Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/09/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1652/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 22.07.2025
promossa da:
con l'avvocato VIOLA ORESTE con domicilio eletto in VIALE Parte_1
RANDI N. 68/A RAVENNA
- appellante –
contro con l'avvocato ZURLO RAFFAELE e con domicilio eletto in VIA CP_1
FONTEVIVO N. 21 LA SPEZIA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna n. 316/2023 pubblicata in data 09/05/2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE
1 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 316/2023 il Tribunale di Ravenna, definitivamente decidendo nella causa n. 1520/2021 R.G. promossa da in opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso a favore quale cessionaria Controparte_1 di credito rientrante nell'acquisto in bocco ex art 58 TUB, per la somma di € € 7.755,37= oltre interessi e spese, ha rigettato l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
A fondamento dell'opposizione l'ingiunta deduceva:
- il difetto di rappresentanza e di autorizzazione in capo all'amministratore unico di con conseguente nullità della procura conferita ai procuratori costituiti Controparte_1
ex art. 182 c.p.c.;
- la carenza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- la carenza di legittimazione attiva e l'inesistenza del diritto in capo a Controparte_1
in quanto la documentazione allegata al ricorso non sarebbe idonea a dimostrare il trasferimento alla società ricorrente della titolarità del credito azionato in via monitoria;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato ex adverso, essendo decorso il termine decennale dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere;
- l'eccessività della somma richiesta, considerato che il debito originario ammontava a soli €
5.000,00.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo.
La sentenza del Tribunale di Ravenna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di carenza di legittimazione attiva e inesistenza del diritto di credito in capo a parte opposta;
2 – Erronea motivazione in punto di prescrizione del diritto di credito azionato;
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.06.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante il capo di sentenza con cui è stata ritenuta raggiunta la prova del trasferimento in capo all'opposta del credito azionato ai dell'art. 58 del TUB.
Deduce l'inidoneità dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta a provare la titolarità attiva in capo alla cessionaria odierna appellata e ritenere in capo ad essa l'esistenza del diritto di credito azionato.
Il motivo è fondato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione sulla GU della cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, assolve la medesima funzione della notifica della cessione del credito al creditore ceduto, al fine di evitare il pagamento al creditore cedente, che dunque non avrebbe effetto estintivo dell'obbligazione.
Nondimeno, tale pubblicazione sulla GU non è bastevole a garantire che il portafoglio di crediti ceduto ricomprenda il credito azionato monitoramene, onere di cui è gravato il cessionario.
Ebbene, in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ( Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020).
Per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, l'avviso dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nel portafoglio oggetto della cessione.
Nel caso di specie, la documentazione in atti non risulta idonea a provare il trasferimento del credito azionato in capo alla opposta, attesa la genericità dell'individuazione dei crediti oggetto di cessione “per tipologia”.
Né può soccorrere sul punto la “lista dei crediti ceduti” (doc. n. 8 decreto ingiuntivo), atteso che trattasi di estratto di data non certa e non circostanziato, e comunque non idoneo a provare che il credito oggetto del giudizio facesse parte del portafoglio già ceduto ai precedenti cessionari, circostanza oggetto di specifica contestazione dell'ingiunta.
Da ciò segue il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e l'inesistenza del diritto azionato in capo alla medesima.
3 Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di di Ravenna n. 316/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
265/2021 e per l'effetto revoca il decreto opposto;
- Condanna alla refusione a favore del procuratore di parte Controparte_1
appellante dichiaratosi antistatario delle spese di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 3.200,00 per compenso professionale, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00 , oltre accessori, Iva e cpa come per legge,
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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