Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Sentenza 28 maggio 2024
Decreto cautelare 23 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza breve 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 12/03/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02029/2025REG.PROV.COLL.
N. 00555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2025, proposto dal sig. IM NC, rappresentato e difeso dall’avv.sa Antonella Semino, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Villanova D’Albenga, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, del 28 maggio 2024, n. 391, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino e udita per l’appellante l’avv.sa Antonella Semino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. IM NC ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, del diniego opposto dal Comune di Villanova d’Albenga alla domanda di condono edilizio per la realizzazione di una nuova unità abitativa, in luogo di una tettoia in legno aperta su tre lati, in frazione Coasco - Borgoverde, nonché dell’ordinanza con la quale il Comune gli ha ingiunto la demolizione di cinque opere edilizie abusive, tra le quali l’unità abitativa in questione.
2. – Con decreto del 23 gennaio 2025, n. 312, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’appellante.
3. – Il Comune di Villanova d’Albenga, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. – Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta in via incidentale, in presenza dei presupposti di legge e datone avviso al difensore dell’appellante, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. – L’appello è infondato.
6. – Il provvedimento di rigetto della domanda di condono, come documentato agli atti del giudizio di primo grado, è stato preceduto da una comunicazione cumulativa dell’avvio del procedimento sanzionatorio per la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio e del preavviso di diniego di condono (prot. n. 1253 del 9 febbraio 2023) con cui il Comune ha rappresentato quanto segue:
« Richiamato il verbale di sopralluogo effettuato in data 03.02.2023 congiuntamente dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale, depositato all’Ufficio Protocollo di questo Comune in data 08.02.2023 al n. 1190, presso l’immobile sito in Fraz. Coasco - Borgoverde, distinto a Catasto al Fg. 2 mapp. 324 sub. 8, dal quale emergono le seguenti irregolarità urbanistiche:
1) Realizzazione in assenza di titolo edilizio di tettoia aperta su tre lati avente struttura in ferro e legno con sovrastante manto di copertura in tegole di pvc della superficie di circa mq. 8,50 ed un’altezza media di mt. 2,45, a protezione dell’ingresso dell’abitazione esistente al civico n. 5;
2) Realizzazione in assenza di titolo edilizio di unità abitativa composta da cucina soggiorno, camera e w.c. della superficie lorda complessiva di mq. 40,22 ed un volume lordo pari a mc. 117,74;
3) Realizzazione in assenza di titolo edilizio di magazzino/deposito in adiacenza all’abitazione in assenza di titolo edilizio sopracitata, della superficie di circa mq. 17,00 ed un volume lordo di circa mc. 40,00;
4) Realizzazione in assenza di titolo edilizio all’interno della corte di proprietà di una struttura in muratura con relativa tettoia adibita a forno/barbecue su battuto di cemento piastrellato;
5) Realizzazione in assenza di titolo edilizio di magazzino/deposito in muratura e lamiera del quale non è stato possibile rilevarne la consistenza volumetrica in quanto pericolante e completamente danneggiato dall’incendio boschivo del 07.08.2022 che ha interessato tutto il versante Villanovese al di sopra della S.S. n. 453 della Valle Arroscia sino al confine con il Comune di Ortovero.
Relativamente al punto 2 dell’elenco di cui sopra, da verifiche effettuate d’ufficio, è stata reperita pratica edilizia di condono n. 63 del 10.12.2004 prot. n. 13568, sulla quale si è già espresso negativamente l’Ufficio preposto per il superamento del vincolo idrogeologico.
Per quanto sopra ed in conformità all’art. 10 bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si esprime preavviso di diniego al proseguo del procedimento di condono n. 63 del 10.12.2004 prot. n. 13568. La S.V. in indirizzo, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito. In difetto o comunque trascorso tale periodo perentorio, nonché dal mancato accoglimento delle eventuali osservazioni presentate, sarà data comunicazione mediante apposito provvedimento finale.
Con la presente si comunica altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si dà notizia alla S.V. in indirizzo, l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. e della L.R. 06.06.2008, n. 16 e s.m.i., per la realizzazione presso gli immobili siti in Fraz. Coasco — Borgoverde, distinti a Catasto al Fg. 2 mapp. 324 sub. 8 delle opere sopra elencate ».
6.1 – A seguito delle controdeduzioni al preavviso di diniego, formulate il 17 febbraio 2023 dall’appellante sull’assunto che sulla domanda di condono si fosse, in realtà, già formato il silenzio-assenso prima ancora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 225 del 2012, dichiarasse illegittimi gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1 (quest’ultimo limitatamente alle parole « ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo »), della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 - le quali estendevano la sanabilità alle opere ricadenti, come nel caso ora in esame, in area soggetta a vincolo idrogeologico di carattere relativo anche se realizzate dopo l’apposizione del vincolo -, il Comune ha adottato il provvedimento definitivo di diniego di condono con la seguente motivazione: « alla data in cui intervenne la sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2012, la documentazione integrativa richiesta in più occasioni dall’Ufficio Tecnico Comunale per il completamento della pratica di condono edilizio in parola non era ancora stata prodotta e pertanto, in attesa di tale documentazione essenziale, il condono non poteva essere licenziato, confermando dì fatto il parere precedentemente espresso dagli Uffici all’epoca preposti per la gestione del vincolo idrogeologico ed il conseguente diniego alla pratica in oggetto ».
6.2 – Il richiamo al « parere precedentemente espresso dagli Uffici all’epoca preposti per la gestione del vincolo idrogeologico » si riferisce alla nota del Comune di Casanova Lerrone, prot. n. 1411 del 16 marzo 2017, con cui l’ente che era all’epoca preposto alla gestione del vincolo, con riferimento alla domanda di sanatoria del sig. NC, aveva rappresentato: « In riferimento a quanto in oggetto ed alla nota pervenuta in data 09.03.2017 prot. 1332 con la quale veniva richiesto a quest’ufficio il parere di competenza in merito al vincolo idrogeologico, si comunica che la pratica è irricevibile e non istruibile vista anche la sentenza Corte Costituzionale n° 225/2012 ».
7. – Il T.a.r. ha giudicato palesemente infondato il ricorso presentato contro il diniego di condono, l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, per il che ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al Comune di Casanova Lerrone, il quale, come poc’anzi detto, aveva dichiarato irricevibile l’istanza di autorizzazione ai fini idrogeologici con atto espressamente impugnato quale atto presupposto.
A sostegno del suo convincimento il primo giudice ha addotto che:
- in base all’art. 32, co. 27, lett. d) del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, la realizzazione della nuova unità abitativa tramite chiusura di una tettoia già autorizzata (costituente un abuso di tipologia 2) non era suscettibile di sanatoria, perché realizzato successivamente alla imposizione del vincolo idrogeologico;
- a escludere l’applicabilità dell’art. 3 della l.r. n. 5/2004, contrariamente a quanto sostenuto con tutti i ripetitivi motivi di ricorso, era il fatto che alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale il procedimento di sanatoria era ancora pendente e il relativo rapporto non ancora esaurito, avendo il ricorrente proceduto al necessario accatastamento soltanto in data 17 maggio 2015;
- quanto all’ordinanza di demolizione dell’immobile oggetto del diniego di condono, all’inerzia dell’organo competente non può attribuirsi un significato di tacito assenso all’edificazione abusiva e il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo non richiede, per la sua natura vincolata, alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso;
- quanto ai restanti abusi, le generiche doglianze contenute nel 13° motivo di ricorso erano infondate, poiché: la tettoia di cui al punto 1 dell’ordinanza di demolizione, aderendo all’ingresso dell’abitazione, non poteva dirsi pertinenza, non avendo sedime distinto dal fabbricato principale, né individuabilità fisica e strutturale propria; il magazzino/deposito indicato al punto 3 dell’ordinanza di demolizione non poteva dirsi stagionale soltanto perché destinato, in tesi, a contenere arredi da giardino per il solo periodo autunnale/invernale; in ogni caso, per la legislazione regionale ligure costituisce intervento di nuova costruzione e di trasformazione territoriale anche l’installazione di manufatti leggeri utilizzati come depositi, magazzini e simili, a meno che non sia diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee, e, per espressa disposizione normativa, non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica; quanto alla struttura in muratura con relativa tettoia adibita a forno/barbecue su battuto di cemento indicata al punto 4 dell’ordinanza di demolizione, dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica allegata si evinceva trattarsi, indubbiamente, di uno stabile e consistente intervento di trasformazione territoriale, piuttosto che di un’opera di mera finitura di spazi esterni o di arredo, realizzabile in regime di edilizia libera.
8. – Con un primo motivo di appello, rubricato sotto la lettera “A”, l’appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe stata adottata in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché il T.a.r. avrebbe omesso di trattare e di pronunciarsi sui singoli motivi di impugnazione, ritenendoli ripetitivi, nonostante i motivi I), II), III), IV), V), VII), VIII), IX), X), XI), XII) e XIII) vertessero su questioni di natura differente, per cui essa non potrebbe comportare una statuizione implicita di rigetto dei medesimi, che, per tale ragione, l’appellante ha testualmente riproposto sotto la lettera “B” (pagg. 6-23 del ricorso d’appello).
Nello specifico, si tratta dei motivi con i quali aveva dedotto che:
(I) il Comune di Villanova d’Albenga in nessun documento o provvedimento aveva contestato al ricorrente che le opere oggetto dell’istanza di condono fossero in contrasto con il vincolo idrogeologico, ovvero indicato le ragioni concrete, perduranti ed attuali, tali da rendere impossibile far luogo al rilascio di pareri favorevoli, sicché non sussistevano motivi ostativi al perfezionamento del condono derivanti dal vincolo idrogeologico;
(II) dalla comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di diniego non si evincevano i motivi ostativi al rilascio del condono, così privando il ricorrente della possibilità di articolare controdeduzioni;
(III) nel diniego di condono, basato esclusivamente sull’omessa presentazione di documentazione essenziale « alla data in cui intervenne la sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2012 », non si specificava quali erano i documenti mancanti, con conseguente violazione del principio di trasparenza, del contraddittorio e del diritto di difesa;
(IV) fermo restando che i documenti ritenuti essenziali al fine del rilascio del condono non erano indicati nel provvedimento di diniego, in ogni caso: quanto alla richiesta della « prova dell’avvenuto accatastamento al NCT e NCEU comprendente planimetria e tipi mappali ai sensi dell’art. 52, della Legge 28.02.1985, n. 47 e s.m.i. », formulata dal responsabile del servizio tecnico comunale il 22 gennaio 2008, la suddetta legge non si applicava in materia di condono e, comunque, la suddetta prova non era dovuta, poiché il comma 1 dell’art. 52 della l. n. 47/1985 era già stato abrogato dall’art. 136, co. 2, lett. f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima della presentazione dell’istanza di condono, corredata dei documenti necessari a identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria; quanto alla richiesta di far pervenire il pagamento dell’importo dei prescritti diritti di segreteria, il ricorrente vi aveva già provveduto, nonostante ciò non rappresentasse un presupposto essenziale al rilascio del condono, e aveva interamente pagato anche l’oblazione;
(V) in base alla disciplina in materia di condono, non essendo stato adottato il provvedimento di diniego entro la data del 31 ottobre 2007, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria doveva intendersi rilasciato e, comunque, avendo il ricorrente perfezionato nel 2013 l’ultima formalità a suo carico (la procedura di accatastamento dell’immobile), il Comune doveva adottare un provvedimento di diniego entro 24 mesi dall’esecuzione di detta formalità e non dieci anni dopo, come avvenuto invece;
(VII) il preavviso di diniego, il diniego di condono e la conseguente ordinanza di demolizione erano illegittimi perché adottati oltre diciotto anni dopo l’istanza di sanatoria edilizia;
(VIII) il diniego di sanatoria, che ledeva aspettative del ricorrente assistite da una speciale tutela e da uno speciale affidamento, richiedeva l’indicazione di specifiche ragioni di pubblico interesse a sua giustificazione e, a sua volta, l’ordinanza di demolizione, emessa oltre vent’anni dopo la realizzazione delle opere, doveva contenere una congrua motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente al ripristino dello stato dei luoghi;
(IX) il provvedimento di diniego, siccome privo di data, di numero di protocollo e di relata di notifica, era stato emesso in modo irregolare e, perciò, aveva inficiato la legittimità dell’ordinanza di demolizione;
(X) il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione erano privi di una motivazione congrua e il ricorrente, che già non era stato messo in grado di conoscere le ragioni del diniego, aveva ottenuto una risposta generica alle sue controdeduzioni, che il Comune aveva omesso di prendere specificamente in esame;
(XI) i pareri del Comune di Casanova Lerrone e del geologo incaricato dal Comune di Villanova d’Albenga non avevano valorizzato il fatto che il ricorrente aveva ottemperato a tutti gli adempimenti necessari a ottenere il condono prima della sentenza della Corte costituzionale, la quale, comunque, non ne avrebbe impedito il rilascio, e che le opere de quibus , realizzate nella stessa area di ingombro già edificata legittimamente senza determinare una ulteriore trasformazione del territorio, non erano idonee a pregiudicare i valori tutelati con l’apposizione del vincolo idrogeologico;
(XII) il provvedimento di diniego di condono era illegittimo per difetto di motivazione, perché dallo stesso non si evincevano né le caratteristiche delle opere realizzate, né la tipologia delle stesse, né in cosa e se esse fossero in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica;
(XIII) il vincolo idrogeologico non assumeva rilevanza per le opere oggetto dell’istanza di condono, perché queste non avevano determinato una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già avvenuta al momento della realizzazione delle opere preesistenti, cioè una tettoia assentita nel 1996, rispetto alla quale gli interventi oggetto della richiesta sanatoria sarebbero consistiti, essenzialmente, nel mero completamento della chiusura, la quale avrebbe dato luogo non alla creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume edilizio o alla destinazione diversa di un volume già esistente, ma alla delimitazione ulteriore di un volume edilizio già di fatto esistente; l’intervento per cui era stato richiesto il condono, perciò, non configurava nuova costruzione, ma rientrava nelle opere c.d. minori, senza aumento di superficie e volume, ammesse a condono anche nelle aree con vincolo imposto prima dell’esecuzione degli illeciti, fermo restando che il condono doveva essere rilasciato prima dell’emissione della sentenza della Corte costituzionale e, quindi, della declaratoria di illegittimità in parte qua della l.r. Liguria n. 5/2004.
8.1 – Con un secondo motivo di appello, rubricato sotto la lettera “C”, l’appellante torna a sostenere la tesi della sanabilità del manufatto, per le stesse ragioni esposte nel motivo XIII del ricorso di primo grado, sopra riassunte, mentre con un terzo motivo di appello, rubricato sotto la lettera “D”, ripete i medesimi argomenti addotti con il motivo V del ricorso di primo grado, anch’essi riassunti poc’anzi.
9. – Nessuno di questo motivi è idoneo a superare le motivazioni esposte dal T.a.r. per respingere la domanda di annullamento del diniego di sanatoria dell’immobile in questione e del conseguente ordine di demolizione dello stesso, come appresso integrate.
9.1. – La domanda di condono, copia della quale è versata agli atti del giudizio di primo grado, concerneva la realizzazione di una nuova unità abitativa, finestrata e munita di servizi igienici (come da elaborato grafico), mediante costruzione di muratura perimetrale costituita da un doppio parametro in laterizio, tramezzature interne, creazione di impianti idrici ed elettrici, posa di pavimentazione etc. (cfr. relazione tecnica illustrativa di parte ricorrente in primo grado, doc. 16), in area pacificamente soggetta a un vincolo idrogeologico di data anteriore all’edificazione del manufatto, che – giova ribadire – altrettanto pacificamente ha preso il posto di una semplice tettoia in legno aperta su tre lati (cfr. l’altra relazione tecnica di parte ricorrente in primo grado, doc. 8, nonché l’autorizzazione alla realizzazione della tettoia, doc. 7) determinando la creazione di un nuovo volume edilizio che la precedente mera tettoia non delimitava affatto.
Queste circostanze, che, seppur in maniera ancor più sintetica, il T.a.r. non ha mancato di valorizzare, fanno giustizia già in radice della tesi che si fosse in presenza non di una nuova costruzione, bensì di opere minori condonabili a prescindere dalla preesistenza del vincolo (come infondatamente sostenuto nei motivi XI e XIII di primo grado e nel motivo C dell’appello), né risponde al vero che il diniego di condono e, prima ancora, il preavviso di diniego non fossero motivati e, in particolare, non facessero riferimento a un contrasto con il vincolo idrogeologico (come infondatamente sostenuto nei motivi I, II, X e XII di primo grado), poiché nel preavviso di diniego il Comune appellato aveva chiaramente richiamato il fatto che in relazione alla domanda di condono « si è già negativamente espresso l’Ufficio preposto per il superamento del vincolo idrogeologico » e, nel provvedimento conclusivo, aveva, altrettanto chiaramente, confermato la portata ostativa del vincolo, in assenza di nulla osta, per l’accoglimento della domanda di sanatoria ( supra , §§ 6 e 6.1).
Si aggiunga che il provvedimento con cui il Comune di Casanova Lerrone ha negato il rilascio del nulla osta ( supra , § 6.2) non è stato ritualmente impugnato, dato che il ricorso di primo grado, che pure annovera tale atto tra quelli espressamente impugnati, non è stato notificato dal ricorrente al Comune di Casanova Lerrone e, dunque, in parte qua è inammissibile, il che può essere rilevato in questa sede perché l’inammissibilità del ricorso di primo grado costituisce questione rilevabile d’ufficio, anche in appello, attenendo a una condizione dell’azione ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 421; sez. III, 13 agosto 2018, n. 4914).
Quanto detto conforta le conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato di primo grado, perché, allora, anche prima che la l.r. n. 5/2004 fosse dichiarata incostituzionale la formazione del silenzio-assenso restava, comunque, preclusa dal fatto che, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso poteva decorrere solo dall’emanazione del parere favorevole, secondo quanto previsto dall’art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall’art. 32, co. 43, del d.l. n. 269/2003 cit. ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606; sez. VI, 5 aprile 2023, n. 3528), indipendentemente da ogni questione relativa alla completezza, per altro verso, della documentazione allegata alla domanda.
Da qui l’infondatezza dei motivi III, IV, V, XI di primo grado e del motivo D dell’appello, intesi a dimostrare il contrario.
Una volta esclusa la formazione del silenzio assenso, il tempo trascorso dalla presentazione della domanda di sanatoria alla adozione del diniego di condono e della conseguente ordinanza di demolizione non inficia la legittimità di tali provvedimenti.
Questo Consiglio ha già chiarito che il lungo tempo trascorso dal momento della presentazione della domanda di condono al momento in cui sono intervenuti prima il provvedimento di diniego e poi l’ordine di demolizione non è idoneo a radicare in capo alla parte interessata alla sanatoria un legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento attivato con la domanda di sanatoria.
E ciò in quanto i provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria – sono atti in tutto vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo, in particolare, ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l’interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 10540; id., 20 luglio 2022, n. 6325; id., 8 aprile 2019, n. 2292).
Di questi principi, che dimostrano l’infondatezza dei motivi VII e VIII di primo grado, il T.a.r. ha fatto corretta applicazione.
Non risponde al vero, infine, che il provvedimento di diniego fosse privo di data e di numero di protocollo, al contrario di quanto sostenuto nel IX motivo di primo grado (smentito dalla copia del provvedimento versato agli atti di primo grado dal Comune), mentre neppure occorreva una notifica al destinatario, al di là del fatto trattarsi di una mera modalità di comunicazione dell’atto, avendo questi ricevutane copia in mani proprie, il che è pacifico e, comunque, attestato dalla dichiarazione di ricevuta, datata e firmata, in calce al diniego.
Perciò, la sentenza impugnata merita conferma anche alla luce di una disamina analitica dei motivi di censura articolati in primo grado, riproposti sotto la lett. B dell’appello, indipendentemente da quanto sostenutovi sub lett. A.
10. – L’ultimo motivo di appello, rubricato sotto la lett. E, si riferisce alle altre opere, indicate nell’ordinanza di demolizione ai nn. 1, 3, 4 e 5 (cfr. supra , al § 6), per criticare la sentenza di primo grado per aver respinto le relative censure.
In particolare, l’appellante invoca la giurisprudenza secondo cui l’installazione di una tettoia è sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono; lamenta, quanto al magazzino, che il T.a.r. non avrebbe svolto nessuna istruttoria, né preso in considerazione la relazione tecnica di parte sul fatto che si sarebbe trattato di uno spazio provvisorio, destinato a contenere, per il solo periodo autunnale/invernale, elementi di arredo del giardino e dello spazio pertinenziale, mentre la legge regionale richiamata dal giudice di primo grado violerebbe la più ampia normativa statale; infine sostiene, relativamente alla struttura in muratura con relativa tettoia adibita a forno/barbecue su battuto di cemento piastrellato, che il T.a.r. avrebbe dovuto accertare che si trattava semplicemente di un forno utilizzato anche come barbecue da giardino realizzabile in attività di edilizia libera.
10.1 – Il motivo è infondato.
Per quanto concerne la tettoia indicato al punto 1 dell’ordinanza di demolizione, il T.a.r. ne ha motivatamente escluso la natura pertinenziale, avuto riguardo alla nozione di “pertinenze di un fabbricato” contenuta nell’art. 17 della l.r. ligure 6 giugno 2008, n. 16, recante disciplina dell’attività edilizia. Il motivo d’appello non contesta né l’applicabilità dell’art. 17 della l.r. cit., né le ragioni per cui non sarebbe possibile sussumere il manufatto in parola nella disciplina delle pertinenze e, perciò, finisce per non muovere critiche alle effettive ragioni che hanno costituito il fondamento della reiezione, con la sentenza di primo grado, del corrispondente mezzo di ricorso.
Per quanto riguarda il magazzino/deposito indicato al punto 3 dell’ordinanza di demolizione, la critica mossa dall’appellante è priva di fondamento, perché oblia la circostanza che la stagionalità qualifica la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2501; id., 18 maggio 2023, n. 4934), il che vale a escludere, come correttamente ritenuto dal T.a.r., che il carattere stagionale del possibile contenuto del magazzino possa comunicarsi alla struttura contenente.
Infine, nonostante il T.a.r. abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto doversi escludere che la struttura in muratura, con relativa tettoia, adibita a forno/barbecue su battuto di cemento, indicata al punto 4 dell’ordinanza di demolizione, non poteva ritenersi manufatto realizzabile in regime di edilizia libera, l’appellante si è limitato, puramente e semplicemente, a ribadire la tesi che l’opera era realizzabile in attività di edilizia libera, nonostante l’art. 101, co. 1, c.p.a. non consenta una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal primo giudice, ma richieda la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l’oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 10 gennaio 2025, n. 150; sez. II, 15 novembre 2023, n. 9811; id., 22 giugno 2022, n. 5131; id., 17 marzo 2022, n. 1947; id., 19 agosto 2021, n. 5939).
11. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
12. – Nulla va disposto per le spese del presente grado, non essendo costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO