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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778 -1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Nel procedimento iscritto al N. R.G. 778 -1/2025,
il Giudice dott. Leonardo Modica,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2025, nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in uno con ricorso ex art. 414 c.p.c., da contro il , l' Parte_1 Controparte_1 [...]
per la provincia di Trapani;
Controparte_2
OSSERVA
con l'odierna domanda cautelare, il ricorrente, per quanto è di interesse, ha esposto:
- di essere stato assunto il 2.10.2024 nella qualità di collaboratore scolastico, con contratto a tempo determinato, presso l'IC “L. Capuana” di Santa Ninfa;
- che, in seguito a verifiche d'ufficio svolte dall'amministrazione scolastica, emergeva che egli, in sede di dichiarazione sostitutiva ex art 46 e ss D.P.R. 445/2000, aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali contrariamente a quanto risultava dal certificato del casellario giudiziale;
- che, il 9.10.2024, il Dirigente dell' annullava il contratto “per la Controparte_3 violazione dell'art. 46 del DPR 445 del 2/12/2000 dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- che, con provvedimento n.1079 del 23/10/2024, il Dirigente dell'IC “L. Sturzo -Asta” di Marsala, escludeva il ricorrente dalle graduatorie ATA nelle quali risultava inserito
(riferite al triennio 2024/2027), in quanto aveva riscontrato che nella domanda di inserimento nelle graduatorie il ricorrente aveva reso una dichiarazione non corrispondente a verità (ossia il non avere riportato condanne penali);
- che la precedente condanna riportata in sede penale di per sé non impediva l'assunzione presso l'amministrazione convenuta;
Pagina 1 - che l'illegittima condotta datoriale è idonea a cagionare un pregiudizio grave irreparabile in attesa della definizione del procedimento, dal momento che, in ragione della decadenza dalla graduatoria, egli si trova nell'impossibilità di ottenere nuovi incarichi lavorativi ciò altresì comportando l'impossibilità di partecipare alla selezione di aggiornamento della graduatoria ATA con il punteggio maturato tenendo conto del servizio reso.
Ha quindi chiesto in via cautelare di: “disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierno ricorrente, accertando e dichiarando che la mancata dichiarazione della condanna penale riportata non è condizione ostativa all 'inserimento in graduatoria Ata e all 'assunzione dell' incarico;
-accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del provvedimento di annullamento del contratto a tempo determinato, prot. 7800 dell'IC “Capuana” di Santa Ninfa e del decreto n. 1079 del 23/10/2024, dell'IC “L. Sturzo -Asta” di Marsala, di esclusione dalle graduatorie ATA e/o comunque disporre la revoca e/o la disapplicazione del provvedimenti medesimi con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/27; -accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a partecipare al
Concorso Graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2025/2026 ed eventualmente CP_2
autorizzare la presentazione della domanda anche dopo la chiusura del termine previsto dal bando di concorso;
per gli effetti -previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, ordinare alle amministrazioni resistenti di: 1) reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro con reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il triennio 2024/27 dalle quali lo stesso è stato depennato;
2) riconoscere dal punto di vista giuridico ed economico il servizio prestato presso l'IC “Capuana” di Santa Ninfa con conseguente pagamento della retribuzione maturata;
3) consentire la partecipazione al Concorso ATA 24 mesi
a.s. 2025/26 anche dopo la chiusura del bando, mediante l'apertura di una finestra temporale di accesso per il ricorrente”.
Pagina 2 Ha resistito in giudizio l'amministrazione convenuta contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
****
Ciò premesso, la domanda cautelare merita accoglimento nei termini che seguono.
Presupposti necessari per l'accoglimento della domanda cautelare sono, da un lato,
l'accertamento della esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, dall'altro, la sussistenza del c.d. periculum in mora e dunque la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.
Il primo dei presupposti deve ritenersi sussistente avuto riguardo all'orientamento della
Suprema Corte sviluppatosi in contenzioso analogo a quello odierno.
In particolare, Cass. 18699/2019 (richiamata anche da Cass. 32574/2021; 5805/2023) ha osservato che sul tema delle falsità documentali verificatesi al momento dell'accesso all'impiego pubblico, vengono in rilievo una pluralità di disposizioni.
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d), in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego “quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 11.7.2019 n. 18699; Cass. civ., sez. lav., 27.2.23 n. 5805), si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato quale conseguenza automatica del fatto oggettivo della falsità, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale per la P.A.
Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento "le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera"
(D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche alla regola della proporzione
Pagina 3 della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (Cass.
24 agosto 2016, n. 17304).
Situazioni apparentemente identiche (falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline differenziate (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico.
In proposito, è stato osservato in giurisprudenza che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 D.P.R.
445/2000, fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando
"l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, così come l'art. 75 cit. parla di benefici "conseguenti" al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
Ne discende che la ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, bensì solo quella che attenga all'assenza, successivamente accertata, dei requisiti sostanziali richiesti, che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.
Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.
Ciò consente di comprendere la portata differenziale dell'art. 55-quater D.lgs. 165/2001, che prevede sì il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego, ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione della gravità del fatto.
Tale disciplina si applica dunque per esclusione rispetto ai casi di vizi genetici, causa di nullità, regolati dagli artt. 127 lett. d) e 75 innanzi citati;
essa trova quindi applicazione allorquando trattasi di falsità che non riguardino circostanze certamente ostative al rapporto, bensì di falsità costituenti vizi "funzionali", che vengono in rilievo, a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione.
Pagina 4 Ciò è anche in questo caso evidenziato dal diverso tenore letterale della disposizione, che non fa riferimento, come le altre norme sopra esaminate, al nesso causale certo tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego, quanto piuttosto al verificarsi di essa, più genericamente, “ai fini ed in occasione” dell'instaurazione del rapporto.
Pertanto, una volta instaurato il rapporto, siffatte falsità, in quanto inidonee a determinare di per sé sole la nullità del contratto, rileveranno solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente, circostanze della dichiarazione erronea, sopravvenire o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto, etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Pertanto, sebbene le norme esaminate afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98
Cost.), esse declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo coerente.
Precisamente, le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d) e art. 75 citt.) si ispirano ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico. Viceversa, la norma sul licenziamento (art. 55- quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, anche tenuto conto del fatto che comunque un rapporto è stato instaurato, pur dovendosi sottolineare come, anche in tal caso, la previsione espressa dell'ipotesi come causa di licenziamento evidenzi la necessità che il verificarsi oggettivo di una falsità sia seriamente valutato dalla P.A., con oneri probatori anche a carico del lavoratore raggiunto dalla relativa contestazione disciplinare, al fine di comprovare la propria buona fede (Cass. 24 agosto
2016, n. 17304).
Tanto premesso, nel caso concreto, è pacifico che nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III° fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cfr. doc. 14 ricorso), il ricorrente abbia dichiarato di non avere riportato condanne penali;
dichiarazione analoga ha reso nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione” redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 al momento della stipula del contratto a tempo determinato (cfr. doc. 4 ricorso).
Pagina 5 Emerge dal certificato del casellario giudiziale (cfr. doc. 5 ricorso) che il 2 maggio
2008 il ricorrente fu condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di furto tentato in concorso in relazione al quale gli fu irrogata la pena della reclusione di giorni 20 (successivamente sostituita con la multa di euro
750,00) e la multa di € 50,00, sentenza divenuta definitiva il 17 giugno 2008.
A questo punto, sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, occorre verificare se la falsa dichiarazione resa dal ricorrente sia stata decisiva rispetto all'inserimento nella graduatoria permanente ed all'assunzione, in quanto, rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Mentre, in caso contrario, l'adozione della misura attraverso un provvedimento di mera decadenza è da considerare non legittima, dovendo semmai la
P.A. procedere nelle forme disciplinari, una volta instaurato il rapporto di lavoro, previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 11.7.2019 n.
18699; Cass. civ., sez. lav., 27.2.23 n. 5805).
Ora, nel caso di specie, l'art. 3 comma 2 lett. del D.M. 89/24 stabilisce che non possono partecipare alla procedura di inserimento […]
e) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Ciò premesso, il reato per il quale il ricorrente è stato condannato (tentativo di furto) non appare prima facie tra quelli ostativi all'assunzione nel pubblico impiego (v. artt.
28, 29, 31, 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p.) e neppure è annoverabile tra quelli di cui all'art. 25 - bis D.P.R. 313/2002 specificatamente riferibili alle attività lavorative che comportino, come nel caso di specie, contatti diretti e regolari con minori (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni).
Pagina 6 Deve invero rilevarsi che innanzi alla precisa deduzione attorea, circa la non preclusività del reato commesso rispetto all'assunzione, parte convenuta nulla abbia specificatamente opposto.
La difesa erariale è infatti basata sull'automatismo del provvedimento decadenziale, conseguente al riscontro della dichiarazione non veritiera, ciò secondo l'art. 7 comma 1 lette b.) del D.M. 87/2024 che prevede quale causa di esclusione dalla procedura l'avere reso “[…] nella compilazione della domanda, dichiarazioni non rispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale” nonché, all'art. 7 comma 3, laddove prevede che “le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificati falsi o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano inoltre di irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445”.
I suddetti articoli del decreto ministeriale, per sottrarsi alle censure di illegittimità, devono però necessariamente essere interpretati nel senso che, nel caso di omessa indicazione di condanne pregresse, la decadenza automatica dalle graduatorie non possa conseguire a qualsiasi ipotesi di falsa dichiarazione, ma solo a quelle che abbiano avuto rilievo decisivo per l'assunzione, circostanza che nel caso di specie non appare sussistere.
Alla luce delle considerazioni espresse, ferma ogni diverso giudizio nella fase di merito, in basa ad una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, deve affermarsi l'illegittimità del provvedimento di esclusione III^ fascia ATA triennio 2024/2027, disposto con Decreto 1079/2024 e del provvedimento di annullamento del contratto emesso dall' (prot. 7800 del 9.10.2024). Controparte_4
Deve ritenersi parimenti sussistente il periculum in mora, avuto riguardo al fatto che, in primo luogo, la decadenza dalla graduatoria priva il ricorrente della possibilità di ricevere incarichi in ordine al profilo richiesto, ciò altresì comportando la perdita del punteggio correlato all'espletamento dell'attività lavorativa, non altrimenti recuperabile anche in caso di esito favorevole del giudizio.
A ciò aggiungasi che la decadenza dalla graduatoria priva nell'attualità il ricorrente Cont dalla possibilità di accedere al bando indetto con decreto n° 19019 dal per
Pagina 7 l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA 24 mesi a.s. 2025/2026
[...]
. CP_2
Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
Spese al merito ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c.
P.Q.M.
provvedendo sul ricorso cautelare,
sospende l'efficacia del provvedimento di annullamento del contratto a tempo determinato prot. 7800 dell'IC “Capuana” di Santa Ninfa e del decreto n. 1079 del
23/10/2024 dell'IC “L. Sturzo -Asta” di Marsala di esclusione dalle graduatorie ATA;
accerta e dichiara in via provvisoria il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 e a partecipare al Concorso Graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2025/2026 e per CP_2
l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6
a reinserire provvisoriamente il ricorrente, salva diversa determinazione all'esito del giudizio a cognizione piena, nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/27 in cui risultava iscritto ed ordina alle amministrazioni resistenti di ammettere provvisoriamente l'iscrizione del ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio 2025-26 attribuendogli il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti;
spese al merito;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
SCIACCA, 9 giugno 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Nel procedimento iscritto al N. R.G. 778 -1/2025,
il Giudice dott. Leonardo Modica,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2025, nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in uno con ricorso ex art. 414 c.p.c., da contro il , l' Parte_1 Controparte_1 [...]
per la provincia di Trapani;
Controparte_2
OSSERVA
con l'odierna domanda cautelare, il ricorrente, per quanto è di interesse, ha esposto:
- di essere stato assunto il 2.10.2024 nella qualità di collaboratore scolastico, con contratto a tempo determinato, presso l'IC “L. Capuana” di Santa Ninfa;
- che, in seguito a verifiche d'ufficio svolte dall'amministrazione scolastica, emergeva che egli, in sede di dichiarazione sostitutiva ex art 46 e ss D.P.R. 445/2000, aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali contrariamente a quanto risultava dal certificato del casellario giudiziale;
- che, il 9.10.2024, il Dirigente dell' annullava il contratto “per la Controparte_3 violazione dell'art. 46 del DPR 445 del 2/12/2000 dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- che, con provvedimento n.1079 del 23/10/2024, il Dirigente dell'IC “L. Sturzo -Asta” di Marsala, escludeva il ricorrente dalle graduatorie ATA nelle quali risultava inserito
(riferite al triennio 2024/2027), in quanto aveva riscontrato che nella domanda di inserimento nelle graduatorie il ricorrente aveva reso una dichiarazione non corrispondente a verità (ossia il non avere riportato condanne penali);
- che la precedente condanna riportata in sede penale di per sé non impediva l'assunzione presso l'amministrazione convenuta;
Pagina 1 - che l'illegittima condotta datoriale è idonea a cagionare un pregiudizio grave irreparabile in attesa della definizione del procedimento, dal momento che, in ragione della decadenza dalla graduatoria, egli si trova nell'impossibilità di ottenere nuovi incarichi lavorativi ciò altresì comportando l'impossibilità di partecipare alla selezione di aggiornamento della graduatoria ATA con il punteggio maturato tenendo conto del servizio reso.
Ha quindi chiesto in via cautelare di: “disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierno ricorrente, accertando e dichiarando che la mancata dichiarazione della condanna penale riportata non è condizione ostativa all 'inserimento in graduatoria Ata e all 'assunzione dell' incarico;
-accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del provvedimento di annullamento del contratto a tempo determinato, prot. 7800 dell'IC “Capuana” di Santa Ninfa e del decreto n. 1079 del 23/10/2024, dell'IC “L. Sturzo -Asta” di Marsala, di esclusione dalle graduatorie ATA e/o comunque disporre la revoca e/o la disapplicazione del provvedimenti medesimi con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/27; -accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a partecipare al
Concorso Graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2025/2026 ed eventualmente CP_2
autorizzare la presentazione della domanda anche dopo la chiusura del termine previsto dal bando di concorso;
per gli effetti -previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, ordinare alle amministrazioni resistenti di: 1) reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro con reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il triennio 2024/27 dalle quali lo stesso è stato depennato;
2) riconoscere dal punto di vista giuridico ed economico il servizio prestato presso l'IC “Capuana” di Santa Ninfa con conseguente pagamento della retribuzione maturata;
3) consentire la partecipazione al Concorso ATA 24 mesi
a.s. 2025/26 anche dopo la chiusura del bando, mediante l'apertura di una finestra temporale di accesso per il ricorrente”.
Pagina 2 Ha resistito in giudizio l'amministrazione convenuta contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
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Ciò premesso, la domanda cautelare merita accoglimento nei termini che seguono.
Presupposti necessari per l'accoglimento della domanda cautelare sono, da un lato,
l'accertamento della esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, dall'altro, la sussistenza del c.d. periculum in mora e dunque la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.
Il primo dei presupposti deve ritenersi sussistente avuto riguardo all'orientamento della
Suprema Corte sviluppatosi in contenzioso analogo a quello odierno.
In particolare, Cass. 18699/2019 (richiamata anche da Cass. 32574/2021; 5805/2023) ha osservato che sul tema delle falsità documentali verificatesi al momento dell'accesso all'impiego pubblico, vengono in rilievo una pluralità di disposizioni.
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d), in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego “quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 11.7.2019 n. 18699; Cass. civ., sez. lav., 27.2.23 n. 5805), si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato quale conseguenza automatica del fatto oggettivo della falsità, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale per la P.A.
Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento "le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera"
(D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche alla regola della proporzione
Pagina 3 della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (Cass.
24 agosto 2016, n. 17304).
Situazioni apparentemente identiche (falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline differenziate (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico.
In proposito, è stato osservato in giurisprudenza che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 D.P.R.
445/2000, fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando
"l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, così come l'art. 75 cit. parla di benefici "conseguenti" al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
Ne discende che la ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, bensì solo quella che attenga all'assenza, successivamente accertata, dei requisiti sostanziali richiesti, che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.
Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.
Ciò consente di comprendere la portata differenziale dell'art. 55-quater D.lgs. 165/2001, che prevede sì il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego, ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione della gravità del fatto.
Tale disciplina si applica dunque per esclusione rispetto ai casi di vizi genetici, causa di nullità, regolati dagli artt. 127 lett. d) e 75 innanzi citati;
essa trova quindi applicazione allorquando trattasi di falsità che non riguardino circostanze certamente ostative al rapporto, bensì di falsità costituenti vizi "funzionali", che vengono in rilievo, a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione.
Pagina 4 Ciò è anche in questo caso evidenziato dal diverso tenore letterale della disposizione, che non fa riferimento, come le altre norme sopra esaminate, al nesso causale certo tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego, quanto piuttosto al verificarsi di essa, più genericamente, “ai fini ed in occasione” dell'instaurazione del rapporto.
Pertanto, una volta instaurato il rapporto, siffatte falsità, in quanto inidonee a determinare di per sé sole la nullità del contratto, rileveranno solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente, circostanze della dichiarazione erronea, sopravvenire o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto, etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Pertanto, sebbene le norme esaminate afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98
Cost.), esse declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo coerente.
Precisamente, le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d) e art. 75 citt.) si ispirano ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico. Viceversa, la norma sul licenziamento (art. 55- quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, anche tenuto conto del fatto che comunque un rapporto è stato instaurato, pur dovendosi sottolineare come, anche in tal caso, la previsione espressa dell'ipotesi come causa di licenziamento evidenzi la necessità che il verificarsi oggettivo di una falsità sia seriamente valutato dalla P.A., con oneri probatori anche a carico del lavoratore raggiunto dalla relativa contestazione disciplinare, al fine di comprovare la propria buona fede (Cass. 24 agosto
2016, n. 17304).
Tanto premesso, nel caso concreto, è pacifico che nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III° fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cfr. doc. 14 ricorso), il ricorrente abbia dichiarato di non avere riportato condanne penali;
dichiarazione analoga ha reso nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione” redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 al momento della stipula del contratto a tempo determinato (cfr. doc. 4 ricorso).
Pagina 5 Emerge dal certificato del casellario giudiziale (cfr. doc. 5 ricorso) che il 2 maggio
2008 il ricorrente fu condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di furto tentato in concorso in relazione al quale gli fu irrogata la pena della reclusione di giorni 20 (successivamente sostituita con la multa di euro
750,00) e la multa di € 50,00, sentenza divenuta definitiva il 17 giugno 2008.
A questo punto, sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, occorre verificare se la falsa dichiarazione resa dal ricorrente sia stata decisiva rispetto all'inserimento nella graduatoria permanente ed all'assunzione, in quanto, rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Mentre, in caso contrario, l'adozione della misura attraverso un provvedimento di mera decadenza è da considerare non legittima, dovendo semmai la
P.A. procedere nelle forme disciplinari, una volta instaurato il rapporto di lavoro, previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 11.7.2019 n.
18699; Cass. civ., sez. lav., 27.2.23 n. 5805).
Ora, nel caso di specie, l'art. 3 comma 2 lett. del D.M. 89/24 stabilisce che non possono partecipare alla procedura di inserimento […]
e) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Ciò premesso, il reato per il quale il ricorrente è stato condannato (tentativo di furto) non appare prima facie tra quelli ostativi all'assunzione nel pubblico impiego (v. artt.
28, 29, 31, 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p.) e neppure è annoverabile tra quelli di cui all'art. 25 - bis D.P.R. 313/2002 specificatamente riferibili alle attività lavorative che comportino, come nel caso di specie, contatti diretti e regolari con minori (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni).
Pagina 6 Deve invero rilevarsi che innanzi alla precisa deduzione attorea, circa la non preclusività del reato commesso rispetto all'assunzione, parte convenuta nulla abbia specificatamente opposto.
La difesa erariale è infatti basata sull'automatismo del provvedimento decadenziale, conseguente al riscontro della dichiarazione non veritiera, ciò secondo l'art. 7 comma 1 lette b.) del D.M. 87/2024 che prevede quale causa di esclusione dalla procedura l'avere reso “[…] nella compilazione della domanda, dichiarazioni non rispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale” nonché, all'art. 7 comma 3, laddove prevede che “le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificati falsi o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano inoltre di irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445”.
I suddetti articoli del decreto ministeriale, per sottrarsi alle censure di illegittimità, devono però necessariamente essere interpretati nel senso che, nel caso di omessa indicazione di condanne pregresse, la decadenza automatica dalle graduatorie non possa conseguire a qualsiasi ipotesi di falsa dichiarazione, ma solo a quelle che abbiano avuto rilievo decisivo per l'assunzione, circostanza che nel caso di specie non appare sussistere.
Alla luce delle considerazioni espresse, ferma ogni diverso giudizio nella fase di merito, in basa ad una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, deve affermarsi l'illegittimità del provvedimento di esclusione III^ fascia ATA triennio 2024/2027, disposto con Decreto 1079/2024 e del provvedimento di annullamento del contratto emesso dall' (prot. 7800 del 9.10.2024). Controparte_4
Deve ritenersi parimenti sussistente il periculum in mora, avuto riguardo al fatto che, in primo luogo, la decadenza dalla graduatoria priva il ricorrente della possibilità di ricevere incarichi in ordine al profilo richiesto, ciò altresì comportando la perdita del punteggio correlato all'espletamento dell'attività lavorativa, non altrimenti recuperabile anche in caso di esito favorevole del giudizio.
A ciò aggiungasi che la decadenza dalla graduatoria priva nell'attualità il ricorrente Cont dalla possibilità di accedere al bando indetto con decreto n° 19019 dal per
Pagina 7 l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA 24 mesi a.s. 2025/2026
[...]
. CP_2
Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
Spese al merito ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c.
P.Q.M.
provvedendo sul ricorso cautelare,
sospende l'efficacia del provvedimento di annullamento del contratto a tempo determinato prot. 7800 dell'IC “Capuana” di Santa Ninfa e del decreto n. 1079 del
23/10/2024 dell'IC “L. Sturzo -Asta” di Marsala di esclusione dalle graduatorie ATA;
accerta e dichiara in via provvisoria il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 e a partecipare al Concorso Graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2025/2026 e per CP_2
l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6
a reinserire provvisoriamente il ricorrente, salva diversa determinazione all'esito del giudizio a cognizione piena, nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2024/27 in cui risultava iscritto ed ordina alle amministrazioni resistenti di ammettere provvisoriamente l'iscrizione del ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio 2025-26 attribuendogli il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti;
spese al merito;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
SCIACCA, 9 giugno 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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