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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 734/2023 R.G. promossa
DA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vera Artimagnella;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Antonino Trovato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, , CP_1
premesso che soltanto a seguito di richiesta di copia degli estratti di ruolo all'agente della riscossione era venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico, proponeva opposizione avverso la cartella n.
29720030017626892, lamentando l'omessa o comunque invalida notifica,
l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione o decadenza e l'annullamento dei carichi iscritti a ruolo per l'applicazione del D.L. 41/2021.
Con sentenza n. 554/2023 del 7 luglio 2023, il giudice adito, dichiarata la contumacia di e qualificata l'opposizione come opposizione CP_2
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, rilevando che, in assenza di prova da parte dell'ente impositore circa la regolarità della notifica e l'esistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine, doveva ritenersi maturata la prescrizione quinquennale prevista dalla L. 335/1995.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il CP_2
25.8.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, salvo che nei casi tassativi previsti dalla norma, condizioni che, nella specie, non risultano né dedotte né provate dal ricorrente.
2 Sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva di esso Agente della Riscossione, atteso che il ricorso – qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – mirava a far valere l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione e l'omessa notifica, doglianze che investono esclusivamente l'ente impositore (nella specie, l' , Pt_2
unico titolare del rapporto sostanziale controverso. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio o, in mancanza, dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legitimatio ad causam.
Inoltre, impugna il capo della sentenza che ha condannato esso ente al pagamento delle spese processuali attesa l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
2. Va esaminata, preliminarmente, la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di CP_2
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.; la Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno statuito che il difetto di legitimatio ad causam è
3 rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (“l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. S.U. n. 7514/2022 cit.)”.
Tali principi, sono stati confermati da successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente da Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n.
7372: “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10
4 giugno 2022, n. 18812)”.
Nella fattispecie in esame deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di investendo la controversia il merito della pretesa creditoria, in ordine alla CP_2
quale sussiste l'esclusiva legittimazione dell' , non evocato in giudizio. Pt_2
3. In definitiva, l'appello deve essere accolto, mentre l'opposizione originaria deve essere rigettata, assorbita ogni ulteriore questione.
4. Nulla sulle spese del giudizio di primo grado, stante la mancata costituzione di le spese del presente grado seguono la soccombenza, tenuto conto CP_2
dell'epoca di pronunciamento della Corte di cassazione, anteriore alla data di deposito del ricorso di primo grado;
non vertendo la controversia in materia di prestazioni assistenziali o previdenziali, non rileva la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e rigetta l'opposizione proposta in primo CP_2
grado avverso la cartella n. 29720030017626892000; nulla sulle spese di primo grado;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.906,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Artimagnella.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 734/2023 R.G. promossa
DA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vera Artimagnella;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Antonino Trovato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, , CP_1
premesso che soltanto a seguito di richiesta di copia degli estratti di ruolo all'agente della riscossione era venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico, proponeva opposizione avverso la cartella n.
29720030017626892, lamentando l'omessa o comunque invalida notifica,
l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione o decadenza e l'annullamento dei carichi iscritti a ruolo per l'applicazione del D.L. 41/2021.
Con sentenza n. 554/2023 del 7 luglio 2023, il giudice adito, dichiarata la contumacia di e qualificata l'opposizione come opposizione CP_2
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, rilevando che, in assenza di prova da parte dell'ente impositore circa la regolarità della notifica e l'esistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine, doveva ritenersi maturata la prescrizione quinquennale prevista dalla L. 335/1995.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il CP_2
25.8.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, salvo che nei casi tassativi previsti dalla norma, condizioni che, nella specie, non risultano né dedotte né provate dal ricorrente.
2 Sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva di esso Agente della Riscossione, atteso che il ricorso – qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – mirava a far valere l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione e l'omessa notifica, doglianze che investono esclusivamente l'ente impositore (nella specie, l' , Pt_2
unico titolare del rapporto sostanziale controverso. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio o, in mancanza, dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legitimatio ad causam.
Inoltre, impugna il capo della sentenza che ha condannato esso ente al pagamento delle spese processuali attesa l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
2. Va esaminata, preliminarmente, la questione relativa al difetto di legittimazione passiva di CP_2
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.; la Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno statuito che il difetto di legitimatio ad causam è
3 rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (“l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. S.U. n. 7514/2022 cit.)”.
Tali principi, sono stati confermati da successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente da Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n.
7372: “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10
4 giugno 2022, n. 18812)”.
Nella fattispecie in esame deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di investendo la controversia il merito della pretesa creditoria, in ordine alla CP_2
quale sussiste l'esclusiva legittimazione dell' , non evocato in giudizio. Pt_2
3. In definitiva, l'appello deve essere accolto, mentre l'opposizione originaria deve essere rigettata, assorbita ogni ulteriore questione.
4. Nulla sulle spese del giudizio di primo grado, stante la mancata costituzione di le spese del presente grado seguono la soccombenza, tenuto conto CP_2
dell'epoca di pronunciamento della Corte di cassazione, anteriore alla data di deposito del ricorso di primo grado;
non vertendo la controversia in materia di prestazioni assistenziali o previdenziali, non rileva la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e rigetta l'opposizione proposta in primo CP_2
grado avverso la cartella n. 29720030017626892000; nulla sulle spese di primo grado;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.906,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Artimagnella.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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