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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. IACOPO GORI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Guido Monaco n. 58/a;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA Controparte_1 C.F._2
CUCCUINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Garbasso, n. 42/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.06.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso, ossia come segue: “affinché l'On. Tribunale, a parziale modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n.
1269/2017 del 09.11.2017 del Tribunale di Arezzo, voglia disporre la cessazione dei contributi al
pagina 1 di 6 mantenimento del coniuge posti a carico del ricorrente di cui ai punti b) e c) del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile. Con vittoria di spese e competenze di lite.”, mentre la parte resistente ha precisato le conclusioni come da note conclusive ovvero chiedendo: “la reiezione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio in quanto: - in tesi inammissibile in mancanza dei presupposti - in ipotesi del tutto infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e competenze.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.08.2024 il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
disponesse la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1269/2017 del 09.11.2017 di questo
Tribunale, e nello specifico dei punti b) e c) delle condizioni concordate, nel senso di disporre la cessazione dell'obbligo al versamento dell'assegno divorzile in favore della ex moglie
[...]
da parte del ricorrente. In particolare, il sig. ha dedotto che la sentenza di divorzio, CP_1 Parte_1
emessa a seguito del ricorso congiunto presentato dalle parti, stabiliva, fra le altre condizioni,
l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente alla sig.ra per un periodo di dieci CP_1 anni (ovvero fino al 05.08.2026), il versamento di € 500,00 mensili quale assegno divorzile, oltre alla somma di € 1.000,00 da corrispondere ogni anno, nel mese di giugno, in favore della resistente. Inoltre, le parti stabilivano concordemente che il sig. avrebbe provveduto al pagamento delle spese Parte_1
ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale, fino alla concorrenza della somma di complessivi
€ 3.000,00 annui.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che la sig.ra percepisce una pensione CP_1
e che sta svolgendo un'attività lavorativa a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la sig.ra starebbe beneficiando della casa coniugale a lei assegnata in CP_1
sede di divorzio, pur mantenendo la residenza anagrafica a Bolzano.
Infine, il ricorrente ha dedotto di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca del divorzio (2017), in quanto lo stesso starebbe percependo attualmente un reddito medio imponibile di circa € 14.000,00 annui, a fronte di un reddito medio pari ad oltre € 33.000,00 percepito all'epoca del divorzio, a causa dei minori introiti derivanti dalla sua attività imprenditoriale.
Per tali motivi, il sig. ha chiesto che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento Parte_1
stabilito in sede di divorzio in favore della resistente. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 07.10.2024 la resistente la quale ha chiesto che il Tribunale rigettasse il ricorso e confermasse le condizioni Controparte_1
stabilite concordemente dalle parti nella sentenza di divorzio del 09.11.2017.
pagina 2 di 6 La sig.ra , in particolare, ha eccepito la totale assenza dei presupposti necessari per la modifica CP_1
delle condizioni di divorzio stabilite concordemente dalle parti nel 2017, anzi rappresentando che il ricorrente, a partire dal novembre 2019, avrebbe ridotto arbitrariamente del 50% la somma stabilita quale assegno divorzile, per poi cessare di versare in suo favore tale assegno dal mese di agosto 2020.
La resistente, inoltre, ha dedotto di percepire una pensione derivante dalla medesima attività lavorativa che la stessa svolgeva all'epoca del divorzio e che, attualmente, la stessa svolgerebbe saltuariamente un'attività di vendita di biglietti di spettacoli teatrali per la quale percepirebbe redditi annui pari ad €
250,00, neanche paragonabile ad una attività lavorativa.
Con riguardo alla dedotta riduzione dei redditi del sig. la resistente ha eccepito che lo stesso Parte_1
avrebbe volontariamente ridotto le proprie entrate dagli utili della società dal medesimo gestita quale imprenditore dal 50% al 30%.
Pertanto, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e la conferma di quanto stabilito nella sentenza di divorzio. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 07.11.2024, veniva formulata alle stesse la seguente proposta conciliativa “tenuto conto delle condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio, allo stato degli atti, propone di mantenere l'assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili, di eliminare
a carico dell'ex marito il contributo annuale di € 1.000 previsto in sede di divorzio nonché la sua partecipazione alle spese dell'alloggio assegnato temporaneamente alla ex moglie.” (cfr. verbale d'udienza del 07.11.2024), che tuttavia, alla successiva udienza del 13.11.2024 non veniva accettata dalle parti. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., con ordinanza del
14.02.2025, venivano disposti accertamenti tramite la Polizia Tributaria affinché, previe indagini opportune, riferisse in ordine alla capacità reddituale anche potenziale degli ex coniugi, fissando la successiva udienza del 05.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 05.06.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, il Tribunale, considerate sia le allegazioni delle parti che quanto emerso in corso di causa e, in particolare, anche alla luce delle indagini svolte dalla Guarda di Finanza di Arezzo e di
Bolzano, rileva quanto segue.
In generale, in tema di modifica delle condizioni di divorzio, la Suprema Corte ha precisato che “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del
pagina 3 di 6 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
4170/2024).
Difatti, in punto di diritto, gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970 ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero
“quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre
Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato (cfr. Cass. civ. Ord. n. 354/2023: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare
l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi”).
Nel caso di specie, rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio della quale in questa sede è chiesta la modifica (2017), si ritiene che l'assetto reddituale complessivo del ricorrente abbia effettivamente subito un mutamento in negativo, tale da giustificare una riduzione degli oneri economici derivanti dal divorzio posti a suo carico.
Nello specifico, dalla documentazione reddituale in atti si evince che il ricorrente, nel periodo di imposta 2016 (redditi dell'anno 2017, anno del divorzio) ha percepito un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 33.229,00, mentre nel periodo di imposta 2020, il sig. ha dichiarato un Parte_1 reddito imponibile pari ad € 11.433,00, nel periodo di imposta 2021, il ricorrente ha invece dichiarato un reddito imponibile pari ad € 14.222,00 e, infine, nel periodo di imposta 2022 ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 13.950,00.
Inoltre, sempre in ordine alla situazione economica del ricorrente, dagli elementi istruttori raccolti mediante le indagini di Polizia Tributaria svolte nel presente procedimento, è emerso che lo stesso nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi come titolare di impresa per un totale di € 18.415,00 mentre nell'anno 2023 risulta averne percepiti per un totale di € 17.504,00.
pagina 4 di 6 La Guardia di Finanza ha inizialmente riferito che il ricorrente, per il periodo dal 01/01/2023 al
20/03/2025, fosse titolare di vari rapporti con la Banca Intesa San Paolo S.p.a. Tuttavia il sig. Parte_1 ha prodotto documentazione proveniente dal medesimo istituto bancario attestante l'esistenza, al
31.12.2024, di un unico rapporto bancario con saldo attivo pari ad € 17.098,31 (cfr. documentazione allegata ad istanza del 14.05.2025).
Con riferimento alla situazione economica della resistente, dalla documentazione reddituale in atti si evince che la resistente ha percepito nel periodo di imposta 2019, un reddito di lavoro dipendente e assimilati dalla Cooperativa sociale Betadue Onlus pari ad € 13.041,08, mentre nel periodo di imposta
2020 ha percepito un reddito imponibile pari ad € 22.036,00, invece, nel periodo di imposta 2021, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 22.036,00. Infine, nel periodo di imposta CP_1
2022, la resistente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 22.593,00.
Dagli elementi istruttori raccolti mediante le indagini di Polizia Tributaria disposte è emerso, quanto alla situazione economica della resistente, che la stessa nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi per attività di collaborazione per un totale di € 355,00 mentre nell'anno 2023, la stessa risulta aver percepito redditi di pensione per € 24.274,00. È altresì emerso che la resistente dispone di due conti correnti rispettivamente con saldo al 31/12/2024 pari ad € 39.921,00 (€ 41.227 al 31/12/2023) e di un altro conto corrente con saldo di € 8.941,00 al 31/12/2024 (ed € 8.526,00 al 31/12/2023). Inoltre, dalle indagini svolte tramite la Polizia Tributaria di Bolzano, si evince che la resistente ha percepito un reddito di pensione dall'I.N.P.S. per € 25.584,52 e che non sia proprietaria di alcun immobile. Quanto alle disponibilità finanziarie della stessa, è emerso che la sig.ra disponga di un conto corrente CP_1 acceso presso la Cassa di Risparmio di Bolzano con saldo al 28.02.2025 pari ad € 38.605,89 e con una giacenza media nel 2024 pari ad € 41.714,56, nonché che la stessa disponga di un libretto di deposito nominativo acceso presso la Crèdit Agricole Italia S.p.A. con saldo al 28.02.2025 pari ad € 7.857,63 e con una giacenza media nell'anno 2024 pari ad € 8.491,83 (cfr. documentazione depositata in data
31.03.2025 da Nucleo della Guardia di Finanza di Arezzo e anche documentazione depositata in data
03.04.2025 da Nucleo della Guardia di Finanza di Bolzano).
Ciò posto, deve essere rilevato che, effettivamente, da quanto emerge dagli atti, il ricorrente risulta aver subito una diminuzione delle proprie sostanze patrimoniali rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio, mentre l'assetto economico e patrimoniale della resistente è rimasto sostanzialmente immutato sin dall'epoca del divorzio, quando svolgeva attività lavorativa, essendo invece attualmente pensionata.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo, nel caso di specie, operare una parziale riduzione degli oneri economici posti a carico del sig. con la sentenza di divorzio e dichiarare cessato l'obbligo Parte_1
pagina 5 di 6 posto a carico del ricorrente previsto al punto c) delle condizioni riportante nella sentenza divorzio, il quale stabiliva che lo stesso si sarebbe impegnato “al pagamento delle spese straordinarie relative al suddetto appartamento, e comunque, attinenti alla proprietà, nonché al pagamento delle spese ordinarie, oneri condominiali, utenze (ogni genere di consumi e abbonamento Sky) fino al raggiungimento della somma di Euro 3.000=annuali”. Non si ritiene congruo operare una riduzione maggiore degli oneri gravanti sul ricorrente poiché si rileva che occorre tenere in considerazione il fatto che la sig.ra dovrà rilasciare, nel mese di agosto 2026, la casa coniugale, come stabilito CP_1
concordemente dalle parti in sede di divorzio e dunque perderà la disponibilità di tale immobile.
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura e dell'oggetto della causa, nonché dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, il Tribunale ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara cessato l'obbligo al pagamento delle spese relative alla casa coniugale posta in
Arezzo, via M. Salmi n. 30, previsto al punto c) delle conclusioni congiunte di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Arezzo in data
09.11.2017;
- conferma per il resto, quanto previsto nella sentenza di divorzio n. 1269/2017 del
09.11.2017 emessa dal Tribunale di Arezzo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 09 giugno 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. ED EST.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. IACOPO GORI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Guido Monaco n. 58/a;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA Controparte_1 C.F._2
CUCCUINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Garbasso, n. 42/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.06.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in ricorso, ossia come segue: “affinché l'On. Tribunale, a parziale modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n.
1269/2017 del 09.11.2017 del Tribunale di Arezzo, voglia disporre la cessazione dei contributi al
pagina 1 di 6 mantenimento del coniuge posti a carico del ricorrente di cui ai punti b) e c) del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile. Con vittoria di spese e competenze di lite.”, mentre la parte resistente ha precisato le conclusioni come da note conclusive ovvero chiedendo: “la reiezione della domanda di modifica delle condizioni di divorzio in quanto: - in tesi inammissibile in mancanza dei presupposti - in ipotesi del tutto infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e competenze.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.08.2024 il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1
disponesse la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1269/2017 del 09.11.2017 di questo
Tribunale, e nello specifico dei punti b) e c) delle condizioni concordate, nel senso di disporre la cessazione dell'obbligo al versamento dell'assegno divorzile in favore della ex moglie
[...]
da parte del ricorrente. In particolare, il sig. ha dedotto che la sentenza di divorzio, CP_1 Parte_1
emessa a seguito del ricorso congiunto presentato dalle parti, stabiliva, fra le altre condizioni,
l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente alla sig.ra per un periodo di dieci CP_1 anni (ovvero fino al 05.08.2026), il versamento di € 500,00 mensili quale assegno divorzile, oltre alla somma di € 1.000,00 da corrispondere ogni anno, nel mese di giugno, in favore della resistente. Inoltre, le parti stabilivano concordemente che il sig. avrebbe provveduto al pagamento delle spese Parte_1
ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale, fino alla concorrenza della somma di complessivi
€ 3.000,00 annui.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che la sig.ra percepisce una pensione CP_1
e che sta svolgendo un'attività lavorativa a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la sig.ra starebbe beneficiando della casa coniugale a lei assegnata in CP_1
sede di divorzio, pur mantenendo la residenza anagrafica a Bolzano.
Infine, il ricorrente ha dedotto di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca del divorzio (2017), in quanto lo stesso starebbe percependo attualmente un reddito medio imponibile di circa € 14.000,00 annui, a fronte di un reddito medio pari ad oltre € 33.000,00 percepito all'epoca del divorzio, a causa dei minori introiti derivanti dalla sua attività imprenditoriale.
Per tali motivi, il sig. ha chiesto che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento Parte_1
stabilito in sede di divorzio in favore della resistente. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 07.10.2024 la resistente la quale ha chiesto che il Tribunale rigettasse il ricorso e confermasse le condizioni Controparte_1
stabilite concordemente dalle parti nella sentenza di divorzio del 09.11.2017.
pagina 2 di 6 La sig.ra , in particolare, ha eccepito la totale assenza dei presupposti necessari per la modifica CP_1
delle condizioni di divorzio stabilite concordemente dalle parti nel 2017, anzi rappresentando che il ricorrente, a partire dal novembre 2019, avrebbe ridotto arbitrariamente del 50% la somma stabilita quale assegno divorzile, per poi cessare di versare in suo favore tale assegno dal mese di agosto 2020.
La resistente, inoltre, ha dedotto di percepire una pensione derivante dalla medesima attività lavorativa che la stessa svolgeva all'epoca del divorzio e che, attualmente, la stessa svolgerebbe saltuariamente un'attività di vendita di biglietti di spettacoli teatrali per la quale percepirebbe redditi annui pari ad €
250,00, neanche paragonabile ad una attività lavorativa.
Con riguardo alla dedotta riduzione dei redditi del sig. la resistente ha eccepito che lo stesso Parte_1
avrebbe volontariamente ridotto le proprie entrate dagli utili della società dal medesimo gestita quale imprenditore dal 50% al 30%.
Pertanto, la resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e la conferma di quanto stabilito nella sentenza di divorzio. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 07.11.2024, veniva formulata alle stesse la seguente proposta conciliativa “tenuto conto delle condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio, allo stato degli atti, propone di mantenere l'assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili, di eliminare
a carico dell'ex marito il contributo annuale di € 1.000 previsto in sede di divorzio nonché la sua partecipazione alle spese dell'alloggio assegnato temporaneamente alla ex moglie.” (cfr. verbale d'udienza del 07.11.2024), che tuttavia, alla successiva udienza del 13.11.2024 non veniva accettata dalle parti. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., con ordinanza del
14.02.2025, venivano disposti accertamenti tramite la Polizia Tributaria affinché, previe indagini opportune, riferisse in ordine alla capacità reddituale anche potenziale degli ex coniugi, fissando la successiva udienza del 05.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 05.06.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, il Tribunale, considerate sia le allegazioni delle parti che quanto emerso in corso di causa e, in particolare, anche alla luce delle indagini svolte dalla Guarda di Finanza di Arezzo e di
Bolzano, rileva quanto segue.
In generale, in tema di modifica delle condizioni di divorzio, la Suprema Corte ha precisato che “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del
pagina 3 di 6 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
4170/2024).
Difatti, in punto di diritto, gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970 ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero
“quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre
Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato (cfr. Cass. civ. Ord. n. 354/2023: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare
l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi”).
Nel caso di specie, rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio della quale in questa sede è chiesta la modifica (2017), si ritiene che l'assetto reddituale complessivo del ricorrente abbia effettivamente subito un mutamento in negativo, tale da giustificare una riduzione degli oneri economici derivanti dal divorzio posti a suo carico.
Nello specifico, dalla documentazione reddituale in atti si evince che il ricorrente, nel periodo di imposta 2016 (redditi dell'anno 2017, anno del divorzio) ha percepito un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 33.229,00, mentre nel periodo di imposta 2020, il sig. ha dichiarato un Parte_1 reddito imponibile pari ad € 11.433,00, nel periodo di imposta 2021, il ricorrente ha invece dichiarato un reddito imponibile pari ad € 14.222,00 e, infine, nel periodo di imposta 2022 ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 13.950,00.
Inoltre, sempre in ordine alla situazione economica del ricorrente, dagli elementi istruttori raccolti mediante le indagini di Polizia Tributaria svolte nel presente procedimento, è emerso che lo stesso nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi come titolare di impresa per un totale di € 18.415,00 mentre nell'anno 2023 risulta averne percepiti per un totale di € 17.504,00.
pagina 4 di 6 La Guardia di Finanza ha inizialmente riferito che il ricorrente, per il periodo dal 01/01/2023 al
20/03/2025, fosse titolare di vari rapporti con la Banca Intesa San Paolo S.p.a. Tuttavia il sig. Parte_1 ha prodotto documentazione proveniente dal medesimo istituto bancario attestante l'esistenza, al
31.12.2024, di un unico rapporto bancario con saldo attivo pari ad € 17.098,31 (cfr. documentazione allegata ad istanza del 14.05.2025).
Con riferimento alla situazione economica della resistente, dalla documentazione reddituale in atti si evince che la resistente ha percepito nel periodo di imposta 2019, un reddito di lavoro dipendente e assimilati dalla Cooperativa sociale Betadue Onlus pari ad € 13.041,08, mentre nel periodo di imposta
2020 ha percepito un reddito imponibile pari ad € 22.036,00, invece, nel periodo di imposta 2021, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 22.036,00. Infine, nel periodo di imposta CP_1
2022, la resistente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 22.593,00.
Dagli elementi istruttori raccolti mediante le indagini di Polizia Tributaria disposte è emerso, quanto alla situazione economica della resistente, che la stessa nell'anno di imposta 2024 ha percepito redditi per attività di collaborazione per un totale di € 355,00 mentre nell'anno 2023, la stessa risulta aver percepito redditi di pensione per € 24.274,00. È altresì emerso che la resistente dispone di due conti correnti rispettivamente con saldo al 31/12/2024 pari ad € 39.921,00 (€ 41.227 al 31/12/2023) e di un altro conto corrente con saldo di € 8.941,00 al 31/12/2024 (ed € 8.526,00 al 31/12/2023). Inoltre, dalle indagini svolte tramite la Polizia Tributaria di Bolzano, si evince che la resistente ha percepito un reddito di pensione dall'I.N.P.S. per € 25.584,52 e che non sia proprietaria di alcun immobile. Quanto alle disponibilità finanziarie della stessa, è emerso che la sig.ra disponga di un conto corrente CP_1 acceso presso la Cassa di Risparmio di Bolzano con saldo al 28.02.2025 pari ad € 38.605,89 e con una giacenza media nel 2024 pari ad € 41.714,56, nonché che la stessa disponga di un libretto di deposito nominativo acceso presso la Crèdit Agricole Italia S.p.A. con saldo al 28.02.2025 pari ad € 7.857,63 e con una giacenza media nell'anno 2024 pari ad € 8.491,83 (cfr. documentazione depositata in data
31.03.2025 da Nucleo della Guardia di Finanza di Arezzo e anche documentazione depositata in data
03.04.2025 da Nucleo della Guardia di Finanza di Bolzano).
Ciò posto, deve essere rilevato che, effettivamente, da quanto emerge dagli atti, il ricorrente risulta aver subito una diminuzione delle proprie sostanze patrimoniali rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio, mentre l'assetto economico e patrimoniale della resistente è rimasto sostanzialmente immutato sin dall'epoca del divorzio, quando svolgeva attività lavorativa, essendo invece attualmente pensionata.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo, nel caso di specie, operare una parziale riduzione degli oneri economici posti a carico del sig. con la sentenza di divorzio e dichiarare cessato l'obbligo Parte_1
pagina 5 di 6 posto a carico del ricorrente previsto al punto c) delle condizioni riportante nella sentenza divorzio, il quale stabiliva che lo stesso si sarebbe impegnato “al pagamento delle spese straordinarie relative al suddetto appartamento, e comunque, attinenti alla proprietà, nonché al pagamento delle spese ordinarie, oneri condominiali, utenze (ogni genere di consumi e abbonamento Sky) fino al raggiungimento della somma di Euro 3.000=annuali”. Non si ritiene congruo operare una riduzione maggiore degli oneri gravanti sul ricorrente poiché si rileva che occorre tenere in considerazione il fatto che la sig.ra dovrà rilasciare, nel mese di agosto 2026, la casa coniugale, come stabilito CP_1
concordemente dalle parti in sede di divorzio e dunque perderà la disponibilità di tale immobile.
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura e dell'oggetto della causa, nonché dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, il Tribunale ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara cessato l'obbligo al pagamento delle spese relative alla casa coniugale posta in
Arezzo, via M. Salmi n. 30, previsto al punto c) delle conclusioni congiunte di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Arezzo in data
09.11.2017;
- conferma per il resto, quanto previsto nella sentenza di divorzio n. 1269/2017 del
09.11.2017 emessa dal Tribunale di Arezzo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 09 giugno 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. ED EST.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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