo di indicare gli elementi della subordinazione, quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, lo svolgimento di un'attività
(che non è stata puntualmente descritta nel ricorso) dietro il corrispettivo di una retribuzione, la sottoposizione al potere datoriale, genericamente deducendo di aver lavorato come bracciante agricola, senza neanche descrivere il tipo di attività svolto.
Inoltre, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, datore di lavoro della ricorrente, non sono state in grado di inficiare quanto accertato in sede ispettiva.
Alla luce di quanto accertato nel verbale ispettivo, ma soprattutto alla luce di quanto genericamente dedotto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo in ordine al rapporto di lavoro, appaiono insufficienti – oltre che generiche - le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, che ha riferito: “La signora 11
ha lavorato per me per tre anni dal 2014 al 2016, sempre da Parte_1
maggio a novembre o da giugno a settembre per 102 giornate per due anni che mi sembra fossero il 2014 e 2015 e un anno per 52 giornate che mi sembra fosse il 2016; anche tale rapporto di lavoro è stato cancellato per tutti gli anni. terreno della mia azienda erano nel comune di Bruzzano Zeffilio, in località
Bruzzano Vecchio;
avevo più terreni, tutti più o meno nella stessa zona, complessivamente dell'estensione di un paio di ettari. I signori e CP_2
facevano tutti e tre lo stesso lavoro;
si occupavano di raccogliere le Per_1
olive dopo aver messo le reti;
raccoglievano le olive sulle reti;
si occupavano inoltre di pulire le piante di ulivo prima di mettere le reti;
ogni tanto davano da mangiare agli animali;
infatti di solito ero io ad occuparmi degli animali;
preciso che i terreni sono tutti recintati e gli animali vagano liberi;
ma vi erano degli animali chiusi in una mandria e bisognava dare loro da mangiare;
di ciò principalmente mi occupavo io ma quando non potevo se ne occupavano i miei dipendenti tra cui i signori (…) ; In quegli anni avevo se ben Parte_1
ricordo sei o sette o otto dipendenti i quali si occupavano tutti della raccolta delle olive e saltuariamente di dare da mangiare agli animali;
la raccolta delle olive si fa da ottobre a dicembre;
prima dell'inizio della raccolta delle olive i miei dipendenti, tra cui i signori (…) si Testimone_1 Parte_1
occupavano di pulire le piante;
da maggio a settembre si occupavano di pulire le piante;
infatti non venivano tutti i giorni ma un paio di giorni alla settimana mentre nel periodo della raccolta delle olive lavoravano più giorni. I signori
(…) non lavorano tutti i giorni della settimana ma non ricordo in Parte_1
quali giorni della settimana lavorassero;
l'orario di lavoro che dovevano rispettare era dalle 7 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00; l'orario di lavoro era sempre lo stesso. I mie dipendenti lavoravano tutti insieme infatti erano tutti lì vicino nella stessa zona;
io la mattina dicevo loro cosa fare;
ero presente sui terreni nel corso della giornata anche se non tutti i giorni. I signori (…) Pt_1
percepivano una regolare retribuzione come da busta paga ma non
[...] 12
ricordo l'ammontare della retribuzione;
ero io che li pagavo;
a volte loro mi chiedevano di essere pagati in olio per cui prendevano l'olio e, per la rimanente parte, li pagavo in contanti;
anche quando non prendevano l'olio li pagavo sempre in contanti;
li pagavo una volta al mese all'inizio o alla fine del mese;
non c'era un giorno fisso in cui pagavo i dipendenti;
andavo io sui terreni consegnavo loro la busta paga e li pagavo”.
Ed invero, non è possibile trovare un raffronto in atti tra quanto riferito, in ordine all'attività svolta, all'orario di lavoro e alla retribuzione, (ossia in ordine agli elementi della subordinazione); infatti la ricorrente non ha allegato l'attività lavorativa svolta, non avendo descritto, nel ricorso introduttivo, le mansioni svolte, l'orario di lavoro, né gli altri elementi della subordinazione, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
Ma, soprattutto, trattandosi dell'unico teste escusso e non potendosi operare un confronto con altre fonti di prova, non fornite dalla ricorrente, non può non evidenziarsi che il datore di lavoro della ricorrente ha dichiarato che:
“la mia azienda adesso è chiusa perché è venuto l'ispettore dell' e me l'ha CP_1
chiusa; preciso che l'ispettore dell' non è mai venuto quando c'erano gli CP_1
operai che lavoravano, è venuto una sola volta di mattina e io ero lì perché sono stato avvisato tramite il mio consulente;
gli ispettori erano in due e mi hanno fatto delle domande e poi mi hanno rilasciato un verbale;
avverso tale verbale ho presentato un ricorso e il giudizio è tutt'ora pendente;
non ricordo cosa ci fosse scritto nel verbale ma ricordo che è stato disposto il passaggio della mia azienda in ditta individuale e i rapporti di lavoro denunciati sono stati cancellati, anche e non ricordo di preciso per quale arco temporale”.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche 13
per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso il teste ha un giudizio in corso, nei confronti dell' avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo CP_1
verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione della ricorrente), non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste sia il datore di lavoro della ricorrente, destinatario del medesimo verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione del rapporto di lavoro della ricorrente incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone, datore di lavoro e titolare dell'azienda destinataria del verbale ispettivo, abbia subito la cancellazione di 14
tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla propria azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo il teste un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, soprattutto considerando che tutti i rapporti di lavoro denunciati sono stati valutati dagli ispettori come fittizi.
Tra l'altro, il datore di lavoro, neanche nel corso dell'istruttoria processuale, è riuscito a chiarire le circostanze in virtù delle quali avrebbe avuto la disponibilità dei terreni sui quali sorgeva l'azienda, limitandosi in maniera confusa e contraddittoria a riferire che: “I terreni sui quali i signori (…) Pt_1
lavoravano non erano di mia proprietà ma erano di proprietà di signori
[...]
che me li avevano dati per custodirli;
uno è un dottore che è al nord e si chiama
ed è il proprietario della maggior parte dei terreni, gli altri Persona_2
terreni erano di un signore svizzero di cui non ricordo il nome;
mi avevano lasciato questi terreni, affinché io li custodissi, in virtù di un accordo orale”.
Orbene, nel caso di specie, nell'ambito di un quadro probatorio insufficiente, in cui la contraddittorietà e la vaghezza delle dichiarazioni rese dal teste rendono lo stesso scarsamente attendibile, concorre con tali elementi anche la circostanza che l'unico teste ascoltato sia il datore di lavoro.
Del resto, la valutazione circa l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 /2019; sentenza n. 7623/2016).
Pertanto parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo allegato nel ricorso introduttivo gli 15
elementi della subordinazione (avendo genericamente riferito di aver svolto attività lavorativa in agricoltura negli anni 2014 2015 e 2016 per l'azienda
LI AT) e non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ed infatti, l'unico teste escusso non può considerarsi attendibile, essendo titolare di un interesse strettamente connesso all'interesse che anima l'odierna ricorrente del quale non può non tenersi conto, soprattutto in difetto di allegazioni da parte della ricorrente medesima e in assenza di altre fonti di prova.
Pertanto, in difetto di una prova rigorosa dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per gli anni oggetti di giudizio, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3548 / 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre accessori come per legge.
Locri, 13/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci