Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EL AC
Ida CONTINO
BE ZZ
AR NA HE
Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n.61871 del registro segreteria, proposto, in via principale, da:
- BE NI, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], in proprio e in qualità di Consigliere delegato della società NI TA RE s.p.a. (oggi TA RE s.r.l.), rappresentato e difeso dall’Avvocato ZI Rovelli
(Codice fiscale [...]), con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata patrizio.rovelli@legalmail.it;
nei confronti di
- Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;
SENT. 43/2026
- VA TT, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società EUROGRAFICA s.p.a. in fallimento, rappresentato e difeso dall’Avv. VA AT NN
(Codice fiscale [...]– indirizzo di posta elettronica certificata avv.giovannibattistapinna@pec.giuffre.it), presso il quale è eletto domicilio;
- BE TT, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], in proprio e in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della società EUROGRAFICA s.p.a. in fallimento, rappresentato e difeso dall’Avv. VA AT NN
(Codice fiscale [...]– indirizzo di posta elettronica certificata avv.giovannibattistapinna@pec.giuffre.it), presso il quale è eletto domicilio;
- AR TT, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], in proprio e in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società EUROGRAFICA s.p.a. in fallimento, rappresentato e difeso dall’Avv. VA AT NN
(Codice fiscale [...]– indirizzo di posta elettronica certificata avv.giovannibattistapinna@pec.giuffre.it), presso il quale è eletto domicilio;
- società NI TA RE s.p.a. (oggi TA RE s.r.l.) (P. IVA 01344390552), con sede legale in Roma, viale Umberto Tupini, n.116, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Salvatore Dettori (Codice fiscale
[...]– indirizzo di posta elettronica certificata salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org), dall’Avv. NA AN
(Codice Fiscale [...]– indirizzo di posta elettronica certificata fabianafiorani@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Maria RA ET AB (Codice Fiscale [...]–
indirizzo di posta elettronica certificata mge.trabucco@legalmail.it),
presso i quali è eletto domicilio;
- società EUROGRAFICA s.p.a. (P. IVA 00809170913), in fallimento, in persona dei curatori fallimentari Dott. Renato Macciotta (Codice fiscale [...]) e Dott. Edoardo Sanna (Codice fiscale
[...]), non costituita;
e nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n.61871 del registro segreteria, proposto, in via incidentale, dalla:
- società TA RE s.r.l. (già NI TA RE s.p.a.), (P. IVA 01344390552), come sopra generalizzata e patrocinata, nei confronti di
- Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- società EUROGRAFICA s.p.a. (P. IVA 00809170913), in fallimento, come sopra generalizzata, non costituita;
- VA TT, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], come sopra generalizzato e patrocinato;
- BE TT, nato a [...] il [...], come sopra generalizzato e patrocinato;
- AR TT, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], come sopra generalizzato e patrocinato;
- BE NI, nato a [...] il [...], Codice fiscale
[...], come sopra generalizzato e patrocinato;
avverso la sentenza n.140/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata il 28 agosto 2024, notificata agli appellanti il 9 settembre 2024.
Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario Dott. Gianfranco Lepore, il relatore Cons.
Cosmo Sciancalepore, l’Avv. Gian AR SE (su delega dell’Avv.
ZI Rovelli) per BE NI, gli Avvocati Salvatore Dettori, NA AN e Maria RA ET AB per la società TA RE s.r.l. (già NI TA RE s.p.a.), l’Avv.
VA AT NN per gli appellati VA TT, BE TT e AR TT e il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore generale Dott.ssa Chiara Vetro.
FATTO
1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza di Cagliari, con atto del 4 aprile 2022 emesso contestualmente nei confronti di tutti gli interessati, invitava la società in fallimento EUROGRAFICA s.p.a., VA TT, BE TT, AR TT, la società NI TA RE s.p.a. (oggi TA RE s.r.l.) e BE NI, come sopra identificati, a depositare, entro 45 giorni dalla relativa notifica, le proprie deduzioni per un’ipotesi di danno erariale arrecato alla Regione Sardegna. Nell’invito a dedurre, veniva ipotizzato un danno erariale complessivo di euro 937.500,00 composto da due distinte voci. La prima voce (euro 750.000,00)
corrisponde alle risorse pubbliche del POR FESR Sardegna 2007/2013 di cui la società EUROGRAFICA s.p.a. avrebbe illecitamente fruito accedendo indebitamente al Fondo Ingenium Sardegna e che sarebbero state impiegate dalla stessa società per finalità differenti rispetto a quelle cui erano destinate. Secondo la Procura regionale, considerato che il bando precludeva l’accesso al suddetto Fondo alle aziende in difficoltà e che le risorse ottenute non potevano essere impiegate per operazioni di ricapitalizzazione o ristrutturazione del debito, tale società non avrebbe potuto fruire delle predette risorse pubbliche poiché versava in uno stato di grave dissesto che preludeva al fallimento (poi effettivamente avvenuto), avendole utilizzate per ripianare le proprie passività e non per la realizzazione del progetto di sviluppo presentato e finanziato. La seconda voce di danno (euro 187.500,00 liquidati in n.10 rate semestrali) corrisponde, invece, alla commissione pagata dalla Regione e illecitamente percepita dalla società di gestione del Fondo ZERNIKЕ МЕТА RE s.p.a. (oggi TA RE s.r.l.) che avrebbe violato la convenzione stipulata con l’Amministrazione regionale e il Regolamento disciplinante le modalità di accesso al Fondo e i requisiti che dovevano essere posseduti dalla società beneficiaria.
La Procura regionale, nell’invito a dedurre, in sintesi, ha ritenuto responsabili del danno erariale, per dolo e in via solidale: la società EUROGRAFICA s.p.a. in fallimento in quanto beneficiaria del finanziamento; VA TT, BE TT e AR TT, nella rispettiva qualità di Presidente e di componenti del Consiglio di Amministrazione per aver celato lo stato di difficoltà della predetta società al fine di farle comunque conseguire l’accesso al Fondo e per aver utilizzato le risorse ottenute per ripianare passività e, quindi, per finalità diverse da quelle previste; BE NI che, in qualità di Consigliere delegato della società ZERNIКЕ МЕТA RE s.p.a.,
si era materialmente occupato dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo. Del danno era stata chiamata a rispondere, in via sussidiaria per colpa grave, anche la società ZERNIKЕ МЕТА RE s.p.a. (oggi TA RE s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, per avere omesso di svolgere appropriate verifiche con riguardo ai compiti di istruttore, preliminari per accedere al Fondo Ingenium Sardegna, svolti dal menzionato BE NI. In subordine, l’attore pubblico aveva contestato al NI e alla società NI TA RE s.p.a. (oggi TA RE s.r.l.), nella misura del 50% ciascuno, la responsabilità sussidiaria, per colpa grave, nella causazione del danno patito dalla Regione Sardegna.
Nell’invito a dedurre il Requirente riportava anche che, per la vicenda in argomento, era pendente presso il Tribunale di Cagliari il procedimento penale n.2762/2018 r.g.n.r.
L’invito a dedurre veniva notificato ai curatori fallimentari della società EUROGRAFICA s.p.a. in data 8 aprile 2022, alla società TA RE s.r.l. e a AR TT in data 14 aprile 2022 e a VA TT e BE TT, ex art.140 c.p.c., in data 25 aprile 2022 (le raccomandate inviate il 15 aprile 2022 non risultano ritirate). A seguito della notifica, i menzionati curatori fallimentari, in data 29 aprile 2022, tra l’altro, comunicavano alla Procura regionale di non voler depositare deduzioni. La società TA RE s.r.l. provvedeva a trasmettere le proprie deduzioni, accompagnate da varia documentazione, in data 27 maggio 2022. Nessuna deduzione perveniva da VA TT, BE TT e AR TT.
Le deduzioni di BE NI, sottoscritte il 30 maggio 2022 dall’interessato e dal difensore (nominato il 18 maggio 2022) e inviate mediante posta elettronica certificata in pari data, risultano protocollate dalla Procura regionale il giorno 31 maggio 2022. Le suddette deduzioni sono corredate dalla procura alle liti del 18 maggio 2022 e da varia documentazione riguardante la vicenda. Nella nota di trasmissione delle deduzioni e dei relativi allegati e nelle stesse deduzioni la parte dichiarava che l’invito a dedurre era stato ad essa notificato il giorno 16 aprile 2022. Il Requirente, ritenendo di non aver ricevuto la specifica relata di notifica, in data 26 maggio 2022 (quindi prima di ricevere le relative deduzioni) aveva nel frattempo chiesto all’UNEP di Rieti di notificare nuovamente al NI l’invito a dedurre. Tale notifica risulta effettuata il giorno 7 giugno 2022 e la corrispondente relata risulta pervenuta alla Procura regionale il 24 giugno 2022. Il NI non presentava ulteriori deduzioni.
2. La Procura regionale, ritenendo non meritevoli di accoglimento le deduzioni presentate dai vari invitati (compreso il NI) e ribadendo sostanzialmente quanto già sostenuto precedentemente nell’invito a dedurre, in data 16 dicembre 2022, depositava l’atto introduttivo del giudizio. In tale atto, nell’elencare le varie date di notifica dell’invito a dedurre (pagine 25 e 26), non era riportata la notifica dell’invito a dedurre al NI del mese di aprile 2022 (viene affermato che la notifica è avvenuta il 7 giugno 2022). Non veniva riportata neppure la richiesta di accesso al fascicolo istruttorio presentata dal NI il 22 aprile 2022. Il Presidente della Sezione giurisdizionale fissava l’udienza per il giorno 13 luglio 2023.
A seguito di notifica dell’atto di citazione, entro il termine stabilito dall’art.90 c.g.c., tutti i convenuti (tranne la società fallita EUROGRAFICA s.r.l.) si costituivano in giudizio presentando varia documentazione difensiva. Nella propria costituzione in giudizio, il NI, tra l’altro, eccepiva l’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni stabilito dall’art.67, comma 5, c.g.c. In particolare, il convenuto rappresentava che le ultime notifiche dell’invito a dedurre, emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, risalivano al 25 aprile 2022 (trattasi delle notifiche effettuate, ex art.140 c.p.c., a VA TT e BE TT), con conseguente necessità di considerare questa data quale dies a quo per il calcolo del termine di n.45 giorni (9 giugno 2022) per proporre le deduzioni difensive. Per l’effetto, sempre secondo il convenuto, il termine di 120 giorni stabilito per il deposito dell’atto di citazione, tenuto conto del periodo di sospensione nel mese di agosto, scadeva il 7 novembre 2022, data antecedente al 16 dicembre 2022 in cui risulta depositato l’atto introduttivo del giudizio. Il convenuto rappresentava anche che era stato destinatario dell’invito a dedurre già il 16 aprile 2022 (data di cui il Pubblico Ministero non avrebbe tenuto minimamente conto) e, a suo dire, inspiegabilmente (essendo l’invito a dedurre identico al primo), anche il 7 giugno 2022 (data che renderebbe tempestivo il deposito dell’atto di citazione) e che, come riportato anche nell’atto di citazione, aveva depositato le proprie deduzioni il giorno 31 maggio 2022, quindi prima della seconda notifica del 7 giugno 2022. Rilevava, infine, che la seconda notifica del medesimo invito a dedurre non era giustificata neppure dalla circostanza che il primo Ufficiale giudiziario aveva riportato la notifica a lui effettuata solo in qualità di Consigliere della società NI TA RE s.p.a. e non anche in qualità di persona fisica atteso che, in sintesi, l’invito a dedurre notificato riguardava espressamente il NI nella duplice veste indicata. Pertanto, nella fattispecie, a suo dire, era ravvisabile solo una mera irregolarità e, comunque, ogni invalidità della suddetta notifica sarebbe stata sanata per effetto della presentazione delle deduzioni difensive, prima della seconda notifica, quale destinatario dell’invito a dedurre notificato il 16 aprile 2022. A conferma della notifica asseritamente avvenuta il 16 aprile 2022, il NI allegava alla memoria di costituzione (doc.2) copia della richiesta del 6 aprile 2022 della Procura regionale all’UNEP di Rieti di notifica dell’invito a dedurre e copia dell’attestazione dell’UNEP di Rieti di avvenuta notifica, a mani proprie, il giorno 16 aprile 2022.
L’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito veniva sollevata, nella memoria di costituzione, anche dai TT con la sintetica motivazione che “l’atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo in data 16.12.2022 dopo il decorso di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso nell'invito a dedurre per le controdeduzioni. L’invito a dedurre è stato, infatti, notificato il 12.4.2022” (data che non corrisponde ad alcuna notifica).
3. Il Giudice di primo grado, vista l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione sollevata dal NI per violazione del termine di 120 giorni fissato dall’art.67, comma 5, c.g.c. e ribadita nel corso dell’udienza pubblica del 13 luglio 2023, con ordinanza n.86/2023, depositata e comunicata ai difensori e all’UNEP di Rieti il 27 luglio 2023, richiamando anche l’analoga eccezione di inammissibilità sollevata dai TT in base a presupposti giuridici e fattuali differenti, chiedeva all’UNEP di Rieti di trasmettere copia conforme all’originale
“dell’estratto del Registro cronologico, da cui risultino le annotazioni relative all’invito a dedurre – proc. I 000188/2020 - pervenuto dalla Procura della Corte dei Conti di Cagliari, spedito con protocollo n.0001331 del 06.04.2022 (come da produzione di parte), e agli adempimenti di seguito posti in essere dall’Ufficiale giudiziario addetto al recapito al soggetto ivi indicato”; “dell’estratto di ogni altro registro, elenco o brogliaccio da cui risultino le circostanze di tempo e di luogo in cui l’atto sia stato notificato a BE NA a cura dell’Ufficiale Giudiziario incaricato” e ancora “dell’estratto dei registri da cui risultino gli estremi e le modalità comprovanti la restituzione della copia dell’atto oggetto di consegna al destinatario, munito della relazione di notifica, alla Procura erariale della Corte dei Conti di Cagliari (numero di protocollo e/o di raccomandata postale)”. Il Giudice di primo grado chiedeva anche alle parti di produrre “atti e documenti in proprio possesso concernenti la predetta notifica, avuto particolare riguardo, per il convenuto BE NA, alla copia integrale dell’invito a dedurre ricevuto in data 16 aprile 2022, di cui è stata esibita la relata”. Il primo Giudice assegnava, per gli adempimenti prescritti, il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento. Con l’ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, veniva fissato il giorno 15 maggio 2024.
Come riportato nella suddetta ordinanza, nel corso dell’udienza pubblica, la Procura regionale aveva riferito che “la notifica effettuata il 7 giugno 2022 si era resa necessaria a causa del mancato rientro, dal competente UNEP di Rieti, dell’atto contenente la prova dell’avvenuta consegna dell’invito a dedurre, inviato ad aprile 2022 e che da notizie informalmente assunte dalla Segreteria della Procura erariale detto Ufficio avrebbe comunicato di non aver ricevuto l’atto in questione”.
Dopo l’ordinanza citata, in data 25 settembre 2023, il NI depositava copia integrale dell’invito a dedurre a lui notificato il 16 aprile 2022. Depositava nuovamente copia della richiesta del 6 aprile 2022 della Procura regionale all’UNEP di Rieti di notifica dell’invito a dedurre e copia dell’attestazione dell’UNEP di Rieti di avvenuta notifica, a mani proprie, il giorno 16 aprile 2022.
Con memoria del 18 ottobre 2023 e in esecuzione (anche)
dell’ordinanza istruttoria n.86/2023, allegando varia documentazione riguardante l’articolata vicenda, il Pubblico Ministero riferiva che “in data 5 aprile 2022, con nota prot. n.1316, e in data 6 aprile 2022, con note prot. nn. 1331 e 1335, è stato chiesto all'UNEP presso il Tribunale di Rieti, di procedere alla notifica a NI BE, in proprio e in qualità di consigliere delegato della società ER Meta Ventures S.p.A., degli inviti a dedurre relativi ai procedimenti, rispettivamente, V2018/00356, V2018/00762 e 100188/2020” (quest’ultimo riguardante il presente giudizio) e che “a seguito della ricezione della relata - riportante il numero cronologico 1065 - attestante l'avvenuta notifica a NI BE (in proprio e in qualità di consigliere delegato della società ER Meta Ventures S.p.A.), in data 16 aprile 2022, esclusivamente dell'invito a dedurre relativo al proc. n.
V2018/00356 (doc. n.4), seppure inserito nella medesima busta con cui all'UNEP di Rieti erano stati trasmessi anche gli inviti a dedurre da notificare sempre a NI relativi ai procedimenti V2018/00762 e 100188/2020, la Procura contattava l'UNEP di Rieti che, informalmente, comunicava di avere ricevuto un unico invito a dedurre, ovvero quello di cui era stato restituito l'originale con apposta la relata dell'avvenuta notifica risalente al 16/4/2022”. Rappresentava altresì che “ritenendo che l'UNEP di Rieti non si fosse avveduto della molteplicità e diversità degli atti trasmessi e che, quindi, non avesse effettuato la notifica degli ulteriori inviti a dedurre”, rinnovava la procedura di notifica (anche)
dell’invito a dedurre riferito al presente giudizio perfezionata il 7 giugno 2022 e che “tale data è stata presa a riferimento dalla Procura per il calcolo del termine entro cui depositare gli atti citazione”. Riferiva ulteriormente che l’UNEP di Rieti non aveva fornito alcun riscontro all’ordinanza n.86/2023 (mentre aveva dato riscontro ad altra analoga ordinanza) e che “alla luce degli elementi emersi, appare verosimile che l'UNEP di Rieti non si sia avveduto che gli atti da notificare a NI BE fossero tre, con distinti numeri di istruttoria e distinte richieste di notifica, e abbia consegnato a NI in data 16/4/2022 tutti e tre gli inviti a dedurre, in duplice originale, ritenendo che si trattasse del medesimo atto, quello relativo all'istruttoria V2018/00356 (già andato a giudizio), apponendo sugli stessi il medesimo numero cronologico e restituendo a questa Procura un unico atto, quello relativo all'istruttoria V2018/00356, con annessa la relata attestante la notifica effettuata.
Ciò trova conferma nelle produzioni effettuate dall'UNEP di Rieti da cui è emersa l'effettuazione della notifica di un unico (o ritenuto tale) invito a dedurre contraddistinto con il numero cronologico 1065”. Il Pubblico Ministero, in conclusione, chiedeva al Collegio di respingere l’eccezione pregiudiziale di tardività del deposito dell’atto di citazione formulata dal NI e di ritenere, per errore scusabile ex art.43 c.g.c., la non sussistenza della decadenza di cui all’art.67 c.g.c.
La società TA RE s.r.l., il giorno 22 aprile 2024, depositava una nota difensiva nella quale, tra l’altro, vista la documentazione prodotta dal NI ed evidenziando che il Requirente, negli atti depositati con l’introduzione del giudizio, aveva riportato, quale unica notifica al NI, quella effettuata il 7 giugno 2022, ingenerando conseguentemente un incolpevole legittimo affidamento, a sua volta, sollevava l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito dello stesso.
Il NI depositava il 23 aprile 2024 una nuova nota difensiva nella quale, oltre a ribadire quanto già sostenuto precedentemente in merito alla notifica dell’invito a dedurre e all’inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito dello stesso, ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che l’avvenuta notifica dell’invito a dedurre il 16 aprile 2022 era nota al Pubblico Ministero non solo per il citato deposito delle deduzioni difensive (avvenuto il 31 maggio 2022, quindi prima della notifica del 7 giugno 2022) ma anche perché lo stesso convenuto aveva presentato, in data 22 aprile 2022, una richiesta di accesso al fascicolo istruttorio alla quale la Procura regionale aveva dato riscontro lo stesso giorno. Il NI evidenziava anche che lo scopo della (prima) notifica del 16 aprile 2022 risulta comunque raggiunto, che chi ha interesse a denunciare i vizi di una notifica è il destinatario della stessa e che se può ritenersi errore scusabile il rinnovo della notifica, in ragione della situazione di incertezza determinata dall’organo notificante, non può dirsi certamente scusabile il successivo errore consistito nel considerare, quale dies a quo ex art.67 c.g.c., la data della seconda notifica, posto che, nel frattempo, la Procura regionale aveva conseguito tutti i dati e le informazioni utili ad accertarsi dell’avvenuta prima notifica e della sua regolarità.
L’UNEP di Rieti, con nota del 9 maggio 2024, dichiarando di non aver risposto tempestivamente per non aver compreso che il giudizio in argomento, riguardante l’ordinanza n.86/2023 e l’appellata sentenza n.140/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, è differente da quello alla base dell’ordinanza n.87/2023 e della sentenza n.141/2024 della medesima Sezione giurisdizionale per il quale era stato dato riscontro, sostanzialmente non forniva alcun utile chiarimento in ordine alla asserita notifica del 16 aprile 2022.
4. La Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, con l’avversata sentenza n.140/2024, depositata il 28 agosto 2024, ha condannato la società EUROGRAFICA s.p.a. (attualmente in fallimento), VA TT, AR TT e BE TT (in proprio e quali amministratori della suddetta società), in via principale, a titolo di dolo e in solido tra loro, a risarcire alla Regione Sardegna euro 937.500,00 oltre accessori.
Il Giudice di primo grado, con la stessa sentenza, riconoscendo il loro minore contributo causale, ha condannato anche la società TA RE s.r.l. (già NI TA RE s.p.a.) e BE NI (già Consigliere delegato della medesima società), in via sussidiaria, per colpa grave, a risarcire alla Regione Sardegna il minore importo di euro 468.750,00 nella misura del 50% ciascuno (euro 234.375,00 ciascuno). La Sezione giurisdizionale regionale, dopo aver rilevato la mancata costituzione in giudizio della società EUROGRAFICA s.p.a. in fallimento e dopo aver rigettato le varie questioni pregiudiziali e/o preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d’ufficio, pur non accogliendola integralmente, ha dunque ritenuto sostanzialmente fondata l’azione intentata dalla Procura regionale.
Con specifico riferimento alla questione della inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito dello stesso, il Collegio di primo grado ha rigettato l’eccezione, in sintesi, per le seguenti motivazioni: il solo documento idoneo a comprovare l’avvenuto recapito dell’atto al destinatario è costituito dalla relata di notifica; “la prova dell’avvenuta notifica dell’invito a dedurre, come prescritto dall’art.67 c.g.c.,
costituisce un passaggio indefettibile per il Pubblico Ministero notificante, non solo perché dà certezza che l’operazione sia andata a buon fine nei confronti del destinatario, ma anche ai fini del computo del termine perentorio previsto a suo carico per il deposito della citazione, nonché, trattandosi di una pluralità di soggetti, per l’individuazione della data alla quale fare riferimento per la tempestività dell’azione promossa nei loro riguardi, dipendendo ciò dal perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato (art.67, comma 6, c.g.c.)”; “non risulta agli atti il perfezionamento della prima notifica, mentre è documentalmente accertato che tale frangente per l’ultimo invitato coincide con quella effettuata il 7 giugno 2022, alla cui stregua devono pertanto essere individuate le cadenze temporali – che appaiono rispettate – stabilite per la valida introduzione del giudizio”. Sempre secondo la sentenza avversata, “in assenza del solo documento idoneo a comprovare l’avvenuta notificazione dell’atto, ai sensi del medesimo art.148 c.p.c., non surrogabile secondo i richiamati insegnamenti della Corte di Cassazione, l’originario procedimento di notifica appare irrimediabilmente viziato da giuridica inesistenza e non da mera irregolarità” e, inoltre, “non potrebbe attribuirsi alla dichiarazione, da parte del prevenuto, di avere ricevuto l’atto in una determinata data, in sede di deposito delle controdeduzioni, senza tuttavia produrre il relativo documento, un valore dimostrativo equivalente alla stessa relata, né un effetto sanante rispetto alla sua materiale inesistenza; la asserita conoscenza dell’atto, pur consentendo al destinatario di esercitare le proprie facoltà difensive nell’ambito della fase preprocessuale, compreso l’accesso al fascicolo, non potrebbe assumere la forza probatoria piena che è propria dell’attestazione di notificazione da parte di un pubblico ufficiale, laddove da ciò dipendano effetti decadenziali connessi all’inosservanza di termini perentori, che esulano dalla disponibilità dal soggetto nel cui interesse sono stabiliti, andando per altro a influire anche sulla posizione degli altri convenuti”. In conclusione, atteso che il Requirente non disponeva della prova legale che la (prima) notifica fosse stata regolarmente eseguita, “deve giudicarsi corretto l’operato del Pubblico Ministero che, nella situazione come sopra illustrata, ha proceduto a una nuova notifica, la quale deve ritenersi legittimamente eseguita, con conseguente tempestività del deposito della domanda giudiziale”.
Nel merito, la condanna ha riguardato le due voci di danno riportate nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione: come sopra già detto, la prima voce di danno, pari ad euro 750.000,00, corrispondente al beneficio pubblico di cui al POR Sardegna 2007/2013, Linea 6.2.2.B, Asse VI Competitività, erogato, in assenza dei requisiti necessari, alla società EUROGRAFICA s.p.a. (fallita l’8 febbraio 2013); la seconda voce di danno, pari ad euro 187.500,00, riguardante il compenso corrisposto alla allora società NI TA RE s.p.a. per l’istruttoria della pratica di finanziamento a seguito di incarico conferito dalla Regione Sardegna. Condividendo l’ipotesi accusatoria, il primo Giudice ha ritenuto che l’agevolazione pubblica in parola, diversamente da quanto avvenuto effettivamente nella vicenda in esame, non potesse essere corrisposta ad operatori economici in difficoltà oppure per mero rifinanziamento e/o riscadenzamento del passivo. L’agevolazione ottenuta dalla società EUROGRAFICA s.p.a.,
attraverso documentazione che, secondo la sentenza impugnata, non riportava l’effettiva situazione contabile della società, sarebbe stata, infatti, effettivamente destinata dalla società a ripianare una parte dei propri debiti e non alle finalità previste dal programma di investimento.
Il NI, Consigliere della società NI TA RE s.p.a. che si era occupato dell’istruttoria, venendo meno ai propri doveri, non avrebbe rilevato la situazione di grave difficoltà economica che affliggeva la società EUROGRAFICA s.p.a. richiedente, che avrebbe impedito l’accesso della stessa alle contribuzioni. Questo avrebbe reso dannosa anche la corresponsione alla società NI TA RE s.p.a. della commissione di gestione pari ad euro 187.500,00. Quanto riportato risulterebbe confermato, secondo la sentenza appellata, anche dalla circostanza che la società EUROGRAFICA s.p.a., dopo aver ottenuto il finanziamento in data 27 dicembre 2010, è stata posta in liquidazione in data 30 giugno 2012 ed è stata dichiarata fallita in data 8 febbraio 2013. L’assenza delle condizioni per conseguire il beneficio in argomento risulterebbe attestata dagli stessi curatori fallimentari.
5. Con atto di appello notificato l’8 novembre 2024 e depositato in pari data, la sentenza è stata impugnata dal NI, in sintesi, con le seguenti argomentazioni: l’atto di citazione depositato il 16 dicembre 2022 è inammissibile per il superamento del termine di 120 giorni previsto dall’art.67, comma 5, c.g.c. in quanto l’invito a dedurre è stato a lui notificato il 16 aprile 2022 e l’invito notificato il 7 giugno 2022 era identico al precedente; il diritto al risarcimento del danno è prescritto per assenza di occultamento doloso, perché la percezione del finanziamento è avvenuta nell’anno 2010 oppure perché la Regione Sardegna era a conoscenza del danno già dall’anno 2013 come confermato dalla corrispondenza intercorsa con il soggetto gestore oppure ancora già dall’anno 2016 in considerazione del sequestro penale della documentazione; non è imputabile all’appellante una condotta gravemente colposa a causa della condotta dolosa dei TT e per l’assenza di puntuali regole sui controlli da effettuare; il primo Giudice ha erroneamente escluso la responsabilità degli organi regionali ai quali spettavano funzioni di controllo; sussiste il difetto di giurisdizione per la parte di danno (euro 187.500,00) riguardante il compenso corrisposto alla società NI TA RE s.p.a.
Con atto notificato l’8 novembre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, la sentenza è stata appellata anche dalla società TA RE s.r.l. (già NI TA RE s.p.a.), in sintesi, con le seguenti motivazioni: l’atto di citazione depositato il 16 dicembre 2022 è inammissibile per il superamento del termine di 120 giorni previsto dall’art.67, comma 5, c.g.c. in quanto l’invito a dedurre è stato notificato al NI il 16 aprile 2022 e il secondo invito allo stesso notificato il 7 giugno 2022 era identico al precedente; il diritto al risarcimento del danno è prescritto per assenza di occultamento doloso e perché la Regione Sardegna era a conoscenza della liquidazione della società del 2012, del relativo fallimento del 2013 e del sequestro penale della documentazione; la citazione è nulla per genericità e indeterminatezza dell’addebito; non è imputabile alla società appellante una condotta gravemente colposa per la condotta dolosa dei TT che esclude il nesso causale, per l’assenza di puntuali regole sui controlli da effettuare e per i compiti a carico degli organi regionali; il danno non è attuale per la possibilità di recupero delle somme in parola; la società non è stata considerata responsabile del danno dalla Guardia di Finanza e aveva ruolo e funzioni diverse dal fund manager
NI.
VA TT, BE TT e AR TT, in data 17 dicembre 2025, hanno trasmesso un documento, denominato “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale”, non depositato presso l’Ufficio del Ruolo generale e non notificato alle altre parti, nel quale, aderendo al corrispondente motivo di appello del NI e della società TA RE s.r.l. e richiamando la prima notifica dell’invito a dedurre al NI, eccepiscono l’inammissibilità dell’azione per violazione del termine di 120 giorni previsto dall’art.67, comma 5, c.g.c. (in primo grado analoga eccezione era stata presentata facendo però decorrere il termine dalla data, peraltro errata, della notifica dell’invito a dedurre a loro effettuata); eccepiscono la prescrizione, atteso che il dies a quo andrebbe individuato nella data dell’erogazione della agevolazione oppure nella data del fallimento della società; affermano che la condotta dolosa va esclusa, atteso che la società non era in difficoltà al momento del finanziamento, che la liquidazione e il fallimento sono intervenuti successivamente e che l’erogazione della agevolazione era subordinata ai controlli e alle valutazione della Regione e della società incaricata; ritengono che la parte di danno (euro 187.500,00) riguardante il compenso corrisposto dalla Regione alla società NI TA RE s.p.a. non può essere a loro addebitata riguardando il rapporto tra l’Ente e la società.
La Procura generale, nelle proprie conclusioni del 18 dicembre 2025, oltre a chiedere la riunione degli appelli presentati, ha contestato quanto riportato negli atti sopra indicati perché ritiene che la Procura regionale fosse tenuta a rinnovare la notifica dell’invito a dedurre al NI anche per l’impossibilità di computare i termini per depositare l’atto di citazione. L’attore pubblico ha anche affermato che non c’è prescrizione in quanto solo il rapporto conclusivo della Guardia di Finanza, inviato alla Procura regionale il 14 gennaio 2020, ha consentito una ricostruzione qualificata delle illegalità riscontrate; le condotte del NI e della società NI TA RE s.p.a., tra loro collegate, sono risultate gravemente negligenti; l’attività di verifica non spettava alla Regione Sardegna la quale, diversamente, non avrebbe avuto alcun motivo di incaricare la società condannata per il finanziamento in argomento; la giurisdizione contabile sussiste anche per il compenso corrisposto alla società NI TA RE s.p.a. in virtù del rapporto di servizio instaurato dalla stessa con la Regione Sardegna; l’atto di citazione presenta chiaramente il petitum e la causa petendi; l’astratta possibilità di recupero delle somme erogate non rende il danno erariale contestato privo di attualità e concretezza e il giudizio di responsabilità amministrativa è procedibile fino all’effettivo ed integrale recupero delle stesse; il primo Giudice ha già ridotto considerevolmente il danno attribuibile al NI e alla società TA RE s.r.l.; l’appello incidentale dei TT è tardivo.
La società TA RE s.r.l, al fine di replicare alle conclusioni della Procura generale, in data 23 dicembre 2025, ha depositato una ulteriore memoria difensiva nella quale è stato sostanzialmente ribadito quanto già dalla stessa affermato nell’atto di appello.
6. Alla odierna pubblica udienza, come da verbale in atti, l’Avv. Gian AR SE (delegato dall’Avv. ZI Rovelli) per l’appellante principale BE NI; gli Avvocati Salvatore Dettori, NA AN e Maria RA ET AB per l’appellante incidentale società TA RE s.r.l.; l’Avv. VA AT NN per VA TT, BE TT e AR TT e il Pubblico Ministero Dott.ssa Chiara Vetro, nei loro articolati interventi, hanno sostanzialmente ribadito le proprie rispettive argomentazioni di cui agli scritti in atti, insistendo affinché le stesse vengano accolte.
Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, in applicazione dell’art.93, comma 5, c.g.c.
secondo il quale, se il convenuto non si costituisce neppure in occasione dell’udienza, il Collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nella sentenza che definisce il giudizio, va dichiarata la contumacia della società EUROGRAFICA s.p.a. in fallimento, già contumace nel giudizio di primo grado, in quanto non costituita neanche in questo grado, pur risultando, in base alla documentazione versata in atti dagli appellanti, ritualmente evocata in giudizio e destinataria del decreto di fissazione dell’udienza.
Conseguentemente, in assenza di impugnazione, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.140/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna nei confronti della società EUROGRAFICA s.p.a.
2. Sempre in via preliminare e in applicazione dell’art.184, comma 1, c.g.c. secondo il quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”, si dispone la riunione degli appelli separatamente promossi avverso la sentenza n.140/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna.
3. Ancora in via preliminare, considerata l’eccezione sollevata dalla Procura generale, va valutata l’ammissibilità dell’appello incidentale proposto da VA TT, BE TT e AR TT con l’atto, denominato “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale”, depositato nel fascicolo processuale il 18 dicembre 2025.
Il Codice di giustizia contabile riconosce fondamentalmente tre distinte tipologie di appello: l’appello principale, l’appello incidentale improprio o autonomo e l’appello incidentale proprio o dipendente.
L’appello principale è costituito dalla prima impugnazione promossa avverso una sentenza e determina la costituzione del rapporto processuale nel quale, per esigenze di simultaneità e di unità di trattazione, devono innestarsi le successive impugnazioni, proposte dagli altri soccombenti, che assumono, pertanto, carattere incidentale.
L’appello incidentale improprio o autonomo ha la medesima natura dell’appello principale atteso che, con esso, l’appellante incidentale, parzialmente o totalmente soccombente in primo grado, chiede la revisione dei capi o punti della sentenza a lui sfavorevoli in virtù di un interesse che scaturisce direttamente dalla sentenza e non dall’appello principale o dai precedenti appelli incidentali. L’appello incidentale proprio o dipendente si ha invece nel caso in cui l’interesse ad appellare sorga da altra impugnazione. I termini per proporre le varie tipologie di appello descritte sono diversi: ai sensi dell’art.178 c.g.c.,
l’appello principale va normalmente proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza (c.d. termine “breve”) o, in assenza di notifica, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (c.d. termine “lungo”); ai sensi dell’art.184, comma 4, c.g.c.,
l’appello incidentale improprio o autonomo deve essere proposto dall’interessato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o, se anteriore, entro 60 giorni dalla prima notifica nei suoi confronti di altra impugnazione; ai sensi dell’art.184, comma 7, c.g.c., l’appello incidentale proprio o dipendente è proposto dalla parte entro 60 giorni “dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione” ed è depositato, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nel termine di trenta giorni di cui all’art.180, comma 1, c.g.c.. L’art.43 c.g.c. dispone che “i termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori”. I suddetti termini perentori, per i quali si applica la sospensione feriale, sono rispettati con la notifica dell’impugnazione.
Orbene, l’atto dei TT risulta depositato il 18 dicembre 2025 solo nel fascicolo processuale informatico della Sezione (“Giudico”) e non presso l’ufficio del Ruolo generale ed inoltre non risulta mai notificato alle altre parti, adempimento essenziale e indispensabile perché l’impugnazione sia validamente proposta. Il suddetto atto, denominato
“comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale”, pertanto, alla luce della normativa sopra tratteggiata, può assumere rilievo nel presente giudizio solo come comparsa di costituzione nell’appello principale e non come gravame incidentale. Conseguentemente, in assenza di una tempestiva impugnazione, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n.140/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna anche nei confronti di VA TT, BE TT e AR TT.
4. Per evidenti ragioni logico-giuridiche, prima di vagliare qualsiasi altro aspetto, ivi compreso il merito della vicenda, occorre ora esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione, depositato il 16 dicembre 2022, per il superamento del termine di 120 giorni previsto dall’art.67, comma 5, c.g.c., sollevata nel presente giudizio sia dall’appellante principale BE NI che dall’appellante incidentale società TA RE s.r.l.
In via del tutto prioritaria, occorre chiarire che la suddetta questione dell’inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito e dei relativi effetti è circoscritta alle posizioni dei soli appellanti (BE NI e la società TA RE s.r.l.) che l’hanno sollevata
(Corte conti, Sez. II Appello, 9 gennaio 2026, n.7). In conseguenza dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, e quindi del principio secondo il quale il Giudice d’appello non riesamina l’intera controversia ma solo le questioni regolarmente e specificamente contestate negli atti di impugnazione, per coloro che non hanno proposto l’impugnazione (la contumace società EUROGRAFICA s.p.a. fallita) oppure hanno proposto una impugnazione inammissibile (VA TT, BE TT e AR TT), la questione costituisce, infatti, un profilo ormai coperto da giudicato.
Allo stesso tempo, questo Collegio ritiene che un appellante (quindi, nel presente giudizio, la società TA RE s.r.l.) sia legittimato a sollevare doglianze anche sulla notifica che ha riguardato altro soggetto (nella presente vicenda il NI), in quanto questa notifica finisce per condizionare, ai sensi dell’art.67, commi 5 e 6, c.g.c.,
l’ammissibilità dell’atto di citazione anche a lui riferito (Corte conti, Sez. II Appello, 9 gennaio 2026, n.7).
Va altresì premesso che l’art.67, comma 5, c.g.c. dispone che “il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 68”, norma quest’ultima che consente al Pubblico Ministero, per non più di due volte, di presentare al Giudice una istanza motivata di proroga del termine indicato. L’art.67, comma 6, c.g.c. aggiunge che, nel caso in cui l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il suddetto termine di 120 giorni decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato. Al predetto termine di 120 giorni si applica la sospensione feriale prevista dall’art.67, comma 9, c.g.c.
Nell’invito a dedurre all’origine del presente giudizio, emesso contestualmente nei confronti di tutti gli interessati e notificato alla società EUROGRAFICA s.p.a. in data 8 aprile 2022, alla società TA RE s.r.l. e a AR TT in data 14 aprile 2022 e a VA TT e BE TT, ex art.140 c.p.c., in data 25 aprile 2022 (in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.3/2010, considerato che le raccomandate risultano a loro inviate il 15 aprile 2022 e da loro non ritirate), l’attore pubblico aveva assegnato per la presentazione delle deduzioni il termine di 45 giorni dalla notifica dell’atto. L’invito a dedurre è stato notificato al NI il giorno 7 giugno 2022. Come ampiamente illustrato in fatto, il NI e la società TA RE s.r.l., diversamente da quanto sostenuto dalla Procura regionale, dal Giudice di primo grado e dalla Procura generale, sostengono però che lo stesso invito a dedurre era stato validamente notificato al NI già in data 16 aprile 2022.
Ribadito che l’atto di citazione è stato depositato il 16 dicembre 2022 e che, se si considera valida la suddetta notifica del 16 aprile 2022, il termine per il relativo deposito scadeva il 7 novembre 2022 (l’atto di citazione risulterebbe, invece, depositato tempestivamente se si considerasse valida la sola notifica dell’invito a dedurre al NI del 7 giugno 2022) è, pertanto, decisivo accertare se la notifica dell’invito a dedurre all’appellante NI sia validamente avvenuta solo il 7 giugno 2022 o, come sostenuto dagli appellanti, anche precedentemente il 16 aprile 2022. Risulta, pertanto, decisivo accertare l’esatto dies a quo riferito al deposito dell’atto di citazione.
La disciplina generale delle notificazioni nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti è dettata dall’art.42 c.g.c. secondo il quale “le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal Codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice”. Risulta, dunque, applicabile anche al giudizio contabile l’art.148 c.p.c. secondo il quale “l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”. L’art.48 c.g.c. aggiunge che “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45”, riguardanti, rispettivamente, la rilevanza della nullità (“non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”) e la rilevabilità e sanatoria della nullità (“non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”).
Dal quadro normativo sinteticamente esposto si evincono le seguenti conclusioni riferibili alla vicenda in esame.
Diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la notifica dell’invito a dedurre al NI in data 16 aprile 2022 non è inesistente. L’inesistenza di una notifica, categoria peraltro non prevista espressamente dalla disciplina codicistica, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, è infatti configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto oppure nell’ipotesi di attività priva degli elementi costitutivi essenziali (ex multis, Cass. civ., SS.UU, 20 luglio 2016, n.14916). Nella fattispecie in esame, invece, non solo esiste una relata di notifica alla quale va attribuito il rango di atto pubblico assistito da fede privilegiata
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2003, n.13748) ma tale relata riporta la data della notifica (16 aprile 2022), l'identità della persona alla quale l’atto è stato consegnato (BE NI) e le modalità di consegna (“a mani proprie”). In assenza di una espressa rettifica di eventuali errori da parte dello stesso Ufficiale giudiziario, solo una querela di falso, non proposta nella presente vertenza, avrebbe potuto condurre all’affermazione di una notifica inesistente.
Allo stesso tempo, considerato che la notificazione ha lo scopo precipuo di provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, con la certezza legale che l’atto sia entrato nella sua sfera di conoscibilità (ex multis Cass. civ., SS.UU, 20 luglio 2016, n.14916)
e che il NI, dopo la notifica del 16 aprile 2022 e prima della seconda notifica del 7 giugno 2022, ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa (come dimostrato dalla richiesta di accesso e dalla presentazione delle deduzioni), anche in presenza di eventuali (e non provati) vizi di natura procedimentale, la notifica in argomento non può essere ritenuta nulla avendo raggiunto lo scopo al quale era destinata
(ex multis Cass. civ., Sez. V, ord. 23 giugno 2025, n.16810). In merito, occorre anche precisare che non assume alcuna rilevanza ai fini dell’esistenza (o della regolarità) della suddetta notifica la circostanza che la stessa sia stata effettuata dall’UNEP di Rieti al NI solo nella qualità di “Consigliere delegato della società NI TA RE s.p.a. oggi TA RE s.r.l.” e non anche “in proprio”,
attesa l’unicità della persona sul piano processuale (ex multis, Cass.
civ., Sez. VI, ord. 13 settembre 2011, n.18761).
Va altresì ricordato che, nel nostro ordinamento, vige la regola generale secondo la quale la notifica eseguita direttamente dall’Ufficiale giudiziario, senza il tramite del servizio postale, si perfeziona, nei confronti del notificante, già al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario (ex plurimis, Corte cost. 23 gennaio 2004, n.28). L’eventuale smarrimento o distruzione della prova della avvenuta notifica non rende quest’ultima inesistente, nulla o irregolare e il relativo conforme duplicato può sostituire pienamente l’originaria relata (Cass. civ., Sez. VI, ord. 2 maggio 2022, n.13798). Analoga conclusione vale evidentemente nel caso di mera mancata trasmissione al notificante della relata della notifica effettuata.
Oltretutto, quando la notificazione avviene, come nel caso in esame, “a mani proprie” sussiste, a carico del notificante, uno specifico onere di diligenza. Infatti, considerato che l’Ufficiale giudiziario, pur se tenuto ad eseguire la notifica senza indugio ed entro il termine fissato, non ha l’obbligo di restituire gli atti al richiedente entro un certo termine, il notificante deve attivarsi diligentemente affinché il procedimento di notifica si concluda con il ritorno degli atti nella sua disponibilità in tempo utile (Corte cost., 20 luglio 2004, n.247; idem, ord. 27 luglio 2004, n.278; idem, ord. 26 giugno 2009, n.188).
Tutto ciò considerato, la notifica dell’invito a dedurre al NI risulta avvenuta, una prima volta, già il 16 aprile 2022, come da lui provato, in data 25 settembre 2023, dopo l’ordinanza n.86/2023, con il deposito della relativa documentazione (copia integrale dell’invito a dedurre a lui notificato il 16 aprile 2022, copia della richiesta del 6 aprile 2022 della Procura regionale all’UNEP di Rieti di notifica dell’invito a dedurre e copia dell’attestazione dell’UNEP di Rieti di avvenuta notifica, a mani proprie, il giorno 16 aprile 2022) e l’esistenza e la validità del procedimento notificatorio non possono certamente essere obliterate dal solo mancato invio alla Procura notificante della relata di notifica, aspetto eventualmente rilevante solo sul piano probatorio. L’eventuale onere di produrre in giudizio una relata di notifica risulta, peraltro, soddisfatto in tutti i casi in cui la stessa sia ritualmente presente nel fascicolo processuale e, quindi, anche nel caso in cui essa sia nella disponibilità del Giudice per opera della controparte (Cass. civ., SS.UU., 2 maggio 2017, n.10648). Si rappresenta anche che, nella memoria del 18 ottobre 2023, la stessa Procura regionale aveva ritenuto verosimile la consegna al NI, in data 16 aprile 2022, dell’invito a dedurre (sia pure irregolarmente insieme ad altri inviti da notificare allo stesso).
Non colgono dunque nel segno le pur suggestive considerazioni espresse dall’attore pubblico per fronteggiare l’eccezione in parola e per qualificare come scusabile l’errore commesso. La Procura generale, ammettendo implicitamente l’esistenza della notifica e ponendo l’accento fondamentalmente su profili di contenuto probatorio, afferma che la notifica dell’invito a dedurre ha anche lo scopo “di consentire la corretta determinazione del dies a quo per il computo del termine perentorio entro il quale la Procura era abilitata ad emettere l’atto di citazione in giudizio” e che, conseguentemente, la Procura regionale
“era tenuta a rinnovare la notifica, non essendole consentita, in mancanza di intervenuta restituzione dell’atto notificato, alcuna altra strada avente l’effetto legale di computare legittimamente i termini tassativi per il deposito dell’atto di citazione”.
Sul punto, in primo luogo, va rimarcato che quanto avvenuto è certamente addebitabile ad una superficiale condotta dell’UNEP di Rieti e della stessa Procura regionale. Quest’ultima, oltre a trasmettere per la notifica, in un unico plico, atti riguardanti tre diversi giudizi, circostanza potenzialmente idonea a generare confusione ed errori, nonostante la richiesta di accesso al fascicolo istruttorio e la presentazione di deduzioni da parte del NI nelle quali veniva espressamente dichiarata l’avvenuta notifica dell’invito a dedurre in data 16 aprile 2022, aspetti di indubbia rilevanza quantomeno indiziaria in ordine all’avvenuta notifica dell’invito a dedurre, non si è adeguatamente ed immediatamente attivata presso l’UNEP di Rieti, (es.
con formali richieste scritte, atteso che ci sarebbero stati solo non dimostrati contatti informali), per ottenere la documentazione (es.
duplicati e/o attestazioni di avvenuta notifica, ecc.) e/o i chiarimenti necessari, in tal modo assolvendo all’onere di diligenza a carico del notificante. L’UNEP di Rieti è stato, infatti, chiamato a fornire chiarimenti sulla vicenda solo dal Giudice di primo grado. L’indubbia esigenza di consentire la corretta determinazione del dies a quo per il computo del termine entro il quale la Procura era legittimata ad emettere l’atto di citazione in giudizio, aspetto che deriva dalla notifica ma non costituisce una finalità della stessa, poteva e doveva essere soddisfatta esigendo dall’UNEP la documentazione e i chiarimenti necessari riferiti alla prima notifica, senza procedere automaticamente ad una seconda notifica.
In ogni caso, se (al limite) può ritenersi errore scusabile la richiesta di rinnovo della notifica, formulata prima di ricevere le deduzioni, in ragione della situazione di incertezza venutasi a creare, non può dirsi scusabile il successivo errore commesso dalla Procura regionale consistito nel considerare, solo per il mancato ricevimento della prima relata, quale dies a quo ex art.67 c.g.c., la data della seconda notifica, posto che, nel frattempo, per effetto della richiesta di accesso al fascicolo istruttorio e delle deduzioni presentate dal NI, la Procura contabile aveva a disposizione univoci elementi indiziari riferiti alla avvenuta effettuazione della (prima) notifica e avrebbe potuto e dovuto attivarsi per chiarire la vicenda e acquisire dall’UNEP ogni documentazione utile.
Appare opportuno altresì osservare, sia pure solo ad colorandum, che, nonostante gli univoci plurimi elementi indiziari di avvenuta notifica prima segnalati, la condotta superficiale dell’UNEP e l’evidente necessità di chiarire la questione, la Procura regionale, imprudentemente, non ha chiesto al Giudice, in ragione proprio della situazione di incertezza che si era venuta a creare, di prorogare il termine per il deposito dell’atto di citazione (art.68 c.g.c.), istanza che avrebbe potuto consentire di superare la problematica emersa. Inoltre, la stessa Procura ha avuto comunque a disposizione un non irrisorio margine di tempo per procedere al deposito dell’atto di citazione (tra la scadenza del termine del 22 luglio 2022 per presentare le deduzioni derivante dalla seconda notifica al NI e il termine del 7 novembre 2022 per il deposito dell’atto di citazione derivante dalla prima notifica del 16 aprile 2022 sono, infatti, intercorsi n.77 giorni oltre alla sospensione feriale). Va aggiunto ancora che, fermo restando che non è consentito emettere un nuovo invito a dedurre di identico contenuto e per gli stessi fatti per i quali è stato notificato un precedente invito (ex multis, Corte conti, Sez. Appello Sicilia, 29 maggio 2019, n.48), una seconda notifica del medesimo atto sarebbe stata legittima, con conseguente decorrenza dei corrispondenti termini dalla seconda notificazione, solo in presenza di un primo procedimento notificatorio non valido (Cass. civ., Sez. V, ord. 7 luglio 2022, n.21623),
circostanza, come illustrato, non accertata prima della seconda notifica (che è stata richiesta, nel dubbio, solo per il mancato ricevimento della relata), tanto più che il primo procedimento notificatorio è poi risultato, invece, perfezionatosi validamente nei confronti del destinatario. Una seconda notifica del medesimo atto, con conseguente allungamento dei termini del procedimento, non può essere giustificata da una situazione di incertezza derivante dalla sola mancata restituzione alla Procura procedente della relata di notifica.
Non si giunge a conclusioni diverse se si considerano le finalità attribuite dalla legge alla notifica dell’invito a dedurre. Scopi primari della notifica sono, infatti, quello di consentire all’invitato di svolgere le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare la citazione in giudizio e quello di garantire la completezza dell’istruttoria. Tali scopi, come più volte indicato, risultano indubbiamente raggiunti già con la prima notifica. Allo stesso tempo, il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione svolge fondamentalmente una funzione di garanzia del diritto di difesa del soggetto incolpato, non potendo la situazione di incertezza in ordine all’eventuale sua chiamata in giudizio protrarsi sine die (Corte conti, Sez. Appello Sicilia, 12 gennaio 2024, n.21). In altre parole, la previsione di un termine per il deposito dell’atto di citazione, una volta acquisite le eventuali deduzioni del presunto responsabile, non soddisfa più alcun interesse istruttorio ed è “unicamente” finalizzata alla tutela di un preciso interesse del presunto responsabile alla definizione della fase preprocessuali in termini ragionevolmente brevi e comunque certi (Corte conti, SS.RR.,
15 febbraio 2007, n.1). Da questo deriva che eventuali errori o inadempienze del notificante non possono determinare un allungamento dei termini previsti dalla legge o, comunque, determinare ripercussioni negative a carico del destinatario incolpevole. Non risulta, in merito, pertinente il richiamo della Procura generale alla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n.28452/2024 per giustificare l’avvio di una seconda procedura di notifica. Questa sentenza, riferita al regime antecedente al d.lgs.
n.149/2022, in caso di notifica da parte di un avvocato di un atto processuale mediante posta elettronica certificata, ha ritenuto sussistente, a carico del notificante, l’obbligo di riattivare il procedimento notificatorio nel caso di avviso di mancata consegna al destinatario, anche se la mancata consegna sia imputabile al destinatario (es. per casella piena). Trattasi evidentemente di ipotesi del tutto diversa da quella in esame nella quale, invece, la consegna dell’atto risulta regolarmente effettuata dall’UNEP “a mani proprie”.
5. In definitiva, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza avversata nei confronti della società fallita EUROGRAFICA s.p.a.
contumace e di VA TT, BE TT e AR TT per inammissibilità dell’appello incidentale. Allo stesso tempo, va accolta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per tardività proposta da BE NI e dalla società TA RE s.r.l.
Per quanto riportato, restano assorbite tutte le altre questioni, ivi comprese quelle di merito.
La definizione del presente giudizio unicamente attraverso decisioni su questioni pregiudiziali e preliminari giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art.31 c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, riuniti gli appelli, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia della società fallita EUROGRAFICA s.p.a.;
- dichiara inammissibile l’appello incidentale di VA TT, BE TT e AR TT;
- dichiara inammissibile l’atto di citazione nei confronti di BE SENT. 43/2026 NI e della società TA RE s.r.l.;
- dispone la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art.31, comma 3, c.g.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
L’Estensore Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. EL Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 43/2026 03 MARZO 2026 Il Funzionario Preposto IA CO