TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11923 /2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
FONTANA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
AVERSA (CE), alla via Dei Glicini n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gentile (C.F.
), che lo rappresenta e difende C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: locazione operativa
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto nel Ricorso, i Resistenti, in solido tra loro, e al pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1 Controparte_2
Euro 17.625,08 (IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, ed ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli altri importi), ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare i Resistenti, in solido, alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del Ricorso introduttivo), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'
[...]
inviando una e-mail agli indirizzi e Controparte_3 Email_1 Email_2
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
PARTE RESISTENTE:
- rigettare in toto le domande formulate nell'atto introduttivo in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore ex art. 93 cpc;
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale delle circostanze di fatto articolate ai precedenti capi da 1) a 9) della comparsa di costituzione preceduti dalla locuzione:
“vero è che” si indica all'uopo come teste:
- il sig. residente in [...]; Testimone_1
- la sig. ra , residente in [...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, d'ora innanzi, ha Parte_1 Pt_1 esposto di aver stipulato con (in prosieguo, ) Controparte_1 Controparte_1 un contratto di locazione di beni mobili (n. 19505156) della durata di cinque anni, verso il canone mensile di € 200,00, oltre IVA, da versarsi trimestralmente, avente ad oggetto “n. 2 d-Copia 4500 MF con 6000 copie mese, n. 1 d-Copia 403 CF”, da essa acquistato presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), al prezzo di € 10.964,91, oltre IVA.
Ha allegato che dopo aver versato tre canoni trimestrali (=€ Controparte_1
1.800,00 totali, oltre IVA), a partire dal mese di ottobre 2018 ha interrotto i pagamenti e che essa si
è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 12 e 13 del contratto, con comunicazione del 15 maggio 2019 (ricevuta il 21 maggio 2019).
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché “ non potrebbe rientrare dei costi sopportati” ed ha Pt_1 chiesto di condannare al pagamento in suo favore, della Controparte_1 somma di € 15.498,68, oltre IVA sui canoni insoluti e spese per il recupero del credito, di cui:
- € 1.562,68, IVA compresa, per canoni scaduti alla data di comunicazione della risoluzione di diritto
(21 maggio 2019), relativi al periodo ottobre 2018-marzo 2019, oltre alla rata per l'assicurazione dei beni noleggiati;
- € 2.800,00, a titolo di penale contrattuale per la risoluzione anticipata del rapporto, calcolata in “un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita” (art. 13, comma 2, Condizioni Generali di Contratto);
- € 11.400,00, a titolo di indennizzo, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 14, comma 4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto e quella di redazione del ricorso introduttivo (27 marzo 2024), pari a diciannove canoni trimestrali,
“con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino alla effettiva restituzione del Materiale”.
Ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e di quelli legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della somma ritenuta di giustizia, e la condanna di alla restituzione del materiale Controparte_1 noleggiato.
Radicatosi il contraddittorio, lo resistente, in persona del rappresentante , non CP_1 Controparte_2 ha contestato i fatti allegati dalla controparte, ma ha dedotto l'impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile, di far fronte alle obbligazioni pecuniarie assunte, essendo egli stato privato “della disponibilità (materiale e giuridica)” dei conti correnti bancari, per effetto del sequestro preventivo disposto dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., in data 12 aprile 2018.
Ha affermato che, non potendo disporre delle somme disponibili sui suoi conti correnti, il figlio,
, ha chiesto di subentrare nel rapporto locativo, ma vanamente, stante il diniego Testimone_1 opposto da Ha allegato che il predetto figlio ha pure versato il terzo canone trimestrale del Pt_1
2018, che ha eccepito in compensazione.
Ha riferito di aver chiesto a di provvedere al ritiro dei beni noleggiati, ma senza esito, ed ha Pt_1 ribadito la disponibilità alla restituzione.
Respinte le prove orali richieste dalla parte resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., a seguito di udienza sostituita col deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate.
2. Le domande sono fondate.
I fatti allegati dalla società ricorrente non sono contestati e sono, perciò, incontroversi, oltre che documentalmente suffragati dal contratto di locazione operativa del 22-30 novembre 2017 (doc. 2 di
, dalla fattura di acquisto dei beni noleggiati e dal relativo documento di trasporto (docc. 3 e Pt_1
4), dalla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevuta dalla resistente in data 21 maggio 2019 (doc. 5).
A prescindere da ogni altra considerazione (che, per ragioni di economia processuale, si omette), la dedotta impossibilità di adempiere l'obbligazione pecuniaria, per effetto del sequestro delle somme giacenti sui conti correnti bancari di , non integra in alcun modo, già in astratto, Controparte_2 valida causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., stante il consolidato principio per cui “L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio
"genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro” (Cassazione civile sez. I, 22/06/2022, n.20152).
Infatti, l'incapienza patrimoniale del debitore non può mai costituire legittima causa di esonero del debitore da responsabilità, e ciò tanto più nel caso in esame, in cui il sequestro penale è stato disposto ad aprile 2018 e il resistente nulla ha allegato e, tanto meno, documentato, in merito alla perdurante vigenza della predetta misura (ovvero di altra, analoga negli effetti) all'epoca della comunicazione della clausola risolutiva espressa (maggio 2019) e tuttora, a distanza di ben sette anni. Non vi è, dunque, nemmeno prova della definitività della asserita impossibilità di adempiere in ragione fatti allegati.
Pertanto, essendo pacifico l'inadempimento, legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 12 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, ed il contratto si è risolto di diritto alla data del 21 maggio 2019, in cui a ricevuto la comunicazione. Controparte_1
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della ritardata restituzione dei beni locati, sono altresì dovute le ulteriori voci chieste in pagamento, relative alla penale contrattuale ed all'indennizzo per la ritardata restituzione dei beni, dopo la risoluzione, alla luce dei patti negoziali contenuti nei citati articoli 13 e 14 del contratto.
Ed infatti, quanto:
- alla penale, l'importo richiesto corrisponde effettivamente ad un terzo della somma dei canoni non ancora scaduti, conformemente al patto contenuto all'art. 13, comma 2, delle condizioni generali di contratto (secondo cui il suo importo è “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”). Essa, alla luce delle complessive pattuizioni negoziali e dell'importo totale richiesto in pagamento, non appare manifestamente eccessiva, in rapporto alla somma pattuita in caso si regolare esecuzione del contratto, e non provoca dunque uno squilibrio del sinallagma. Non sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 1384, c.c., ai fini della riduzione giudiziale secondo equità dell'importo della penale;
- all'indennizzo, le parti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c., e precisamente di quello conseguente alla protrazione del godimento dei beni, successiva alla risoluzione contrattuale ed al venir meno del titolo che ne legittima la detenzione, per tutta la durata della stessa, sino alla restituzione. Nel caso in esame, ha chiesto in pagamento l'indennizzo Pt_1 maturato dalla risoluzione di diritto (21 maggio 2019) sino al 23 dicembre 2024, data in cui ha rassegnato le definitive conclusioni (sopra trascritte), conformemente alla richiesta formulata sin dal ricorso introduttivo, che concerneva la richiesta di pagamento dell'indennizzo maturato sino alla data di deposito del ricorso e di quello maturando in corso di causa. Poiché i beni non risultano restituiti (ben oltre la scadenza naturale del contratto, fissata per il mese di novembre 2022, oltre che la data della risoluzione di diritto), spetta a a tale titolo, la somma complessiva di € 13.200,00, pari Pt_1
a ventidue trimestri.
Per completezza, il canone trimestrale che il resistente chiede di portare in compensazione è quello maturato anteriormente ad ottobre 2018 e non è stato richiesto in pagamento.
In definitiva, lo deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 17.625,08, IVA compresa sui canoni, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. Pt_1
231/2002, dalle singole scadenze, quanto ai canoni impagati, ed interessi legali dal deposito del ricorso (27 marzo 2024), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.
Quanto, infine, alla restituzione del materiale, il citato art. 14, comma 1, delle condizioni generali di contratto, in caso di avvenuta risoluzione, ne fa obbligo al Conduttore, che deve adempiervi entro i successivi dieci giorni, a sua cura e spese, presso il luogo indicato da che è quello specificato Pt_1 nella comunicazione di risoluzione del contratto (doc. 6).
Lo Studio resistente deve essere condannato, altresì, all'immediata restituzione dei beni locati, con le modalità indicate.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo nei valori medi tariffari, ad eccezione di quello relativo alla fase istruttoria, liquidato nei valori minimi avendo la causa natura documentale, e con esclusione della fase decisionale, essendosi le parti limitate a precisare le conclusioni, senza compiere ulteriore attività processuale. Le spese tengono conto, altresì, del compenso per l'attività di negoziazione svolta (€ 441,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 decies, 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 17.625,08, IVA compresa sui canoni, oltre interessi di mora Parte_1 ex d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze, quanto ai canoni impagati, ed interessi legali dal deposito del ricorso (27 marzo 2024), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4,
c.c.;
2) condanna lla restituzione dei beni concessi in locazione, a Controparte_1 proprie cure e spese, in favore di con le modalità pattuite in Parte_1 contratto, come indicate in motivazione;
3) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 264,00 per esborsi.
Milano, 24/04/2025
Il Giudice
Francesca Savignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11923 /2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
FONTANA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
AVERSA (CE), alla via Dei Glicini n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gentile (C.F.
), che lo rappresenta e difende C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: locazione operativa
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto nel Ricorso, i Resistenti, in solido tra loro, e al pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1 Controparte_2
Euro 17.625,08 (IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, ed ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli altri importi), ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare i Resistenti, in solido, alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del Ricorso introduttivo), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'
[...]
inviando una e-mail agli indirizzi e Controparte_3 Email_1 Email_2
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
PARTE RESISTENTE:
- rigettare in toto le domande formulate nell'atto introduttivo in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore ex art. 93 cpc;
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale delle circostanze di fatto articolate ai precedenti capi da 1) a 9) della comparsa di costituzione preceduti dalla locuzione:
“vero è che” si indica all'uopo come teste:
- il sig. residente in [...]; Testimone_1
- la sig. ra , residente in [...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, d'ora innanzi, ha Parte_1 Pt_1 esposto di aver stipulato con (in prosieguo, ) Controparte_1 Controparte_1 un contratto di locazione di beni mobili (n. 19505156) della durata di cinque anni, verso il canone mensile di € 200,00, oltre IVA, da versarsi trimestralmente, avente ad oggetto “n. 2 d-Copia 4500 MF con 6000 copie mese, n. 1 d-Copia 403 CF”, da essa acquistato presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), al prezzo di € 10.964,91, oltre IVA.
Ha allegato che dopo aver versato tre canoni trimestrali (=€ Controparte_1
1.800,00 totali, oltre IVA), a partire dal mese di ottobre 2018 ha interrotto i pagamenti e che essa si
è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 12 e 13 del contratto, con comunicazione del 15 maggio 2019 (ricevuta il 21 maggio 2019).
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché “ non potrebbe rientrare dei costi sopportati” ed ha Pt_1 chiesto di condannare al pagamento in suo favore, della Controparte_1 somma di € 15.498,68, oltre IVA sui canoni insoluti e spese per il recupero del credito, di cui:
- € 1.562,68, IVA compresa, per canoni scaduti alla data di comunicazione della risoluzione di diritto
(21 maggio 2019), relativi al periodo ottobre 2018-marzo 2019, oltre alla rata per l'assicurazione dei beni noleggiati;
- € 2.800,00, a titolo di penale contrattuale per la risoluzione anticipata del rapporto, calcolata in “un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita” (art. 13, comma 2, Condizioni Generali di Contratto);
- € 11.400,00, a titolo di indennizzo, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 14, comma 4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto e quella di redazione del ricorso introduttivo (27 marzo 2024), pari a diciannove canoni trimestrali,
“con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino alla effettiva restituzione del Materiale”.
Ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e di quelli legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della somma ritenuta di giustizia, e la condanna di alla restituzione del materiale Controparte_1 noleggiato.
Radicatosi il contraddittorio, lo resistente, in persona del rappresentante , non CP_1 Controparte_2 ha contestato i fatti allegati dalla controparte, ma ha dedotto l'impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile, di far fronte alle obbligazioni pecuniarie assunte, essendo egli stato privato “della disponibilità (materiale e giuridica)” dei conti correnti bancari, per effetto del sequestro preventivo disposto dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., in data 12 aprile 2018.
Ha affermato che, non potendo disporre delle somme disponibili sui suoi conti correnti, il figlio,
, ha chiesto di subentrare nel rapporto locativo, ma vanamente, stante il diniego Testimone_1 opposto da Ha allegato che il predetto figlio ha pure versato il terzo canone trimestrale del Pt_1
2018, che ha eccepito in compensazione.
Ha riferito di aver chiesto a di provvedere al ritiro dei beni noleggiati, ma senza esito, ed ha Pt_1 ribadito la disponibilità alla restituzione.
Respinte le prove orali richieste dalla parte resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., a seguito di udienza sostituita col deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate.
2. Le domande sono fondate.
I fatti allegati dalla società ricorrente non sono contestati e sono, perciò, incontroversi, oltre che documentalmente suffragati dal contratto di locazione operativa del 22-30 novembre 2017 (doc. 2 di
, dalla fattura di acquisto dei beni noleggiati e dal relativo documento di trasporto (docc. 3 e Pt_1
4), dalla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevuta dalla resistente in data 21 maggio 2019 (doc. 5).
A prescindere da ogni altra considerazione (che, per ragioni di economia processuale, si omette), la dedotta impossibilità di adempiere l'obbligazione pecuniaria, per effetto del sequestro delle somme giacenti sui conti correnti bancari di , non integra in alcun modo, già in astratto, Controparte_2 valida causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., stante il consolidato principio per cui “L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio
"genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro” (Cassazione civile sez. I, 22/06/2022, n.20152).
Infatti, l'incapienza patrimoniale del debitore non può mai costituire legittima causa di esonero del debitore da responsabilità, e ciò tanto più nel caso in esame, in cui il sequestro penale è stato disposto ad aprile 2018 e il resistente nulla ha allegato e, tanto meno, documentato, in merito alla perdurante vigenza della predetta misura (ovvero di altra, analoga negli effetti) all'epoca della comunicazione della clausola risolutiva espressa (maggio 2019) e tuttora, a distanza di ben sette anni. Non vi è, dunque, nemmeno prova della definitività della asserita impossibilità di adempiere in ragione fatti allegati.
Pertanto, essendo pacifico l'inadempimento, legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 12 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, ed il contratto si è risolto di diritto alla data del 21 maggio 2019, in cui a ricevuto la comunicazione. Controparte_1
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della ritardata restituzione dei beni locati, sono altresì dovute le ulteriori voci chieste in pagamento, relative alla penale contrattuale ed all'indennizzo per la ritardata restituzione dei beni, dopo la risoluzione, alla luce dei patti negoziali contenuti nei citati articoli 13 e 14 del contratto.
Ed infatti, quanto:
- alla penale, l'importo richiesto corrisponde effettivamente ad un terzo della somma dei canoni non ancora scaduti, conformemente al patto contenuto all'art. 13, comma 2, delle condizioni generali di contratto (secondo cui il suo importo è “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”). Essa, alla luce delle complessive pattuizioni negoziali e dell'importo totale richiesto in pagamento, non appare manifestamente eccessiva, in rapporto alla somma pattuita in caso si regolare esecuzione del contratto, e non provoca dunque uno squilibrio del sinallagma. Non sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 1384, c.c., ai fini della riduzione giudiziale secondo equità dell'importo della penale;
- all'indennizzo, le parti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c., e precisamente di quello conseguente alla protrazione del godimento dei beni, successiva alla risoluzione contrattuale ed al venir meno del titolo che ne legittima la detenzione, per tutta la durata della stessa, sino alla restituzione. Nel caso in esame, ha chiesto in pagamento l'indennizzo Pt_1 maturato dalla risoluzione di diritto (21 maggio 2019) sino al 23 dicembre 2024, data in cui ha rassegnato le definitive conclusioni (sopra trascritte), conformemente alla richiesta formulata sin dal ricorso introduttivo, che concerneva la richiesta di pagamento dell'indennizzo maturato sino alla data di deposito del ricorso e di quello maturando in corso di causa. Poiché i beni non risultano restituiti (ben oltre la scadenza naturale del contratto, fissata per il mese di novembre 2022, oltre che la data della risoluzione di diritto), spetta a a tale titolo, la somma complessiva di € 13.200,00, pari Pt_1
a ventidue trimestri.
Per completezza, il canone trimestrale che il resistente chiede di portare in compensazione è quello maturato anteriormente ad ottobre 2018 e non è stato richiesto in pagamento.
In definitiva, lo deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 17.625,08, IVA compresa sui canoni, oltre interessi di mora ex d. lgs. n. Pt_1
231/2002, dalle singole scadenze, quanto ai canoni impagati, ed interessi legali dal deposito del ricorso (27 marzo 2024), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.
Quanto, infine, alla restituzione del materiale, il citato art. 14, comma 1, delle condizioni generali di contratto, in caso di avvenuta risoluzione, ne fa obbligo al Conduttore, che deve adempiervi entro i successivi dieci giorni, a sua cura e spese, presso il luogo indicato da che è quello specificato Pt_1 nella comunicazione di risoluzione del contratto (doc. 6).
Lo Studio resistente deve essere condannato, altresì, all'immediata restituzione dei beni locati, con le modalità indicate.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo nei valori medi tariffari, ad eccezione di quello relativo alla fase istruttoria, liquidato nei valori minimi avendo la causa natura documentale, e con esclusione della fase decisionale, essendosi le parti limitate a precisare le conclusioni, senza compiere ulteriore attività processuale. Le spese tengono conto, altresì, del compenso per l'attività di negoziazione svolta (€ 441,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 decies, 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 17.625,08, IVA compresa sui canoni, oltre interessi di mora Parte_1 ex d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze, quanto ai canoni impagati, ed interessi legali dal deposito del ricorso (27 marzo 2024), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4,
c.c.;
2) condanna lla restituzione dei beni concessi in locazione, a Controparte_1 proprie cure e spese, in favore di con le modalità pattuite in Parte_1 contratto, come indicate in motivazione;
3) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 264,00 per esborsi.
Milano, 24/04/2025
Il Giudice
Francesca Savignano