Decreto cautelare 8 luglio 2009
Ordinanza cautelare 16 luglio 2009
Decreto cautelare 27 luglio 2009
Ordinanza cautelare 27 agosto 2009
Dispositivo di sentenza 22 ottobre 2009
Sentenza 10 novembre 2009
Parere interlocutorio 26 gennaio 2010
Improcedibile
Dispositivo di sentenza 3 febbraio 2010
Improcedibile
Sentenza 16 marzo 2010
Parere definitivo 27 dicembre 2010
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2014
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2016
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- 1. I voti delle liste che non superano la soglia di sbarramento non hanno validità nella fase del procedimento diretto all’attribuzione del premio di maggioranza…Sirna Antonio ~ Sirna Marco · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2011
- 2. Nelle elezioni amministrative, l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, deve essere operata con riferimento ai…Matranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01519/2010 REG.DEC.
N. 09875/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso r.g.n. 9875/2009, proposto da:
UN AL OR, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Mario Sanino, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Comune di PO, in persona del sindaco in carica, n.c.;
nei confronti di
LO TA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Biagini, Susanna Corsini e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via di Porta Castello, 33; ET AM, CA EZ, ON SC, GI CO RI, CI RA, IG ER, RT IG, EN AL, Florio FA, Alessandro Florean, tutti non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sezione III, n. 02742/2009, resa tra le parti e concernente il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di PO .
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LO TA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti costituite, gli avvocati Orsoni, Sanino e Corsini;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) - Il comune di PO, con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, doveva eleggere 20 consiglieri comunali ed alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 si erano presentati AN TO, candidato alla carica di sindaco, e UN AL OR, candidato alla carica di consigliere comunale per il “Partito Socialista”, collegato al candidato sindaco AN TO.
Nel primo turno AN TO, sostenuto da alcune liste, aveva ottenuto la percentuale del 43,1%, quale candidato alla carica di sindaco.
Nel turno di ballottaggio, alla coalizione collegata al sindaco AN TO si erano unite anche le liste “Rifondazione comunista-Sinistra Europea-Comunisti Italiani”, che avevano ottenuto al primo turno preferenze pari all’1,95 %, e la lista “Città del Lemene”, che aveva ottenuto al primo turno preferenze pari al 2,89 %.
Il 24 giugno 2009 AN TO veniva proclamato sindaco, avendo riportato nella tornata di ballottaggio 7245 preferenze, pari al 52,45 % dei voti (677 voti in più dell’altro candidato LO TA, che ne aveva riportati 6568, pari al 47,54 %).
Pertanto, alle liste di sostegno al sindaco TO avrebbero dovuto andare 10 dei 20 seggi a disposizione, in applicazione dell’art. 73, d.lgs. n. 267/2000, con assegnazione dell’ultimo seggio utile a UN AL OR, candidato alla carica di consigliere comunale per il “Partito Socialista” e primo dei non eletti.
Ma l’Ufficio elettorale, applicando l’art. 73, comma 7, d.lgs. 267/2000, nel determinare la cifra elettorale delle liste collegate al sindaco, aveva escluso dal calcolo i voti riportati dalle liste unite che nel primo turno non avevano raggiunto il 3% delle preferenze, così attribuendo al gruppo delle liste collegate al sindaco AN TO 9 seggi (in luogo dei 10 attribuiti ex art. 73) ed al gruppo di liste collegate al candidato LO TA, erroneamente, 11 seggi (10 seggi + 1 per il candidato sindaco non eletto).
L’Ufficio elettorale era incorso, inoltre, secondo gli originari ricorrenti, in un’altra palese illegittimità nell’applicazione del metodo D’Hondt, non avendo detratto, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate, il seggio spettante al candidato sindaco non eletto, con suddivisione della cifra elettorale per 20 anziché per 19; donde il loro ricorso introduttivo al T.a.r. Veneto, proposto per violazione del principio del giusto procedimento e dell’art. 73, commi 7, 8 ed 11, d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità ed arbitrarietà , dato che lo sbarramento del 3% opererebbe solo nel primo turno elettorale, per cui le liste rimaste sotto la soglia avrebbero potuto concorrere alla ripartizione dei seggi, collegandosi ad una delle coalizioni ammesse al ballottaggio.
Si costituiva in giudizio il controinteressato LO TA, che resisteva al gravame, cui AN TO rinunciava e che veniva respinto dai primi giudici (dopo un’istanza cautelare accolta con decreto presidenziale monocratico ma poi respinta con ordinanza collegiale appellata e sospesa con decreto presidenziale monocratico emesso inaudita altera parte , ma poi confermata con ordinanza collegiale n. 4389/2009), con immediata lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza , dandosi atto della rinuncia al ricorso da parte di AN TO e prescindendo dall’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, basata sul rilievo che, nelle more del giudizio, in seguito alle dimissioni di undici consiglieri, le funzioni del Consiglio comunale erano state sospese ed era stato nominato un commissario prefettizio.
B) - Tale pronuncia veniva, poi, impugnata da UN AL OR per:
1) violazione degli artt. 72 e 73, d.lgs. n. 267/2000 , avendo l’Ufficio elettorale ed il T.a.r. Veneto applicato un criterio di calcolo poi abbandonato dalla successiva giurisprudenza amministrativa (cfr. C.S., sez. V, dec. 6147/2006; dec. n. 2312/2004; dec. n. 1159/2009);
2) incostituzionalità del cit. art. 73, comma 7, e violazione degli artt. 3 e 97, Cost. (principi di eguaglianza, buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa);
3) erronea assegnazione di un seggio di consigliere comunale al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio ed errata ripartizione dei seggi in Consiglio comunale (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 8208/2003), in rapporto al perdurante interesse del OR a coltivare il presente appello, il cui auspicato accoglimento implicherebbe la reintegrazione del Consiglio comunale di PO come precisato nei suoi scritti difensivi.
Dimessisi dall’incarico i consiglieri comunali eletti a sostegno di LO TA (insieme a lui) il Prefetto di Venezia, con proprio decreto (anch’esso impugnato), sospendeva le funzioni del Consiglio comunale e nominava un apposito commissario prefettizio, con successivo e definitivo scioglimento del Consiglio stesso mediante d.P.R. 3 novembre 2009 n. 42052, non impugnato dal OR .
LO TA si costituiva in giudizio ed eccepiva la corretta impostazione dell’impugnata pronuncia, alla luce delle istruzioni ministeriali, della consolidata giurisprudenza e dei citati lavori parlamentari (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 5653/2005 e dec. n. 3083/2003; Corte cost. , sent. n. 305/2004), nonché l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse , atteso il sopraggiunto scioglimento del discusso organo consiliare .
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, previo abbandono della dedotta domanda cautelare.
DIRITTO
I) - La questione interpretativa da cui dipendeva la definizione della controversia era se, avuto riguardo al disposto dell’art. 73, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, l'assegnazione dei seggi in caso di ballottaggio dovesse effettuarsi in rapporto a liste o gruppi di liste formatisi in vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco ovvero, come ha ritenuto la p.a. nell’atto impugnato, in base ai risultati del primo turno elettorale: questione che vede la giurisprudenza prevalente orientata nel senso sostenuto dall’amministrazione.
Innanzitutto, l’art. 73, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, dispone che “per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere”.
In tale contesto la cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla stessa lista in tutte le sezioni del comune: la cifra elettorale sulla base della quale procedere al calcolo dei seggi è quindi data dalla somma dei voti riportati dalla lista o dalle liste collegate.
Ma i voti di lista sono espressi nel procedimento elettorale (solo) al primo turno; nel secondo si procede, infatti, unicamente al ballottaggio tra i due candidati sindaco e non più all’attribuzione di voti di lista; dunque, per l’elezione del Consiglio comunale è del tutto ragionevole, ed anzi necessario, che si faccia riferimento ai voti riportati nel primo turno dalle liste o gruppi di liste concorrenti, escludendo, tuttavia, come richiede espressamente la legge, il voto di chi non abbia raggiunto la percentuale (c.d. soglia) del 3% .
Il fatto che l’aggregazione valorizzata dal OR, ai fini dell’assegnazione dei seggi non attribuiti, si realizzi in sede di ballottaggio implica pertanto che, fermi restando i risultati della prima tornata, in termini di voti di lista e di percentuale raggiunta da ciascuna formazione singola o aggregata, l’assegnazione dei seggi nondimeno venga sostanzialmente modificata in favore di chi non abbia acquisito (il che è pacifico), nella prima tornata e sulla base del relativo risultato, il diritto ad ottenere alcun seggio.
Peraltro, i primi giudici, prima ancora di affrontare la questione dell’interpretazione dell’art. 73, comma 7, non avevano ritenuto tale scenario proponibile, tenuto conto (al di là dell’aspetto riferito alla ricerca della governabilità e del maggior valore che una soluzione di governo stabile potrebbe praticamente presentare rispetto all’altra) del fatto che la prima tornata di elezioni e l’eventuale ballottaggio sono due fasi distinte e diversamente finalizzate delle operazioni elettorali: la prima (che potrebbe esaurirsi nel solo primo turno) è costituita dall’elezione del sindaco e dei consiglieri; l’altra, eventuale, riguarda la sola scelta del sindaco ed è tale per cui, anche concettualmente, l’elettore non ritorna (e non è chiamato) a votare per eleggere o confermare la rappresentanza assembleare ma solo per eleggere, tra i due candidati, il capo dell’amministrazione comunale, che dunque si troverà (ciò è implicito nel sistema prescelto) a governare non già con l’equivalente in seggi della maggioranza che lo ha votato al secondo turno, ma, salvi gli effetti del conseguimento in quella sede del premio di maggioranza, con la compagine che gli elettori abbiano già designato nella prima tornata e costituente il risultato, attraverso l’applicazione del metodo D’Hondt, dell’attribuzione dei voti (di lista e di preferenza) in quella sede espressi.
II) - Anche la giurisprudenza costituzionale aveva d’altronde sottolineato la sostanziale diversità della votazione tra il primo turno rispetto al successivo ballottaggio, evidenziando la non comparabilità tra il primo turno di votazioni per l’elezione del sindaco e/o del Consiglio ed il turno di ballottaggio, (anche) in considerazione del fatto che solo nella prima tornata è ammesso il c.d. voto disgiunto (ossia la possibilità di votare per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata): il che prova come il legislatore, nella sua discrezionalità, abbia previsto anche l’ipotesi di un sindaco eletto al primo turno ma privo della maggioranza in Consiglio (cfr. Corte cost., sent. n. 107/1996).
L’Ufficio elettorale centrale era pervenuto a tale decisione, ossia all’assegnazione dei seggi in base ai voti conseguiti dalle liste o dalle coalizioni di liste al primo turno elettorale, applicando l'art. 73, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, per il quale "non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia": il che aveva prodotto, in concreto, il risultato per cui il sindaco prevalso nel ballottaggio, nella persona di AN TO, non disponeva della maggioranza dei consiglieri eletti.
Né potrebbe ritenersi che l’applicazione di detta norma sia stata nella specie erronea, in quanto la condizione di non appartenenza ad un gruppo di liste superante la soglia del tre per cento varrebbe in ambedue le tornate elettorali e, dunque, all’assegnazione dei seggi concorrerebbero necessariamente anche le liste che, presentatesi con un proprio candidato sindaco al primo turno senza conseguire la percentuale minima, si siano apparentate al secondo turno con un gruppo che tale soglia avrebbe complessivamente superato.
Che il sistema utilizzato dall'Ufficio elettorale fosse quello corretto si evince, infatti, sia dall'esame della specifica giurisprudenza pronunciatasi sull'art. 73, comma 7 (cfr. C.S. sez. V, dec. 13 ottobre 2005 n. 5653), che dai lavori parlamentari relativi all’introduzione della suddetta norma.
Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attraverso la previsione di uno sbarramento nelle elezioni comunali, ha perseguito lo scopo di evitare l'eccessiva frammentazione dell'elettorato; pertanto, ai sensi dell'art. 73 di tale decreto, le liste elettorali che non abbiano superato la soglia del tre per cento (e non appartengano ad un gruppo di liste che l'abbia superato), oltre ad essere escluse dall'assegnazione di seggi, non possono integrare con i voti da esse ottenuti la cifra elettorale del raggruppamento che decidano di appoggiare per il ballottaggio (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 652/2003).
Infatti, la ratio legis di tali soglie di sbarramento è di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino la percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscano l'utilità del voto ed a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge.
La scelta del legislatore di un sistema elettorale contemplante la possibilità del voto disgiunto e della soglia di sbarramento solo nel primo turno elettorale è non solo tecnicamente ma strutturalmente incompatibile con la tesi per cui gli apparentamenti intervenuti nella fase (eventuale) di ballottaggio opererebbero sullo stesso piano di quelli (non) effettuati nella prima tornata, poiché in sede di ballottaggio non esiste più alcuna soglia di sbarramento né attribuzione di voti di lista cui riferire gli effetti del cit. art. 73 comma 7 (il recupero dei voti perduti nella prima tornata); inoltre, il fatto di consentire, alle liste i cui voti siano stati sterilizzati nella prima tornata, di recuperali nella seconda, ai fini dell’attribuzione dei seggi, comporterebbe il sovvertimento della funzione delle due tornate e del principio che è nel primo turno (l’unico certo, essendo il ricorso al ballottaggio eventuale) che si determinano, secondo la volontà degli elettori e con la prevista applicazione del metodo D’Hondt, l’elezione dei consiglieri e l’assegnazione dei seggi alle diverse liste presenti alla competizione elettorale, per cui a nessuna lista potrebbe essere sottratto, in relazione all’esito della tornata di ballottaggio (salvo che per effetto dell’eventuale acquisizione in quella sede del premio di maggioranza) il diritto di ottenere i seggi già conseguiti nella prima tornata elettorale.
III) - Neppure osta a tale ricostruzione normativa l’art. 73 comma 4, d.lgs. n. 267/2000, laddove prevede che “l’attribuzione dei seggi alle liste va effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno”, essendo chiaro che, potendo il turno di ballottaggio incidere sulla distribuzione dei seggi tra maggioranza e minoranza, le operazioni di assegnazione degli stessi debbano riferirsi alla conclusione del primo o, eventualmente, del secondo turno, il che non implica che, salvi gli effetti espressamente previsti dalla legge, il ballottaggio possa rimettere in discussione le operazioni di assegnazione dei seggi, da effettuarsi in funzione del risultato elettorale della prima tornata e, comunque, con l’applicazione delle norme determinanti non solo quando ma pure come l’assegnazione dei seggi debba effettuarsi, in esito alle operazioni elettorali.
Dunque, il primo turno è l’unico nel quale esiste e rileva una soglia di sbarramento ed anche i lavori preparatori confermano che tale era l'intenzione del legislatore, all’atto dell’introduzione di tale norma.
Infatti, il testo originario dell'art. 5, legge n. 120/1999, poi riversato nell'art. 73, t.u. n. 267/2000, così come approvato al Senato, non conteneva, in origine, l'inciso "al primo turno": solo in seguito, in sede di discussione venne introdotto l'emendamento fatto proprio pure dal Governo, che, per dissipare ogni incertezza, nella relazione precisò che "le liste che si presentano da sole e non raggiungono la soglia del 3 % e si coalizzano nel secondo turno non hanno diritto all'assegnazione dei seggi".
Per di più, in sede di discussione del testo dell'emendamento approvato dall'Assemblea, il relatore risulta aver affermato testualmente che "il provvedimento è finalizzato ad incentivare la coalizione fin dal primo turno; l'emendamento …….. rende esplicito quello che già era previsto, ma per tranquillità di tutti abbiamo stabilito che le liste che si presentano da sole e non raggiungono il tre per cento e si coalizzano al secondo turno non hanno diritto all'assegnazione dei seggi": lineare interpretazione della ratio legis “che non lascia spazio a dubbi in ordine alla volontà del legislatore di incentivare l’aggregazione sin dal primo turno delle forze politiche, stabilendo, per l'effetto, che una lista, che al primo turno abbia ottenuto meno del tre per cento dei voti, non può influire sulla determinazione delle cifre elettorali delle coalizioni così determinatesi [cfr. C.S., sez. V, dec. n. 5653/2005, mentre la decisione della stessa sezione n. 1159/2009 si riferisce ad un’ipotesi di (contestato sotto altri profili) superamento della soglia di sbarramento sin dal primo turno].
Nel caso appena richiamato la fattispecie decisa consisteva nello stabilire "se l'assegnazione dei seggi dovesse essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste, cosi come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di sindaco, ovvero se dovesse tenersi conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, ai fini dell'elezione del sindaco": la lista che aveva partecipato (in coalizione con altra) al primo turno elettorale, sostenendo un proprio candidato sindaco classificatosi al terzo posto e non ammesso al turno di ballottaggio, aveva tuttavia riportato, nel primo turno, il 9,443% dei voti validi, conseguendo il diritto ad un seggio.
IV) - La detta coalizione di liste, peraltro, al turno di ballottaggio si era sciolta ed una di esse aveva appoggiato il candidato poi eletto sindaco; l'Ufficio elettorale, pertanto, in dichiarata applicazione dell'art. 73, comma 11, t.u.e.l., aveva attribuito il seggio di spettanza della lista (in quanto già conseguito al primo turno) al candidato sindaco da questa sostenuto in quella tornata, così privando la stessa lista e la maggioranza di un consigliere: donde l’assoluta estraneità al caso in esame.
Nemmeno potrebbe ritenersi minata la governabilità delle coalizioni, poiché, anche a prescindere dal fatto che la norma è assolutamente chiara e tale da non consentire alcuna diversa lettura, inerisce specificamente al sistema elettorale (cui la norma è funzionale) che il collegamento delle liste avvenga (questo è il fine della legge) al primo turno, quando vengono, oltretutto, definiti i programmi elettorali comuni e quando i cittadini sono chiamati ad esprimere il loro voto espressamente “per le liste e per i candidati” e non quando l’aggregazione rileva ai soli fini dell’elezione del sindaco.
Tanto meno viene leso il principio di eguaglianza, non essendo comparabili il primo turno di votazioni ed il turno di ballottaggio, che rispondono a logiche diverse: nella prima tornata l’elettorato è chiamato ad esprimersi sia per i candidati alla carica di sindaco sia per le liste che concorrono per la composizione del Consiglio comunale; pertanto, ancorché espresso in un'unica scheda, il voto è doppio e, secondo una precisa e consapevole opzione del legislatore, può essere anche disgiunto, nel senso che è possibile che l'elettore voti per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata.
L'ammissibilità del voto disgiunto comporta allora che, quantunque infrequente, è ben possibile (ed implicitamente accettato a priori) che in Consiglio vi sia una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste (cfr. Corte cost., sent. n. 107/1996), con la correlativa necessità di disattendere la dedotta eccezione di incostituzionalità.
V) - D’altra parte, l’esito dell'attribuzione dei seggi non subirebbe modifiche anche ove si applicassero le modalità di calcolo prospettate dall’attuale appellante (divisione delle cifre elettorali fino a 20 e non fino a 19), con conseguente carenza d'interesse a far valere la citata doglianza, dato che, pur considerando la somma dei voti riportati dalle liste collegate, al primo turno, con i candidati sindaco AN TO e LO TA, integrata con quelli riportati dalle liste apparentate in occasione del secondo turno (e, dunque, per il ballottaggio), il numero dei seggi attribuiti dall'Ufficio elettorale centrale non sarebbe mutato, con un esito dell'assegnazione dei seggi identico a quello cui era pervenuto l'Ufficio che, per tale operazione, non aveva tenuto conto dei voti delle liste apparentate in vista del secondo turno e che, nel primo, non avevano superato la soglia di sbarramento del tre per cento, con ciò restando confermata l'attribuzione di 9 seggi alla "coalizione" del proclamato sindaco e di 11 seggi alla coalizione che aveva sostenuto il candidato sindaco non eletto.
Infine, secondo la tesi dell’attuale appellante, l'Ufficio elettorale avrebbe dovuto dividere le cifre elettorali, conseguite dalle liste collegate al sindaco eletto ed al candidato sindaco non eletto, per il numero dei seggi totali (20) e non per il numero dei seggi totali detratto quello attribuito al candidato sindaco non eletto, ex art. 73, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui, peraltro, "una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate": per cui preliminarmente dev’essere detratto il seggio (ovvero eventualmente - ipotesi che qui non ricorre - i seggi) attribuibile al candidato sindaco non eletto, solo successivamente potendosi procedere all'attribuzione dei restanti seggi, il cui numero non potrebbe essere che quello risultante "al netto" del seggio attribuito al candidato sindaco non eletto.
Nella fattispecie, il seggio spettante per legge era quello del candidato sindaco LO TA e, dunque, il numero dei seggi da attribuire correttamente (e da usare come base di calcolo) era di 19 (20 seggi del Consiglio - l già attribuito), come in effetti è avvenuto.
VI) – Tutto quanto sopra esposto, per mera completezza d’indagine, dovendosi riconoscere (con l’infondatezza del presente appello correlativamente riscontrabile) la correttezza di quanto deciso dai primi giudici, rebus sic stantibus , risulta peraltro privo di alcuna rilevanza ai fini pratici poiché, una volta dimessisi dall’incarico i consiglieri comunali eletti a sostegno di LO TA (insieme a lui) il Prefetto di Venezia, con proprio decreto (anch’esso impugnato con separato gravame), aveva sospeso le funzioni del Consiglio comunale e nominato un apposito commissario prefettizio, con successivo e definitivo scioglimento del Consiglio stesso mediante d.P.R. 3 novembre 2009 n. 42052, non impugnato dal OR ma venuto ad esistenza dopo che la controversia di prima istanza era già passata in decisione .
Donde la sopravvenuta improcedibilità (prima ancora che l’infondatezza) del presente appello per sopraggiunta carenza d’interesse a coltivarlo in capo all’attuale appellante, di cui deve solo prendersi atto, a spese ed onorari del secondo grado di giudizio integralmente compensati per giusti motivi tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto di qualche pregressa oscillazione giurisprudenziale e delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, dichiara improcedibile l’appello a spese ed onorari compensati per il secondo grado di giudizio , tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010, con l'intervento dei signori giudici:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione