Art. 5. Recupero somme 1. Per le operazioni di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata ancora non concluse e per le quali venga effettuata l'estinzione anticipata, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria procedono al ricalcolo del contributo in base alla nuova durata. La differenza risultante deve essere restituita all'erario maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella del versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Articolo 5 del Decreto 23 febbraio 1998, n. 92
Articolo 4
- Decreto 23 febbraio 1998, n. 92
Articolo 5 del Decreto 23 febbraio 1998, n. 92
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25 aprile 1998
25 aprile 1998