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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2024, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Maurizio Spezzaferri Presidente
2) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio contenzioso (trasformato in congiunto all'udienza del 23.01.2024),
e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.32, C.F.: , elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via G. Gentile n.2 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Palumbo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Marconi, II trav., C.F.: , elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) C.F._2 alla Loc. Corte Grande, s.n.c. presso lo Studio dell'Avv. Corrado Palmieri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.02.2023 premesso di essere stata sposata con Parte_1
, dal quale ha avuto due figli, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo CP_1
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo di aumentare il
Pag. 1 di 3 mantenimento per i figli in € 1000,00 a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n.220/2020.
Si costituiva il resistente, con memoria depositata in data 27.11.2023. Egli, non opponendosi alla domanda relativa allo status, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento per i figli di cui alla sentenza di separazione giudiziale.
All'udienza del 28.11.2023 il Presidente delegato rinviava la causa per consentire, su istanza delle parti, di formalizzare il raggiungimento dell'accordo.
All'udienza del 23.01.2024 il Presidente delegato preso atto dell'accordo raggiunto depositato con note del 27.12.2023 e del 16.01.2024, disponeva la trasformazione del rito in divorzio congiunto con rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del
28.03.2024.
Con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice delegato dal Collegio rimetteva la causa in decisione.
Il PM apponeva il proprio visto in data 07.05.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione (3.12.2019) dei coniugi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi conclusasi con sentenza n.
220/2020 e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo, contenuto nelle note di udienza depositate rispettivamente in data 27.12.2023 e 16.01.2024, che in sostanza conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 220.2020 e che di seguito si trascrive:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) assegnare la casa familiare, sita alla via Angelo Grasso snc IA(CE), alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli minori;
3) affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 Per_2
collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze di entrambi, un pomeriggio a settimana (martedì o giovedì) dalle ore 16,30 alle ore 20,00 nonché a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore
10,00 alle ore 19,00 ; viene inoltre concordato che ogni 15 giorni i minori trascorreranno una notte con il padre, tra Venerdì e Sabato, oppure tra Sabato e
Pag. 2 di 3 Domenica, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di
; per il periodo natalizio, tenuto conto della tenera età dei minori e CP_1
salvo diverso accordi tra le parti, gli stessi trascorreranno alternativamente con il padre
o con la madre i giorni 24 e 25 dicembre e i giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ciascun anno (per il primo Natale i minori trascorreranno i giorni 24 e 25 dicembre con la madre); nonché – ad anni alterni – il giorno di Pasqua con un genitore è il Lunedì in
Albis con l'altro;
4) avuto riguardo agli aspetti economici, statuire l'obbligo di di versare a CP_1 titolo di mantenimento dei figli minore ed la somma mensile di € Per_1 Per_2
700,00(settecento/00)annualmente rivalutabile secondo Istat ossia € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e mediche non coperte dal SSN, debitamente documentate.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IA (CE) il 20.07.2013 tra nata a Parte_1
Caserta il 14/02/1985 e nato ad [...] il [...] (Atto n. 26 parte II, Serie A, CP_1
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (CE) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.7.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Antonella Paone
Il Presidente dott. Maurizio Spezzaferri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Maurizio Spezzaferri Presidente
2) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: divorzio contenzioso (trasformato in congiunto all'udienza del 23.01.2024),
e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.32, C.F.: , elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via G. Gentile n.2 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Palumbo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Marconi, II trav., C.F.: , elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) C.F._2 alla Loc. Corte Grande, s.n.c. presso lo Studio dell'Avv. Corrado Palmieri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.02.2023 premesso di essere stata sposata con Parte_1
, dal quale ha avuto due figli, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo CP_1
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo di aumentare il
Pag. 1 di 3 mantenimento per i figli in € 1000,00 a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n.220/2020.
Si costituiva il resistente, con memoria depositata in data 27.11.2023. Egli, non opponendosi alla domanda relativa allo status, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento per i figli di cui alla sentenza di separazione giudiziale.
All'udienza del 28.11.2023 il Presidente delegato rinviava la causa per consentire, su istanza delle parti, di formalizzare il raggiungimento dell'accordo.
All'udienza del 23.01.2024 il Presidente delegato preso atto dell'accordo raggiunto depositato con note del 27.12.2023 e del 16.01.2024, disponeva la trasformazione del rito in divorzio congiunto con rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del
28.03.2024.
Con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice delegato dal Collegio rimetteva la causa in decisione.
Il PM apponeva il proprio visto in data 07.05.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione (3.12.2019) dei coniugi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi conclusasi con sentenza n.
220/2020 e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo, contenuto nelle note di udienza depositate rispettivamente in data 27.12.2023 e 16.01.2024, che in sostanza conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 220.2020 e che di seguito si trascrive:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) assegnare la casa familiare, sita alla via Angelo Grasso snc IA(CE), alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli minori;
3) affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 Per_2
collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze di entrambi, un pomeriggio a settimana (martedì o giovedì) dalle ore 16,30 alle ore 20,00 nonché a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore
10,00 alle ore 19,00 ; viene inoltre concordato che ogni 15 giorni i minori trascorreranno una notte con il padre, tra Venerdì e Sabato, oppure tra Sabato e
Pag. 2 di 3 Domenica, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di
; per il periodo natalizio, tenuto conto della tenera età dei minori e CP_1
salvo diverso accordi tra le parti, gli stessi trascorreranno alternativamente con il padre
o con la madre i giorni 24 e 25 dicembre e i giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ciascun anno (per il primo Natale i minori trascorreranno i giorni 24 e 25 dicembre con la madre); nonché – ad anni alterni – il giorno di Pasqua con un genitore è il Lunedì in
Albis con l'altro;
4) avuto riguardo agli aspetti economici, statuire l'obbligo di di versare a CP_1 titolo di mantenimento dei figli minore ed la somma mensile di € Per_1 Per_2
700,00(settecento/00)annualmente rivalutabile secondo Istat ossia € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e mediche non coperte dal SSN, debitamente documentate.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IA (CE) il 20.07.2013 tra nata a Parte_1
Caserta il 14/02/1985 e nato ad [...] il [...] (Atto n. 26 parte II, Serie A, CP_1
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (CE) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.7.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Antonella Paone
Il Presidente dott. Maurizio Spezzaferri
Pag. 3 di 3