Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Inammissibile
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2025REG.PROV.COLL.
N. 06124/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6124 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 3 gennaio 2023, n. 20, resa tra le parti, notificata in pari data e concernente il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare perché il datore di lavoro non ha integrato, come richiesto dall’Amministrazione procedente, la documentazione necessaria all’istruzione del procedimento.
2. Con appello notificato il 30 giugno 2023 e depositato il 14 luglio successivo, il signor -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 3 gennaio 2023, n. 20, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte infondato il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del provvedimento prot. N. -OMISSIS- emesso in data 21.04.2021, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro del ricorrente in data 09.07.2020;
della comunicazione prot. N. -OMISSIS- Prot. Uscita N. -OMISSIS-, con cui l’amministrazione ha respinto la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto il riesame e la revoca in autotutela del precedente provvedimento di diniego, nonché il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. ” “ del provvedimento della Questura di potenza dell’11 luglio 2022 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. ”
3. L’appellante affida il gravame ad un unico motivo di doglianza, con il quali ripropone le censure dedotte in primo grado, lamentando:
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'’art. 103, comma 6, del d.l. n. 34/2020 ”: sostiene l’appellante che, nell’ambito giuslavoristico nel quale si collocherebbe il presente giudizio, erroneamente il Tar ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati in primo grado, secondo una lettura sistematica ed organica anche costituzionalmente orientata – a meno di doverne dubitare la conformità alla Carta fondamentale - della disciplina di cui agli articolo 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 7 settembre 2023 e, con ordinanza 15 settembre 2023, n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
5. Nessuna delle parti in giudizio ha prodotto ulteriori difese e all’udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Osserva preliminarmente il Collegio che l’appello in esame non contiene alcun motivo di censura contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre in questa sede le sole doglienze dedotte in primo grado contro la comunicazione -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-del 29 settembre 2021, con la quale l’Amministrazione ha respinto la domanda di riesame e la revoca in autotutela del precedente provvedimento di diniego, laddove in primo grado era stato anche impugnato il provvedimento di rigetto, di cui al provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 21 aprile 2021.
In tema di applicazione di quanto disposto dall’articolo 101, che impone all’appellante, tra l’altro, di dedurre “ specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ”, la giurisprudenza ha da tempo stabilito l’inammissibilità del gravame in tutti quei casi in cui “ non è stata articolata, in violazione dell’art. 101 c.p.a., una precisa contestazione della sentenza di primo grado, ciò in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: < nel processo amministrativo di appello, innanzi al Consiglio di Stato, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado> (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2023, n. 7938) ” (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 febbraio 2024, n. 1578), dovendosi ritenere che la mera riproposizione delle censure formulate in primo grado costituisca violazione della citata norma di rito applicabile, la quale “ non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l'oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (Cons. Stato Sez. II, 19/08/2021, n. 5939; Idem, 22/06/2022, n.5131) (Consiglio di Stato, Sezione II, 15 novembre 2023, n. 9811) .
Nel caso all’esame della Sezione, l’appellante non ha dedotto alcuna specifica contestazione alla sentenza impugnata, che, come osservato, ha dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte infondato.
E ciò con argomentazioni, peraltro, immuni dalle censure che, appuntandosi solo sul merito e riproponendo le doglianze articolate nel ricorso dinanzi al Tar, l’appellante muove al percorso motivazionale in cui si sviluppa condivisibilmente la sentenza di prime cure.
Pur dovendo dichiarare inammissibile l’appello ex articolo 101 c.p.a., osserva il Collegio che il Tar ha correttamente dichiarato il gravame irricevibile, perché notificato il 25 novembre 2021 per l’annullamento di un provvedimento notificato all’interessato il 12 maggio 2021, nonché inammissibile, per la parte che aveva ad oggetto la nota n. prot. -OMISSIS-del 29 settembre 2021, con cui l’Amministrazione ha respinto, senza riaprire l’istruttoria, la richiesta di riesame e di revoca in via di autotutela del precedente diniego e alla quale non può riconoscersi natura di atto di conferma in senso proprio, ma di atto meramente confermativo.
Dato l’esito del giudizio, non sussistono ragioni per confermare l’ammissione, che deve essere revocata, al patrocinio a spese dello Stato, disposto in via provvisoria del decreto n. 162/2023 della competente Commissione.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
11. Data la natura della controversia e degli interessi personali coinvolti, sussistono sufficienti ragioni, anche in considerazione della ridotta attività difensiva delle Amministrazioni appellate, per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6124/2023), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO