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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg27958 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27958 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
ASCOLESE IMMACOLATA C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA
FABIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale n. 156,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GASPARI
WALTER presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via
Ferdinando Galiani n. 3,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 22.04.2025, all'esito dell'ascolto delle parti, il GI formulava alle stesse la proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire e la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei minori nata il [...] e nato Per_1 Per_2
2 il 26/04/2015; con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli così come d'accordo tra le parti depositato nel piano genitoriale;
• - contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori pari ad
€.800.00 mensili da versarsi direttamente in favore della sig.ra Pt_1
mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
• - assegno unico percepito al 50% tra le parti.”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 64, parte I, s., sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2010) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
3 • compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27958 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
ASCOLESE IMMACOLATA C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA
FABIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale n. 156,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GASPARI
WALTER presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via
Ferdinando Galiani n. 3,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 22.04.2025, all'esito dell'ascolto delle parti, il GI formulava alle stesse la proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire e la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso dei minori nata il [...] e nato Per_1 Per_2
2 il 26/04/2015; con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli così come d'accordo tra le parti depositato nel piano genitoriale;
• - contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori pari ad
€.800.00 mensili da versarsi direttamente in favore della sig.ra Pt_1
mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
• - assegno unico percepito al 50% tra le parti.”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 64, parte I, s., sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2010) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
3 • compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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