Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2021, proposto da
VO IA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Lais e Mario Libertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini e Lucia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale di Arezzo n. 97 del 22 dicembre 2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 385 del 23 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. VO IA S.p.a., operatore nazionale del servizio di telefonia mobile e, in quanto tale, titolare di impianti anche nel territorio del Comune di Arezzo, impugna la deliberazione consiliare n. 97 del 22 dicembre 2020, con la quale il predetto Comune ha approvato la disciplina regolamentare del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dall’art. 1 co. 816 della legge n. 160/2019 in sostituzione, fra l’altro, della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Ad avviso della società ricorrente, la quale affida le proprie doglianze a due motivi in diritto, il canone risultante dall’applicazione dei criteri dettati dal Comune per le occupazioni di suolo effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni (art. 8.2 del regolamento impugnato) sarebbe illegittimo per le medesime ragioni già dedotte a carico del previgente regolamento C.O.S.A.P., parimenti impugnato dinanzi a questo T.A.R. dalla stessa VO IA con il ricorso iscritto al n. 835/2017 r.g..
L’impugnazione investe altresì la delibera n. 385 del 23 dicembre 2020, con cui la Giunta comunale ha approvato le tariffe in base alle quali determinare l’ammontare del canone unico.
1.1. Resiste al gravame il Comune di Arezzo, che conclude per l’irricevibilità, l’improcedibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.
1.2. La causa è stata trattenuta una prima volta per la decisione nella pubblica udienza del 27 giugno 2024.
Con ordinanza n. 1123/2024, il collegio ha peraltro disposto in via istruttoria che venisse acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza inter partes n. 1537/2022, con la quale il T.A.R. aveva definito il ricorso n. 835/2017 r.g., sopra ricordato.
Eseguito l’incombente, la decisione è stata assunta in esito alla nuova udienza del 19 dicembre 2024, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
2. Con il primo motivo di ricorso, VO IA prospetta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 816 e seguenti della legge n. 160/2019, che istituiscono e disciplinano il canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione delle strade comunali e provinciali e delle loro pertinenze.
Le disposizioni in esame non sarebbero chiare nel delimitare gli spazi di discrezionalità riservati ai Comuni nella determinazione del canone, con particolare riferimento alla facoltà di variare il gettito mediante la modifica delle tariffe in assenza di un’adeguata predeterminazione dei relativi criteri (salvo ritenere che la facoltà di variazione del gettito sia limitata alle sole ipotesi espressamente contemplate dalla legge stessa).
Tanto premesso, la ricorrente deduce che il regolamento sul canone unico, qui impugnato, risentirebbe dei medesimi vizi già dedotti a carico della previgente disciplina comunale del C.O.S.A.P. (ricorso n. 835/2017 r.g.), che per le occupazioni di suolo ad opera degli impianti di telefonia mobile prevedeva l’applicazione di coefficienti di valutazione economica circa venti volte maggiori di quelli previsti per ogni altra attività svolta su suolo pubblico, oltre a disincentivare il c.d. co-siting e a prevedere un’irragionevole misura forfettaria dell’occupazione, pari a 25 mq, il tutto con il solo obiettivo di massimizzare gli incassi. L’illegittimità del nuovo canone unico discenderebbe dalla circostanza che la tariffa finale a carico degli operatori sarebbe rimasta invariata rispetto all’illegittima tariffa del C.O.S.A.P., con l’aggiunta che per le sole occupazioni mediante impianti di telefonia mobile la nuova tariffa applicata sarebbe ancora una volta di gran lunga superiore alla tariffa standard stabilita dalla legge. Il Comune, in sostanza, si sarebbe limitato a riproporre gli importi del vecchio canone senza effettuare una valutazione comparativa fra le diverse tipologie di occupazione, secondo il criterio della loro funzionalità al conseguimento di interessi pubblici, di maggiore o minore rilevanza, o meramente privati, tenuto conto dell’importanza prioritaria attribuita dallo stesso legislatore e dalla competente autorità di regolazione allo sviluppo della rete telefonica 5G.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1 co. 831 della citata legge n. 160/2019, norma che per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture prevede l’obbligo di pagamento del canone in capo non solo a concessionario del suolo pubblico, ma anche all’occupante anche “mediato” del suolo stesso, in deroga alla regola generale secondo cui il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione, o, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione. In quanto derogatoria, la disposizione non troverebbe applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti e, pertanto, non si applicherebbe agli impianti della telefonia mobile.
Il Comune di Arezzo eccepisce, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso sul presupposto che le delibere impugnate sarebbero state pubblicate all’albo pretorio nel gennaio del 2021, mentre il ricorso è stato notificato nel successivo mese di giugno. Eccepisce, inoltre, l’improcedibilità del gravame, stante la sopravvenuta approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2024, non impugnate dalla ricorrente.
VO IA replica di aver appreso della lesività degli atti impugnati solo a seguito della notifica, ad opera della società incaricata dal Comune della riscossione, dell’avviso di pagamento n. 12283875, primo atto applicativo dei provvedimenti impugnati.
Quanto all’eccepita improcedibilità, l’interesse alla decisione sarebbe ancora attuale quantomeno per l’anno 2021, atteso che a partire dal 2022 dovrebbe trovare applicazione la tariffa prevista dall’art. 1 co. 831- bis della legge n. 160/19, risultando quindi irrilevante la mancata impugnazione delle delibere successive a quelle impugnate.
