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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 14845/2022 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore con il patrocinio dell'Avv. Persona_1
Vitantonio Laricchia,
Appellanti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2022 e Parte_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1
sulla figlia minore hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1143/2022 Persona_1
emessa dal Giudice di Pace di Bari in seno al giudizio di I grado iscritto al n. 2117/2020
R.G., depositata il 24.5.2022, con cui è stato disposto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti per i danni subiti dalla figlia in ordine al Persona_1
pagina 1 di 7 sinistro verificatosi il giorno 16.9.2019 alle ore 18:30 in alla via Piscina di Filippo, CP_2
allorquando la minore, in compagnia della madre e di Controparte_1 CP_3
, dopo essersi seduta a cavalcioni sul muretto ivi presente nell'area adibita a
[...]
parcheggio, cadeva a terra a causa del distacco di un pezzo di marmo che, non fissato alla struttura sottostante del muretto, la colpiva al piede sinistro procurandole una “frattura della base del V metatarso a sx”.
Nella specie, gli appellanti con un unico motivo di impugnazione hanno censurato la sentenza di I grado, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in merito all'apprezzamento di determinati aspetti afferenti ai fatti occorsi, alla condizione di pericolosità del muretto e alla dinamica del sinistro.
Donde, gli appellanti hanno chiesto, in riforma totale della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del nella causazione del sinistro de quo e, Controparte_2 per l'effetto, di condannarlo al pagamento della somma di € 2.668,63, ovvero della maggiore o minore ritenuta di congruità, oltre interessi e vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il non si è costituito in giudizio e, pertanto, accertata la regolarità Controparte_2
della notificazione degli atti nei suoi confronti, con ordinanza del 29.3.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito del gravame, va osservato il gravame è infondato per le seguenti ragioni.
In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata si ravvisa che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali ed è dato, altresì, evincersi l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, ancorché le motivazioni ivi rese richiedano di essere approfondite ed integrate in questa sede.
Invero, ferma la qualificazione del fatto sotto l'egida dell'art. 2051 c.c. (Responsabilità da cose in custodia) correttamente effettuata dal Giudice di Pace, occorre rammentare in proposito i princìpi su cui si è più volte uniformata la giurisprudenza di legittimità, secondo i quali ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il pagina 2 di 7 danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello pagina 3 di 7 stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto e tenuto conto delle risultanze processuali del giudizio di I grado, va rilevato che:
pagina 4 di 7 - è incontestato che il muretto in questione non era funzionalmente deputato a fungere da seduta per i passanti, essendo stato concepito quale delimitazione di un'area destinata a parcheggio;
- come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, dalle dichiarazioni della teste di parte attrice, , sono emerse diverse incongruità afferenti sia le concrete modalità Controparte_3 di verificazione dell'evento (la teste ha dichiarato, in difformità con quanto indicato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che “la bambina era seduta sul muretto in quanto doveva allacciarsi una scarpa” e “al momento in cui doveva allacciarsi la predetta scarpa e si portava in avanti per detta operazione, allorquando la lastra di marmo le cadeva sul piede”) sia l'effettiva presenza e vigilanza della madre sulla minore al momento dell'evento de quo, avendo la teste dichiarato “successivamente ho provveduto a contattare la mamma della ragazzina” (cfr. verbale udienza del 28.10.2021 fasc. I grado).
Orbene, alla luce di siffatti rilievi, difetta, quindi, la prova del nesso di causalità tra le caratteristiche oggettive del muretto (lastre di marmo non fissate alla struttura) ed il sinistro occorso alla minore.
Invero, emerge ex actis che la responsabilità dell'accaduto vada attribuita alla madre della minore la quale, essendo presente in loco o quantomeno nei Controparte_1
pressi del luogo del sinistro, era tenuta alla sorveglianza della figlia (la testimone escussa ha dichiarato di aver successivamente provveduto a contattare la madre della minore, evincendosi, dunque, che al momento del sinistro la minore non era sorvegliata dalla madre), posto che una struttura predisposta alla delimitazione di un'area adibita a parcheggio non è funzionale e progettata a sopportare il peso e le sollecitazioni di un corpo che vi stazioni e che lo usi come supporto per movimenti più articolati.
Per l'appunto, come confermato dalla Suprema Corte, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione (cfr. Cass. n. 8106/2006).
In altri termini, il mancato impedimento da parte della madre del fatto dannoso occorso alla minore, in considerazione soprattutto della tenera età di quest'ultima alla data dell'incidente
(10 anni), rende palese la violazione da parte del genitore, tenuto a sorvegliare la condotta della figlia al fine di garantirne la tutela, del proprio dovere di vigilanza.
Pertanto, l'inopportunità di stazionare su una struttura non deputata alla seduta per passanti e di usarla come supporto per movimenti articolati (come allacciarsi una scarpa) che,
pagina 5 di 7 comportando un improvviso sbilanciamento del peso ed un mutamento della pressione sulla stessa struttura, ne hanno reso più incerta la stabilità, in uno con la presenza vicino alla minore di un genitore che avrebbe potuto agevolmente impedire che la vittima si sedesse sul muretto o invitarla a scendere dallo stesso, costituiscono elementi che obiettivamente imponevano alla madre un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che il sinistro sia occorso a causa della imprudenza e della distrazione di quest'ultima e sia unicamente da ascrivere alla condotta di omessa custodia della minore, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento.
Ne discende l'esenzione del da ogni responsabilità. Controparte_2
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n.
6568/2022).
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, fermo restando che le conclusioni del
C.T.U. rese in I grado in ordine alla compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro risultano irrilevanti in difetto della configurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo all'ente locale appellato.
In considerazione del rigetto del gravame e della contumacia dell'appellato, le spese processuali del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti pagina 6 di 7 sono tenuti, in solido fra loro, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 14845/2022 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore con il patrocinio dell'Avv. Persona_1
Vitantonio Laricchia,
Appellanti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2022 e Parte_1
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_1
sulla figlia minore hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1143/2022 Persona_1
emessa dal Giudice di Pace di Bari in seno al giudizio di I grado iscritto al n. 2117/2020
R.G., depositata il 24.5.2022, con cui è stato disposto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti per i danni subiti dalla figlia in ordine al Persona_1
pagina 1 di 7 sinistro verificatosi il giorno 16.9.2019 alle ore 18:30 in alla via Piscina di Filippo, CP_2
allorquando la minore, in compagnia della madre e di Controparte_1 CP_3
, dopo essersi seduta a cavalcioni sul muretto ivi presente nell'area adibita a
[...]
parcheggio, cadeva a terra a causa del distacco di un pezzo di marmo che, non fissato alla struttura sottostante del muretto, la colpiva al piede sinistro procurandole una “frattura della base del V metatarso a sx”.
Nella specie, gli appellanti con un unico motivo di impugnazione hanno censurato la sentenza di I grado, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in merito all'apprezzamento di determinati aspetti afferenti ai fatti occorsi, alla condizione di pericolosità del muretto e alla dinamica del sinistro.
Donde, gli appellanti hanno chiesto, in riforma totale della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del nella causazione del sinistro de quo e, Controparte_2 per l'effetto, di condannarlo al pagamento della somma di € 2.668,63, ovvero della maggiore o minore ritenuta di congruità, oltre interessi e vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il non si è costituito in giudizio e, pertanto, accertata la regolarità Controparte_2
della notificazione degli atti nei suoi confronti, con ordinanza del 29.3.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito del gravame, va osservato il gravame è infondato per le seguenti ragioni.
In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata si ravvisa che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali ed è dato, altresì, evincersi l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, ancorché le motivazioni ivi rese richiedano di essere approfondite ed integrate in questa sede.
Invero, ferma la qualificazione del fatto sotto l'egida dell'art. 2051 c.c. (Responsabilità da cose in custodia) correttamente effettuata dal Giudice di Pace, occorre rammentare in proposito i princìpi su cui si è più volte uniformata la giurisprudenza di legittimità, secondo i quali ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il pagina 2 di 7 danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello pagina 3 di 7 stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto e tenuto conto delle risultanze processuali del giudizio di I grado, va rilevato che:
pagina 4 di 7 - è incontestato che il muretto in questione non era funzionalmente deputato a fungere da seduta per i passanti, essendo stato concepito quale delimitazione di un'area destinata a parcheggio;
- come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, dalle dichiarazioni della teste di parte attrice, , sono emerse diverse incongruità afferenti sia le concrete modalità Controparte_3 di verificazione dell'evento (la teste ha dichiarato, in difformità con quanto indicato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che “la bambina era seduta sul muretto in quanto doveva allacciarsi una scarpa” e “al momento in cui doveva allacciarsi la predetta scarpa e si portava in avanti per detta operazione, allorquando la lastra di marmo le cadeva sul piede”) sia l'effettiva presenza e vigilanza della madre sulla minore al momento dell'evento de quo, avendo la teste dichiarato “successivamente ho provveduto a contattare la mamma della ragazzina” (cfr. verbale udienza del 28.10.2021 fasc. I grado).
Orbene, alla luce di siffatti rilievi, difetta, quindi, la prova del nesso di causalità tra le caratteristiche oggettive del muretto (lastre di marmo non fissate alla struttura) ed il sinistro occorso alla minore.
Invero, emerge ex actis che la responsabilità dell'accaduto vada attribuita alla madre della minore la quale, essendo presente in loco o quantomeno nei Controparte_1
pressi del luogo del sinistro, era tenuta alla sorveglianza della figlia (la testimone escussa ha dichiarato di aver successivamente provveduto a contattare la madre della minore, evincendosi, dunque, che al momento del sinistro la minore non era sorvegliata dalla madre), posto che una struttura predisposta alla delimitazione di un'area adibita a parcheggio non è funzionale e progettata a sopportare il peso e le sollecitazioni di un corpo che vi stazioni e che lo usi come supporto per movimenti più articolati.
Per l'appunto, come confermato dalla Suprema Corte, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione (cfr. Cass. n. 8106/2006).
In altri termini, il mancato impedimento da parte della madre del fatto dannoso occorso alla minore, in considerazione soprattutto della tenera età di quest'ultima alla data dell'incidente
(10 anni), rende palese la violazione da parte del genitore, tenuto a sorvegliare la condotta della figlia al fine di garantirne la tutela, del proprio dovere di vigilanza.
Pertanto, l'inopportunità di stazionare su una struttura non deputata alla seduta per passanti e di usarla come supporto per movimenti articolati (come allacciarsi una scarpa) che,
pagina 5 di 7 comportando un improvviso sbilanciamento del peso ed un mutamento della pressione sulla stessa struttura, ne hanno reso più incerta la stabilità, in uno con la presenza vicino alla minore di un genitore che avrebbe potuto agevolmente impedire che la vittima si sedesse sul muretto o invitarla a scendere dallo stesso, costituiscono elementi che obiettivamente imponevano alla madre un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che il sinistro sia occorso a causa della imprudenza e della distrazione di quest'ultima e sia unicamente da ascrivere alla condotta di omessa custodia della minore, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento.
Ne discende l'esenzione del da ogni responsabilità. Controparte_2
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n.
6568/2022).
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, fermo restando che le conclusioni del
C.T.U. rese in I grado in ordine alla compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro risultano irrilevanti in difetto della configurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo all'ente locale appellato.
In considerazione del rigetto del gravame e della contumacia dell'appellato, le spese processuali del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti pagina 6 di 7 sono tenuti, in solido fra loro, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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