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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 937/2024 R.G., avente ad oggetto:
“Somministrazione”
promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Piazza Pietro Toselli n. 1, rappresentato e difeso Pt_1
dall'Avv. Antonio Davì (C.F. , giusta procura alle liti in atti;
C.F._1
Appellante – Appellato incidentale nei confronti di
(P. IVA: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Monica Fazio, (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
1 Appellata – Appellante incidentale
All'esito dell'udienza di discussione orale del 9 settembre 2025 sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127 – ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 176/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024, il Tribunale di
Siracusa (nel giudizio iscritto al n. 1286/2019 R.G.), rigettava l'opposizione spiegata dal e, attesi i pagamenti parziali effettuati dal Parte_1 Parte_1
revocava il D.I. opposto n. 2257/2018, emesso dal Tribunale di Siracusa in
[...]
data 4 dicembre 2018; condannava, altresì, il al pagamento, in Parte_1
favore della della somma di € 203.874,88, oltre Controparte_1
agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché al pagamento della ulteriore somma di €
6.502,13 a titolo di interessi legali, oltre gli ulteriori interessi legali dal dì della domanda all'effettivo pagamento;
condannava, infine, il Comune opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite Controparte_1
liquidate in € 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché, nel merito, la riforma della sentenza sulla scorta di otto motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 novembre 2024 si è costituita la hiedendo il rigetto dell'appello perché ritenuto Controparte_1
2 infondato sia in fatto che in diritto nonché l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi.
Denegata la chiesta sospensiva, all'esito della udienza di discussione del 9 settembre 2025, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, secondo e terzo motivo dell'appello proposto dal che, Pt_1
per la loro connessione logico – giuridica, meritano di essere trattati congiuntamente,
l'odierno appellante lamenta la “violazione dell'art. 9, Allegato E della Legge n. 20 marzo 1865 n. 2248 e dell'art. 70 del R.D. del 18 novembre 1923”, nonché la conseguente violazione delle suddette norme nella parte in cui il Tribunale le ha ritenute inapplicabili agli Enti Locali e, infine, “l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1559 c.c.”.
L'appellante chiede quindi dichiararsi la carenza della capacità di agire in capo Contr alla nei confronti del per mancanza di una valida cessione del credito. Pt_1
I superiori motivi di appello sono infondati.
Invero, sul tema, deve in linea generale osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e s.s. del c.c.
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica
3 amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti, ai sensi dell'art. 9, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente il legislatore nell'ambito della normativa di cui al R.D. n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge n. 2248/1865: l'art. 70 del predetto R.D., infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
In base al dato testuale dell'articolo sopracitato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c.
In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 981 del 2002), che ha affermato che “il divieto di cessione senza
l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in
4 deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, R.D. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica”.
È opportuno, al riguardo, evidenziare che l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della Legge
n. 2248 del 1865, che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'art. 70 R.D. n.
2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della P.A. e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'art. 69 del R.D. in relazione alla forma del contratto.
Sul tema si è, invero, chiarito che “il divieto di cui all'art. 9 della Legge n.
2248 del 20 marzo 1865, All. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'Ente pubblico” (v. tra le altre, Cass. Civ. Sez. III n. 268/2006 e Cass. Sez. I n. 2209/2007).
5 Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori a un anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (Cass. Civ. n. 1442/2015; Cass. Civ. n. 11918/2002; Cass. Civ. n.
6209/1999).
Ne consegue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche a diversi anni prima, atteso che ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'imissione dell'energia nella disponibilità del cliente.
Del resto, una differente interpretazione delle norme in questione non sarebbe rispettosa della ratio sottesa al dato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto ancora in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che, peraltro, e con ogni evidenzia, appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo dei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate.
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative di cose, id est di contratti di somministrazione in essere tra società fornitrice ed amministrazione comunale, il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865, Allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo le singole fatture la
6 traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente, secondo la cennata impostazione.
Alla luce di tali principi, dovendosi applicare al caso di specie la disciplina generale prevista dagli artt. 1260 e s.s. del c.c., non possono che ritenersi legittime ed efficaci nei confronti del appellato (debitore ceduto) le cessioni -effettuate Pt_1
da e da in favore di Controparte_3 CP_4 Controparte_1
dei crediti per forniture di energia elettrica, portati da fatture scadute e
[...]
risalenti nel tempo, poiché ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo, la singola fattura, la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente (cfr. Cass. n. 1700/2020 del 7 luglio 2020).
Con il quarto motivo di appello l'odierno appellante principale ha dedotto
“l'illegittimità della sentenza per violazione delle norme previste dagli artt. 16 e 17 del Regio Decreto del 18 novembre 1923 n. 2440”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto la validità del rapporto contrattuale tra le parti originarie tanto da condannare l al pagamento delle fatture che discenderebbero dalla CP_5
esistenza dei presunti contratti di somministrazione i quali, in mancanza di forma scritta, devono essere ritenuti invalidi.
Anche il superiore motivo di appello è infondato.
Invero, la somministrazione di energia elettrica è stata attivata ed eseguita, nel caso di specie, nell'ambito del servizio di salvaguardia, previsto per legge in favore di soggetti di particolari dimensioni che non possono rimanere senza la fornitura della stessa energia.
Più nel dettaglio, il c.d. “servizio di salvaguardia” è stato istituito dall'art. 1, comma 4 del D.L. n. 7372007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2007, per tutti gli utenti (Enti pubblici e imprese) che non hanno effettuato la scelta (o sono 7 rimasti privi) di un fornitore sul mercato libero di energia e che siano intestatari di almeno un sito in media o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero, siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro.
Pertanto, l'erogazione del servizio di salvaguardia si perfeziona ope legis e non con la sottoscrizione di un contratto, il quale può anche non essere stato generato e sottoscritto dalle parti, pur restando per il fruitore finale la possibilità di rivolgersi, in qualsiasi momento, ad altro venditore sul libero mercato.
Nel caso di specie, la risulta essere Controparte_1
titolare, in seguito a regolare atto di cessione, di crediti derivanti da fornitura di energia elettrica eseguiti in favore del da due società fornitrici, Parte_1
d Parte_2 Controparte_3
Per quanto riguarda i crediti derivanti dalla fornitura eseguita dalla
[...]
a precisato che, a seguito delle procedure concorsuali ex art. 1, comma Parte_2
4 del D.L. n. 73/2007, sono state individuate sia la è stata Parte_2
individuata quale esercente il servizio di salvaguardia nell'area territoriale della
Sicilia, ove ha sede il Comune sia le condizioni contrattuali di tale Parte_1
servizio per il periodo 2017 – 2018, come, peraltro, indicato nelle fatture azionate, le quali riportano analiticamente i dati identificativi dell'intestatario del contratto, il sito di prelievo e/o di fornitura, il periodo a cui la fatturazione e i consumi si riferiscono.
Stesso discorso può applicarsi in riferimento alle fatture relative al servizio di fornitura di energia elettrica eseguito dalla società anch'esse Controparte_3
analiticamente riportanti tutti i dati identificativi del rapporto sottostante, laddove la cessionaria ha prodotto in giudizio non solo le fatture derivanti dal servizio di fornitura, bensì anche i contratti a cui le stesse afferiscono.
Tali contratti, debitamente sottoscritti dal funzionario comunale munito di delega, riportano chiaramente nell'intestazione di ogni foglio la precisazione che si
8 trattava di contratti soggiacenti al regime di salvaguardia;
in ogni caso ne va ribadita la validità in quanto rivestono forma scritta e, benchè non risultino sottoscritti dalla società fornitrice, come eccepito dall'appellante, la produzione in giudizio ad opera della cessionaria costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (tra le tante, Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n. 2826; Cass.
22/01/2018, n. 1525).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve, pertanto, ritenersi essere stato assolto l'onere della prova gravante sul preteso creditore, a norma dell'art. 2697 c.c. che pone appunto a carico di colui che agisce in giudizio l'onere di provare il fatto costitutivo dell'asserito credito, ossia la fonte negoziale o legale del preteso diritto e la scadenza del relativo termine (Cass. Civ. Sez. II del 4 gennaio 2022 n. 127; Cass.
Civ. Sez. II Ord. n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass. Civ. Sez. II sent. n. 13240 del 16 maggio 2019).
Con il quinto motivo di appello l'odierno appellante deduce la “nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché l'illegittimità della sentenza per violazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 163 del 2006, dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e dall'art.
191, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000”.
Nello specifico, il appellante rileva l'erroneità delle statuizioni con cui Pt_1
il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione ritenendo la validità dei pretesi contratti di fornitura o somministrazione, pur in assenza di una procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente e in mancanza della copertura finanziaria.
Tale motivo di appello è infondato.
Sono invero inammissibili in questa sede di giurisdizione ordinaria tutti i profili che attengono a eventuali vizi della fase amministrativa della scelta del contraente. Si tratta di questioni che rientrano nella cognizione del giudice
9 amministrativo (titolare della relativa giurisdizione) in quanto concernenti profili relativi all'attività provvedimentale della P.A. (potendo, in ipotesi, il G.A. annullare la procedura di scelta e dichiarare l'inefficacia del contratto privatistico stipulato in esito alla procedura poi risultata viziata).
Inoltre, per quanto riguarda l'impegno finanziario, non può sottacersi che, a fronte della disciplina generale prevista dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
2000, che esclude l'efficacia vincolante dei contratti stipulati con l'ente pubblico in assenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, l'ordinamento contabile conosce altresì ipotesi specifiche nelle quali è ammessa, formalmente, a prescindere dall'atto di impegno, la costituzione di un vincolo di indisponibilità sulle risorse di bilancio, vincolo che si determina automaticamente a carico degli stanziamenti di competenza e nei limiti di questi, fin dalla fase previsionale.
Questo regime semplificato è contemplato dall'articolo 183, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 per le spese obbligatorie e ripetitive, la cui entità sia predefinita contrattualmente con riguardo a ciascun esercizio finanziario interessato alla relativa esecuzione.
L'impegno automatico, infatti, ricorre nelle ipotesi, come quella in esame, di spese dovute in base a “contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo sia definito contrattualmente” (cfr. Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo del Lazio - parere N. 8/2018).
Con il sesto e settimo motivo di appello che, per la loro connessione logico – giuridica vanno trattati congiuntamente, il deduce la violazione Parte_1
dell'art. 2697 c.c., nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione delle prove raccolte in giudizio sia in ordine alla esistenza del presunto credito, sia in ordine al riconoscimento della relativa titolarità attiva in capo alla cessionaria.
10 Nello specifico, lo stesso intende censurare la sentenza di primo grado “nel capo in cui il primo giudice ha riconosciuto la società cessionaria creditrice del in violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova che, in Parte_1
virtù dell'opposizione a decreto ingiuntivo, gravava sulla parte opposta”.
Anche i superiori motivi di appello sono infondati.
È noto che con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza quello secondo cui, a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi esposti nelle bollette/fatture e loro della conformità ai consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697
c.c. e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta/fattura è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente, e che, nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta/fattura e quanto emerge dal contatore.
È stato, altresì, evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i consumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzionamento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato
11 fornito e quello trascritto nella bolletta/fattura (v. ex multis, Cass. civ. sent. n. 7045 del 2018; Cass. civ. sent. n. 23699 del 2016; Cass. civ. sent. n. 10313 del 2004).
Tornando al caso che ci occupa, l'odierna appellata ha analiticamente prodotto fin dal giudizio di primo grado i contratti di fornitura stipulati con la società
[...]
corredati dalle rispettive fatture, nonché le fatture relative alla CP_3
fornitura eseguita dalla società Parte_2
Tuttavia, a fronte di tale copiosa produzione documentale, il Parte_1
nulla ha specificamente dedotto, né ha provato in merito all'incongruità
[...]
degli importi fatturati o al malfunzionamento della macchina di misurazione dei consumi, limitandosi più che altro, sia in sede di opposizione a sia nel presente Pt_1
giudizio di appello, alla riproposizione di una generica contestazione della pretesa creditoria avanzata dalla cessionaria.
Analogamente generica deve considerarsi la contestazione in merito all'errata quantificazione della pretesa creditoria vantata dall'odierna appellata.
Infatti, a fronte di un credito pari a € 465.276,33 (maturato in forza delle fatture emesse da e , vi è prova in giudizio solo di Controparte_3 Parte_2
una parziale estinzione dello stesso, di cui la stessa appellata ha dato atto, riducendo l'importo richiesto alla misura di € 203.874,88 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze al soddisfo e alla somma di € 6.502,13 a titolo di NDI, nonché ulteriori interessi legali da dì della domanda all'effettivo pagamento, per un totale di € 210.377,01.
Parte appellata, tuttavia, non ha offerto nel presente giudizio, né nel grado precedente, alcuna prova in merito all'eventuale estinzione del debito relativo a tale residua somma, né ha dimostrato l'inesistenza o invalidità del rapporto sottostante.
In questo come in casi analoghi, ne discende che, alla luce delle allegazioni della non specificamente contestate Controparte_1
dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., deve reputarsi pacifico in 12 causa il quantum preteso dall'opposta cessionaria, avendo parte appellata provato la sussistenza non solo del titolo posto alla base dei crediti dedotti con la domanda monitoria, ma anche della titolarità dei relativi crediti per effetto della cessione, e ciò mediante la produzione di: a) copie della scritture private di cessione stipulate da e da tra il 2015 e il 2017 a firma dei notai Controparte_3 Parte_2
e b) ricevute di notifica della cessione al debitore Persona_1 Persona_2
ceduto c) scansioni digitali delle fatture prodotte da Parte_1 [...]
e copie digitali delle fatture elettroniche emesse da CP_3 Parte_2
d) esiti della procedura concorsuale esperita dalla per la
[...] Parte_2
fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.
Infondata è, infine, la contestazione relativa all'errata applicazione agli importi portati dalle fatture/bollette di fornitura di energia elettrica dell'aliquota IVA del
22%, rispetto alla minore aliquota del 10%.
Invero, l'invocato regime agevolato IVA al 10% è applicabile, tra l'altro, solo ai contratti di servizio di energia ad uso abitativo. Sul punto, la Circolare ministeriale n. 273 del 23 novembre 1998, concernente chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ai contratti di somministrazione di energia elettrica ha precisato che
“l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari…”.
Secondo quanto stabilito dai n.n. 103, 122 e 127 – bis della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “l'uso domestico” si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore – energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese e per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.
13 Sulla base di quanto anzidetto, è vero, come ha sostenuto l'odierno appellante, che la Circolare del 07/04/1999 n. 82 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici
Serv. III ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota agevolata al 10% negli impieghi diretti a soddisfare i fabbisogni di ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, ecc. che ospitano collettività, ravvisandone “l'uso domestico” dei prodotti in esame da parte degli enti gestori (sempreché questi ultimi nell'ambito di tali strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972), ma vengono esclusi espressamente tutti quei casi in cui
“i cennati prodotti vengano utilizzati promiscuamente anche in strutture non residenziali.
Così come anche la predetta Circolare espressamente esclude l'uso domestico
“nelle somministrazioni predette, dirette a soddisfare i bisogni di ambienti destinati ad uffici, sia pubblici che privati, essendo tali strutture prive del requisito della residenzialità”.
Ebbene, nel caso in esame il non ha dimostrato, né ha del resto Pt_1
specificamente dedotto, l'effettiva destinazione dell'energia elettrica erogatagli e la conseguente ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'IVA agevolata.
Con l'ottavo ed ultimo motivo di appello, il deduce la Parte_1
“violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c.”, nonché la violazione del principio di correttezza e buona fede e la violazione del principio del giusto processo.
Nello specifico, l'odierno appellante intende impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo decidente non ha esaminato e, di conseguenza, non ha riconosciuto come fondata l'eccezione di improponibilità e di improcedibilità della domanda avanzata dalla controparte, e produttiva di un indebito frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali.
Il superiore motivo di appello è infondato.
14 Da un punto di vista generale, la figura del c.d. frazionamento del credito può essere sinteticamente definita come la fattispecie in cui, a fronte di “un unico rapporto obbligatorio”, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui
è titolare.
Tale figura, come rilevato in dottrina, può manifestarsi in una duplice forma. In un primo senso, le iniziative creditorie possono dar luogo alla c.d. parcellizzazione contestuale, la quale si verifica allorché il creditore introduca nello stesso momento molteplici iniziative in giudizio relative al medesimo rapporto di debito/credito; in un secondo senso, si parla di parcellizzazione sequenziale, qualora le suddette iniziative siano proposte in tempi successivi.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierna appellata, ha incoato altri due differenti giudizi presso il Tribunale di Siracusa -iscritti ai N.R.G. 1877/2020 e
N.R.G. 3973/2020- aventi ad oggetto crediti caratterizzati da diversità di importi, recati da fatture emesse a fronte di differenti contratti di fornitura e in forza di differenti scritture private di cessione del credito autenticate da notaio e debitamente notificate al cedente
Alla luce di quanto sopra, dunque, ravvisandosi l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori, ognuno caratterizzato da una diversa fonte negoziale e/o legale, non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento, a carico dell'odierna appellata, di un indebito frazionamento del credito.
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Esaurito l'esame dell'appello principale e passando, invece, alle richieste avanzate dalla in seno al proprio appello incidentale, si rileva preliminarmente CP_1
che i primi due motivi, attesa la loro natura condizionata, risultano assorbiti dal rigetto dell'appello principale spiegato dal Parte_1
15 Infine, con il terzo motivo di appello incidentale l'odierna creditrice deduce il mancato riconoscimento, in suo favore, degli interessi di mora sulle somme medio tempore corrisposte e degli interessi anatocistici.
Il superiore motivo di appello incidentale è infondato.
Orbene, ritiene la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale di Siracusa ha fatto buon governo dell'art. 1284 del c.c. e non ha errato quando ha condannato l “al pagamento, a favore della CP_5 [...]
della somma di Euro 203.874,88, oltre la debenza degli Controparte_1
interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché al pagamento della ulteriore somma di €
6.502,13 a titolo di interessi legali, oltre gli ulteriori interessi legali dal dì della domanda all'effettivo pagamento”.
Osserva, ancora il Collegio che la dizione di condanna del “oltre gli Pt_1
interessi della domanda al soddisfo” utilizzata dal primo decidente in dispositivo debba essere interpretata proprio come riconoscimento, ex art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici in favore della Parte_3
Pertanto, alla luce di quanto sopra statuito, l'appello incidentale deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la prevalente soccombenza e vanno poste a carico del tenuto conto del valore Parte_1
della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio e dell'attività difensiva effettivamente svolta applicando, ratione temporis, le tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022.
Atteso il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13, co. 1 – quater, del D.P.R. 115/2002 per effetto del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha 16 proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, ai sensi del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 937/2024 R.G.,
rigetta l'appello principale proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 176/2024 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 25 gennaio 2024, nel giudizio iscritto al N.R.G. 1286/2019;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
condanna il appellante principale alla rifusione in favore di Pt_1 [...]
delle spese relative al grado di appello, che si liquidano in CP_1
complessivi € 7160,00, di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2163,00 per la fase istruttoria e € 2552,00 per la fase decisionale, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dallo stesso dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 18 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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