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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 gennaio 2025, dinanzi alla Corte d'Appello, così composta:
Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
alle ore 11:25, chiamata la causa n. 1187/2021 R.G., sono presenti gli avv.ti
Claudia Argento in sostituzione di per l'appellante, Alessandro Pt_1
Gallo in sostituzione degli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, Simona Daminelli, Luciana Cipolla e Flora Lettenmayer, per
TE
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
La Corte
Si ritira per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna
1 del 24/1/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1187/2021 R.G. vertente
tra
(C.F. ) in proprio e n.q. di legale Parte_2 C.F._1
rappresentante della P. IVA AR
), (C.F. ) P.IVA_1 Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. IGNAZIO ARDAGNA
Appellante
e:
C.F. ) in persona del legale rappresentante TE P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LB ET,
AR ES, , NA LA, Controparte_3
RA MA E SI IN
Appellata
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da AR
, con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato l'1.7.2021, avverso la sentenza n. 7/2021 resa il 7/1/2021 dal
Tribunale di Sciacca;
condanna gli appellanti, in solido, al ristoro, in favore di TE
2 delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.460,00
per compensi, oltre spese anticipate, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.
come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.7.2021, - in proprio e n.q. di legale Parte_2
rappresentante della – e AR Parte_3
, hanno proposto appello, affidato a diversi ordini di doglianze,
[...]
avverso la sentenza 7/2021 resa il 7/1/2021 dal Tribunale di Sciacca, con cui il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'azione di accertamento negativo del credito proposta.
La vicenda processuale traeva origine da diversi rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e, specificamente, dal conto corrente n. 500010896
intestato alla società e dal contratto di mutuo chirografario n. 3943091,
assistito da fideiussioni prestate da e . Parte_2 Parte_3
Col gravame, premettendo di prestare acquiescenza sulle statuizioni riguardanti il conto corrente, gli appellanti reiterano le doglianze afferenti al
3 rapporto di mutuo nonché al contratto di fideiussione, sollevate già nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, il gravame, cui resiste contestando le censure TE
prospettate dagli appellanti, deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, occorre dare atto che, come già anticipato, il capo della sentenza che ha accolto le domande concernenti il rapporto di conto corrente non è stato oggetto di impugnazione, sì da avere acquisito efficacia di giudicato interno ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'usurarietà del mutuo chirografario, contestando il mancato calcolo, ai fini della determinazione del
TAEG, della penale per estinzione anticipata prevista in contratto.
Rappresentano, dunque, come da consulenza contabile di parte, che è
possibile affermare che nella fattispecie esaminata il TAEG del contratto di mutuo chirografario n. 3943091 del 13/01/2012, pari al 18,00%, è usurario in quanto superiore al tasso soglia di usura individuato nel 16,8875%, con la conseguente violazione dell'art. 1815 II comma c.c., e la conversione del negozio in contratto di mutuo chirografario gratuito.
Vale premettere (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che la cd. 'penale per estinzione anticipata' rappresenta il corrispettivo versato una
tantum dal mutuatario per l'esercizio dello jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.), e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e
4 posticipata del debito.
A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla relativa rilevanza ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), questa
Corte ha evidenziato che avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644
c.p.”. Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno, anche se comunque prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi momenti dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo
5 temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà
applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il
TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di corresponsione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
Infine, vale ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la
natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della
verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e di conseguenza non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996. Pertanto,
le censure sul punto devono essere disattese, essendo, in definitiva, volte ad includere la commissione di estinzione anticipata ai fini della determinazione del TAEG.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulle contestazioni formulate in merito ai rapporti di fideiussione.
Deducono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni contenenti clausole conformi a quelle di cui al modello ABI,
6 dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia.
Sul punto va rilevata la genericità delle censure, dovendosi pure osservare che i contratti di fideiussione oggetto di contestazione sono state stipulati il
29.12.2011, ossia in un periodo differente da quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza (che abbraccia l'arco temporale 2003-
2005), senza che vengano forniti idonei elementi a supportare la pretesa. E
invero, tale accertamento “non può affatto consentire di reputare esistente, e
cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale,
di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa
anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente,
bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre
2024, n. 30383), nel caso di specie non offerta.
A ciò si aggiunga che gli appellanti non hanno provveduto a versare in atti il solo richiamanto provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 a corredo della ivi sollevata eccezione di nullità. Sul punto, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “al citato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità
Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque
carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento
amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la
sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere
probatorio, dall'altro, la corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne
conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune
pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il
7 principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo
chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158
del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca
del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a
quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della
giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i
precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della
morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non
normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia
quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed
i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività
del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso”
(Cass. n. 16289/2024).
Quanto poi alla mancata produzione del modello ABI, va osservato che, in casi analoghi, la Suprema Corte ha escluso l'accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto, dal mancato deposito in giudizio dello schema ABI deriva “l'impossibilità…di procedere ad alcuna verifica, tanto
dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia
effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e
soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà
delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante
l'espunzione di eventuali clausole nulle” (Cass. n. 24198 del 08.08.2023).
Orbene, stante la mancata allegazione della documentazione a sostegno,
l'eccezione di nullità deve essere disattesa.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione
8 fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità
parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le
ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che
ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente
alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da
nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il
contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”,
secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della
giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto
nazionale (art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte
interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”
(Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Per tutte le sin qui esposte considerazioni, il gravame deve conclusivamente essere disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione come indicato in dispositivo.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
10
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 gennaio 2025, dinanzi alla Corte d'Appello, così composta:
Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
alle ore 11:25, chiamata la causa n. 1187/2021 R.G., sono presenti gli avv.ti
Claudia Argento in sostituzione di per l'appellante, Alessandro Pt_1
Gallo in sostituzione degli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, Simona Daminelli, Luciana Cipolla e Flora Lettenmayer, per
TE
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
La Corte
Si ritira per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna
1 del 24/1/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1187/2021 R.G. vertente
tra
(C.F. ) in proprio e n.q. di legale Parte_2 C.F._1
rappresentante della P. IVA AR
), (C.F. ) P.IVA_1 Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. IGNAZIO ARDAGNA
Appellante
e:
C.F. ) in persona del legale rappresentante TE P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LB ET,
AR ES, , NA LA, Controparte_3
RA MA E SI IN
Appellata
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da AR
, con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato l'1.7.2021, avverso la sentenza n. 7/2021 resa il 7/1/2021 dal
Tribunale di Sciacca;
condanna gli appellanti, in solido, al ristoro, in favore di TE
2 delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.460,00
per compensi, oltre spese anticipate, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.
come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.7.2021, - in proprio e n.q. di legale Parte_2
rappresentante della – e AR Parte_3
, hanno proposto appello, affidato a diversi ordini di doglianze,
[...]
avverso la sentenza 7/2021 resa il 7/1/2021 dal Tribunale di Sciacca, con cui il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'azione di accertamento negativo del credito proposta.
La vicenda processuale traeva origine da diversi rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e, specificamente, dal conto corrente n. 500010896
intestato alla società e dal contratto di mutuo chirografario n. 3943091,
assistito da fideiussioni prestate da e . Parte_2 Parte_3
Col gravame, premettendo di prestare acquiescenza sulle statuizioni riguardanti il conto corrente, gli appellanti reiterano le doglianze afferenti al
3 rapporto di mutuo nonché al contratto di fideiussione, sollevate già nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, il gravame, cui resiste contestando le censure TE
prospettate dagli appellanti, deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, occorre dare atto che, come già anticipato, il capo della sentenza che ha accolto le domande concernenti il rapporto di conto corrente non è stato oggetto di impugnazione, sì da avere acquisito efficacia di giudicato interno ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'usurarietà del mutuo chirografario, contestando il mancato calcolo, ai fini della determinazione del
TAEG, della penale per estinzione anticipata prevista in contratto.
Rappresentano, dunque, come da consulenza contabile di parte, che è
possibile affermare che nella fattispecie esaminata il TAEG del contratto di mutuo chirografario n. 3943091 del 13/01/2012, pari al 18,00%, è usurario in quanto superiore al tasso soglia di usura individuato nel 16,8875%, con la conseguente violazione dell'art. 1815 II comma c.c., e la conversione del negozio in contratto di mutuo chirografario gratuito.
Vale premettere (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che la cd. 'penale per estinzione anticipata' rappresenta il corrispettivo versato una
tantum dal mutuatario per l'esercizio dello jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.), e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e
4 posticipata del debito.
A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla relativa rilevanza ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), questa
Corte ha evidenziato che avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644
c.p.”. Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno, anche se comunque prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi momenti dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo
5 temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà
applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il
TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di corresponsione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
Infine, vale ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la
natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della
verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n. 7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e di conseguenza non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996. Pertanto,
le censure sul punto devono essere disattese, essendo, in definitiva, volte ad includere la commissione di estinzione anticipata ai fini della determinazione del TAEG.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulle contestazioni formulate in merito ai rapporti di fideiussione.
Deducono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni contenenti clausole conformi a quelle di cui al modello ABI,
6 dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia.
Sul punto va rilevata la genericità delle censure, dovendosi pure osservare che i contratti di fideiussione oggetto di contestazione sono state stipulati il
29.12.2011, ossia in un periodo differente da quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza (che abbraccia l'arco temporale 2003-
2005), senza che vengano forniti idonei elementi a supportare la pretesa. E
invero, tale accertamento “non può affatto consentire di reputare esistente, e
cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale,
di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa
anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente,
bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre
2024, n. 30383), nel caso di specie non offerta.
A ciò si aggiunga che gli appellanti non hanno provveduto a versare in atti il solo richiamanto provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 a corredo della ivi sollevata eccezione di nullità. Sul punto, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “al citato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità
Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque
carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento
amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la
sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere
probatorio, dall'altro, la corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne
conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune
pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il
7 principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo
chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158
del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca
del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a
quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della
giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i
precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della
morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non
normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia
quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed
i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività
del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso”
(Cass. n. 16289/2024).
Quanto poi alla mancata produzione del modello ABI, va osservato che, in casi analoghi, la Suprema Corte ha escluso l'accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto, dal mancato deposito in giudizio dello schema ABI deriva “l'impossibilità…di procedere ad alcuna verifica, tanto
dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia
effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e
soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà
delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante
l'espunzione di eventuali clausole nulle” (Cass. n. 24198 del 08.08.2023).
Orbene, stante la mancata allegazione della documentazione a sostegno,
l'eccezione di nullità deve essere disattesa.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione
8 fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità
parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le
ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che
ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente
alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da
nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il
contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”,
secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della
giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto
nazionale (art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte
interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”
(Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Per tutte le sin qui esposte considerazioni, il gravame deve conclusivamente essere disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione come indicato in dispositivo.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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