Ordinanza cautelare 22 giugno 2023
Sentenza 13 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01032/2025REG.PROV.COLL.
N. 07093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7093 del 2024, proposto da
Azzurra s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carpi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 145/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che l'avv. Cino Benelli ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Azzurra s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 45334/2020, datata 20 agosto 2020, con cui il Sindaco di Carpi ha limitato, ai sensi dell’art. 50 comma 7, del T.U.E.L., gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, per tutti i giorni, compresi i festivi.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 1030/21, resa nel diverso ricorso n. 299/21 R.G, il TAR Emilia Romagna ha annullato l’ordinanza impugnata in questa sede.
Con distinta sentenza n. 145/24 il TAR Emilia Romagna, preso atto del sopravvenuto annullamento in altra sede giurisdizionale (sent. n. 1030/21 cit, resa all’esito del ricorso n. 299/21 R.G.) dell’ordinanza oggetto dell’odierno gravame, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio.
Avverso tale pronuncia giudiziale la società Azzurra s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost. Violazione dell’art. 73 c.p.a. Violazione dell’art. 105 c.p.a; 2) violazione degli artt. 34 e 35 c.p.c; violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 ss. c.p.c; errata valutazione delle risultanze processuali.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’impugnata sentenza. In subordine, ha chiesto la condanna del Comune di Carpi al pagamento delle spese del doppio grado di lite.
Il Comune di Carpi non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 30.1.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo e con parte del secondo motivo di gravame, l’appellante deduce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a, per avere il giudice di prime cure dichiarato l’improcedibilità del ricorso in assenza del rilievo d’ufficio previsto dall’art. 73 co. 3 c.p.a, e nonostante l’intenzione della società di promuovere futura azione risarcitoria nei confronti del Comune di Carpi.
Le censure sono attinte da un duplice motivo di infondatezza.
2.1. In primo luogo, questa Sezione ha già chiarito che: “ È noto come l'art. 73, comma 3, D.lgs. n. 104 del 2010 faccia obbligo al giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, di indicarla alle parti in udienza, dandone atto a verbale, oppure, qualora la questione emerga dopo il passaggio in decisione, di riservare la decisione e fissare termine alle parti non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, onde consentire alle medesime d'interloquire sulla medesima. La disposizione è ispirata alla più ampia, effettiva e penetrante tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, e in funzione della sua formulazione è idonea a ricomprendere tutte le questioni rilevabili d'ufficio, e in concreto rilevate, sulle quali non si sia sviluppato il contraddittorio processuale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 12 maggio 2014, n. 2420; conformi, tra le altre, Sez. V, Sentenza, 4 maggio 2016, n. 1755 e Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3124).
Va tuttavia rilevato che l'avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent., 4 aprile 2023, n. 3447) ” (C.d.S, V, 15.12.2023, n. 10863).
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che nel giudizio di primo grado le parti non sono comparse in udienza, avendo depositato in data 16.2.2024 “ istanza di decisione sugli scritti ”.
Ne consegue che non occorreva dare avviso ex art. 73 co. 3 c.p.a, non essendovi alcun contraddittorio da stimolare sulla questione rilevata d’ufficio.
2.3. In secondo luogo, e ad abundantiam , rileva il Collegio che con memoria di replica depositata in data 31.1.2024 il Comune di Carpi ha fatto discendere dall’intervenuto annullamento dell’ordinanza impugnata (sentenza TAR Emilia Romagna n. 1030/21), la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che il contraddittorio era stato stimolato direttamente dal Comune di Carpi, e per tali ragioni non andava nuovamente sollecitato d’ufficio ex art. 73 co. 3 c.p.a.
2.4. A tale conclusione non è d’ostacolo la circostanza che l’impugnata sentenza abbia dichiarato l’improcedibilità del giudizio in luogo della cessazione della materia del contendere, trattandosi di aspetto che attiene alla qualificazione giuridica della pronuncia, in presenza della situazione fattuale (intervenuto annullamento dell’ordinanza impugnata) rappresentata tuttavia già nel giudizio di primo grado, e di cui l’odierna appellante era dunque a conoscenza.
2.5. Alla stessa stregua, non costituiva ostacolo alla pronuncia giudiziale la presentazione di azione risarcitoria da parte dell’appellante nel diverso giudizio n. 552/22 R.G, trattandosi di questione non rappresentata dall’odierna appellante nel giudizio conclusosi con l’impugnata pronuncia giudiziale, e di cui il giudice non poteva dunque tenerne conto.
2.6. Per tali ragioni, il primo motivo di appello è infondato, e va dunque rigettato.
3. Con parte del secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’avvenuta compensazione delle spese di lite disposta da parte del giudice di prime cure, in luogo della condanna alla rifusione da parte del Comune di Carpi, soccombente virtuale in giudizio.
Il motivo è infondato.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo), come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia, C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
3.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi sopra esemplificativamente rappresentate.
Per tali ragioni, la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato in maniera non irragionevole.
4. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Nulla va dichiarato quanto alle spese dell’odierno giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO