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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5134/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5134/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Siracusa (SR) in Via Ozanam 4 sc. B, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE S.
PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. CATALDO CANALICCHIO, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. PESSONE MARCO giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Calabria n. 14 sc. F, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N.
90, presso lo studio dell'avv. MARIA GUERCI, che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. TOMMASO SERRA, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 4.2.2025);
IN FATTO E IN DIR.ITTO
Con ricorso del 23.12.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nato il [...], avuto dalla relazione intrattenuta more uxorio con
[...] CP_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo. In
[...] particolare, chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e con regolamentazione della frequentazione padre-figlio secondo le modalità indicate in ricorso;
si rendeva, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Data comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in data 23.1.2025, con comparsa depositata in data 21.3.2025 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso sé stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie e versamento dell'Assegno Unico ed Universale per il figlio nella misura del 100% in suo favore, o, in subordine, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie ed Assegno Unico ed Universale per il figlio nella misura del 50% in favore di ciascun genitore.
All'udienza del 17.4.2025 le parti, personalmente presenti, chiedevano congiuntamente un rinvio essendo in corso trattative per un bonario componimento della lite e alla successiva udienza del
25.11.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
1. Il figlio minore MM sarà affidato in via esclusiva alla madre presso di cui rimarrà collocato.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre;
a tal fine i genitori si raccorderanno con largo anticipo tenendo conto delle esigenze del minore e delle reciproche disponibilità .
3. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il gg. cinque di ogni mese la somma di €.250,00 (duecentocinquanta) che egli sta versando già dal mese di maggio del corrente anno con bonifico bancario. Tale somma dovrà essere aggiornata annualmente sulla base degli indici Istat.
4. L'assegno unico universale riconosciuto per il figlio minore, così come ogni altra provvidenza futura che abbia le medesime finalità, sarà percepito in via esclusiva dalla madre. 5. Le spese straordinarie di cui il figlio dovesse necessitare, individuate nelle linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, che le parti fanno proprie, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Le spese e compensi del procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
Alla medesima udienza, preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5134/2024 V.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5134/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Siracusa (SR) in Via Ozanam 4 sc. B, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE S.
PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. CATALDO CANALICCHIO, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. PESSONE MARCO giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via Calabria n. 14 sc. F, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N.
90, presso lo studio dell'avv. MARIA GUERCI, che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. TOMMASO SERRA, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 4.2.2025);
IN FATTO E IN DIR.ITTO
Con ricorso del 23.12.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nato il [...], avuto dalla relazione intrattenuta more uxorio con
[...] CP_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo. In
[...] particolare, chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e con regolamentazione della frequentazione padre-figlio secondo le modalità indicate in ricorso;
si rendeva, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Data comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in data 23.1.2025, con comparsa depositata in data 21.3.2025 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso sé stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie e versamento dell'Assegno Unico ed Universale per il figlio nella misura del 100% in suo favore, o, in subordine, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie ed Assegno Unico ed Universale per il figlio nella misura del 50% in favore di ciascun genitore.
All'udienza del 17.4.2025 le parti, personalmente presenti, chiedevano congiuntamente un rinvio essendo in corso trattative per un bonario componimento della lite e alla successiva udienza del
25.11.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
1. Il figlio minore MM sarà affidato in via esclusiva alla madre presso di cui rimarrà collocato.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre;
a tal fine i genitori si raccorderanno con largo anticipo tenendo conto delle esigenze del minore e delle reciproche disponibilità .
3. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il gg. cinque di ogni mese la somma di €.250,00 (duecentocinquanta) che egli sta versando già dal mese di maggio del corrente anno con bonifico bancario. Tale somma dovrà essere aggiornata annualmente sulla base degli indici Istat.
4. L'assegno unico universale riconosciuto per il figlio minore, così come ogni altra provvidenza futura che abbia le medesime finalità, sarà percepito in via esclusiva dalla madre. 5. Le spese straordinarie di cui il figlio dovesse necessitare, individuate nelle linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, che le parti fanno proprie, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Le spese e compensi del procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
Alla medesima udienza, preso atto di quanto sopra, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5134/2024 V.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025 nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone