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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 721/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Santina Parte_1 P.IVA_1
BRUNO (C.F. ) C.F._1
- attrice -
contro
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio DE LORENZO (C.F.
) e Gemma GUERRERA (C.F. C.F._2 C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione notificato in data 23.6.2020, la (di Parte_1 seguito ha convenuto la (d'ora in poi Pt_1 Controparte_1
) per sentirla condannare al pagamento di € 21.466,00 o della diversa somma CP_1
ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., quale risarcimento dei danni subiti alla tappezzeria, al mobilio ed agli apparati elettrici ed elettronici della propria imbarcazione a motore LY AD (nominativo
C internazionale con numero di iscrizione ROMA 10289/D) in data 21.3.2018, quando, mentre era custodita nel cantiere della società convenuta (attiguo al porto di Maratea) per interventi di manutenzione ordinaria, si era riempita d'acqua a seguito delle forte mareggiata che investiva l'intera costa tirrenica.
Infatti, l'addetto alla custodia delle barche aveva lasciato aperti gli ingressi del vano macchine e delle cabine dell'imbarcazione, favorendone l'allagamento, non aveva fatto nulla per mettere in sicurezza l'imbarcazione e neppure per svuotarla ed asciugarla dopo l'evento.
Il 21.5.2018 la aveva emesso, nei confronti della fattura immediata n. CP_1 Pt_1
86/2018, di euro 2.000,00 per “acconto per custodia, alaggio varo, fornitura e applicazione antivegetativa, sosta sul piazzale da ott. 2017 a maggio 2018”.
1.2. – Si è costituita la , la quale ha chiesto di respingere la domanda attorea CP_1
per infondatezza, evidenziando che:
- la mareggiata del 21.3.2018 integrava, per straordinarietà ed imprevedibilità, il caso fortuito;
- l'addetto alla custodia non aveva lasciato gli ingressi dell'imbarcazione aperti;
- l'imbarcazione era ormeggiata nel porto da diversi anni in pessime condizioni, tali da renderla inidonea alla navigazione e, per questo, non aveva ottenuto la certificazione c.d. (non avendo superato le verifiche compiute dall'Ing. Per_1
), mentre l'ultima certificato di sicurezza (n. ) che Persona_2 Numer_1
risultava nella licenza di navigazione era scaduto il 20.10.2010, circa otto anni prima della mareggiata;
2 - il costo per il ripristino dell'imbarcazione era già stato stimato dalla CP_1
in preventivo del 2016, circa un anno e mezzo prima della mareggiata, in €
19.400,00, sicché i danni dedotti all'epoca erano già presenti;
- nessun rilievo avevano gli assegni provenienti dalla Controparte_3
(in quanto società estranea al processo) né gli scontrini (perché non provavano l'avvenuto pagamento del bene acquistato, né chi aveva proceduto all'acquisto né cosa era stato acquistato).
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale di quale legale rappresentante della e nell'escussione Controparte_4 Pt_1
testimoniale di , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Per_2
,
[...] Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
2. – La domanda è infondata.
2.1. – Ciò posto, come chiarito dalle SS.UU. (Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
3 Più di recente la Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 9/5/2024, ponendosi esplicitamente in linea con il predetto principio, ha precisato che “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”.
2.2. – Nel caso di specie, l'attrice ha provato la fonte contrattuale della dedotta obbligazione di custodia dell'imbarcazione a carico della convenuta sia perché alcuna contestazione al riguardo è stata mossa da quest'ultima ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., sia per avere prodotto la fattura n. 86/2018 emessa, nei suoi confronti, dalla
, a titolo di “acconto per custodia, alaggio varo, fornitura e applicazione CP_1 antivegetativa, sosta sul piazzale da ott. 2017 a maggio 2018”.
Ha, poi, dedotto l'inesatto adempimento, da parte della convenuta, della predetta obbligazione di custodia, per avere lasciato aperti gli ingressi del vano macchine e delle cabine dell'imbarcazione mentre si trovava nella sua area cantiere, favorendone l'allagamento in occasione della mareggiata del 21.3.2018 e, più in generale, per non avere fatto nulla per metterla in sicurezza in occasione di tale evento né per svuotarla ed asciugarla successivamente.
Al riguardo, la convenuta non ha dimostrato, come era suo onere, di avere custodito diligentemente l'imbarcazione.
Tuttavia, l'attrice non ha provato la sussistenza di danni causalmente riconducibili al predetto inesatto adempimento.
Invero, è pacifico – in quanto ammesso dal legale rappresentate dell'attrice in sede di interrogatorio formale – che la nel 2016 aveva elaborato il preventivo di CP_1
4 lavori in atti, per l'importo complessivo di € 19.400,00 e che nessuno di tali lavori era stato eseguito prima della mareggiata del 21.3.2018.
Le condizioni in cui si trovava l'imbarcazione all'epoca del preventivo sono state descritte dal teste resinatore incaricato dalla NAUTICA di valutare Testimone_7
i lavori necessari ai fini della tenuta stagna e dell'estetica: “già dall'esterno il mezzo si presentava in pessime condizioni, per non dire fatiscente: a prima vista, la barca necessitava di almeno due o tre mesi di lavoro pieni. Una volta fatto ingresso nella barca, ho notato un rigonfiamento dei mobili, causato dalle infiltrazioni provenienti dal tettuccio della stessa;
non ho memoria di ulteriori e specifici dettagli afferenti ai vizi che la barca presentava, essendo ormai trascorsi alcuni anni, ma posso senz'altro ribadire che l'imbarcazione si presentava in pessime condizioni, anche e soprattutto al suo interno. […] Premetto di non avere adeguate competenze per verificare il funzionamento degli impianti elettrici delle barche, ma in occasione della verifica che ho compiuto per il preventivo, ho notato che vi erano infiltrazioni di acqua in vari punto e che c'era dei segni di acqua fino all'impianto elettrico […] Al momento della visita, quindi sempre nel 2016-17, ho constatato che i boccaporti e gli ingressi del vano macchine e delle cabine risultavano seriamente danneggiati, mentre lo scafo e il ponte presentavano vistose crepe. Inoltre, gli arredi e il mobilio si presentavano completamente marci, la tappezzeria sporca, logora e consunta, e che i timoni risultavano ormai da tempo bloccati […]. si era, infatti, rivolto a me per CP_5
l'esecuzione dei lavori e l'individuazione dei lavori necessari per la tenuta stagna della barca e l'estetica”.
Il fatto, poi, che lo stesso legale rappresentante della ha ammesso di non avere Pt_1
eseguito lavori di nessuno tipo prima della mareggiata del 21.3.2018 induce a ritenere che, nella predetta data, certamente non erano migliorate le condizioni descritte dal teste
Tes_3
In merito, invece, alle analoghe dichiarazioni del teste Ispettore Navale, Tes_8
che ha compiuto valutazione di massima sui lavori necessari ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza di una imbarcazione costruita dalla custodita dalla _6
, v'è da dire che, al di là della sommarietà della sua stima, non vi è certezza CP_1
che si tratti del natante dell'attrice. Il predetto teste, infatti, non ha ricordato né modello
5 né nome dell'imbarcazione e neppure il periodo in cui ha compiuto la stima, ma soltanto la società costruttrice del natante ( ). Inoltre, la sua valutazione, a _6
differenza del teste non si è concretizzata in alcun atto scritto di ausilio alla Tes_3 memoria per l'individuazione del natante valutato.
Resta, comunque, la descrizione fornita dal teste Tes_3
All'epoca, inoltre, l'imbarcazione della ra effettivamente priva del certificato di Pt_1
sicurezza in quanto il n. 305/2005 – l'unico prodotto da parte attrice – era scaduto il
20.10.2010, trascorsi cinque anni dal 20.10.2005, secondo quanto riportato nel medesimo certificato.
Del resto, nel predetto preventivo redatto dalla NAUTICA il 28.10.2016 erano considerate anche € 1.000,00 proprio per il rinnovo del certificato di sicurezza ed per alaggio e varo.
È, poi, pacifico tra le parti che, nel periodo di custodia a carico della , CP_1
l'imbarcazione non si trovava in acqua, ma nell'area cantiere gestita dalla convenuta, secondo quanto affermato nell'atto di citazione, o, più genericamente, sul “sul piazzale da ott. 2017 a maggio 2018” come scritto nella fattura della NAUTICA prodotta dalla
(fattura alla quale entrambe le parti hanno fatto richiamo sostenendo che Pt_1
contenga dati veritieri).
Del resto, il legale rappresentante della ha affermato che si era rivolto alla Pt_1
perché chi gestiva il porto di Maratea gli aveva chiesto di spostare CP_1
l'imbarcazione dall'acqua e che essa da allora era stata custodia dalla a CP_1
secco. La custodia, inoltre, secondo quanto affermato nell'atto di citazione, aveva anche la finalità di consentire lavori sull'imbarcazione, sia pur genericamente indicati e sottostimati nell'atto introduttivo qualificandoli come di “ordinaria amministrazione”.
A tutto ciò si deve aggiungere lo scarso valore probatorio delle deposizioni testimoniali di (dipendente tuttofare di parte attrice) e Testimone_1 Testimone_2
(dipendente della con mansioni di ragioniere, altra società Controparte_3
nella titolarità dei soci della , i quali avrebbero verificato i danni Parte_1
subiti dall'imbarcazione subito dopo la mareggiata del 21.3.2018.
Addirittura, stando ai ricordi del , l'imbarcazione, in occasione della loro Tes_2
ispezione, si sarebbe trovata in acqua, mentre tutte le altre risultanze istruttorie,
6 compresi i video allegati, e persino gli scritti difensivi di parte attrice indicano la custodia dell'imbarcazione a secco, nell'area cantiere gestita dalla convenuta. In ogni caso, secondo il , egli ed il si sarebbero limitato a constatare Tes_2 Tes_1
l'allagamento, senza effettuare prove di alcun tipo. Solo dopo avere preso atto delle differenti affermazioni del il ha aggiunto: “può essere che [ndr il Tes_1 Tes_2
abbia effettuato delle prove senza che io me ne sia accorto perché non ho Tes_1 alcuna competenza nautica”.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, una competenza nautica è necessaria per valutare la congruità delle prove e del relativo esito, mentre chiunque può comprendere la differenza tra un superficiale sopralluogo limitato alla constatazione dell'allegamento
(secondo la descrizione del ) e l'esecuzione di prova su tutte le Tes_2
apparecchiature di bordo (GPS, pilota automatico, radar, radio di bordo e televisione), secondo il racconto del . Tes_1
Su un punto i testi concordano: sono entrati liberamente nel porto e sono saliti sulla barca senza essere accolti da nessuno.
La circostanza lascia perplessi, non solo per l'opinabile scelta di parte attrice di procedere, pur nella consapevolezza dei cospicui lavori che l'imbarcazione richiedeva prima della mareggiata, ad una superficiale verifica dei danni post mareggiata da parte di proprie persone di fiducia dotate di competenze nautiche insussistenti (il ragionier
) o indimostrate (il tuttofare al di fuori di qualsiasi contraddittorio Tes_2 Tes_1
e persino in assenza di qualsiasi comunicazione preventiva nei confronti della convenuta, ma perché i fratelli e , titolari della società Testimone_6 Tes_5
” che gestisce un pontile nel porto di Maratea e, a Parte_2
differenza dei testi , in posizione di effettiva indifferenza rispetto Tes_1 Tes_2
alle parti, hanno riferito che l'accesso nell'area cantiere ove si trovava l'imbarcazione era precluso da una barra chiusa con un lucchetto le cui chiavi erano e sono tuttora detenute esclusivamente dalla Capitaneria di Porto.
Sebbene non possa escludersi in astratto un accesso abusivo nell'area cantiere, scavalcando la barra o passando sotto di essa, deve essere messo in risalto che i testi e pur interrogati sulle modalità di ingresso, non hanno segnalato Tes_2 Tes_1
alcuna difficoltà né contestazioni da parte di alcuno. Inoltre, il teste Tes_6
7 ha evidenziato che, per salire su imbarcazione come quella che qui occupa, Tes_5
quando è a secco, è necessaria almeno una scaletta, mentre ancora una volta deve essere costatato che i testi e non hanno rappresentato alcuna difficoltà Tes_2 Tes_1
nell'accedere all'imbarcazione né riferito di avere fruito di alcun tipo di ausilio. In definitiva, appare improbabile che e siano entrati abusivamente Tes_2 Tes_1
nell'area cantiere del porto di Maratea, senza ricevere contestazioni di alcun tipo, e che poi, senza alcun aiuto, siano saliti sull'imbarcazione dell'attrice quando era a secco e che, una volta entrati, il abbia compiuto approfondite verifiche senza che il Tes_1
si sia accorto di nulla. Tes_2
In conclusione, quindi, i cospicui lavori che richiedeva la LY AD prima della mareggiata (come da incontestato preventivo della del 28.10.2016) e CP_1
l'incertezza probatoria sulle effettive condizioni della medesima imbarcazione dopo la mareggiata (per l'inattendibilità delle deposizioni e inducono a Tes_2 Tes_1
ritenere che parte attrice non ha assolto al suo onere probatorio di dimostrare i pregiudizi risarcibili e la loro riconducibilità causale all'inesatto inadempimento dedotto.
3. – La complessità della vicenda, con accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, pronunciando definitivamente, rigetta la domanda di parte attrice, compensando le spese di giudizio.
Paola, 17 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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