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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/09/2024, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5717/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: separazione contenziosa, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, al Corso Umberto I n. 208, presso lo studio dell'avv. Ciro Falanga che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (CF: e Controparte_1 C.F._2 residente in Bruxelles(Belgio)alla Place ST , elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio,11 presso lo studio dell'avvocato Maria Pirozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2024, i coniugi, comparsi personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di aver determinato e definito in via consensuale le condizioni della separazione e ne chiedevano il recepimento in sentenza.
Il P.M., in data 11.07.2024, concludeva esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con recepimento degli accordi raggiunti fra i coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Trecase in data 30 luglio 1994 optando per il regime della separazione dei beni, con addebito a quest'ultimo.
La ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, era nata in data [...] in
Napoli una figlia, oggi maggiorenne e di professione medico, quindi Per_1 economicamente indipendente;
che l'unione inizialmente felice, si era incirnata a causa di incompatibilità caratteriali e di profonde diverge fra i coniugi afferenti l'organizzazione e gestione della vita familiare, allorquando il - nell'anno 2013, - decideva di CP_1 accettare un'offerta di lavoro in Ankara, ritenendo che tale lavoro costituisse un'opportunità per assicurare alla moglie ed alla figlia una migliore situazione economica;
che, invero, anche di prima di trasferirsi ad Ankara, il aveva vissuto CP_1 all'estero per motivi di lavoro (Brasile, Washington, Londra) e tale distanza aveva di fatto già pregiudicato il rapporto fra i coniugi, definitivamente messo in crisi con il trascorrere del tempo e con la lontananza;
che, infatti, qualche tempo dopo il trasferimento ad
Ankara, nell'anno 2017, i coniugi decidevano di sperarsi di fatto e da allora non si sono mai più riconciliati, conducendo vite del tutto autonome senza, tuttavia, mai formalizzare la rottura dell'unione; che il di professione ingegnere alle dipendenze della società CP_1
Leonardo Spa con un guadagno mensile di 8.000,00 euro, attualmente viveva per motivi di lavoro in Belgio, a Bruxelles, ed era proprietario di un immobile in Torre del Greco, alla via Vesuvio n.17; che la di professione insegnante, aveva un guadagno mensile di Pt_1
€ 1.900,00 circa;
che sin dal momento della separazione di fatto il aveva versato CP_1 alla moglie un assegno mensile di € 1500,00 a titolo di mantenimento di quest'ultima; che, tuttavia, la ricorrente, da sempre dedita alla cura della famiglia ed alla crescita della figlia, aveva con il suo contributo consentito al marito di dedicarsi pienamente alla propria carriera e di girare il mondo, concorrendo in maniera decisiva alla costruzione della solida posizione economica di quest'ultimo, sacrificando anche le proprie personali aspettative di carriera e di guadagno. Tanto dedotto, pertanto, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito a quest'ultimo, Controparte_1 ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 1500,00, oltre al riconoscimento di una somma una tantum di €
250.000,00 per il contributo prestato dalla moglie alla costituzione del patrimonio del marito. , nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di separazione proposta Controparte_1 dalla moglie, confermando che la coppia era separata di fatto sin dall'anno 2017 e che da allora i coniugi non si erano più riconciliati. Il resistente, tuttavia, contestava le richieste economiche e di addebito formulate della ricorrente rappresentando che la rottura dell'unione coniugale era da imputarsi esclusivamente a quest'ultima che, al fine di non perdere la propria occupazione lavorativa e non sacrificare le proprie aspettative di carriera, aveva sempre rifiutato di seguire il marito, dirigente della società Leonardo spa, costretto a trasferte all'estero per motivi di lavoro, pur consapevole che tale scelta avrebbe determinato una profonda frattura nel legame coniugale;
che, di conseguenza, il resistente, per amore della famiglia, era stato costretto a vivere per lungo tempo da solo in paesi stranieri, lontano dall'affetto della moglie e della figlia;
che non corrispondeva al vero che la ricorrente avesse contribuito all'accumulo della ricchezza del marito, ammesso che la stessa vi fosse, essendo stato il l'unico a sacrificarsi per il bene CP_1 della famiglia mentre la aveva rifiutato di seguirlo e senz'altro, almeno a decorrere Pt_1 dall'anno 2017, alcun apporto aveva offerto al marito beneficiando, anzi, dell'importo mensile di € 1500,00 dallo stesso corrisposto;
che i coniugi godevano di redditi propri ed erano entrambi autosufficienti, essendo la ricorrente insegnante con una retribuzione mensile di € 1900,00 circa e vivendo in un immobile in sua proprietà, senza essere gravata del pagamento del canone di locazione, mentre il attualmente residente in CP_1
Bruxelles per motivi di lavoro, corrispondeva l'importo mensile di € 3.000,00 per la locazione dell'immobile ove abitava, oltre a dover sostenere un costo della vita sensibilmente superiore a quello dell'Italia. Tanto dedotto aderiva alla Controparte_1 richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi ma con addebito alla e con previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile alla Pt_1 moglie di € 1500,00, opponendosi tuttavia alla richiesta di corresponsione della somma una tantum di € 250.000,00 come richiesta dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione dei coniugi ex art 473 bis.21 c.p.c. del 18 giugno 2024 le parti ribadivano la volontà di separarsi e rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione della separazione, prevedendo l'obbligo a carico del di CP_1 versare alla un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento di quest'ultima, Pt_1 oltre alla somma una tantum di € 170.000,00; quindi, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponeva in via provvisoria ed urgente che i rapporti fra le stesse fossero disciplinati in conformità all'accordo da queste raggiunto e rimetteva la causa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 11.07.2024, concludeva con parere positivo. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della memoria difensiva della resistente, dall'indifferenza degli stessi verso ogni tentativo di conciliazione e dalla circostanza, pacificamente riferita da entrambi i coniugi, che la coppia è separata di fatto già dall'anno 2017, avendo le parti stabilito residenze autonome e conducendo una vita indipendente l'uno dall'altra. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, queste ultime sono state oggetto di espressa rinuncia, di talchè alcuna pronuncia il collegio deve rendere al riguardo.
In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la pronuncia di separazione, poi, ritiene il Collegio che, essendo l'unica figlia della coppia maggiorenne ed economicamente indipendente, ben possano essere precipiti gli accordi raggiunti dalle parti in corso di lite con la scrittura dagli stessi sottoscritta e depositata in atti in data 11.06.2024, siccome non contrastanti con norme imperative.
I coniugi, inoltre, con il detto accordo davano atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiaravano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 5.12.2023 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
B) il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 1.000,00 Controparte_1 Parte_1 mensili quale assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, da versarsi in via anticipata entro il primo di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale;
C) il sig. si obbliga al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_1 Parte_1 somma di € 170.000,00 quale somma una tantum sempre a titolo di mantenimento del coniuge, riconoscendo un contributo della moglie nella formazione del patrimonio. La suddetta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro e Parte_1 non oltre il 30 luglio 2024;
D) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Trecase di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 17 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Trecase dell'anno 1994);
E) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano