Decreto cautelare 19 giugno 2023
Ordinanza collegiale 20 luglio 2023
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2023
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/02/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00824/2025REG.PROV.COLL.
N. 02565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2024, proposto da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OV CH, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo, Corrado CH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03859/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OV CH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale, quanto al passaggio in decisione;
FATTO e DIRITTO
1.Con D.M. n. 5115/170/bis del 17 marzo 2023, Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale bandiva un concorso pubblico a 50 posti di Segretario di Legazione in prova.
La candidata OV CH presentava domanda di partecipazione al concorso in data 11 maggio 2023.
In data 8 giugno 2023 si svolgeva la prova attitudinale, alla quale partecipava la dott.ssa CH, che, conseguendo un punteggio di 39/60, inferiore al punteggio minimo richiesto (40/60), ai sensi dell’art. 7, co. 3, del bando, per il superamento della prova, non risultava ammessa alle successive prove scritte d’esame.
In data 16 giugno 2023, la dott.ssa CH impugnava l’esclusione dalla procedura concorsuale, chiedendo di essere ammessa alla sessione delle prove scritte prevista per i giorni 3-7 luglio 2023, contestando il giudizio di insufficienza della sua prova attitudinale, in particolare, lamentando un asserito errore della Commissione esaminatrice, che avrebbe infondatamente ritenuto non corretta la risposta data dalla ricorrente alla domanda n. 49 del questionario 2, versione di stampa B.
2. In data 31 ottobre 2023, il T.a.r Lazio emetteva l’ordinanza cautelare n. 7267/2023, con la quale sospendeva il provvedimento impugnato ed ammetteva con riserva la ricorrente “alle successive prove di esame della procedura concorsuale per cui è causa”.
Il Ministero impugnava, sul piano cautelare, tale ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando l’insussistenza del fumus, nonché l’assenza del periculum, stante la conclusione delle prove scritte, evento sotteso alle esigenze cautelari di controparte.
3. Nelle more della definizione del giudizio cautelare, si svolgevano le prove orali e, in data 6 dicembre 2023, veniva approvata la graduatoria finale di merito dei 48 candidati risultati vincitori della procedura concorsuale in esame, graduatoria che la ricorrente provvedeva ad impugnare con ricorso per motivi aggiunti in data 14 dicembre 2023.
4. In data 12 dicembre 2023, questa Sezione, con l’ordinanza n. 4985/2023, riteneva “condivisibile il percorso argomentativo che ha portato il T.A.R. ad accogliere la domanda cautelare” e, su tali basi, respingeva l’appello proposto dall’Amministrazione avverso l’ordinanza cautelare n. 7267/2023.
5. In data 26 febbraio 2024, i 48 candidati risultati vincitori prendevano servizio presso il Ministero degli Esteri con il grado di Segretario di Legazione in prova nella carriera diplomatica.
6. In data 27 febbraio 2024, il T.a.r, con sentenza n. 3859/2024, accoglieva il ricorso, annullando “il provvedimento impugnato, con il quale la prova attitudinale sostenuta dalla ricorrente è stata dichiarata insufficiente” e accertando “il suo diritto allo svolgimento di una prova scritta suppletiva nella procedura di gara in discorso […]”.
7. In data 22 marzo 2024 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova procedura concorsuale per 50 posti di Segretario di Legazione in Prova, bandita con D.M. n. 5115/138/bis dell’8 marzo 2024.
La dott.ssa CH presentava la propria domanda di partecipazione al concorso in data 24 aprile 2024.
8. Il Ministero appellava la sentenza del T.a.r Lazio n. 3859/2024 dinanzi a questa Sezione.
In particolare, con un primo mezzo di gravame il Ministero lamentava l’erroneità della sentenza impugnata per eccesso di potere giurisdizionale.
Ad avviso del Ministero appellante, il T.a.r. si sarebbe inammissibilmente sostituito all’Amministrazione, giungendo a valutare nel merito la correttezza dei quesiti sottoposti ai candidati.
Con un secondo mezzo di gravame il Ministero appellante deduceva l’erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, nella parte in cui, ritenendo illegittima la predisposizione e formulazione del quesito n. 49, avrebbe acriticamente aderito alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente in primo grado.
Con un terzo mezzo di gravame il Ministero appellante lamentava l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14, del d.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 30 e 34, c.p.a., oltre che dell’art. 97 della Costituzione, posta l’oggettiva impossibilità per l’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione impugnata, stante l’impossibilità di poter garantire il requisito dell’anonimato in relazione all’espletamento, da parte della dott.ssa CH, delle ulteriori prove concorsuali.
9. Si è costituita nel giudizio di appello la dott.ssa CH, chiedendo di dichiarare l’infondatezza del gravame.
10. All’esito della camera di consiglio del 18 aprile 2024, la Sezione ha emesso l’ordinanza 19 aprile 2024, n. 1500, con la quale, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata dal Ministero appellante, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando, in particolare, che “le argomentazioni addotte dal Ministero appellante a sostegno dell’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, con particolare riferimento alle concrete modalità esecutive della sentenza impugnata, meritano di essere in parte accolte, limitatamente alla possibilità, […], di consentire al Ministero di far partecipare la parte appellata all’imminente nuova procedura concorsuale relativa all’assunzione di 50 Segretari di Legazione in prova, autorizzata con D.P.C.M. 11 maggio 2023, senza la necessità di sottoporsi alla prova selettiva, e fermo restando l’impegno, da parte del Ministero, di disporre, in caso di superamento delle ulteriori prove scritte o orali, la retrodatazione degli effetti dell’eventuale Decreto di nomina a Segretario di Legazione in prova alla data di adozione degli atti di nomina di cui alla procedura concorsuale bandita con D.M. n. 5115/170/bis del 17 marzo 2023(c.d. provvedimento emanato “ora per allora”)”.
11. Con nota prot. n. 60995, del 13 magio 2024, il Ministero ha provveduto, dunque, ad ammettere direttamente alle prove scritte della procedura concorsuale bandita con D.M. n. 5115/138/bis dell’8 marzo 2024, in conformità alla richiamata ordinanza cautelare n. 1500/2024 di questa Sezione.
11.1. Con nota prot. n. 144129, del 30 settembre 2024, il Ministero ha comunicato l’esito delle prove scritte sostenute dalla dott.ssa CH, in particolare rilevando che quest’ultima ha conseguito un voto insufficiente in storia, inglese ed economia, ottenendo una media pari a 57,6/100, ragione per la quale non è stata ammessa alla successiva prova d’esame orale, in conformità a quanto previsto all’art 9, co. 4, del bando di concorso.
12. All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Alla luce di quanto in precedenza esposto, il Collegio ritiene che il ricorso di primo grado sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il Ministero, con nota prot. n. 60995, del 13 maggio 2024, ha provveduto ad ammettere la ricorrente direttamente alle prove scritte della procedura concorsuale bandita con d.m. n. 515/138/bis dell’8 marzo 2024, in conformità con le statuizioni cautelari recate dalla richiamata ordinanza di questa Sezione n. 1500/2024.
In esecuzione dell’ordinanza n. 1500/2024, come rilevato sopra, l’odierna appellata ha partecipato direttamente alle prove scritte della procedura concorsuale bandita con D.M. n. 5115/138/bis dell’8.03.2024, tenutesi nei giorni 24- 28 giugno 2024, senza prendere parte alla prova attitudinale.
Sulla base della partecipazione alle prove scritte del concorso bandito con D.M. n. 5115/138/bis, e del mancato superamento delle stesse, è sopravvenuta la carenza assoluta di interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento in appello e, prima ancora, al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, posto che alcuna utilità la dottoressa CH potrebbe conseguire dalla conferma della sentenza di primo grado, la quale ha riconosciuto in favore della ricorrente proprio la possibilità di partecipazione alla prove scritte del concorso per Segretario di Legazione in prova.
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione ( ex multis Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone, infatti, che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha, in più occasioni, avuto modo di affermare che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse «risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Alla luce delle ragioni che precedono occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso di primo grado e, conseguentemente, annullare senza rinvio la sentenza appellata.
La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, conseguentemente, annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO