TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3918/2024 R.G., promossa da: nata il [...] a [...], c.f Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PALADINA ANGELA, giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dott. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento prestazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/12/2024, esponeva che, con Parte_1
decreto di omologa del Tribunale di Patti del 22.08.24, reso nel giudizio portante n. 3820/23, gli veniva riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.05.2023.
Lamentava che l' , nonostante il decorso di 120 giorni dalla rituale notifica del decreto di CP_1
omologa, effettuata in data 23.08.2024 e la regolare trasmissione del modello AP70, debitamente compilato, l' non avesse provveduto al pagamento degli arretrati. CP_1
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere in pagamento l'indennità di accompagnamento riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver posto in pagamento la prestazione in data CP_1
20.01.2025 chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per CP_1
la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta CP_1
già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 26/12/2024.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento gli arretrati, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1
come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del CP_1
ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 26/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 26/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena