Improcedibile
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/08/2025, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07103/2025REG.PROV.COLL.
N. 01910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Adalberto Palestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Penna Sant'Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Penna Sant'Andrea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Diana Caminiti e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Palestini, Scarpantoni Carlo e Scarpantoni Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al Tar per l’Abbruzzo, ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, la ricorrente e odierna appellante, in epigrafe indicata, chiedeva l’annullamento del diniego asseritamente oppostole dal Comune di Penna Sant’Andrea, in relazione all’istanza di accesso documentale presentata in data 6 febbraio 2024, relativamente ad una violazione contestatale dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, perché circolava alla velocità di km/h 66,00, superando di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h, la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, con limite di velocità km/h 50.
1.1. Segnatamente, con detta istanza, richiedeva:
“ 1) - il rilascio, previa visione, della copia di tutta la documentazione “nessuna esclusa” inerente:
a) la documentazione (ordinanze, istruttorie, relazioni di servizio, ecc), riferita all'installazione fissa della segnaletica stradale indicante le variazioni del limite di velocità, nel tratto di strada interessato;
b) la documentazione fotografica, con relativo rilievo dell’infrazione;
c) la documentazione dello strumento di rilevazione utilizzato (copia dei provvedimenti di omologazione ministeriali, delle revisioni effettuate, delle attestazioni di conformità previste - titolo di proprietà dell’apparecchio rilevatore e manuale d’uso, riferita al suo utilizzo, e più precisamente e a scanso di equivoci:
- numero e decreto di omologazione - certificato di Taratura - libretto di manutenzione con le annotazioni prescritte;
d) la documentazione della mappa della segnaletica stradale prescrizionale, vigente nel tratto stradale di rilevamento, con contestuale copia dell’ordinanza riferita all’utilizzo del rilevatore e più precisamente e a scanso di equivoci:
- la documentazione della mappa comunale inerente la localizzazione dei limiti di velocità;
- la localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale;
- lo studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con l’indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;
- l’analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;
- la relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà correlate all’utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, o all’incolumità dei conducenti controllati e del personale operante ”.
1.2. Con il ricorso di prime cure asseriva, in punto di fatto, che l'istanza formulata trovava riscontro, in data 12/03/2024 con l'invito alla visione ed estrazione degli atti per il giorno da concordare, e dopo innumerevoli contatti per la prenotazione, deciso per il 3 aprile 2024, ore 16.00.
Peraltro, in tale data, e nell'orario concordato, la ricorrente si presentava nella sede dell'ente opposto, per l'accesso agli atti, accompagnato dal dott. -OMISSIS-, dalla istante delegato e incaricato per l'esame dei documenti, ma il medesimo dott. -OMISSIS- veniva invitato dall’agente di polizia municipale preposto a lasciare i locali, sulla base del rilievo che non potesse esaminare i documenti per motivi di privacy, non essendo titolare di alcun diritto , in quanto estraneo al procedimento .
Il dott. -OMISSIS- contattava dunque la centrale operativa di pubblico soccorso, chiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per verbalizzare l’omissione a suo dire posta in essere . Lasciati i locali, la ricorrente accompagnava, presso la locale stazione dei carabinieri di Val Vomano, il dott. -OMISSIS-, per denunciare l’accaduto.
1.3. Pertanto la ricorrente, ritenendo sussistente un diniego all’accesso dei documenti richiesti e contestando la violazione degli artt. 22, 24, 25 legge 241/90 e dell’art. 7, comma 5, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 adiva il Tar, chiedendo l’accesso degli atti di cui all’istanza.
2. Il Comune di Penna Sant'Andrea si costituiva nell’imminenza dell’udienza di discussione, ovvero sei giorni prima dell’udienza, eccependo l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso.
3. Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei legali del Comune, dichiaratisi antistatari.
3.1. Segnatamente il primo giudice, dopo avere rilevato che “ ha resistito al ricorso il Comune di Penna Sant’Andrea, il quale ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per carenza delle condizioni per la proposizione dell’azione disciplinata dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo e, comunque, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, atteso l’avvenuto deposito in giudizio della documentazione trasmessa con la nota prot. n. 2152 del 4 aprile 2024” ha ritenuto che “ l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Penna Sant’Andrea nella memoria di costituzione depositata in data 14 novembre 2024, deve essere accolta.
Ai sensi dell’articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo, il ricorso per l’accesso può essere proposto “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi”.
L’articolo 100 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’articolo 39, comma 1, del codice del processo amministrativo, indica l’interesse ad agire - ossia l’interesse della parte al conseguimento di una concreta utilità che non può conseguire senza l’intervento del giudice - quale condizione dell’azione.
Nel caso di specie, la determinazione assunta in data 26 febbraio 2024 dal Comune di Penna Sant’Andrea sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente è una determinazione favorevole alla stessa, per cui nessun interesse personale, concreto ed attuale giustifica la sua impugnazione.
Lo stesso è a dirsi per il comportamento tenuto dagli addetti al Servizio di Polizia Locale nei confronti della ricorrente in data 3 aprile 2024, il quale non è qualificabile come silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso: dall’annotazione di servizio redatta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, prodotta in giudizio dal Comune di Penna Sant’Andrea e non contestata dalla ricorrente, risulta infatti che la stessa, unitamente al suo accompagnatore, lasciava l’ufficio della Polizia Locale senza ritirare la documentazione resale disponibile, nonostante fosse stata regolarmente invitata a ritirarla.
Il Comune ha altresì trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta, ma questa, in data anteriore alla proposizione del ricorso, ha volontariamente omesso di ritirarla presso l’ufficio postale.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse alla sua decisione.
La mancata conoscenza della documentazione richiesta con l’istanza di accesso deve dunque imputarsi esclusivamente al comportamento tenuto della ricorrente, la quale ha proposto il ricorso pur in presenza di una determinazione favorevole assunta dall’amministrazione in relazione all’istanza di accesso ed ha intenzionalmente evitato di ritirare la documentazione, dapprima messale a disposizione dall’amministrazione per la visione e la copia e dipoi speditale a mezzo posta”.
4. Con il presente atto di appello la ricorrente ha chiesto in via prioritaria l’annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 comma 1 c.p.a., lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 54 e 73 c.p.a., la violazione del principio del contraddittorio, la lesione del diritto di difesa e della par condicio delle parti, nonché la mancata assegnazione alla ricorrente di un termine a difesa.
4.1. Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, la sentenza sarebbe viziata in quanto il primo giudice aveva fondato la sua decisione sulla base di quanto dedotto e documentato tardivamente dal Comune di Penna Sant’Andrea, in violazione dei termini perentori di cui all’art, 73 comma 1 c.p.a.., sia pure dimidiati, avuto riguardo al rito applicabile alla presente fattispecie.
Pertanto, secondo parte appellante, tanto la documentazione, quanto la memoria difensiva, depositate oltre il termine di rito andavano considerate tanquam non esset .
Né, secondo parte appellante, il primo giudice le aveva assegnato un termine a difesa, per consentirle di controdedurre a quanto dedotto e documentato dal Comune, adottando una sentenza a sorpresa, violativa del contraddittorio; da ciò, in tesi, i presupposti per la rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 comma 1 c.p.a..
4.2. In via subordinata l’appellante ha richiesto in ogni caso la riforma della sentenza di prime cure , assumendo la violazione ad opera del Comune degli artt. 22, 24, 25 legge 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 5, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, deducendo che era suo diritto esaminare tutta la documentazione rilevante ed estrarne copia non potendo essere rimessa all’amministrazione la decisione in ordine alla selezione degli atti; assume al riguardo che il comportamento dell’agente di polizia municipale che non le aveva consentito, con l’ausilio di un soggetto delegato, la disamina della documentazione, risultava in particolare violativo del disposto dell’art. 7, comma 5, del d.P.R. 184/2006, di non avere comunque mai ricevuto il plico postale indicato nella sentenza di prime cure , e di avere in ogni caso presentato denuncia querela contro l’agente di polizia municipale che non aveva consentito la disamina della documentazione. Lamenta infine che nella documentazione prodotta dal Comune e asseritamente trasmessa non compariva quella inerente il titolo di proprietà dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione di velocità, laddove, in tesi, questo documento era rilevante per l’esercizio del suo diritto di difesa, non potendo detta rilevazione essere in toto oggetto di privatizzazione, atteso il suo carattere pubblicistico.
4.3. In data 17 giugno 2025 parte appellante ha depositato memoria difensiva e documenti, istando per l’accoglimento dell’appello anche alla luce del provvedimento di archiviazione adottato relativamente alla denuncia querela sporta nei confronti dell’agente di polizia municipale, che non aveva consentito la visione dei documenti richiesti con l’ausilio della persona designata dall’appellante, avendo il Gip, nonostante la disposta archiviazione, stigmatizzato il comportamento dell’agente in quanto posto in essere nell’ignoranza della normativa in materia.
5. Si è costituito in data 2 luglio 2025 il Comune di Penna Sant’Andrea, instando per il rigetto dell’appello e comunque per la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, essendo stata ostesa in giudizio la documentazione richiesta dall’istante.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza camerale del 10 luglio 2025.
7. In limine litis va evidenziato come non possa tenersi conto della memoria depositata dal Comune di Penna Sant’Andrea, oltre il termine di rito di quindici giorni prima dell’udienza di discussione, ai sensi del combinato diposto dell’art. 73 comma 1 e dell’art. 87 comma 3 c.p.a..
7.1. Come di recente ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5302 i termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. (" Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ") nei giudizi con rito camerale, anche nella sede di appello e quindi, per quanto qui interessa, ai sensi degli artt. 87, comma 3 (che così recita: " Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta ") e 116, comma 5, c.p.a. (per il quale " Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione "), nei giudizi relativi all'accesso ai documenti amministrativi sono dimezzati con riferimento (in particolare) al deposito di memorie difensive e documenti e tale previsione ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a salvaguardia non solo del diritto al contraddittorio, ma anche del corretto svolgimento del processo stesso (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2021 n. 3551 e Sez. IV, 21 maggio 2020 n. 3218), sicché il combinato disposto delle previsioni sopra richiamate evidenzia chiaramente che per i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi occorre osservare il rito camerale, caratterizzato dal dimezzamento di tutti i termini processuali, ad eccezione - nei giudizi di primo grado - di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, in relazione ai quali, per quanto concerne il giudizio in materia di accesso documentale, rimane fermo il termine di trenta giorni (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2020 n. 5035).
8. Per le medesime ragioni il giudice di prime cure non poteva, senza peraltro concedere un termine a difesa alla parte, fondare la propria decisione di inammissibilità del ricorso sulla base di quanto tardivamente dedotto e documentato dal Comune resistente, in violazione del termine rispettivamente di venti giorni (per i documenti) e di quindici giorni (per la memoria) previsti dal combinato disposto degli artt. 73 comma 1 e 87 comma 3 c.p.a., applicandosi, come innanzi evidenziato, al ricorso in materia di accesso, il rito camerale, con conseguente dimezzamento dei termini.
9. Cionostante non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’appello e per la rimessione al primo giudice, che si rileverebbe superflua, all’esito dell’ostensione degli atti comunque operata in prime cure ad opera del Comune – di cui questo giudice di appello deve tenere conto al fine di evitare una inutile regressione processuale - con conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado, per sopravvenuto difetto di interesse, sebbene, secondo quanto di seguito precisato, il Comune non abbia prodotto tutti gli atti richiesti dall’istante (circostanza questa che osta a una declaratoria di cessazione della materia del contendere); ciò in quanto l’istanza di accesso, per la parte relativa a documenti non precostituiti e richiedenti un’attività di elaborazione da parte della P.A. era da considerarsi inammissibile e per la parte riferita al titolo di proprietà della strumentazione è da intendersi assolta con la documentazione prodotta, secondo quanto di seguiti specificato.
9.1. Ed invero lo strumento dell'accesso documentale "classico" ai sensi degli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata e in possesso dell'Amministrazione, peraltro da indicarsi in modo sufficientemente circoscritto. L'istanza di accesso non può, quindi, riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte dell'Amministrazione (ex multis Cons. Stato, sez. V,17/02/2025, n. 1255; Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5953 secondo cui " la domanda di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a specifici documenti, di cui l'interessato può anche ignorare l'esistenza negli estremi identificativi o nell'esatto contenuto, ma non può comunque comportare né la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, né la sopportazione - da parte dell'Amministrazione - di un controllo generalizzato sul proprio operato ").
9.2. Pertanto, in ogni caso si sarebbe imposto al primo giudice, pur all’esito della concessione di un termine a difesa, una declaratoria di improcedibilità del ricorso, avuto riguardo alla documentazione comunque offerta in giudizio, nonché, ove la parte avesse insistito per il deposito dell’ulteriore documentazione, una declaratoria di inammissibilità, a prescindere da quanto tardivamente dedotto dal Comune.
9.3. Pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado si impone a questo giudice di appello, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado senza rinvio, al fine di evitare un’inutile rimessione al primo giudice, in violazione del principio di economicità del processo, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
9.3.1. Infatti, come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 03 febbraio 2025, n. 824; sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 8383; sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
È altrettanto noto “ che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 4204/2019; sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402)” (Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 8383).
L'art. 35, la cui rubrica reca "pronunce di rito", dispone, infatti, che il ricorso è dichiarato "improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione" (comma 1, lett. c.).
Il fatto nuovo, di cui deve tenersi conto in questa sede e che il primo giudice avrebbe dovuto comunque considerare, pur all’esito della concessione di un termine a difesa, è da rinvenirsi nella documentazione comunque prodotta in giudizio, ostensiva della documentazione richiesta, circostanza questa di cui è ben conscia parte appellante tanto che, con il secondo motivo di appello, comunque presentato in via subordinata, insiste nell’accoglimento del gravame e conseguentemente del ricorso di primo grado, sulla base del rilievo che era nel suo diritto visionare la documentazione e richiederne copia, laddove, in tesi, il Comune si sarebbe arrogato il diritto di selezionare la documentazione, senza produrre peraltro il certificato di proprietà dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità (senza alcuna deduzione per contro sull’ulteriore documentazione inserita nell’istanza e da ritenersi inammissibile, secondo quanto in precedenza evidenziato).
9.4. La deduzione di parte appellante, in disparte dalla sua novità, non essendo stato evidenziato in prime cure (né nell’istanza di accesso) lo specifico interesse difensivo all’acquisizione di detta documentazione, con conseguente violazione del divieto di ius novorum di cui all’art. 104 c.p.a., non può portare al superamento dell’evidenziata statuizione di improcedibilità, posto che comunque dalla documentazione ostesa si evince come la strumentazione sia di proprietà della società Eltraf S.r.l..
Infatti il Comune ha prodotto in giudizio:
1) Copia Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 103683 del 30/12/2010, di estensione dell'approvazione del dispositivo di rilevatore della velocità denominato "Velomatic 512", della Società Eltraf S.r.l., con sede in Via T. Tasso, n. 46 Concorrezzo (Ml), alla versione denominata "Velomatic 512 D" con fotocamera digitale "FTID";
2) Copia della Dichiarazione di Manutenzione Periodica in data 24/07/2023, rilasciata dalla Società Eltraf S.r.l., con sede in Via T. Tasso, n. 46 - Concorrezzo (Ml);
3) Copia del Certificato di Taratura LAT 101 del 25/07/2023, rilasciato dal Centro di Taratura LAT n. 101 TESI S.r.l. con sede in Zona Ind.le Castelnuovo, n. 242/B - Subbiano (AR);
4) Copia fotogramma rilevamento velocità attestante l'avvenuta infrazione.
10. Il ricorso di primo grado va dunque dichiarato improcedibile, non risultando all’esito della produzione documentale offerta in prime cure dal Comune, di cui questo giudice deve tenere conto al fine di evitare un inutile rimessione al primo giudice, un interesse residuo al rilascio della documentazione inerente il titolo di proprietà della strumentazione di rilevazione della velocità, in disparte dall’evidenziato rilievo di violazione dell’art. 104 comma 1 c.p.a..
11. Detta statuizione di improcedibilità, dovendo la memoria difensiva del Comune prodotta nell’odierna sede considerarsi tamquam non esset , in quanto depositata oltre i termini di rito, secondo quanto innanzi evidenziato, si impone previo rilievo d’ufficio, ex art. 73 comma 1 c.p.a, senza che possa rilevare la mancata menzione a verbale dell’avviso di rito, essendosi l’udienza tenuta in assenza delle parti, che hanno rinunciato a comparire, mandando la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi.
11.1. Infatti l'avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia (cfr Cons. Stato, sez. V,10 febbraio 2025, n. 1032; 15 dicembre 2023, n. 10863; 4 aprile 2023, n. 3447).
12. Il ricorso di primo grado va dunque dichiarato improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure .
12.1. Infatti secondo la giurisprudenza nel giudizio amministrativo, laddove in sede di appello si verifichi rispetto all'originario ricorrente una causa estintiva della posizione soggettiva processuale o una sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, va dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5454).
13. Sussistono eccezionali e gravi motivi, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto, alla parziale inammissibilità del ricorso di primo grado – con riferimento alla documentazione non precostituita - secondo quanto innanzi evidenziato, e alla decisione in rito per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado, annullando senza rinvio la sentenza di primo grado.
Compensa le spese di lite del doppio grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti, ivi compreso il numero della sentenza di primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.