Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2025, proposto da
IA IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabina Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale Sicilia - Ufficio X, Ambito Territoriale di Siracusa e Ufficio scolastico regionale Sicilia – Direzione Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 279/2024 del Tribunale di Siracusa –Sezione Lavoro, dichiarata definitivamente esecutiva e notificata in tale forma al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 24.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n.279/2024 il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente, docente a tempo indeterminato dal 2012, alla retrodatazione dell’immissione in ruolo a far data dall’1.9.2007, con conseguente riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel periodo pre-ruolo svolto per l’Amministrazione con contratti a tempo determinato e applicazione della corretta fascia stipendiale, per l’effetto ordinando al Ministero resistente di effettuare la ricostruzione di carriera nelle modalità ivi indicate e condannandolo alla corresponsione in favore della ricorrente delle relative differenze retributive a far data dall’1.9.2007, per un importo pari ad €.15.733,23, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese processuali,
Con ricorso notificato il 18 novembre2024 la ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del su citato titolo, rappresentando che l’Amministrazione resistente non aveva provveduto a darne spontanea esecuzione.
Con sentenza n. 809/2025 questo TAR ha accolto il predetto ricorso limitatamente agli obblighi di ricostruzione della carriera e di attribuzione alla ricorrente della corretta fascia stipendiale, nelle modalità indicate nel titolo esecutivo, dichiarandolo, invece, inammissibile con riferimento alle obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto la corresponsione delle differenze retributive, stante il mancato decorso, alla data di passaggio in decisione della causa, del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, nel rappresentare la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione in relazione alla corresponsione delle differenze retributive pur essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva (avvenuta il 24.11.2024, come da attestazione in atti), ha agito nuovamente ai sensi dell’art. 112 c.p.a. al fine di ottenere la condanna del Ministero intimato al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza in epigrafe, nella misura di cui all’analitico conteggio prodotto, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, con vittoria delle spese di lite anche del presente giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale del 10 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero intimato di quanto disposto in sentenza.
Deve, dunque, farsi applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c. che impone l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato in capo a chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza anche in relazione al diritto di ottenere il pagamento delle differenze retributive, secondo l’analitico conteggio prodotto, incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’estinzione del diritto a seguito di integrale adempimento di quanto dovuto, ma essa, pur costituitasi in giudizio, non ha allegato di aver corrisposto quanto dovuto, né ha fornito valida giustificazione del proprio inadempimento.
Ne deriva che, a fronte della fornita prova del credito e del suo ammontare, non risulta provata l’integrale estinzione dello stesso.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Ministero intimato di ottemperare integralmente anche alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza diparte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero intimato di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei termini di cui in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 900,00 (euro novecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO