Articolo 11 della Legge 5 agosto 1978, n. 468
Articolo 10Articolo 16
Versione
6 settembre 1978
>
Versione
9 settembre 1988
>
Versione
15 luglio 1999
>
Versione
6 novembre 2002
>
Versione
1 gennaio 2010
>
Versione
30 gennaio 2013
Art. 11.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196 ((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 24 dicembre 2012, n. 243 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilita' di cui all' articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196 , e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016".
Entrata in vigore il 30 gennaio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente