TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 799/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 799/2025 R.G. promosso con ricorso in data 1° aprile 2025 da parte di: nata a [...] il [...], residente a [...] int. Parte_1
13, C.F.: C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_2
int. 13, C.F.: , C.F._2 entrambi difesi e rappresentati, in virtù di mandati in atti, dall'avv. Sara Bertelli (C.F.:
, PEC: ) del Foro di Ferrara ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, sito in Ferrara, Via Borgo dei
Leoni n. 32, con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) La figlia , la quale conta l'età di anni 3, resterà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , Parte_2 Persona_1 presso l'abitazione della madre, infra settimana, nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore
19,30 alle ore 21,30, onde poter cenare con la figlia e metterla a letto, come già in uso tra padre e figlia;
il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_2 [...]
a weekend alterni da sabato pomeriggio alla domenica sera, con possibilità di Per_1
pernotto della figlia presso il padre;
in relazione alle festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , 15 gg. anche non consecutivi, ricomprendendo Persona_1
ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
il giorno di Natale 2025 la figlia minore lo trascorrerà con la madre, mentre il giorno di Capodanno 2026 la figlia Persona_1
minore lo trascorrerà con il padre;
in relazione alle vacanze pasquali, il padre Persona_1
potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , 3 gg. anche non consecutivi, Persona_1 ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; in relazione alle vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , 15 gg. Persona_1
anche non consecutivi, nel mese di agosto, tenuto conto del periodo di ferie del padre che cade in tale mese estivo. Quanto sopra salvo diversi accordi tra i genitori;
3) il padre IG. contribuirà al mantenimento della figlia minore , Parte_2 Persona_1 mercé corresponsione entro il giorno 15 di ogni mese dell'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, da versare sul c/c intestato alla
IGnora n. 260616, in essere presso Credem Banca;
Parte_1
4) il padre IG. contribuirà al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia Parte_2
minore , secondo lo schema in vigore presso il Tribunale di Ferrara, che di Persona_1
seguito si trascrive: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari e medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private 2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite di istruzione senza pernottamento;
2) trasporto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
4) libri scolastici;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) visite di istruzione con pernottamento;
4) viaggi
2 di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione;
2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5) si impegna a trasferire altrove la propria residenza, entro la prima udienza di Parte_2
comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
6) alcun contributo al mantenimento verrà corrisposto l'un l'altro tra le parti, le stesse essendo economicamente autosufficienti;
7) l'assegno unico familiare dell'importo di € 206,00, erogato dall'INPS in favore della figlia minore , continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre, IGnora Persona_1
così come già in uso tra le parti;
Parte_1
8) spese legali del presente procedimento saranno suddivise tra i coniugi al 50%;
9) le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione, ai fini del decorso del termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 15 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara in data Parte_2
01/12/2018 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 222 Parte 1
Anno 2018).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 799/2025 R.G. promosso con ricorso in data 1° aprile 2025 da parte di: nata a [...] il [...], residente a [...] int. Parte_1
13, C.F.: C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_2
int. 13, C.F.: , C.F._2 entrambi difesi e rappresentati, in virtù di mandati in atti, dall'avv. Sara Bertelli (C.F.:
, PEC: ) del Foro di Ferrara ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, sito in Ferrara, Via Borgo dei
Leoni n. 32, con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) La figlia , la quale conta l'età di anni 3, resterà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , Parte_2 Persona_1 presso l'abitazione della madre, infra settimana, nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore
19,30 alle ore 21,30, onde poter cenare con la figlia e metterla a letto, come già in uso tra padre e figlia;
il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_2 [...]
a weekend alterni da sabato pomeriggio alla domenica sera, con possibilità di Per_1
pernotto della figlia presso il padre;
in relazione alle festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , 15 gg. anche non consecutivi, ricomprendendo Persona_1
ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
il giorno di Natale 2025 la figlia minore lo trascorrerà con la madre, mentre il giorno di Capodanno 2026 la figlia Persona_1
minore lo trascorrerà con il padre;
in relazione alle vacanze pasquali, il padre Persona_1
potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , 3 gg. anche non consecutivi, Persona_1 ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; in relazione alle vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , 15 gg. Persona_1
anche non consecutivi, nel mese di agosto, tenuto conto del periodo di ferie del padre che cade in tale mese estivo. Quanto sopra salvo diversi accordi tra i genitori;
3) il padre IG. contribuirà al mantenimento della figlia minore , Parte_2 Persona_1 mercé corresponsione entro il giorno 15 di ogni mese dell'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, da versare sul c/c intestato alla
IGnora n. 260616, in essere presso Credem Banca;
Parte_1
4) il padre IG. contribuirà al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia Parte_2
minore , secondo lo schema in vigore presso il Tribunale di Ferrara, che di Persona_1
seguito si trascrive: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari e medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private 2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite di istruzione senza pernottamento;
2) trasporto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
4) libri scolastici;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) visite di istruzione con pernottamento;
4) viaggi
2 di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione;
2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5) si impegna a trasferire altrove la propria residenza, entro la prima udienza di Parte_2
comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
6) alcun contributo al mantenimento verrà corrisposto l'un l'altro tra le parti, le stesse essendo economicamente autosufficienti;
7) l'assegno unico familiare dell'importo di € 206,00, erogato dall'INPS in favore della figlia minore , continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre, IGnora Persona_1
così come già in uso tra le parti;
Parte_1
8) spese legali del presente procedimento saranno suddivise tra i coniugi al 50%;
9) le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione, ai fini del decorso del termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 15 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara in data Parte_2
01/12/2018 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 222 Parte 1
Anno 2018).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4