Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) 1. Dopo l' articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".
"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".