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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 18/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4874/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. STEFANO PALOMBA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinario ex L.222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “ Discopatie in esiti di intervento, rimozione impianto più decompressione artrodesi, esiti di stabilizzatore con viti trans peduncolari e cage in paramediana, ernie recidivanti, cifosi discale in esiti di erniectomia più stabilizzazione interspinosa”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta ex art. 127 TER c.p.c.
La domanda va dichiarata inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis
C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nella presente fattispecie, la parte ricorrente, nel riportarsi alle osservazioni formulate alla bozza, ha contestato genericamente le conclusioni del CTU – dott. nominato nel giudizio di ATP Persona_1
(il quale ha ritenuto, dopo attento esame delle patologie la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti non ridotta permanentemente a meno di 1/3) indicando semplicemente le patologie da cui era affetto e sottolineando la presunta gravità delle proprie condizioni di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. In particolare non sono state contestate le specifiche deduzioni svolte dal CTU il quale ha espressamente ritenuto, in considerazione dell'attività lavorativa del ricorrente quale dipendente di
“AIR Campania” Azienda Regionale Trasporti, con mansione di conducente di autobus, che la spondilodiscoartrosi lombare già sottoposta a duplice intervento chirurgico e gli esiti della pregressa frattura post traumatica dell'emipiatto tibiale del ginocchio sinistro non incidano in modo da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche o altre attestazioni e le critiche all'operato del CTU appaiono del tutto vaghe e frutto di apodittiche e soggettive valutazioni.
In conclusione, la parte opponente ha proposto con estrema sinteticità censure generiche ed ha espresso opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute per cui la domanda va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c., letta la dichiarazione sottoscritta dalla parte CP_ ricorrente, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda.
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 18/06/2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci