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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6546/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6546/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 060FQM7, con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
- in via preliminare ed urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, sussistendo nel caso di specie il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le ragioni illustrate in narrativa ed anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa;
- in via principale, dichiarare illegittima e inefficace e/o annullare la decisione della Questura di Cat. A12/24/Imm/m.c./n. 14 emessa il 16.02.2024 e notificata in data 09.04.2024, accertare e dichiarare CP_1 il diritto del ricorrente alla protezione speciale con relativo suo diritto al rilascio da parte della del permesso di CP_1 soggiorno. Con vittoria delle spese e onorari.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 07/05/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 09/05/2024, a seguito CP_1 di sua istanza in data 05/05/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, osservando come l'istante si fosse limitato a prestare attività lavorativa in maniera discontinua dal 2021 al 2023.
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.
3.1. In data 08/05/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
3.2. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e, all'udienza del Controparte_1
24/09/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
3.3. La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 4 anni;
in Pakistan ci sono i miei genitori e fratelli e sorelle;
non sono sposato e non ho figli. Sto lavorando come muratore. Il mio contratto di lavoro dura un anno. Vivo a Concordia sulla
Secchia. Vivo con pakistani, tra cui l'interprete di oggi”.
3.4. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha assegnato termine per il deposito dell'estratto conto aggiornato e fissato udienza davanti al collegio in data 02/01/2025 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Non avendo il difensore depositato le note entro il termine fissato, il giudice ha fissato una nuova udienza al fine di acquisire copia dell'estratto conto previdenziale, delegando il giudice onorario addetto all'Ufficio per il Processo che, all'udienza del 04/09/2025, ha rimesso gli atti al giudice titolare del fascicolo, concedendo un termine per il deposito di ulteriore documentazione lavorativa. 3.7. Infine, all'udienza del 04/03/2025, il ricorrente ha depositato documentazione sull'integrazione del ricorrente in Italia e, in sede di conclusioni, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3.8. Pertanto, la causa viene ora in decisione.
DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e
19-ter D.lgs. n. 150/2011.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 5.5.2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n.
130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque
l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente è stato assunto, nel maggio 2021, dal Sig. CP_2 in qualità di bracciante agricolo (v. contratto di lavoro) e ha lavorato, nell'aprile 2022, per la società “Edil
MD S.r.l.s.”, ottenendo un compenso di € 1.508 (v. estratto . Successivamente, dal 19/01/2023 CP_3 all'08/05/2023, lo stesso ha svolto attività lavorativa per conto di “Yas Service di AbbasYasar S.a.s.” in qualità di aiutante manutentore di cabine di verniciatura in ditta artigiana (v. contratto di lavoro), ottenendo un compenso pari a € 5.303 (cfr. estratto conto previdenziale). Dal 07/07/2023 al 10/09/2023,
l'istante ha lavorato per la “Quintana S.r.l.” come lavapiatti (v. buste paga), guadagnando complessivamente € 2.632 (cfr. estratto conto). A partire dal 02/11/2023 e fino al 30/09/2024, invece, il richiedente è stato dipendente della “Edil Italia S.r.l.s.”, come manovale edile (cfr. buste paga), percependo in totale € 17.310 (come da estratto previdenziale). Infine, in data 12/10/2024, l'istante è stato assunto dalla “Gaddi Costruzioni S.r.l.”, sempre in qualità di manovale edile, con un contratto a tempo indeterminato (v. lettera di assunzione), percependo una retribuzione media oscillante tra € 1.300 ed €
1.800 mensili (cfr. buste paga in atti).
Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri che il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospite di un connazionale (v. modulo di assenso del proprietario). 10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_3 Per_4 Per_5
). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace.
11. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6546/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 060FQM7, con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
- in via preliminare ed urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, sussistendo nel caso di specie il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le ragioni illustrate in narrativa ed anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa;
- in via principale, dichiarare illegittima e inefficace e/o annullare la decisione della Questura di Cat. A12/24/Imm/m.c./n. 14 emessa il 16.02.2024 e notificata in data 09.04.2024, accertare e dichiarare CP_1 il diritto del ricorrente alla protezione speciale con relativo suo diritto al rilascio da parte della del permesso di CP_1 soggiorno. Con vittoria delle spese e onorari.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 07/05/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 09/05/2024, a seguito CP_1 di sua istanza in data 05/05/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, osservando come l'istante si fosse limitato a prestare attività lavorativa in maniera discontinua dal 2021 al 2023.
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.
3.1. In data 08/05/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
3.2. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e, all'udienza del Controparte_1
24/09/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
3.3. La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 4 anni;
in Pakistan ci sono i miei genitori e fratelli e sorelle;
non sono sposato e non ho figli. Sto lavorando come muratore. Il mio contratto di lavoro dura un anno. Vivo a Concordia sulla
Secchia. Vivo con pakistani, tra cui l'interprete di oggi”.
3.4. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha assegnato termine per il deposito dell'estratto conto aggiornato e fissato udienza davanti al collegio in data 02/01/2025 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Non avendo il difensore depositato le note entro il termine fissato, il giudice ha fissato una nuova udienza al fine di acquisire copia dell'estratto conto previdenziale, delegando il giudice onorario addetto all'Ufficio per il Processo che, all'udienza del 04/09/2025, ha rimesso gli atti al giudice titolare del fascicolo, concedendo un termine per il deposito di ulteriore documentazione lavorativa. 3.7. Infine, all'udienza del 04/03/2025, il ricorrente ha depositato documentazione sull'integrazione del ricorrente in Italia e, in sede di conclusioni, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3.8. Pertanto, la causa viene ora in decisione.
DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e
19-ter D.lgs. n. 150/2011.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 5.5.2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n.
130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del titolo CP_1 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque
l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente è stato assunto, nel maggio 2021, dal Sig. CP_2 in qualità di bracciante agricolo (v. contratto di lavoro) e ha lavorato, nell'aprile 2022, per la società “Edil
MD S.r.l.s.”, ottenendo un compenso di € 1.508 (v. estratto . Successivamente, dal 19/01/2023 CP_3 all'08/05/2023, lo stesso ha svolto attività lavorativa per conto di “Yas Service di AbbasYasar S.a.s.” in qualità di aiutante manutentore di cabine di verniciatura in ditta artigiana (v. contratto di lavoro), ottenendo un compenso pari a € 5.303 (cfr. estratto conto previdenziale). Dal 07/07/2023 al 10/09/2023,
l'istante ha lavorato per la “Quintana S.r.l.” come lavapiatti (v. buste paga), guadagnando complessivamente € 2.632 (cfr. estratto conto). A partire dal 02/11/2023 e fino al 30/09/2024, invece, il richiedente è stato dipendente della “Edil Italia S.r.l.s.”, come manovale edile (cfr. buste paga), percependo in totale € 17.310 (come da estratto previdenziale). Infine, in data 12/10/2024, l'istante è stato assunto dalla “Gaddi Costruzioni S.r.l.”, sempre in qualità di manovale edile, con un contratto a tempo indeterminato (v. lettera di assunzione), percependo una retribuzione media oscillante tra € 1.300 ed €
1.800 mensili (cfr. buste paga in atti).
Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri che il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospite di un connazionale (v. modulo di assenso del proprietario). 10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_3 Per_4 Per_5
). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace.
11. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti