Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 21/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 12/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
ON CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere NA BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26259 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro BA RO nata a [...] il [...], (c.f.: [...]), residente in [...] a Monserrato, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Anna Mugnano (c.f.: [...], PEC annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it) nel cui studio in Napoli alla Via San Giacomo n.24 è elettivamente domiciliata;
Visto l’atto di citazione in giudizio del 22 ottobre 2024;
Vista la memoria difensiva di costituzione e risposta depositata il 06 giugno 2025;
Vista la richiesta di rito abbreviato presentata contestualmente ai sensi dell’articolo 130 del Codice di giustizia contabile (di seguito c.g.c.);
Visto il previo parere del Pubblico Ministero contabile del 20 maggio 2025, trasmesso alla Sezione il 21 maggio successivo;
Visto il Decreto n. 10/2025 del 16 luglio 2025 emesso da questa Sezione Giurisdizionale, con il quale è stata accolta la predetta istanza di rito abbreviato, determinando in euro 3.714,28 (tremilasettecentoquattordici/28) la somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio;
Uditi, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere NA BRANDOLINI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA, e l’Avvocato Umberto Roberto ARGIOLAS per la convenuta, su delega dell’avv. Anna Mugnano;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 22 ottobre 2024 la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione, tra gli altri, la dr. BA RO, all’epoca dei fatti aiuto chirurgo presso l’A.O. RO, per ivi sentirla condannare al pagamento a favore di AR G. RO della somma di euro 9.285,71 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, a cagione della riscontrata grave negligenza, violativa delle buone regole della professione medica e paramedica, esigibile da ciascuno dei componenti dell’equipe operatoria, per aver omesso il corretto adempimento delle attività di verifica nel corso di un intervento chirurgico finalizzate alla prevenzione del rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei (nel caso di specie: di garze).
1.1. La vertenza ha preso l’avvio dalla segnalazione di danno erariale, trasmessa dall’AO G. RO il 18 luglio 2019, conseguente alla sottoscrizione di un atto di transazione stipulato a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di tutti i danni in ordine al sinistro occorso ad un paziente a cui durante un intervento chirurgico di appendicectomia eseguito in data 23 novembre 2016 era stato lasciato all’interno dell’addome un pezzo di lunghetta. A seguito dell’intervenuta transazione l’Amministrazione sanitaria ha liquidato a favore di questi la somma di euro 65.000,00, comprensiva di risarcimento, rimborso spese mediche e spese legali.
1.2. Dagli atti del procedimento civile e dalla documentazione tutta, acquisita in sede istruttoria, la Procura ha ricostruito la vicenda nei termini seguenti:
· il paziente era stato sottoposto ad intervento di appendicectomia e drenaggio di raccolta ascessuale in data 23 novembre 2016, presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera RO e il 30 novembre successivo era stato dimesso con terapia farmacologica domiciliare ed altre prescrizioni, con visita di controllo programmata per il 5 dicembre 2016 con esami ematochimici ed ecografia addominale;
· durante il periodo di convalescenza lo stesso aveva riscontrato forti dolori addominali, astenia e febbricola e, di conseguenza, era stato riaccompagnato dai familiari presso il reparto in cui aveva effettuato l’operazione, dove tuttavia era stato rassicurato circa la riconducibilità del malessere accusato al normale iter post-operatorio;
· stante la persistenza dei forti dolori seguiva, in data 24 gennaio 2017, ricovero d’urgenza presso lo stesso reparto di Chirurgia d’Urgenza e sottoposizione a nuovo intervento chirurgico nel corso del quale i sanitari curanti avevano accertato la presenza di un ascesso sostenuto da un corpo estraneo indentificato in un pezzo di lunghetta residuata dal precedente intervento. Quest’ultima operazione ha comportato complicazioni stante la formazione di fistola tra raccolta retro-ciecale e parete posteriore del cieco, trattata conservativamente mediante nutrizione parenterale e digiuno. Pertanto, la degenza ha avuto una durata di giorni 27, ossia fino al 20 febbraio 2017;
· il paziente, quindi, ha formulato domanda di risarcimento per i danni subiti ed ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010 nei confronti dell’Azienda Sanitaria, presentando CTP di parte, esitata nella stipula, in data 3 giugno 2019, di un atto transattivo dell’importo di euro 65.000,00 a tacitazione del risarcimento, del rimborso delle spese mediche e delle spese legali. L’importo è stato liquidato dall’ AO G. RO.
Ritenendo che la dimenticanza nella cavità addominale del paziente di un corpo estraneo (pezzo di lunghetta) configura un grave inadempimento dei membri dell’equipe chirurgica coinvolta nell’intervento causativo di danno erariale indiretto alla azienda ospedaliera di appartenenza, la Procura ha formulato l’invito a fornire le controdeduzioni a tutta l’equipe medica, di cui faceva parte anche la dr. Camba RO in qualità di aiuto-chirurgo.
Questa è stata chiamata a rispondere, in concorso con gli altri, del danno a titolo di colpa grave cagionato all’A.O. RO, pari all’importo liquidato a seguito della transazione, ossia euro 65.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Per quanto di rilievo in questa sede, alla dr. BA RO è stato ascritto, in sede di invito, un importo di danno pro-quota di euro 6.500,00 (pari al 10% dell’importo totale).
Secondo la prospettazione attorea, la dr. BA RO, unitamente agli altri membri dell’equipe, avrebbe dovuto prestare attenzione alla correttezza della condotta del chirurgo e degli altri infermieri al fine di prevenire il rischio di errori da parte degli altri componenti l’equipe e garantire il rispetto delle procedure per il conteggio sistematico e il controllo dell’integrità dei materiali chirurgici, fissate dalla raccomandazione del Ministero della salute n. 2/2008 e recepite dall’Azienda Ospedaliera RO.
1.3. L’invitata ha presentato, a mezzo di difesa tecnica di fiducia, proprie deduzioni scritte rappresentando che la definizione della pretesa risarcitoria avanzata dal sig. IR RI è avvenuta in forza di una transazione raggiunta dall’Azienda Ospedaliera RO quale sua autonoma scelta opinabile, che non potrebbe riverberarsi sulla sua posizione giuridica, mai coinvolta nell’iter transattivo e notiziata unicamente degli esiti dello stesso.
Nel merito dei fatti ad essa ascritti ha escluso qualsiasi sua responsabilità, quale chirurgo secondo operatore, a fronte di una conta effettivamente eseguita e tenuto conto della presenza delle precipue competenze dello strumentista e del coordinatore check-list nonché del primo operatore.
Ha evidenziato, sul punto, che i responsabili della conta degli strumenti erano il ferrista e gli infermieri addetti e che comunque anche al chirurgo primo operatore compete solo il mero controllo dell’accertamento della effettuazione della procedura di conta, non potendosi spingere fino ad effettuare la verifica personalmente, così distraendosi dai suoi precipui compiti principali.
Ha contestato, quindi, la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
1.4. Al termine dell’attività istruttoria, la Procura ha formalizzato l’atto di citazione in giudizio nei confronti degli invitati a dedurre le cui controdeduzioni presentate, salvo che per alcuni, non sono state ritenute idonee a superare l’addebito di responsabilità, tra i quali anche quelle presentate dalla dr. BA.
In considerazione delle posizioni archiviate, la quota di danno ascritta ai citati in giudizio è stata rideterminata in aumento, in proporzione alla quota di responsabilità contestata.
Pertanto, alla dr. BA, considerato il ritenuto suo minore apporto causale, è stato imputato il danno di euro 9.285,71 (euro novemiladuecentoottantatacinque/71).
1.5. Con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale del 16.07.2025.
1.6. La convenuta BA si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Anna Mugnano con articolata memoria depositata in data 06 giugno 2025, formulando, in via preliminare, previa richiesta ed ottenimento del parere della Procura in data 20 maggio 2025, istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all’articolo 130 C.G.C., mediante pagamento della somma di euro 2.785,71 pari al 30% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo nonché, in via subordinata nella ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
La Procura regionale nel rilasciare parere favorevole ha ritenuto, tuttavia, che la somma da pagare, per l’accesso al rito abbreviato, doveva essere determinata in misura del 40% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, pari a 3.714,28 euro.
1.7. Con decreto 10/2025 emesso in esito alla Camera di consiglio del 16 luglio 2025, la Sezione ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato tramite il pagamento di euro 3.714,28, indicando il termine per il versamento di tale somma a favore dell’Azienda Ospedaliera AR G. RO, e fissando l’odierna Camera di consiglio per la definizione del giudizio.
Nel termine stabilito, la convenuta ha provveduto al pagamento di competenza ed ha trasmesso a questa Sezione la relativa documentazione probatoria (copia contabile di pagamento del 25/07/2025; ordinativo di riscossione n. 873 del 25/08/2025 rilasciato dall’Ente beneficiario).
1.8. Nell’odierna Camera di consiglio la difesa della convenuta ha chiesto la definizione del giudizio, avendo la stessa provveduto al pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante il deposito dei documenti relativi al versamento e all’incameramento della somma da parte dell’Amministrazione danneggiata. Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all’intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle conclusioni della difesa della parte istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il rito abbreviato è stato introdotto dall’articolo 130 del Decreto Legislativo n. 174 del 2016 (c.g.c.) a tenore del quale: “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione Giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione” (art. 130, comma 1).
In sede di rito abbreviato al Collegio compete di deliberare in merito alla richiesta su cui si è formato l’accordo delle parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dalla convenuta e dell’entità del danno (art. 130, comma 6), mentre qualsiasi altra valutazione va riservata al rito ordinario, ove, nella pienezza del contraddittorio, previo esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, il merito della causa può essere adeguatamente esaminato con l’ammissione e l’assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti ovvero ritenuti necessari dal giudice.
Viene previsto, altresì, che “In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (art. 130, comma 7); che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese” (art. 130, comma 9) e che “la sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile” (art. 130, comma 9).
Tanto premesso, si osserva che nella presente fattispecie all’intervenuta ammissione della convenuta al rito abbreviato ha fatto seguito la puntuale esecuzione del pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n.10/2025, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente il pagamento effettuato il 25 luglio 2025 e l’ordinativo di riscossione n. 873 del 25/08/2025 rilasciato dall’Azienda Ospedaliera AR G. RO.
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta BA RO, ai sensi dell’art.130, comma 8, del c.g.c.
Quanto alle spese del giudizio, poichè non sussistono le condizioni previste per la compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del c.g.c., le stesse devono essere poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
DICHIARA
L’intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta BA RO ai sensi dell’articolo 130, comma 8, del c.g.c.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 125,10, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente NA ND) (f.to digitalmente ON AB)
Depositata in Segreteria il 21/01/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente Paolo Carrus)