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4 maggio 1999
4 maggio 1999
Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) 1. Dopo l' articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".
"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1.
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/12/2016, n. 5641Provvedimento: […] Va soggiunto che anche i lavori preparatori confermano che tale era l'intenzione del legislatore: il testo originario dell'art. 5 della legge n. 120/1999 (poi riversato nell'art. 73 del d.lgs. n. 267/2000), così come approvato dal Senato, non conteneva l'inciso “al primo turno”. […]Leggi di più...
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