2.1. L’eccezione di tardività è infondata alla luce del tradizionale indirizzo, condiviso dalla Sezione, che fa decorrere dalla conoscenza degli atti applicativi il termine per impugnare le disposizioni regolamentari presupposte, di per sé non immediatamente lesive (per tutte, cfr. da ultimo T.A.R. OS, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 224).
È infondata, del pari, l’eccezione di improcedibilità, non potendosi dubitare del persistente interesse alla definizione della lite con riferimento, se non altro, agli importi dovuti dalla società ricorrente per l’anno 2021, cui trovano applicazione il regolamento e le tariffe impugnate, mentre per gli anni successivi il quadro normativo è stato modificato ad opera del sopravvenuto art. 40 del d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, che ha aggiunto all’art. 1 l. n. 160/2019 il nuovo comma 831-bis, in forza del quale gli “ operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 . […]” (il tema della immediata applicabilità della disposizione a partire dalla sua entrata in vigore, e, dunque, dall’annualità 2021, non è stato veicolato in giudizio dalla ricorrente e non può pertanto essere affrontato. Allo stesso modo, esula dalla materia controversa ogni considerazione in merito all’effettivo impatto del canone introdotto dal citato comma 831- bis , e al suo rapporto con il canone unico relativo all’occupazione del suolo pubblico).
2.2. Nel merito, il Comune di Arezzo sostiene di essersi attenuto, nell’adottare il regolamento impugnato, all’unico parametro dettato dalla legge, vale a dire quello dell’invarianza del gettito richiesta dall’art. 1 co. 817 della legge n. 160/2019. La norma consentirebbe peraltro di redistribuire il gettito stesso, agendo sulla determinazione delle tariffe soggette al canone unico, con la conseguenza che non avrebbero alcun significato i riferimenti della ricorrente ai coefficienti del vecchio C.O.S.A.P., oramai abrogato, come pure non avrebbero significato le doglianze relative ai coefficienti adoperati per il nuovo canone, stante l’ampia autonomia riservata dal legislatore alla disciplina regolamentare.
La tesi non persuade.
L’art. 1 della legge n. 160/2019 prevede, al comma 817, che il canone unico patrimoniale sostitutivo della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblici venga disciplinato dagli enti interessati in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che ne sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. La norma enuncia il principio della tendenziale invarianza del gettito, che delimita il potere degli enti di aumentare il canone ponendo un tetto massimo insuperabile (il gettito dell’anno precedente) ed escludendo, pertanto, una violazione dell’art. 23 Cost. attraverso il bilanciamento tra la necessaria predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge in materia, e l’esigenza di tutelare l’autonomia finanziaria riconosciuta ai singoli enti territoriali dagli artt. 117,118 e 119 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5632).
Nella specie, il dato cui l’amministrazione resistente àncora l’invarianza del gettito – in dichiarato ossequio alla previsione di legge – è il valore delle proprie tariffe C.O.S.A.P. pregresse, che non può tuttavia costituire un utile parametro di riferimento a causa della sua illegittimità, accertata da questo T.A.R. con la sentenza n. 1537/2022, passata in giudicato.
Quest’ultima ha accolto il ricorso proposto dalla stessa VO IA S.p.a. e annullato il regolamento C.O.S.A.P., approvato dal Comune di Arezzo con la deliberazione consiliare n. 42/2017, nella parte in cui stabiliva che, per le occupazioni effettuate con gli impianti tecnologici di radio telecomunicazione, il canone fosse determinato in applicazione di coefficienti ventidue volte più elevati rispetto alla media dei coefficienti previsti per ogni altra attività soggetta al canone, con il risultato di imporre agli operatori del settore un sacrificio eccessivo e ingiustificato sia nel caso degli impianti singoli, sia, e a maggior ragione, nel caso del c.d. co-siting o co-sharing .
L’annullamento del regolamento C.O.S.A.P. del 2017 comporta l’automatica caducazione delle tariffe relative agli impianti radio base di telefonia mobile, a loro volta approvate dal Comune sulla base della disciplina regolamentare annullata. Viene pertanto meno il parametro cui rapportare il gettito del canone patrimoniale unico istituito con il regolamento che forma oggetto del presente giudizio: se, infatti, il Comune resistente si è servito a tal fine di un parametro illegittimo, evidentemente illegittimo sarà anche il risultato dell’operazione, nel senso che l’ammontare complessivo del nuovo canone eccede necessariamente quello della quota legittima del vecchio C.O.S.A.P., annullato dal T.A.R. (per un precedente del tutto analogo, cfr. T.A.R. OS, sez. I, 5 novembre 2024, n. 1248).
Colgono dunque nel segno le censure con cui la società ricorrente, nell’ambito del primo motivo, fa valere proprio l’invalidità che al regolamento e alla tariffa qui impugnati deriva dalla previgente disciplina del C.O.S.A.P..
2.3. Le considerazioni che precedono, per il loro carattere assorbente, conducono all’accoglimento del ricorso senza che occorra esaminare i rimanenti profili di gravame e la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.
Il regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 97/2020 e la delibera di Giunta n. 385/2020 debbono, pertanto, essere annullati nella parte relativa alla determinazione del canone per le occupazioni permanenti con impianti per la telefonia mobile e le nuove tecnologie di telecomunicazione.
2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Arezzo alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Flavia Risso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO