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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott. Martino Casavola Presidente
2) dott. Patrizia Nigri Giudice
3) dott. Anna Carbonara Giudice rel. ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. 3932/2022 R.G., avente ad oggetto i provvedimenti inerenti l'affidamento ed il mantenimento della minore nata a [...] il Persona_1
31.01.2021 tra
, elettivamente domiciliata in Taranto, presso lo studio dell'avv. Parte_1
GIGANTE ILARIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliato in Taranto, presso lo studio dell'avv. DEL Controparte_1
VECCHIO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti resistente nonché il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege premesso che
- con ricorso depositato il 05/07/2022, ha adito questo Tribunale per Parte_1
sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione, frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento della figlia minore Persona_1
nata dalla relazione sentimentale intrattenuta con , figlia Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori, deducendo di aver interrotto il rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, intrattenuto nella casa familiare in Taranto alla Via Venezia
1 n.165, a causa di forti contrasti ascrivibili al comportamento del compagno, disinteressato alla vita familiare anche dal punto di vista materiale;
ha chiesto, quindi, l'affidamento condiviso del minore, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa, fissata quale
Per_ residenza familiare, la regolamentazione adeguata, compatibilmente con l'età di , dei tempi di intrattenimento del padre con la figlia e la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, la rifusione del
50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, assegno unico come per legge;
- il padre costituitosi in giudizio, ha contestato l'avversa versione dei Controparte_1
fatti attribuendo la fine della convivenza al carattere dispotico della che con il suo Pt_1
“dettare legge” lo aveva ridotto in uno stato di servitù così da servirsene per l'espletamento di ogni incombenza soprattutto nelle ore in cui era impegnata lavorativamente sia come dipendente di un azienda che come istruttrice di arti marziali;
chiedeva disporsi
Per_ l'affidamento condiviso della piccola con possibilità della stessa di pernottare con il proprio padre e trascorrere con lo stesso congrui periodi di vacanza, disporsi la restituzione della casa di proprietà , non avendo altre soluzioni abitative e porre a carico del sig. CP_1
un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili ed un contributo per la locazione di euro 150,00; assegno unico al 100% in favore della ricorrente;
in subordine, in caso di assegnazione della casa a , disporre che nulla deve il alla Parte_1 CP_1 Pt_1
Per_ per il mantenimento della piccola e che le utenze dello stesso immobile siano pagate dalla sig.ra dovendo il sobbarcarsi gli oneri di una locazione per una Pt_1 CP_1
sistemazione alternativa. osservato che
- il procedimento non richiede ulteriore approfondimento istruttorio, considerati gli elementi acquisiti sufficienti a disciplinare compiutamente il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
- stante la richiesta concorde delle parti, in assenza di fatti e/o condotte giustificatrici di una deroga al principio di bigenitorialità, deve essere disposto l'affido del minore ad entrambi i genitori;
- altrettanto acclarata è l'opportunità di collocare la minore presso la madre, la quale si Per_ occupa di sin dalla nascita, con conseguente assegnazione alla ricorrente della casa familiare, al fine di garantire alla minore una continuità dell'habitat domestico, pur
2 dovendosi consentire al padre tempi adeguati di frequentazione della figlia, tali da contemperare le precipue esigenze dettate dall'età della bambina e della attuale presumibile scarsa propensione a rimanere per lunghi lassi di tempo lontano dalla madre con il diritto- dovere del genitore non collocatario di costruire un significativo legame con la figlia;
- la diade genitoriale si pone su contrapposte posizioni, peraltro sfornite di prova, in ordine al contegno reciprocamente assunto da ciascun genitore nei confronti dell'altro e della figlia minore, facendo registrare, per l'effetto, una condizione di stallo comunicazionale e l'assenza di una strategia educativa condivisa per cui sarebbe auspicabile un recupero delle relazioni;
ritenuto pertanto che
- fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e la sua collocazione presso l'abitazione della madre, alla quale resterà assegnata in godimento la casa destinata a residenza familiare, il Collegio reputa opportuno confermare il regime di visita provvisoriamente fissato con ordinanza del 2.12.2022, in quanto idoneo a garantire alla minore una equilibrata costruzione del rapporto con il genitore non collocatario tenendo conto degli interessi e degli impegni della minore e dei genitori;
- la ricorrente dovrà favorire, senza frapporre ingiustificati ostacoli, la graduale permanenza della minore presso il padre in autonomia, in modo che la figlia riconosca la figura paterna in chiave paritaria con la madre, consentendo al resistente di acquisire la giusta padronanza nella gestione delle esigenze della figlia;
- entrambi i genitori dovranno favorire il rapporto della minore con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno dei rami genitoriali:
- la responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata congiuntamente sulle questioni di maggior interesse per la minore relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della residenza, tenuto conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale in forma disgiunta;
- in ordine al contributo al mantenimento della minore, considerata l'età della stessa ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, in uno alla posizione economica delle parti
(la ricorrente, occupata a tempo indeterminato presso RETFOOD ITALIA s.r.l. con un reddito medio annuo di circa euro 20.000, il resistente, lavoratore dipendente di Ermes srl con retribuzione lorda annua di € 12.000,00 circa – vedi CUD 2022 – redditi 2021) ed
3 all'assegnazione in godimento alla ricorrente della casa familiare, reputa congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 150,00 mensili, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie di cui la minore necessiti, nei termini e secondo le indicazioni di cui al vigente protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Taranto;
- la natura e l'esito della controversia consigliano la integrale compensazione delle spese;
p.q.m.
letti ed applicati gli artt. 337 bis ss cc. e 737 ss cpc e dato atto dell'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- DISPONE che la minore nata a [...] il [...], sia affidata in Persona_1
via condivisa ad entrambi i genitori, e , Parte_1 Controparte_1
con collocazione presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa familiare in
Taranto (TA) alla via Venezia n.165;
- PONE obbligo agli stessi genitori di comunicarsi reciprocamente eventuali futuri cambi di dimora entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento;
- DISPONE che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per la minore (salute, educazione, istruzione, scelta della residenza), mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed in forma disgiunta;
- DISPONE che il padre, , prelevi dal domicilio materno e tenga Controparte_1
Per_ con sé la figlia , salvo diversi accordi tra le parti e con congruo preavviso in caso di sostituzione di giorni ed ore di incontro tenendo conto degli interessi e degli impegni del minore e dei genitori;
in mancanza di accordo: - ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; il primo e il terzo fine settimana del mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- nel periodo estivo per 20 giorni anche consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno, nel rispetto dei reciproci impegni;
- in occasione delle festività natalizie, negli anni dispari dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre, negli anni pari dalle ore 16:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio successivo, nonché, per le vacanze pasquali, negli anni pari, dalle ore
19:00 del giovedì Santo alle ore 20:00 del giorno di Pasqua, negli anni dispari dalle ore
9:00 del lunedì dell'Angelo alle ore 20:00 del martedì successivo;
- PRESCRIVE alla madre di collaborare con il padre al fine di favorire la costruzione del
4 rapporto con la figlia, fornendo al genitore ogni necessaria indicazione al fine di favorire la autonoma gestione delle esigenze della minore;
- PRESCRIVE ad entrambi i genitori di tenere una condotta responsabile, evitando atteggiamenti ostruzionistici e/o limitativi del sereno svolgimento del ruolo genitoriale o denigratori della figura dell'altro genitore e favorendo la frequentazione della minore con i componenti dei rispettivi rami genitoriali;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, la somma mensile di € 150,00, con decorrenza dalla domanda, detratte le
[...]
Per_ somme già versate, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, nel rispetto delle indicazioni del protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Taranto;
assegno unico come per legge;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
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