Articolo 24 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 agosto 1967
Art. 24.
Il titolare del permesso puo' rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia puo' comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967