Decreto cautelare 28 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 28/12/2022, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 01417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2022, proposto da
Albachiara S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig.Ra RI Vinci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Musa, Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Fasano, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, Comune di Fasano - Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana - Ecologia, in persona del Dirigente Legale Rappresentante, Comando di Polizia Locale del Comune di Fasano, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore, Ministero della Cultura, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Brindisi e Lecce, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi, in persona del Legale Rappresentante P.T, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Capitaneria di Porto di Brindisi, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
previa concessione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a.,
- dell'ordinanza n. 397 del 25.11.2022 con cui l'A.c. di Fasano ha ingiunto alla ricorrente il «ripristino dello stato dei luoghi e/o la demolizione delle opere stagionali autorizzate ai sensi della deliberazione di C.C. n. 25/2011, con permesso stagionale n. 149/2022 unitamente “alla casa in legno su ruote adibita a deposito” (come desumibile dal verbale dei vigili), entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, con l'avvertimento che, in caso di inadempimento si procederà alla esecuzione d'Ufficio dei lavori in argomento»;
- ove occorra, della p.e.c. del 29.11.2022 con cui l'A.c. ha notificato alla ricorrente la predetta ordinanza n. 397/'22;
- della nota prot. n. 63408 del 4.11.2022 con cui l'A.c. intimata, «al fine di verificare la completa e puntuale ottemperanza alle prescrizioni del relativo permesso stagionale sopra specificato oltre ad accertarne il carattere stagionale delle opere assentite e la presenza di eventuali potenziali abusi edilizi, ha chiesto al comando di polizia locale di effettuare opportuno sopralluogo presso la struttura in parola»;
- del verbale del sopralluogo fatto dal Comando di Polizia municipale di Fasano il 20 novembre 2022 (nota prot. n. 67039 del 23.11.2022: questi sono gli estremi indicati nella gravata ordinanza n. 397/'22) «presso la struttura della Soc. Alba Chiara srl con sede in Fasano alla S.P. Torre Canne – Savelletri, emergeva il mancato smontaggio delle opere precarie di cui al permesso stagionale n. 149 del 29.06.2022 (rinnovo relativo all'anno 2022 del permesso stagionale originario n. 15/17 del 02/02/2017 – P.E. n. 17/2017)» (questo si legge sempre nella gravata ordinanza comunale n. 397/'22);
- della predetta nota comunale prot. n. 67039 del 23.11.2022;
- ove occorra e comunque nei soli limiti dell'interesse fatto valere, del per-messo stagionale n. 149/'22 nella parte in cui limita la propria validità sino al 31.10.2022;
- della nota prot. n. 62516 del 2.11.2022 con cui l'A.c. ha riscontrato l'istanza di mantenimento della ricorrente del 31.10.2022;
- della nota prot. n. 64429 dell'11.11.2022 con cui l'A.c. ha riscontrato l'istanza di autotutela della ricorrente del 10.11.2022 relativa alla predetta nota comunale prot. n. 62516/'22;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente – ex art. 10-septies, d.l. n. 21/'22 (convertito con modificazioni dalla l. n. 51/'22) – al mantenimento delle strutture di cui al citato permesso stagionale n. 149/'22 sino al 31.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che i motivi posti dalla ricorrente a sostegno della domanda necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale e che, nelle more, al fine di non vanificare la pretesa appare opportuno sospendere in via interinale l’efficacia del solo provvedimento con cui si ingiunge la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi;
Considerato, quanto al fumus boni iuris, che l’impugnato provvedimento di demolizione non risulta preceduto dalla definizione del procedimento sull’istanza di mantenimento annuale delle strutture proposta dalla ricorrente il 28 ottobre 2021;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione delle opere stagionali.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 27 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO