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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1965/2024 promossa da:
nato a [...] il Parte_1
19.12.1966, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. C.F._1
Elisabetta Sorze, (cod. fisc. ) e dall'Avv. Federico C.F._2
Fortunato, (cod. fisc. ); C.F._3
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/01/2024 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha chiesto il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore dei figli A_
, cittadina dello Sri Lanka nata il [...] e
[...] [...]
cittadino dello Sri Lanka nato il [...], Persona_2 entrambi minorenni al momento della domanda.
Esponeva che in data 23/03/2023 aveva ottenuto i nulla osta al ricongiungimento familiare con i due figli, i quali in data 14/11/2023 e 28/11/2023, dopo avere proceduto alla legalizzazione dei documenti comprovanti il rapporto di parentela, avevano avanzato domanda di rilascio dei visti d'ingresso; che in data 15/11/2023 e 04/12/2023 l'Ambasciata d'Italia a aveva emesso due preavvisi di CP_1 rigetto motivati sul presupposto che “il nulla osta non è presente sul sistema SUI pertanto non ha i requisiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 394/99, cosi come modificato dal DPR 334/2004”; che con PEC del 24/11/2023 il ricorrente aveva rappresentato che ha ottenuto il nulla osta al Parte_1 ricongiungimento familiare a seguito di ordinanza di accoglimento del Tribunale di Roma;
Successivamente alla pronuncia del Tribunale, la ha dato CP_2 appuntamento per il ritiro del nulla osta al ricongiungimento familiare in data
27.06.2022; proprio per problemi connessi al sistema telematico, il nulla osta al ricongiungimento familiare venne poi consegnato solamente in data 23.03.2023;
Ad oggi, se ancora persiste stesso o differente problema sul sistema telematico in
Vs uso e non è possibile visualizzare il nulla osta al ricongiungimento familiare, non può essere questo problema addebitabile all'istante o ai richiedenti visto, dovendo vieppiù essere risolto dalle Amministrazione coinvolte nel procedimento
(Ambasciata e Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma). in risposta al preavviso di rigetto così emesso, si chiede quindi di voler contattare lo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Roma, che legge per conoscenza la presente, affinché il nulla osta al ricongiungimento familiare venga ripristinato sul portale”; che l'Ambasciata si era però limitata a restituire i passaporti ai figli, senza concludere la procedura con un provvedimento espresso;
che essendo ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento era ormai integrato il silenzio inadempimento dell'amministrazione; inoltre il preavviso di diniego emesso era da considerarsi infondato, in quanto la mancanza dei nulla osta sul portale SUI era circostanza da addebitare ad un malfunzionamento del sistema telematico, che pertanto avrebbe dovuto essere risolto attraverso un'interlocuzione con lo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma, al quale competeva la trasmissione dei nulla osta attraverso il portale di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente chiedeva dunque di disporre che l'Ambasciata d'Italia a provvedesse al rilascio dei visti di ingresso in CP_1 favore dei figli o, in ogni caso, che emettesse un provvedimento espresso in ordine alle richieste di visto avanzate.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso;
Controparte_3 rappresentava che in data 17/11/2023, a seguito della ricezione della prima domanda di visto, l'Ambasciata aveva chiesto la verifica dei nulla osta degli interessati alla Prefettura di Roma, senza ricevere alcun riscontro;
che in data 24/06/2024, subito dopo la notifica del presente ricorso, la rappresentanza diplomatica aveva chiesto conferma all' circa l'effettiva emissione Parte_2 dei nulla osta ma anche in questo caso, nonostante i solleciti, non erano seguiti riscontri;
la Sede aveva dunque proceduto ad emanare i preavvisi di rigetto a cui erano seguiti i provvedimenti definitivi, in data 11/12/2023 e 02/01/2024, pertanto non vi era stato alcun ritardo nell'evasione delle pratiche, essendo carente il presupposto necessario all'avvio dell'iter; infatti il nulla osta ha validità semestrale ed è entro questo periodo che i richiedenti avrebbero dovuto intraprendere tutte le attività necessarie al rilascio dei visti.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza
Consolare che, invece, ha ad oggetto proprio la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti
(cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18).
Nel caso di specie, come documentato, il ricorrente aveva ottenuto i nulla osta in data 23/03/2023, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 14/09/2021 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, la quale non aveva evaso la pratica nonostante la documentazione fornita.
Per quanto invece concerne la seconda fase della procedura, i figli del ricorrente non avevano mai ottenuto il rilascio dei visti poiché, secondo quanto riferito dall'Ambasciata, i nulla osta non erano più visibili nel sistema SUI, risultando dunque carente il presupposto fondamentale per l'apertura della seconda fase dell'iter procedimentale. Sul punto deve però rilevarsi che la stessa amministrazione resistente, pur avendo dato prova dei tentativi di interlocuzione con la al fine di comprendere i CP_2 motivi della mancata visibilità dei nulla osta, non aveva ottenuto riscontro e non aveva dunque appurato le ragioni dell'assenza dei nulla osta dal portale, che ben avrebbe potuto essere stata causata da problemi tecnici;
è infatti indubbio che i figli del ricorrente avevano ottenuto i nulla osta, rilasciati a seguito di una pronuncia di questo Tribunale che nel 2021 aveva accertato la sussistenza dei presupposti per la loro emissione. A ciò si aggiunga che lo stesso richiedente, con una nota inviata all'Ambasciata in risposta al preavviso di rigetto, aveva segnalato i problemi tecnici che avevano ritardato il rilascio dei nulla osta, sottolineando come dopo la pronuncia del Tribunale di Roma, la Prefettura aveva fissato in data 27/06/2022 l'appuntamento per la loro consegna, poi posticipata al 23/03/2023 proprio per problemi del sistema telematico;
tale circostanza non risulta però essere stata tenuta in considerazione dall'amministrazione. Alla luce degli elementi di cui si dispone, si ritiene pertanto necessario dare prevalenza alla piena tutela al diritto all'unità del nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che per i figli, minorenni al momento della domanda di nulla osta ma ormai entrambi maggiorenni, in caso di avvio di un nuovo procedimento per il ricongiungimento, l'accoglimento sarebbe subordinato ai requisiti molto più stringenti dettati dall'art.29 co.1 lett.c), il quale richiede che il figlio maggiorenne sia totalmente a carico del genitore con cui dovrebbe ricongiungersi per l'impossibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporti invalidità totale. Nel caso di specie il ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione, tradotta e legalizzata dalla stessa Ambasciata, attestante il legame di paternità con i figli e A_ [...]
rispetto ai quali l'amministrazione resistente non Persona_2 ha effettuato alcuna contestazione. Pertanto, deve essere accolta la domanda di rilascio dei visti in loro favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dispone il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore dei sig.ri A_
, cittadina dello Sri Lanka nata il [...] e di
[...]
cittadino dello Sri Lanka Persona_2 nato il [...], figli del ricorrente;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli avvocati Sorze e Fortunato, procuratori antistatari;
Roma, il 18/02/2025
La Giudice
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1965/2024 promossa da:
nato a [...] il Parte_1
19.12.1966, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. C.F._1
Elisabetta Sorze, (cod. fisc. ) e dall'Avv. Federico C.F._2
Fortunato, (cod. fisc. ); C.F._3
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/01/2024 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha chiesto il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore dei figli A_
, cittadina dello Sri Lanka nata il [...] e
[...] [...]
cittadino dello Sri Lanka nato il [...], Persona_2 entrambi minorenni al momento della domanda.
Esponeva che in data 23/03/2023 aveva ottenuto i nulla osta al ricongiungimento familiare con i due figli, i quali in data 14/11/2023 e 28/11/2023, dopo avere proceduto alla legalizzazione dei documenti comprovanti il rapporto di parentela, avevano avanzato domanda di rilascio dei visti d'ingresso; che in data 15/11/2023 e 04/12/2023 l'Ambasciata d'Italia a aveva emesso due preavvisi di CP_1 rigetto motivati sul presupposto che “il nulla osta non è presente sul sistema SUI pertanto non ha i requisiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 394/99, cosi come modificato dal DPR 334/2004”; che con PEC del 24/11/2023 il ricorrente aveva rappresentato che ha ottenuto il nulla osta al Parte_1 ricongiungimento familiare a seguito di ordinanza di accoglimento del Tribunale di Roma;
Successivamente alla pronuncia del Tribunale, la ha dato CP_2 appuntamento per il ritiro del nulla osta al ricongiungimento familiare in data
27.06.2022; proprio per problemi connessi al sistema telematico, il nulla osta al ricongiungimento familiare venne poi consegnato solamente in data 23.03.2023;
Ad oggi, se ancora persiste stesso o differente problema sul sistema telematico in
Vs uso e non è possibile visualizzare il nulla osta al ricongiungimento familiare, non può essere questo problema addebitabile all'istante o ai richiedenti visto, dovendo vieppiù essere risolto dalle Amministrazione coinvolte nel procedimento
(Ambasciata e Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma). in risposta al preavviso di rigetto così emesso, si chiede quindi di voler contattare lo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Roma, che legge per conoscenza la presente, affinché il nulla osta al ricongiungimento familiare venga ripristinato sul portale”; che l'Ambasciata si era però limitata a restituire i passaporti ai figli, senza concludere la procedura con un provvedimento espresso;
che essendo ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento era ormai integrato il silenzio inadempimento dell'amministrazione; inoltre il preavviso di diniego emesso era da considerarsi infondato, in quanto la mancanza dei nulla osta sul portale SUI era circostanza da addebitare ad un malfunzionamento del sistema telematico, che pertanto avrebbe dovuto essere risolto attraverso un'interlocuzione con lo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma, al quale competeva la trasmissione dei nulla osta attraverso il portale di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente chiedeva dunque di disporre che l'Ambasciata d'Italia a provvedesse al rilascio dei visti di ingresso in CP_1 favore dei figli o, in ogni caso, che emettesse un provvedimento espresso in ordine alle richieste di visto avanzate.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso;
Controparte_3 rappresentava che in data 17/11/2023, a seguito della ricezione della prima domanda di visto, l'Ambasciata aveva chiesto la verifica dei nulla osta degli interessati alla Prefettura di Roma, senza ricevere alcun riscontro;
che in data 24/06/2024, subito dopo la notifica del presente ricorso, la rappresentanza diplomatica aveva chiesto conferma all' circa l'effettiva emissione Parte_2 dei nulla osta ma anche in questo caso, nonostante i solleciti, non erano seguiti riscontri;
la Sede aveva dunque proceduto ad emanare i preavvisi di rigetto a cui erano seguiti i provvedimenti definitivi, in data 11/12/2023 e 02/01/2024, pertanto non vi era stato alcun ritardo nell'evasione delle pratiche, essendo carente il presupposto necessario all'avvio dell'iter; infatti il nulla osta ha validità semestrale ed è entro questo periodo che i richiedenti avrebbero dovuto intraprendere tutte le attività necessarie al rilascio dei visti.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza
Consolare che, invece, ha ad oggetto proprio la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti
(cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18).
Nel caso di specie, come documentato, il ricorrente aveva ottenuto i nulla osta in data 23/03/2023, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 14/09/2021 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, la quale non aveva evaso la pratica nonostante la documentazione fornita.
Per quanto invece concerne la seconda fase della procedura, i figli del ricorrente non avevano mai ottenuto il rilascio dei visti poiché, secondo quanto riferito dall'Ambasciata, i nulla osta non erano più visibili nel sistema SUI, risultando dunque carente il presupposto fondamentale per l'apertura della seconda fase dell'iter procedimentale. Sul punto deve però rilevarsi che la stessa amministrazione resistente, pur avendo dato prova dei tentativi di interlocuzione con la al fine di comprendere i CP_2 motivi della mancata visibilità dei nulla osta, non aveva ottenuto riscontro e non aveva dunque appurato le ragioni dell'assenza dei nulla osta dal portale, che ben avrebbe potuto essere stata causata da problemi tecnici;
è infatti indubbio che i figli del ricorrente avevano ottenuto i nulla osta, rilasciati a seguito di una pronuncia di questo Tribunale che nel 2021 aveva accertato la sussistenza dei presupposti per la loro emissione. A ciò si aggiunga che lo stesso richiedente, con una nota inviata all'Ambasciata in risposta al preavviso di rigetto, aveva segnalato i problemi tecnici che avevano ritardato il rilascio dei nulla osta, sottolineando come dopo la pronuncia del Tribunale di Roma, la Prefettura aveva fissato in data 27/06/2022 l'appuntamento per la loro consegna, poi posticipata al 23/03/2023 proprio per problemi del sistema telematico;
tale circostanza non risulta però essere stata tenuta in considerazione dall'amministrazione. Alla luce degli elementi di cui si dispone, si ritiene pertanto necessario dare prevalenza alla piena tutela al diritto all'unità del nucleo familiare, anche in considerazione del fatto che per i figli, minorenni al momento della domanda di nulla osta ma ormai entrambi maggiorenni, in caso di avvio di un nuovo procedimento per il ricongiungimento, l'accoglimento sarebbe subordinato ai requisiti molto più stringenti dettati dall'art.29 co.1 lett.c), il quale richiede che il figlio maggiorenne sia totalmente a carico del genitore con cui dovrebbe ricongiungersi per l'impossibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporti invalidità totale. Nel caso di specie il ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione, tradotta e legalizzata dalla stessa Ambasciata, attestante il legame di paternità con i figli e A_ [...]
rispetto ai quali l'amministrazione resistente non Persona_2 ha effettuato alcuna contestazione. Pertanto, deve essere accolta la domanda di rilascio dei visti in loro favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dispone il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare in favore dei sig.ri A_
, cittadina dello Sri Lanka nata il [...] e di
[...]
cittadino dello Sri Lanka Persona_2 nato il [...], figli del ricorrente;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli avvocati Sorze e Fortunato, procuratori antistatari;
Roma, il 18/02/2025
La Giudice
Silvia Albano