Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/1965, n. 2078
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Sentenza 7 ottobre 1965

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La specificazione dei motivi di appello, legata alla regola processuale tantum devolutum quantum appellatum, non e piu necessaria e non condiziona il giudizio d'appello, allorquando l'atto d'impugnazione sia diretto contro tutta la sentenza di primo grado,investendo l'intera valutazione dei fatti e la complessiva motivazione in diritto od anche i soli presupposti dai quali dipenda ogni ulteriore argomento della sentenza stessa e ciascun capo della decisione. In tale ipotesi, il giudice d'appello deve portare il proprio esame su tutte le questioni e deve rivedere tutte le statuizioni adottate dalla sentenza impugnata. ( Conf. 732/63, 553/63, 342/63, 1612/62).*

Nulla vieta che, anche in presenza di una manifestazione di volonta del datore di lavoro, che per qualsivoglia motivo sia inefficace ed improduttiva di effetti, il lavoratore rinunci alla prosecuzione del rapporto, determinando la definitiva ed irretrattabile Estinzione di questo. Il diritto alla prosecuzione del rapporto e un diritto disponibile, quindi puo formare oggetto di rinuncia.*

Poiche il contratto collettivo ha la finalita di fissare le condizioni minime dovute al lavoratore, i diritti del dirigente sono pienamente soddisfatti quando al medesimo e corrisposto il trattamento che il contratto collettivo prevede a suo favorè ne ha Rilevanza alcuna il fatto che, in ipotesi, altro dirigente della stessa azienda goda di un trattamento diverso, comparativamente migliore, non potendosi porre in dubbio la facolta per il datore di lavoro di accordare a taluno o a taluni dipendenti,in considerazione di particolari meriti o di speciali circostanze, condizioni piu favorevoli di quelle previste dal contratto collettivo. ( Conf. 2716/60).*

L'interpretazione delle deposizioni testimoniali,effettuata dal giudice di merito in modo non conforme a quello sostenuto dalla parte, non e censurabile in Sede di legittimita.*

L'appellante durante la fase istruttoria del giudizio di secondo grado, puo chiedere l'ammissione di mezzi istruttori non dedotti nell'atto di appello, sempre che siano relativi alla materia del contendere, fissata nell'atto di appello, e col limite temporale dell'udienza nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. ( Conf. 673/64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/1965, n. 2078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2078
    Data del deposito : 7 ottobre 1965

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