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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2658/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2658/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Angelo Zamagni
e
SO TA (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Franco Moser
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Calavino (TN) in data 24 maggio 1987, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calavino (ora
Comune di Madruzzo), Parte II, N. 3, Serie A, Anno 1987, e dalla loro unione sono
1 nati i figli (in data 19 maggio 1988) e (in data 11 settembre Per_1 Per_2
1993), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“ I coniugi siano autorizzati a vivere separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
La casa coniugale è di proprietà del marito, seppur pignorata, e lo stesso vi rimarrà a vivere sino a quando possibile;
la moglie si allontanerà dall'immobile.
Le autovetture di proprietà di ciascuno resteranno in proprietà esclusiva a ciascun coniuge.
A fronte dell'autosufficienza e indipendenza dei coniugi, non sussistono le condizioni per prevedere alcun contributo nel loro mantenimento ai quali gli stessi rinunciano.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno allegato che il sig. lavora come dipendente di ditta edile con Pt_1 uno stipendio di circa € 2.500/2.800,00 mensili, mentre la sig.ra SO lavora come insegnante con uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili.
I coniugi hanno dato atto che la casa familiare sita in C.C. Padergnone P.T. 492 II –
p.m. 2, di proprietà del marito per donazione dei genitori, e gli altri terreni di proprietà del medesimo sono oggetto di pignoramento ed esecuzione forzata.
Con sentenza di questo Tribunale n. 204/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 27 gennaio 2025 e
28 gennaio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (udienza dell'8 luglio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 204/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e SO TA (c.f.
[...] C.F._1
) a Calavino (TN) in data 24 maggio 1987, con atto trascritto C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calavino (ora Comune di
Madruzzo), Parte II, N. 3, Serie A, Anno 1987, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2658/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Angelo Zamagni
e
SO TA (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Franco Moser
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Calavino (TN) in data 24 maggio 1987, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calavino (ora
Comune di Madruzzo), Parte II, N. 3, Serie A, Anno 1987, e dalla loro unione sono
1 nati i figli (in data 19 maggio 1988) e (in data 11 settembre Per_1 Per_2
1993), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“ I coniugi siano autorizzati a vivere separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
La casa coniugale è di proprietà del marito, seppur pignorata, e lo stesso vi rimarrà a vivere sino a quando possibile;
la moglie si allontanerà dall'immobile.
Le autovetture di proprietà di ciascuno resteranno in proprietà esclusiva a ciascun coniuge.
A fronte dell'autosufficienza e indipendenza dei coniugi, non sussistono le condizioni per prevedere alcun contributo nel loro mantenimento ai quali gli stessi rinunciano.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno allegato che il sig. lavora come dipendente di ditta edile con Pt_1 uno stipendio di circa € 2.500/2.800,00 mensili, mentre la sig.ra SO lavora come insegnante con uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili.
I coniugi hanno dato atto che la casa familiare sita in C.C. Padergnone P.T. 492 II –
p.m. 2, di proprietà del marito per donazione dei genitori, e gli altri terreni di proprietà del medesimo sono oggetto di pignoramento ed esecuzione forzata.
Con sentenza di questo Tribunale n. 204/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 27 gennaio 2025 e
28 gennaio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento (udienza dell'8 luglio 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 204/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e SO TA (c.f.
[...] C.F._1
) a Calavino (TN) in data 24 maggio 1987, con atto trascritto C.F._2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calavino (ora Comune di
Madruzzo), Parte II, N. 3, Serie A, Anno 1987, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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