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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito della udienza del 30.10.25 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5669/24 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Maddalena Boffoli CP_1 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Oggetto del ricorso è -previo accertamento della nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento irrogato a parte istante dalla convenuta- la conseguente reintegra nel proprio CP_2 posto di lavoro con condanna di parte resistente al pagamento della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno, dalla data del licenziamento fino alla data di effettiva riassunzione, in subordine in misura pari ad un importo tra le 12 e le 24 mensilità, o comunque quantificabile secondo la L. 92/12, nonché- accertata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari di cui al capo D) del ricorso, la restituzione degli importi trattenuti per i 3 giorni di sospensione irrogati a titolo di sanzione e, infine, la restituzione delle somme trattenute in busta paga a titolo di risarcimento per i danni arrecati ai capi di cui alle contestazioni del 28.2.24 e 22.3.24.
Si è costituita parte convenuta, eccependo l'infondatezza delle avverse domande per tutte le motivazioni analiticamente riportate in memoria.
Va preliminarmente rilevato come, nel caso de quo, le doglianze del ricorrente si siano appuntate su: • La insussistenza di inadempienza e/o colpa grave del lavoratore, sia in riferimento alle singole sanzioni disciplinari conservative, sia in riferimento all'ultima espulsiva, evidenziando altresì
l'adibizione a mansioni per le quali non aveva ricevuto alcuna specifica formazione;
• La sproporzione tra i fatti addebitati e la sanzione di volta in volta irrogata;
• La violazione del principio del ne bis in idem avendo il datore già consumato il proprio potere disciplinare con l'irrogazione di autonome e distinte sanzioni disciplinari e non potendo porre le stesse a base del provvedimento di recesso, anche alla luce della previsione di cui all'art. 75 let. G) del CCNL di categoria;
• abuso di potere e intento persecutorio;
Orbene, il provvedimento espulsivo oggetto di causa è costituito da licenziamento senza preavviso intimato perché (tanto si legge nella missiva di licenziamento in atti del 22.3.24) “facendo seguito alla lettera di contestazione disciplinare consegnataLe a mani in data 8.03.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritta, prendiamo atto che le giustificazioni da Lei rese con comunicazione pervenuta alla Società in data 11.03.2024, non possono ritenersi sufficienti ed esaustive. Ed infatti, dalle verifiche effettuate dalla Società, risulta confermato che, come riferito dalla IG.ra Pt_2
, responsabile pantaloni, e dal IG. , addetto del reparto pantaloni e RSU
[...] Persona_1 aziendale, in data 23.02.2024, Lei, nel corso del Suo turno di lavoro, durante la fase di pulizia pantaloni classici, in relazione alla bolla di produzione numero 537 rif. 315 Art. Tessuto 95112
Colore 800 Cliente Luxcommerce Ltd., abbia intaccato i pantaloni a Lei affidati, danneggiandoli irreparabilmente. Risulta, inoltre, confermato che, in data 26.02.2024, nel corso del Suo turno di lavoro, durante la fase di pulizia fili, in relazione alla bolla di produzione numero 195 rif. 98a Art.
Tessuto 94175 Colore 000 destinati al Dott. , Amministratore Delegato del Gruppo CP_3
Isaia, abbia intaccato nella parte posteriore destra i pantaloni a Lei affidati, danneggiando anch'essi irreparabilmente. Tale circostanza, oltre ad essere stata da Lei ammessa al momento della consegna per la fase di stiro, a seguito di richiesta di spiegazioni da parte del IG. Persona_1 sul danno riscontrato, è stata da Lei nuovamente confermata in sede di giustificazioni. Peraltro, preme evidenziare come Ella avesse già ammesso di aver intaccato con forbicine entrambi i pantaloni in presenza del Responsabile di Produzione, IG. , dell'addetto al Parte_3 reparto stiro e packaging camicie e RSU aziendale, IG. , e del Responsabile delle Parte_4
Risorse Umane, Dott. , in occasione della consegna, avvenuta in data Persona_2
28.02.2024, della lettera di irrogazione della sanzione disciplinare relativa alla contestazione del
16.02.2024. Sul punto, occorre rilevare che quanto da Lei riferito, secondo cui Lei non avrebbe esperienza nello svolgimento della mansione di pulizia dei capi – cd. schimatura -, non corrisponde al vero, atteso che trattasi di una fase prevista nella lavorazione di tutte le tipologie di capi, che Ella svolgeva anche prima di essere trasferito – a seguito di visita di idoneità alla mansione del
25.01.2024 –, quando era occupato presso il reparto stiro finale capospalla. Tanto premesso, a fronte di tali erronee lavorazioni, la Società è stata costretta, da un lato, in relazione alla bolla di produzione numero 537, ad annullare la vendita, tenuto conto che il pantalone intaccato era parte di un abito e che il tessuto per la sostituzione del pezzo danneggiato, di valore altamente pregiato, risultava terminato, dall'altro, in relazione alla bolla di produzione numero 195, a porre in essere le dovute riparazioni, acquistando nuovo tessuto, con danni quantificabili in Euro 1.000,00 per ciascun capo danneggiato. Per entrambe le errate lavorazioni la Società ha subito palesi disservizi, sia in termini di impiego di risorse e tempo per risolvere il problema, sia in termini di perdita economica per la Società, nonché, soprattutto, in termini di danno all'immagine aziendale, tenuto conto che la vendita dell'abito di cui alla bolla di produzione numero 537 è stata annullata e che la lavorazione del capo di cui alla bolla di produzione numero 195 è stata completata con notevole ritardo, avendo, peraltro, la Società dovuto sostenere i costi di sostituzione dei tessuti pregiati.
Sussiste, inoltre, nel caso di specie, la recidiva per aver già in precedenza tenuto condotte contrarie alle procedure aziendali e in particolare: provvedimento disciplinare del 28 febbraio 2024, con il quale Le è stata comminata la sanzione disciplinare di n. 3 giorni di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione;
provvedimento disciplinare del 16 novembre 2023, con il quale Le è stata comminata la sanzione disciplinare di n. 3 giorni di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione;
provvedimento disciplinare del 13 dicembre 2022, con il quale Le è stata comminata la sanzione disciplinare di n. 3 giorni di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione;
provvedimento disciplinare del 17 marzo 2022, con il quale Le è stata comminata la sanzione di n. 3 giorni di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione;
provvedimento disciplinare del 20 ottobre 2021, con il quale Le è stata comminata la sanzione di un'ora di multa.
Orbene, alla luce di tanto, appare evidente come la Società non possa tollerare che un proprio dipendente arrechi ripetutamente gravi danni ai beni affidatigli, in aperto contrasto con le direttive ricevute, nonché con i principi di diligenza, buona fede e correttezza professionale, con serie ripercussioni per la Società in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale. Ciò detto, la
Società si trova costretta, suo malgrado, a dover risolvere, con effetto immediato dal ricevimento della presente, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente.”.
Da quanto innanzi si desume che il licenziamento ha trovato il suo fondamento nell'ultima condotta specificamente contestata (ovvero negligenza nell'espletamento delle mansioni assegnate con danni arrecati ai due capi risultati intaccati) e nella recidiva, quale elemento costitutivo della fattispecie espulsiva, sia specifica che generica. Siffatte condotte avrebbero dunque integrato gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c., rivelando una sostanziale inaffidabilità del lavoratore, idonea a ledere il vincolo fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra datore di lavoro e prestatore.
Quanto alla recidiva, giova rammentare che l'art. 75 let. G) del CCNL di categoria (v. in atti) prevede espressamente il licenziamento in caso di “recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti”.
Orbene, a dispetto di quanto osservato da parte istante anche da ultimo nelle note conclusionali, la norma contrattuale contempla due distinte ipotesi: la recidiva nella medesima mancanza (ovvero specifica) senza previsione di un limite temporale e la recidiva per mancanza diversa per la quale soltanto (come suggerisce, invero, la punteggiatura utilizzata) ha rilievo l'arco temporale (“nei quattro mesi precedenti”).
Tanto chiarito, nel caso di specie è comunque già sufficiente a fondare il provvedimento espulsivo la recidiva specifica di cui alla lettera di contestazione del 16.2.24 riferita all'episodio del 9.2.24
(ovvero pochi giorni prima degli episodi del 23.2.24 e 26.2.24 posti a base del successivo provvedimento espulsivo) cui è seguita l'irrogazione della sanzione di 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Segnatamente, nella richiamata lettera di contestazione del 16.2.24 si legge testualmente: “A seguito della segnalazione pervenuta in data 9.2.24 da parte del sig. , addetto del reparto stiro Parte_4
e packaging camicie ed RSU aziendale, risulta che, in data 9.2.24, Ella, durante il Suo turno di lavoro, mediante l'utilizzo di forbicine, abbia effettuato dei tagli su n. 2 capi di cui alla bolla di produzione numero 6101, art. tessuto C2242, colore 5, ordine commessa 3453b, misure taglia 40- Part 43, danneggiando gli stessi. Come riferito dal IG. e come da collaudo effettuato dall'addetta al controllo qualità, IG.ra , tali capi, al rientro dalla fase di ricamo assegnata Parte_5 esternamente e prima dell'affidamento per le attività di stiro da Lei svolte, erano privi di tagli e/o difetti, risultando dunque evidente dalla verifica degli stessi che i tagli riscontrati siano stati realizzati con delle forbicine durante la fase finale dello stiro, a Lei affidata (…)”.
Quanto alla prova della riferibilità al ricorrente della specifica fase di lavorazione, benchè parte istante si dolga della omessa puntuale deduzione al riguardo nella lettera di contestazione ed in memoria (invocando, in sede istruttoria, lo stralcio delle deposizioni rese sul punto), si osserva che già in ricorso parte istante dimostra di essere perfettamente al corrente delle ragioni della riferibilità laddove riporta pedissequamente il contenuto della lettera di irrogazione della sanzione disciplinare del 20.10.21 (cfr. pag. 5 del ricorso) nella quale l'azienda convenuta puntualizza quanto segue:
“come da targhetta che riporta il nome del dipendente/stiratore che ne ha effettuato la lavorazione, risulta confermato che Lei abbia lavorato il capo (…)”. Dunque, la circostanza che l'azienda riuscisse a risalire all'autore delle singole lavorazioni mediante la targhetta recante le iniziali dello stesso era ben nota al ricorrente (perciò pacifica), emergendo anche dalle precedenti contestazioni integralmente riportate in ricorso e comunque confermata sia in sede di libero interrogatorio dalla procuratrice speciale , dipendente Parte_2 della società (“Sono responsabile del reparto cui era addetto il ricorrente al momento del licenziamento. ADR Io riscontrai che sui pantaloni, recanti bolla con indicazione del lavoratore che aveva eseguito la lavorazione, vi era un taglietto fatto con le forbicine. Dalla bolla risultava che la lavorazione era stata eseguita dal ricorrente”), sia dai testi escussi.
Invero, per tutti e tre gli episodi da ultimo contestati, ovvero quello del 9.2.24 (anche a titolo di recidiva specifica), del 23.2.24 e del 26.2.24 (questi ultimi fondanti il provvedimento espulsivo), i testi escussi hanno confermato la riferibilità al ricorrente della fase di lavorazione nel corso della quale si sarebbe generato l'intacco rilevato.
Segnatamente, il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della convenuta dal 2007 con mansioni Pt_3 dal 2020 di Responsabile della produzione. ADR Il ricorrente nel 2020 era adibito alle mansioni di
Stiro capospalla finale. Ciò fino al 2022. Poi, su richiesta del ricorrente che lamentava problemi fisici alla spalla, lo abbiamo adibito ad altra fase di stiro intermedia (ovvero il giro manica) che comportava un peso minore. ADR Preciso che ultimata la cucitura dell'abito, vi è un collaudo, a mezzo di collaudatore (previsto in ogni reparto) che verifica la regolarità delle cuciture e la pulitura. Anche nella fase di stiro cui è stato sempre adibito il ricorrente sono previste in dotazione delle forbicine in quanto lo stiratore è tenuto a rimuovere eventuali fili ovemai se ne presentasse la necessità. ADR Sempre su richiesta del ricorrente che lamentava problemi alla spalla, è stato poi da ultimo adibito alla fase pulitura pantaloni che non comportava sollevamento di alcun peso. Tale lavorazione consisteva nella rimozione dei fili a mezzo di forbicine. ADR
Preciso che la fase di pulitura è la fase normalmente affidata ai tirocinanti proprio per iniziare a conoscere il prodotto. Nel caso del ricorrente, invece, si trattava di lavoratore esperto che proveniva da fasi più complesse che già presupponevano la piena conoscenza del capo. Preciso che anche la fase stiro capospalla (ovvero la fase finale di lavorazione del capo) contempla la pulitura.
Quindi il ricorrente era già formato. In ogni caso, il reparto pulitura cui è stato adibito il ricorrente prima del licenziamento era munito di caporeparto sempre presente a cui era sempre possibile chiedere spiegazioni e chiarimenti. ADR Rispetto all'ultimo fatto contestato, preciso che CO quella mattina venne nel mio ufficio l'addetto allo stiro pantaloni, (peraltro ), il Persona_1 quale mi fece presente che i due capi che si accingeva a stirare (uno destinato al Luxcommerce e l'altro a ) risultavano intaccati. Mi disse che i capi provenivano dal CP_3 Parte_1 addetto alla pulitura, ma che lo stesso negava di averli intaccati. Preciso che quella stessa mattina era avvenuto il collaudo che era risultato regolare e che dopo la pulitura era emersa l'intaccatura. Convocai pertanto il ricorrente nel mio ufficio, anche in presenza di , e Persona_1 gli chiesi spiegazioni. In un primo momento il ricorrente negò di averli intaccati lui ma poi ammise CP_ di aver intaccato i pantaloni destinati ad mentre continuò a negare di aver intaccato gli altri destinati a Luxcommerce. ADR Per riconoscere l'esecutore delle singole lavorazioni è previsto in azienda un sistema per cui il singolo esecutore appone la propria iniziale all'interno della etichetta del capo. Nel caso dei due pantaloni oggetto di contestazione, gli stessi recavano le iniziali del ricorrente, per questo eravamo certi che fosse stato lui a provvedere alla pulitura.
Riguardo all'episodio del 7 ottobre 2021, ricordo che fu contestato al ricorrente il danneggiamento allo spacco di una giacca. Era all'epoca addetto allo stiraggio e la sua iniziale era inserita all'interno della etichetta. Il danneggiamento consisteva in un buchetto, verosimilmente provocato per eliminare un filo, posto che anche lo stiraggio prevede all'occorrenza la pulitura. Il caporeparto, mi segnalò la circostanza ed io trasmisi la segnalazione all'ufficio del Persona_3
Personale, IGismondo . Non ricordo se sentii anche il ricorrente. ADR Riguardo all'episodio Per_2 del 8 marzo 2022, ricordo che quella mattina il caporeparto venne da me a dirmi che da 10 Per_3 minuti il ricorrente mancava alla postazione. Andiamo a cercarlo negli spogliatoi e non vediamo nessuno. Ad un certo punto, dall'unica porta chiusa del bagno, sentiamo parlare animatamente una persona al telefono. Quando esce fuori ci accorgiamo che è il ricorrente e quando gli evidenziamo che non è consentito da regolamento utilizzare il cellulare, ci dice che non stava parlando al telefono e che stava cantando. ADR Riguardo all'episodio del 2 dicembre 2022 non ricordo se ero presente alla contestazione, ma presumo ci sia stata sempre una segnalazione del caporeparto.
ADR Sono previsti standard produttivi generali di cui rispondo anche io personalmente. ADR Non ricordo se al ricorrente sia stato contestato anche il mancato rispetto degli standard produttivi.
ADR Ricordo anche della contestazione dell'investimento, all'uscita dal lavoro, di una dipendente.
Ricordo che quel giorno la dipendente venne nel mio ufficio segnalando che Testimone_1 all'uscita il ricorrente con la sua moto le aveva schiacciato il piede ridendole in faccia. Le dissi di segnalare la cosa all'ufficio del personale essendo necessario raccogliere anche la dichiarazione del ricorrente. So che alla fine il ricorrente ammise di averla investita ma che, appurato che non si fosse fatta nulla, se ne era andato. ADR Riguardo all'episodio del 16 febbraio 2024, ricordo che il ricorrente all'epoca era adibito allo stiro giri e stiro camicie. Venne da me , RSU Parte_4 responsabile dello stiro camicie e mi segnalò che il aveva intaccato un capo al Parte_1 momento dello stiraggio. Chiesi alla collaudatrice la relazione di collaudo con la Parte_5 sua firma, prevista per ogni singolo capo e lei me la esibì. Ciò voleva dire che il collaudo era ok e che quindi il danneggiamento era intervenuto nella fase di stiro cui era adibito il ricorrente.
Convocato il ricorrente, lui negò di aver danneggiato il capo e alla fine disse che se fosse stato lui comunque non se ne era accorto. Preciso che il capo aveva un buco evidente, probabilmente formatosi per eliminare un filo. ADR Preciso che può capitare che i dipendenti intacchino dei capi nella lavorazione ma in genere, una volta appurato il fatto e ammesse le colpe, la vicenda si chiude con sanzione conservativa della multa. E' capitato anche che in caso di recidiva negli intacchi, di altri dipendenti, sia stata applicata una sanzione più grave, quale la sospensione e due anni prima del licenziamento del ricorrente c'è stato anche un licenziamento per fatti analoghi. Era tale
(non ricordo il cognome) sicuramente addetto allo stiro.” Per_4
Analogamente, il teste ha riferito: “Sono dipendente della convenuta da gennaio 2021 Per_2 con mansioni di Responsabile del Personale. Ho seguito il procedimento disciplinare che ha riguardato il ricorrente. L'ultimo episodio contestato, dei due pantaloni intaccati, mi fu segnalato a mezzo mail dal responsabile di produzione contenente tutte le informazioni raccolte dallo stesso e fornite dal caporeparto e da , rsu. Ho consegnato personalmente la lettera di Pt_2 Persona_1 contestazione al ricorrente alla presenza anche del Responsabile di produzione e di e e Pt_2 Per_1 ricordo che il ricorrente ammise di aver danneggiato uno solo dei due capi mentre negò l'addebito sul secondo come poi ribadito nelle giustificazioni scritte. ADR Ho partecipato anche ai precedenti procedimenti disciplinari che hanno riguardato il ricorrente, sempre su segnalazione del responsabile di produzione e seguito le fasi successive anche di confronto con il lavoratore, per la consegna delle missive. ADR Riguardo al primo episodio contestato, ovvero l'intacco di una giacca in fase di stiro, ho seguito il procedimento e preciso che l'identificazione dell'esecutore di ogni singola fase è agevole perché in ogni fase l'esecutore inserisce un bigliettino in cui è indicato il proprio nominativo. Ricordo che in quel caso il ricorrente negò l'addebito in sede di giustificazioni. Preciso che ogni fase prevede un collaudo finale, quindi se il collaudo precedente era regolare e al collaudo stiro, dopo la lavorazione del ricorrente, il capo risulta intaccato, è inevitabile l'addebito dell'intacco a chi ha eseguito lo stiro perché il nominativo risulta inserito nel capo. Questa procedura vale per tutte le fasi. ADR Preciso che non essendo io in produzione, ricevo le segnalazioni dal Responsabile di produzione con il quale mi interfaccio per comprendere bene le dinamiche segnalate e verificare i fatti segnalati e poi procedo con le fasi successive della contestazione ed eventuale sanzione. ADR Anche per gli altri episodi contestati e riportati nella lettera di contestazione, ho ricevuto le segnalazioni dal Responsabile di produzione e proceduto con le successive contestazioni. Ciò anche per l'episodio dell'investimento. In questo caso ricordo che nelle giustificazioni scritte il ricorrente ammise di averla investita e che si era scusato con la collega. Egualmente per l' episodio del 16 febbraio 2024. Ricordo che si trattava di due camicie che avevano superato il collaudo precedente e poi giunte al ricorrente per lo stiro (recavano infatti il nominativo del ricorrente all'interno). Al collaudo dello stiro da parte del collaudatore, era emerso l'intacco. Non ricordo se in questo caso il ricorrente negò l'addebito. ADR E' capitato che anche ad altri dipendenti siano stati contestati addebiti simili con conseguenti sanzioni, ciò per garantire sempre il massimo della qualità. ADR Non ricordo se ci sia stato un licenziamento prima del ricorrente per fatti simili, forse uno ma non ricordo con precisione. ADR L'ultima mansione cui era stato adibito il ricorrente era la schimatura (pulizia) per venire incontro alle esigenze fisiche del ricorrente che aveva un problema nel sollevamento di pesi. ADR Preciso che la schimatura era la lavorazione più semplice del processo produttivo e già compresa nelle mansioni da sempre assolte dal ricorrente, stiratore dal 2007. La stiratura, infatti, è la lavorazione più complessa perché riguarda l'intero capo e prevede già la pulitura di fili se si rende necessaria. La schimatura peraltro è una fase di lavorazione alla quale normalmente si adibiscono risorse nuove, appena entrate per iniziare a conoscere i capi.”
Orbene, i testi- della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare ed al corrente dei fatti oggetto del procedimento disciplinare in ragione del ruolo ricoperto (l'uno responsabile di produzione e l'altro del personale)- hanno innanzitutto chiarito che il ricorrente era lavoratore d'esperienza: dapprima- e per più di 20 anni- addetto allo stiro (fase più complessa delle varie lavorazioni) delle varie parti del capo, fase che implicava l'eventuale pulitura da fili eccedenti sicchè è smentita la circostanza dedotta dall'istante, anche nella missiva di giustificazioni del 19.2.24 (in ordine all'episodio del
9.2.24), che non fosse munito di forbicine;
poi, da ultimo, in ragione di problemi fisici lamentati dal lavoratore, adibito alla fase di pulitura. Giova evidenziare che la circostanza dei problemi fisici (a dispetto di quanto dedotto in ricorso secondo cui l'azienda avrebbe inopinatamente ed inspiegabilmente adibito il ricorrente a mansioni per le quali non aveva ricevuto alcuna formazione)
è, invero, confermata dall'ultimo giudizio di idoneità alla mansione del 25.1.24 (cfr. prod. res.) nel quale si prescriveva la limitazione della movimentazione di carichi di peso non superiore a 5kg, sicchè correttamente la società convenuta adibiva il ricorrente alla mansione di pulitura che escludeva l'utilizzo di attrezzi pesanti come quelli per lo stiro (circostanze, peraltro, confermate dai testi escussi). In ordine alla eccepita mancata formazione, è sufficiente richiamare quanto dichiarato da entrambi i testi escussi i quali hanno non solo ribadito la pluriennale esperienza del ricorrente in fasi di gran lunga più complesse rispetto a quella alla quale da ultimo è stato adibito, ma hanno anche evidenziato che l'operazione di pulitura è già ricompresa in quella di stiro (per più di 20 anni eseguita dall'istante) che contempla in ogni caso l'eliminazione, ove necessario, dei fili in eccesso a mezzo di forbicine, di guisa che l'eccezione della mancata formazione rispetto alla c.d. schimatura appare del tutto priva di pregio.
I testi hanno altresì confermato, rispetto agli episodi del 9, 23 e 26 febbraio 2024, la certa riferibilità al ricorrente degli intacchi, atteso che era risultato regolare il collaudo precedente rispetto alla fase di lavorazione di competenza del ricorrente. I testi hanno puntualizzato che per ogni fase di lavorazione è previsto un collaudo e per ogni fase viene inserita nel capo lavorato un'etichetta recante le iniziali dell'operatore della singola fase. Può ritenersi, pertanto, provato che gli intacchi fossero stati realizzati dal ricorrente, al quale non si contesta la dolosità del danneggiamento ma la negligenza nell'esecuzione della prestazione.
I testi aggiungono, poi, che anche altri lavoratori siano stati nel tempo destinatari di procedimenti disciplinari per simili fattispecie richiedendo l'azienda standard di qualità altissimi, attesa la notorietà del marchio.
E' evidente che, nel caso di specie, pur prevista per il singolo episodio la comminatoria di una sanzione conservativa, la recidività specifica aggrava la condotta giustificando l'adozione di un provvedimento espulsivo conformemente alle previsioni del CCNL (art. 75 let. G), apparendo la condotta complessivamente intesa idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Ne consegue il rigetto della domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della illegittimità del recesso impugnato e del diritto alla restituzione delle somme trattenute in ragione dei danni arrecati.
Resta da vagliare la legittimità delle sanzioni conservative precedentemente comminate e richiamate nel provvedimento espulsivo, anch'esse oggetto di impugnativa, chiedendo altresì
l'istante il rimborso dei tre giorni di sospensione.
Giova premettere, al riguardo, che, a dispetto di quanto eccepito in memoria dalla resistente, l'art. 74 n. 3) del CCNL di categoria non prevede alcun termine perentorio per la promozione della costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato a seguito della applicazione di una sanzione disciplinare, contemplando unicamente la mera facoltà (non già l'obbligo) per il lavoratore (e sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria) di promuovere tale costituzione.
Tanto chiarito, rispetto all'episodio del 9.2.24, si è già accertata la riferibilità dell'intacco al ricorrente e, dunque, il rilievo disciplinare della condotta contestata, riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 73 del CCNL di categoria che alla let. C) contempla l'ipotesi del lavoratore che per negligenza esegua male il lavoro affidatogli e alla let. E) quella del lavoratore che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale. La sanzione conservativa comminata (3 giorni di sospensione) appare altresì proporzionata, tenuto conto del danno irreparabile (taglio del tessuto con le forbici) arrecato al capo oggetto di lavorazione. Ne consegue che, anche rispetto a tale sanzione, il ricorso appaia infondato e, dunque, vada respinto.
Quanto agli altri episodi, invero, le risultanze istruttorie sono apparse troppo generiche e lacunose. Segnatamente, in ordine alla contestazione del 7.10.21, cui è seguita l'irrogazione della sanzione di un'ora di multa, invero si imputava al ricorrente non già l'intacco o danneggiamento di un capo bensì il solo omesso prescritto controllo della integrità del capo al momento dello stiro.
Ebbene, il teste ha sul punto riferito circostanze differenti e giammai contestate all'istante Pt_3 dichiarando quanto segue: “Riguardo all'episodio del 7 ottobre 2021, ricordo che fu contestato al ricorrente il danneggiamento allo spacco di una giacca. Era all'epoca addetto allo stiraggio e la sua iniziale era inserita all'interno della etichetta. Il danneggiamento consisteva in un buchetto, verosimilmente provocato per eliminare un filo, posto che anche lo stiraggio prevede all'occorrenza la pulitura. Il caporeparto, mi segnalò la circostanza ed io trasmisi la Persona_3 segnalazione all'ufficio del Personale, IGismondo . Non ricordo se sentii anche il Per_2 ricorrente”.
Nulla di specifico ha invece riferito al riguardo l'altro teste escusso.
Ne consegue che la condotta come contestata nella missiva del 7.10.21, e consistita nel solo omesso controllo della integrità del capo, non possa ritenersi provata. Da qui discende l'illegittimità della sanzione irrogata. Giova, tuttavia, evidenziare che parte istante ha invocato, nelle conclusioni del ricorso, la sola restituzione dell'importo trattenuto per i tre giorni di sospensione quale sanzione di volta in volta irrogata, laddove per la contestazione del 7.10.21 era stata comminata la sola multa.
Ne deriva che alla declaratoria di illegittimità della sanzione di cui alla contestazione del 7.10.21 non possa seguire la restituzione dell'importo trattenuto a titolo di multa, in difetto di puntuale domanda.
In ordine poi all'episodio del 25.2.22 (contestazione del 8.3.22), nella missiva di contestazione si imputa al ricorrente l'utilizzo del telefono cellulare in bagno, durante l'orario di lavoro, in violazione del Codice Comportamentale applicato dalla società che ne vieterebbe l'utilizzo per scopi personali durante l'attività lavorativa.
Orbene, premesso che non si contesta al ricorrente l'abbandono della postazione lavorativa né la sospensione o interruzione della prestazione senza autorizzazione (ipotesi esemplificativamente contemplate dall'art. 73 del CCNL di categoria) bensì la sola circostanza di aver utilizzato in bagno il telefono cellulare, circostanza che risulta peraltro pacifica e confermata dai testi escussi, ad ogni modo la società resistente ha del tutto omesso di produrre il Codice comportamentale asseritamente violato, ciò precludendo un vaglio puntuale delle norme specifiche (richiamate genericamente nella stessa contestazione) che si assumono violate.
In difetto di allegazione e prova delle specifiche norme comportamentali vigenti in azienda
(ultronee rispetto a quelle ricavabili dal CCNL di categoria) ed asseritamente violate, resta preclusa al giudicante la possibilità di vagliare l'effettiva rilevanza disciplinare della condotta contestata. Da ciò discende l'illegittimità della sanzione con diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo trattenuto per i tre giorni di sospensione irrogati.
In ordine alla contestazione del 2.12.22, invero si imputa al lavoratore sia il mancato rispetto di standard qualitativi relativamente alla bolla di produzione n. 4780 (segnatamente i giro manica del capospalla non erano “stati stirati nel rispetto degli standard qualitativi”) sia il mancato rispetto degli standard quantitativi giornalieri assegnati al ricorrente che prevedono una produzione giornaliera di 144 capi.
Orbene, premesso che dalla istruttoria svolta nulla di puntuale è emerso al riguardo, apparendo oltremodo vaghi i testi escussi su tale circostanza, ad ogni modo quanto agli standard qualitativi non
è dato comprendere in che termini il capo in questione (bolla n. 4780) non fosse agli stessi conforme, risultando perciò assai generica la contestazione a monte (genericità nemmeno colmata in memoria). In ordine al mancato rispetto degli standard quantitativi, egualmente non è emersa prova innanzitutto dello standard giornaliero specificamente assegnato al ricorrente (ciò apparendo sufficiente a ritenere illegittima la sanzione in quanto non provata la rilevanza disciplinare della condotta contestata) e in secondo luogo nemmeno è dedotta o provata la media produttiva degli altri lavoratori con analoghe mansioni ed in riferimento al medesimo periodo, sicchè è precluso il vaglio circa la effettiva e sicura riconducibilità dell'addebitato scarso rendimento alla negligenza del lavoratore e non piuttosto a fattori ultronei anche ricollegabili alla stessa organizzazione dell'impresa.
Ne discende l'illegittimità della sanzione irrogata con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto trattenuto per i tre giorni di sospensione.
Quanto alla contestazione del 2.11.23, si imputa al ricorrente di aver investito col proprio motociclo, in data 17.10.23, all'uscita dai locali aziendali, la collega , schiacciandole il Tes_1 piede con la ruota e che “in totale pregio alle norme di correttezza, educazione e convivenza civile,
Lei non si sia scusato con la collega né abbia offerto aiuto alla stessa, ma che anzi si sia dileguato velocemente dal luogo dell'investimento.”.
Ebbene, a dispetto di quanto contestato nella missiva del 2.11.23, dall'istruttoria svolta non è emersa conferma della circostanza che il ricorrente non si sia scusato e si sia dileguato velocemente.
Segnatamente, il teste ha sul punto dichiarato: “Ricordo anche della contestazione Pt_3 dell'investimento, all'uscita dal lavoro, di una dipendente. Ricordo che quel giorno la dipendente venne nel mio ufficio segnalando che all'uscita il ricorrente con la sua moto le Testimone_1 aveva schiacciato il piede ridendole in faccia. Le dissi di segnalare la cosa all'ufficio del personale essendo necessario raccogliere anche la dichiarazione del ricorrente. So che alla fine il ricorrente ammise di averla investita ma che, appurato che non si fosse fatta nulla, se ne era andato.” Analogamente il teste ha riferito: “Anche per gli altri episodi contestati e riportati Per_2 nella lettera di contestazione, ho ricevuto le segnalazioni dal Responsabile di produzione e proceduto con le successive contestazioni. Ciò anche per l'episodio dell'investimento. In questo caso ricordo che nelle giustificazioni scritte il ricorrente ammise di averla investita e che si era scusato con la collega.”.
Dunque, entrambi i testi, che non hanno assistito direttamente all'episodio dell'investimento, hanno dichiarato che il ricorrente ammise di aver investito la collega e di essersi scusato e che, solo dopo aver appurato che stesse bene, andò via. Ad ogni modo nessun teste ha saputo o potuto confermare la circostanza che il ricorrente, dopo l'investimento, non abbia prestato aiuto e si sia dileguato, sicchè manca la prova del rilievo disciplinare della condotta così come contestata.
Ne consegue che anche in questo caso debba dichiararsi l'illegittimità della sanzione inflitta con diritto del ricorrente al rimborso di quanto trattenuto per i tre giorni di sospensione.
Le spese di lite si compensano integralmente attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda principale di impugnativa di licenziamento e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro fra le parti con effetto dalla data del licenziamento;
- accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni conservative di cui alle contestazioni del
7.10.21, 8.3.22, 2.12.22, 2.11.23 e per l'effetto condanna la società convenuta alla restituzione in favore dell'istante di quanto trattenuto per i tre giorni di sospensione irrogati in ordine alle contestazioni del 8.3.22, 2.12.22, 2.11.23 come specificato in parte motiva;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 20.11.25
IL GIUDICE
dr.ssa Fabrizia Di Palma