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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 55 di RACL dell'anno 2023, proposta da
nata a [...] il giorno 11 maggio 1954, ivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv.
Mariantonietta Piras e dall'Avv. Alessandro Doa in forza di procura generale alle liti Dr. del Persona_1
22/03/2024 Notaio in Fiumicino, Rep. n. 37875 – Racc. n. 7313, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, via P. Delitala 2
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza impugnata 1) condannare
l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di €. 3.366,41, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2) regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari”; 3) nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio, come da dichiarazione che allega”. CP_ Nell'interesse dell' appellato: Voglia la Corte “rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado;
con vittoria di spese e competenze legali come per legge”. Motivi in fatto e in diritto della decisione
con ricorso depositato il 27.06.2018 davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, ha convenuto in giudizio l' per rappresentare di essere affetta da gravi infermità e di essere stata, CP_1 CP_ perciò, riconosciuta totalmente inabile dalla Commissione medica dell di Iglesias, che aveva disposto la revisione a marzo 2015 svoltasi, su sua domanda del giugno 2015, il 10.09.2015 ed in esito alla quale era stata però riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 70%.
Ha proseguito deducendo che si era trovata perciò proprio costretta a proporre, avverso tale valutazione, ricorso ex art, 445 bis c.p.c., davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, ma che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta, il consulente officiato aveva negato la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della prestazione richiesta tanto da costringerla, a seguito di dichiarazione di dissenso, a proporre ricorso in opposizione, ai sensi del comma sesto del citato art. 445 bis c.p.c., definito con sentenza n.
17/2018, con la quale era stato accertato che, a causa del complesso di patologie da cui era affetta, era invalida civile in misura del 78%, con decorrenza dal mese di settembre 2016. CP_ La sentenza era stata notificata all il 31 gennaio 2018 ma, ha rilevato Vacca, inutilmente dal momento che l'istituto non aveva, nei 120 giorni successivi, proceduto al pagamento.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha, quindi, concluso domandando accertarsi il suo diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1.09.2016 e la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati da tale data, oltre accessori di legge fino al saldo. CP_ L' si è costituito in giudizio per rilevare che la sentenza era stata effettivamente notificata il 31.01.2018 e che il modello AP70 era stato comunicato il 27.02.2018, riconoscendo e documentando di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento dei ratei di prestazione e degli arretrati dal mese di ottobre 2018, perciò domandando dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese di lite a secondo giustizia.
*
Il Tribunale, con sentenza n. 199 pubblicata il 15.02.2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere e CP_ condannato l al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che ha liquidato in complessivi 1.865,00 €, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Più precisamente il primo giudice, dopo avere dato atto del tardivo pagamento di quanto dovuto da parte CP_ dell' perché intervenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio ed oltre la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite integralmente a carico dell'istituto, liquidando in sentenza i compensi professionali mediante utilizzo della tabella per la materia previdenziale di cui al D.M. 55/2014, con riferimento alle cause di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 €, dai quali ha escluso la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, con la motivazione che la stessa non si era svolta, rammentando che il procedimento era stato istruito esclusivamente con le produzioni documentali allegate CP_ agli scritti difensivi di costituzione delle parti e che l'esame della comparsa di costituzione dell come dei documenti ad esso allegati, rientrava nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) del citato D.M. 55 del 2014 e così pure le consultazioni con il cliente connesse a quell'esame, mentre la redazione ed il deposito della nota spese, sempre per espressa disposizione di legge e cioè della lettera d) del citato art. 4, comma quinto, doveva essere ricondotta alla fase decisionale, con la conseguenza che nessuna delle attività difensive svolta dalle parti poteva rientrare nel concetto di istruttoria, per come descritto dal menzionato art. 4, comma 5, lettera c, nel quale era anche precisato che la fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Contro la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1 CP_1
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Con la formulazione di tre motivi di appello di seguito riportati ha criticato la sentenza Parte_1 impugnata per avere il primo giudice, nello statuire sulle spese di lite, deciso in “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del regolamento del Ministero della Giustizia, approvato con decreto n. 55/2014, che determina i parametri per la liquidazione dei compensi”.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, DM 55/2014: secondo l'appellante il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in misura onnicomprensiva, unitaria, benché secondo l'invocata previsione il compenso dovesse essere liquidato per fasi, senza indicare specificamente i compensi per ciascuna delle fasi del giudizio, e non avrebbe neppure aveva considerato la nota spese presentata dalla ricorrente, della quale non aveva fatto neppure menzione, adottando un provvedimento illegittimo, lesivo anche dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore, senza neppure considerare l'incremento di cui al comma 8 dell'art. 4 citato, compiendo cioè una liquidazione in modo globale, che aveva precluso alla parte interessata il diritto di controllare il rispetto dei limiti delle tabelle e la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
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Ritiene il collegio che tale primo motivo di appello sia infondato.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale abbia liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza tenere conto della parcella depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado con le note di trattazione scritta.
Va infatti osservato che il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da 5.200,01 fino a 26.000,00 euro) applicati, l'esclusione della fase istruttoria, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna delle restanti fasi fase (€. 929,00: 2 = €. 464,5 per la fase di studio;
€. 777,00: 2 = €. 388,5 per la fase introduttiva;
€. 2.201,00:2 = €. 1.010,5 per la fase decisoria per un totale di €. 1.863,5, arrotondati in sentenza di circa una unità (1.865,00 €), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA), liquidando le spese peraltro in conformità con i parametri utilizzati dalla parte nella parcella redatta, dalla quale si era discostato solo per aver escluso la fase di trattazione e/o istruttoria come espressamente esposto in sentenza.
La differenza quindi, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 8, D.M. 55/2014 di cui si dirà in seguito, è consistita nell'avvenuta esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria, in ordine alla quale il
Tribunale ha, peraltro, articolatamente motivato la propria decisione.
Il Tribunale, quindi, non solo ha operato in conformità alle tariffe, ma anche in conformità alla parcella depositata dalla ricorrente, specificando espressamente la determinazione di non voler considerare la fase istruttoria e spiegando le ragioni di tale determinazione, offrendo perciò alla parte interessata i parametri necessari per consentirle di controllare il rispetto dei limiti delle tabelle e la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
La liquidazione in questione non risulta, quindi, sul punto censurabile.
2) Violazione del DM 55/2014, art. 4, comma 5, lettera c: secondo l'appellante il Tribunale avrebbe escluso dal computo delle spese di giudizio i compensi previsti per la fase istruttoria, asseritamente non svolta, adottando una statuizione errata ed illegittima, sia perché smentita dalle vicende processuali sia perché in contrasto con la lettera c del citato art. 4, comma 5 e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la considera una fase ineludibile, a nulla essendo servito il richiamo in tal senso contenuto nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 30.01.2023, ma neppure la dettagliata nota spese prodotta, nella quale erano state indicate tutta una serie di attività il cui svolgimento non era stato negato dal Tribunale, quali per esempio la partecipazione alle udienze, dapprima in presenza e poi nelle forme della trattazione scritta, con le relative verbalizzazioni.
Era evidente che tali attività ricadono nella fase richiesta ed il Tribunale aveva, infatti, non a caso disposto numerose udienze prima di arrivare alla decisione della causa, che non sarebbero servite se fosse stato vero che l'istruttoria era stata effettuata con le sole produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti, come ritenuto dal primo giudice.
La sentenza era errata anche nella parte in cui aveva escluso che le consultazioni con il cliente riguardassero la fase istruttoria, limitandone la rilevanza con riferimento alla sola fase introduttiva, come se in una causa durata quasi cinque anni non si fosse mai reso necessario aggiornare il cliente, anche a fronte dei numerosi rinvii di ufficio disposti dal Tribunale stesso ed in ogni caso, posto che le deduzioni a verbale erano espressamente ricomprese dal comma quinto dell'art. 4 citato, alla lett. c, nella fase istruttoria, in ogni caso doveva farsi richiamo della ineludibilità, affermata anche di recente dalla Suprema Corte, della fase cosiddetta di trattazione.
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Anche tale secondo motivo di appello è infondato
Il collegio ritiene, infatti, corretta la decisione del primo giudice di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, neppure in limiti estremamente ridotti, in quanto effettivamente non svolta, perché rispettosa dei criteri normativi, compresi quelli dettati dal DM 55 del 2014 come successivamente modificato.
Va in proposito evidenziato che il procedimento si è articolato in tre udienze, e non in cinque udienze come rilevato dall'appellante, che si sono tenute, rispettivamente, il 12 giugno 2019 in presenza delle parti, il 19 ottobre 2022 ed il 13 febbraio 2023, queste ultime due con le forme della trattazione scritta.
Nel corso della prima udienza, che si è tenuta in presenza delle parti il 12 giugno 2019, i difensori di Pt_1 si erano limitati a confermare le conclusioni e, dopo aver dato atto dell'effettivo pagamento della
[...] prestazione e degli arretrati, di cui avevano però sottolineato il tardivo pagamento perché intervenuto oltre il termine concesso dall'art. 445 bis c.p.c., avevano insistito perché, pur cessata la materia del contendere, venissero loro liquidate le spese di lite, quantificate come da parcella depositata in data 11 giugno 2019. Tale udienza era stata, peraltro, rinviata dal primo giudice per la decisione al 17 giugno 2020, ma con un precedente decreto in data 5 giugno 2020, in ragione delle misure organizzative adottate dall'ufficio in ragione della nota pandemia Covid 19, l'udienza era stata rinviata d'ufficio al 15 dicembre 2021, che non si era tenuta perché il primo giudice, con decreto adottato fuori udienza il 19.11.2021, aveva disposto un ulteriore rinvio d'ufficio al 19 ottobre 2022 che aveva motivato con l'impossibilità di decidere la causa per il carico del ruolo.
L'udienza del 19.10.2022, che si era tenuta con le forme della trattazione scritta, era stata anch'essa rinviata al
13 febbraio 2023 sempre per la decisione, in ragione del carico del ruolo, e a quella data la causa era stata decisa.
E la difesa della ricorrente, in coincidenza con le altre due udienze realmente tenutesi dopo la prima del 12 giugno 2019, cioè quelle del 19 ottobre 2022 e del 13 febbraio 2023, aveva depositato note di trattazione scritta datate 7 ottobre 2022 e 30 gennaio 2023 (queste ultime due volte nella stessa giornata), con le quali aveva brevemente ribadito di avere ricevuto il pagamento della prestazione e degli arretrati e la conseguente cessazione della materia del contendere, soffermandosi invece sulla liquidazione delle spese di lite con riferimento a quanto indicato in dettaglio nella nota spese e domandando anche la liquidazione della fase istruttoria e l'aumento di cui al citato comma 8 dell'art. 4, concentrando quindi le proprie conclusioni sulla quantificazione dei compensi.
Si tratta con tutta evidenza di note con le quali la difesa ricorrente si era limitata a precisare le proprie conclusioni, senza sostanzialmente compiere alcuna delle attività ricomprese dal DM 55 del 2014 nella fase di trattazione e/o istruttoria, ovvero svolte in funzione dell'istruttoria e/o della trattazione della causa, che correttamente, quindi, non è stata inclusa nella liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale, visto che il procedimento di primo grado si è risolto in tre udienze, di cui una rinviata per discussione e una rinviata per il carico del ruolo, mentre nella terza la causa era stata tenuta a decisione, come sopra evidenziato, in esito alle quali quindi il giudice ha pronunciato la sentenza appellata ed in vista della quale la parte ricorrente, come dimostrano i verbali/note sopra riportati, si era limitata a confermare sinteticamente quanto allegato dall' CP_1 nella memoria difensiva di costituzione ovvero l'avvenuto pagamento in corso di causa della prestazione e degli arretrati e a precisare le proprie conclusioni, depositando la nota spese.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività che il DM 55/14 ricomprende nella fase in discussione, neppure in termini di trattazione (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello), è stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, che si è limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell' e la documentazione al medesimo allegata (attività CP_1 ricompresa dall'art. 4, c. 5, lett. b) del DM citato nella fase introduttiva), per confermarne i contenuti e a svolgere le restanti attività sopra indicate (precisazione delle conclusioni e deposito nota spese), entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del DM 55/14 nella fase decisionale, che comprende inoltre l'esame del provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta la trattazione scritta delle due udienze fissate in vista della decisione con tale forma tenutesi, non pronunciato nel corso dell'istruzione, né finalizzato alla medesima, ma anche l'esame del verbale dell'unica udienza che si è tenuta in presenza e delle note scritte depositate in vista delle altre due udienze, nelle quali il primo giudice si è limitato a disporre un rinvio per il carico del ruolo e ha poi dato atto della pronuncia della sentenza, con l'evidente fine di garantire la continuità degli eventi nel registro telematico.
La sentenza è quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c, ultimo capoverso del DM
55/2014, come successivamente modificato, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del 6.07.2022).
E se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
E tanto ciò è vero che, per esempio, nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità con l'ordinanza n.
8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero “nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso di Pt_1
Né può concordarsi con l'appellante quando sostiene che sarebbero rilevanti in proposito le consultazioni con il cliente, da ricondursi alla fase di trattazione e/o istruttoria, a fronte dei rinvii d'ufficio disposti dal Tribunale stesso, trattandosi di atti giustamente riferiti in sentenza o alla fase introduttiva del giudizio o alla fase decisionale, non essendo affatto dimostrato che le stesse si siano svolte, come richiesto dalla previsione invocata in occasione ed in funzione dell'istruttoria.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, proprio in applicazione di tali principi, seppure in quelle fattispecie declinati con riferimento al giudizio di appello, ha escluso che nel caso di specie vi sia stata una effettiva fase di trattazione, ovvero un'attività difensiva finalizzata all'istruttoria, idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale. Nè conferente in proposito risulta l'ordinanza della Suprema Corte n. 16748 del 2023, invocata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositata in questo procedimento in data 22 maggio 2025, di cui ha Pt_1 isolato un principio, e cioè che l'attività difensiva svolta, anche in termini di presenza formale in udienza, ed anche costituita dal riportarsi agli atti difensivi, quando effettivamente svolta, deve essere retribuita, se si considera la ben diversa fattispecie concreta esaminata dalla Suprema Corte, che aveva ad oggetto la difesa svolta da un difensore, nominato per evitare che un altro difensore, parte resistente nel procedimento personalmente, comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto e di cui aveva assunto le scelte processuali, nella quale Il giudice di merito aveva escluso del tutto il diritto al compenso per il difensore che aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia dal predetto collega, benché ne fossero stati accertati la formale partecipazione a tre udienze ed il conseguente esercizio di attività difensiva effettiva.
Si tratta di fattispecie del tutto differente rispetto a quella qui esaminata, nella quale il primo giudice non ha affatto negato ai difensori di un compenso per l'attività difensiva realmente esercitata, ma lo ha Parte_1 ricondotto alla fase introduttiva e decisoria, con articolata motivazione, che il collegio ritiene pienamente rispettosa dei principi che governano la materia e delle previsioni del DM 55 del 2014 con le successive modifiche.
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i compensi di un terzo per manifesta fondatezza della domanda: secondo l'appellante il primo giudice, benché la parte ricorrente lo avesse richiesto con le note di trattazione scritta del 30 gennaio 2023, non solo non avrebbe fatto applicazione dell'aumento previsto dal comma 8 dell'art. 4 citato, in questo caso ampiamente giustificato dalla palese fondatezza della domanda attorea CP_ dimostrata dalla richiesta dell' di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma non avrebbe neppure deciso sulla questione, quantomeno per rigettarla, tacendo invece sull'argomento.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza quanto alla illegittima statuizione sulle spese, con conseguente ricalcolo delle stesse tenendo conto del valore della causa calcolato secondo il criterio di cui all'art. 13 c.p.c.
(5.200,01 e 26.000 €), con compensi minimi pari a 3.366,41 €, considerando i valori minimi previsti per le quattro fasi del giudizio e l'incremento di cui al comma 8 dell'art. 4 citato, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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Neppure tale censura coglie nel segno.
Non ricorrono, infatti, nel caso di specie i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate” richiesto dall'appellante, dal momento che il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone da un lato che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l' nel caso di specie dato che, costituendosi nel CP_1 primo grado del giudizio, aveva riconosciuto il ritardo accumulato nella liquidazione della prestazione e degli arretrati dovuti, dando atto del pagamento intervenuto con la rata di ottobre 2018 e dall'altro, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere
161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ) e cioè nei casi CP_2 in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore si è limitato a dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione richiesta, CP_ ammesso dall' fin dal principio.
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In conclusione, poiché la liquidazione operata dal Tribunale - che è perfettamente conforme ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 nello scaglione di valore da 5200,01 € a 26.000,00 € della tabella relativa alle cause in materia di previdenza per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed è motivata in tal senso - risulta del tutto rispettosa dei criteri normativi e comunque in parte conforme alla nota spese già depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale il primo giudice si è discostato correttamente escludendo la liquidazione della fase di trattazione e/o istruttoria, perché effettivamente non svoltasi, ed anche l'aumento di cui al comma ottavo dell'art. 4, che non spetta per le ragioni sopra evidenziate, l'appello proposto deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte appellante comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma
1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto in data 28 febbraio 2023 da nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in data 15/02/2023, n. 199/2023 che, per l'effetto, conferma;
nulla dispone sulle spese.
Da atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002
n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 7 agosto 2025
La Presidente
Maria Luisa Scarpa