Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3271/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Mangione, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ligita Pilipaviciute, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.10.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249003648371000 e gli avvisi di addebito n.
59120180000350723000, n. 59120180001699021000, n. 59120190000301875000, n.
59120190001755410000, n. 59120210000631381000, n. 59120220000707380000 e n.
59120220002179212000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto sgravio delle somme portate dagli avvisi di addebito qui opposti. Con compensazione delle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi la Controparte_2
cessazione della materia del contendere. Con compensazione delle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_3
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria difensiva che gli avvisi di addebito n. CP_1
59120160000079239000, n. 59120160001313109000, n. 59120170000521776000, n.
59120180000350723000, n. 59120180001699021000, n. 59120190000301875000, n.
59120190001755410000, n. 59120210000631381000, n. 59120220000707380000 e n.
59120220002179212000, oggetto del presente giudizio, sono stati oggetto di sgravio, per cui il debito portato dai suddetti atti è stato automaticamente annullato.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo.
Pertanto, tenuto conto della tardività dell'emissione del provvedimento di sgravio, a causa della quale la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e Controparte_2 nonché la condanna dell' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, CP_1
con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La contumacia della esime dal pronunciamento sulle spese nei suoi confronti. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 5.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese tra parte ricorrente e;
Controparte_2
nulla sulle spese nei confronti della . CP_3
Così deciso in Agrigento, l'1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo