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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654/24 r.g.
TRA
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Ambrosino e Parte_1 Parte_2
Gabriele Rinaldi
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.3.24 gli appellanti di cui in epigrafe impugnavano, con varie argomentazioni, la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 5298/23 del 19.9.23, che aveva rigettato la domanda diretta a: “I. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente a percepire i benefici accessori, ossia i c.d. ticket incrementati, dal valore di € 11,00
(€ 10 di ticket a cui si aggiunge l'ulteriore aumento di € 1, così come specificato nella contrattazione aziendale allegata) per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro, così come previsto dal verbale di riunione sindacale del 10 aprile 2008; II. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o la nullità e/o annullabilità dei verbali di accordo del 20 maggio 2016, nella parte in cui gli stessi riducono l'importo dei benefici accessori ad € 7,00; III. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. , i benefici accessori, ossia i c.d. Parte_3 ticket incrementati, dal valore di € 11,00, per ogni giorno di lavoro presso la IV. Controparte_1 sempre per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere, a titolo di indennizzo, la somma, da quantificarsi in separato giudizio, corrispondente alla differenza tra le somme percepite in misura ridotta e quelle spettanti nella misura piena di € 11,00, a partire dal mese di giugno 2016 ovvero, in subordine, a partire dal mese di gennaio 2020 sino alla data di effettivo adeguamento dell'importo originario degli emolumenti contrattuali, ovvero, ancora, dalla diversa data individuata dal
Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo”.
All'udienza di discussione del 18.3.25 le parti appellanti non sono comparse, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione al difensore costituito.
All'udienza del 1.4.25, non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte provvedeva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 22.11.22 dal procuratore dell'appellante), l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata. La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese di lite del presente grado.
Cosi deciso in Napoli il 1.4.25.
Il Consigliere estensore dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654/24 r.g.
TRA
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Ambrosino e Parte_1 Parte_2
Gabriele Rinaldi
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.3.24 gli appellanti di cui in epigrafe impugnavano, con varie argomentazioni, la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 5298/23 del 19.9.23, che aveva rigettato la domanda diretta a: “I. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente a percepire i benefici accessori, ossia i c.d. ticket incrementati, dal valore di € 11,00
(€ 10 di ticket a cui si aggiunge l'ulteriore aumento di € 1, così come specificato nella contrattazione aziendale allegata) per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro, così come previsto dal verbale di riunione sindacale del 10 aprile 2008; II. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o la nullità e/o annullabilità dei verbali di accordo del 20 maggio 2016, nella parte in cui gli stessi riducono l'importo dei benefici accessori ad € 7,00; III. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere in favore del sig. , i benefici accessori, ossia i c.d. Parte_3 ticket incrementati, dal valore di € 11,00, per ogni giorno di lavoro presso la IV. Controparte_1 sempre per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere, a titolo di indennizzo, la somma, da quantificarsi in separato giudizio, corrispondente alla differenza tra le somme percepite in misura ridotta e quelle spettanti nella misura piena di € 11,00, a partire dal mese di giugno 2016 ovvero, in subordine, a partire dal mese di gennaio 2020 sino alla data di effettivo adeguamento dell'importo originario degli emolumenti contrattuali, ovvero, ancora, dalla diversa data individuata dal
Giudicante, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo”.
All'udienza di discussione del 18.3.25 le parti appellanti non sono comparse, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione al difensore costituito.
All'udienza del 1.4.25, non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte provvedeva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 22.11.22 dal procuratore dell'appellante), l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata. La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese di lite del presente grado.
Cosi deciso in Napoli il 1.4.25.
Il Consigliere estensore dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone