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Ordinanza cautelare 22 novembre 2018
Decreto cautelare 8 marzo 2019
Ordinanza cautelare 20 giugno 2019
Decreto cautelare 6 agosto 2019
Ordinanza cautelare 5 settembre 2019
Decreto cautelare 31 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2019
Sentenza 9 dicembre 2020
Parere definitivo 10 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2021
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03801/2025REG.PROV.COLL.
N. 01201/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2020, proposto dall’Ente Parco Regionale del Conero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ranci e Alessandra Ranci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aurelio Giunchi in Roma, via C. Alberto n. 8;
contro
RB II s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Ancona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio 56;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Comune di Sirolo, Comunità del Parco del Conero, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 705 del 28 novembre 2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della RB II s.r.l., della Provincia di Ancona e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
- dalla deliberazione amministrativa n. 154 del 2 febbraio 2010 dell'Assemblea legislativa della Regione Marche con la quale è stata approvata, con prescrizioni, la variante generale al Piano del Parco del Conero, nonché dal Piano medesimo e dagli atti di adozione dell'Ente Parco;
- dalla deliberazione n. 156 del 8 febbraio 2010 dell'Assemblea legislativa della Regione Marche con la quale è stata ulteriormente approvata, ad integrazione della precedente deliberazione n. 154 del 2 febbraio 2010, la medesima variante generale al Piano, con le modifiche di cui all'allegato a detta deliberazione, conseguenti alla valutazione di incidenza alle Norme Attuative contenute nell'elaborato q.P - quaderno 02;
- dagli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per le Marche dalla società Helias s.r.l., proprietaria di un’area sita nel territorio comunale di Sirolo, inserita dalla variante nell’area di protezione del Parco, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 3, 7, 8 e 9 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 2 lettere c) e d) e commi 4 e 6 della legge n. 394/1991, dell’art. 15 della legge reg. n. 15/1994, violazione del principio di leale collaborazione tra enti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg. n. 15/1994 e dell’art. 12 comma 2 lettera c) e d) e commi 4, 6 e 7 della l.n. 394/1991;
c) sviamento di potere della causa tipica violazione della leale collaborazione tra enti, difetto di istruttoria e motivazione.
3. Con la sentenza n. 705 del 18 novembre 2019 il T.a.r. per le Marche ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’Ente Parco Regionale del Conero ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - palese inesistenza dell’interesse in capo alla società Helias, ricorrente in primo grado; violazione art. 100 c.p.c.., ultrapetizione, violazione del principio ne bis in idem ;
II - giudizio distorto, erroneo, contraddittorio sotto diversi profili;
III - ancora giudizio erroneo e parziale; violazione del principio della insindacabilità delle scelte eminentemente discrezionali; ancora ultrapetizione;
IV - giudizio erroneo e fuorviato da riferimenti spuri e ricostruzione anomala della vicenda giudiziaria.
5. Si sono costituiti in giudizio la RB II s.r.l., società succeduta alla Helias s.r.l., la Provincia di Ancona e la Regione Marche, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con l’ordinanza n. 1622 del 25 febbraio 2021 sono stati disposti incombenti istruttori.
7. Con atto depositato il 16 gennaio 2025 la RB II s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per le Marche e agli effetti della sentenza n. 705/2019.
8. L’Ente Parco Regionale del Conero, la Regione Marche e la Provincia di Ancona hanno aderito in data 17 gennaio 2025 alla rinuncia.
9. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto dichiarato dalla RB II s.r.l., società succeduta alla originaria ricorrente, deve darsi atto della rinuncia al ricorso di primo grado, promosso dinanzi al T.a.r. per le Marche dalla Helias s.r.l. e agli effetti della sentenza n. 705/2019, dichiarando estinto il giudizio.
11. In considerazione della natura e dell’esito complessivo della controversia, nonché dell’adesione delle altre parti alla rinuncia, le spese del doppio grado possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia della RB II s.r.l. al ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara estinto il giudizio.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO