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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/08/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3169/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico di rappresentato e difeso dall' Avv. RICCARDO MOSCHETTA del foro di Napoli, CP_1
C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo in Napoli, alla via C.F._2
Gabriele Jannelli n. 45/h (fax 0812136365, pec: Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. e P.Iva ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale pro tempore, con sede in Via Ottorino Rossi n. 9, 21100 Varese, rappresentata e difesa dall'Avv.
Angelo Cantù, dipendente presso la Direzione Generale, e ivi elettivamente domiciliato (pec:
“ ); Email_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 - opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28 aprile 2025, il cui provvedimento è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente : Parte_1
“Voglia l' On. TRIBUNALE adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi di diritto sopra esposti accogliere il presente ricorso e per l' effetto dichiarare la nullità ovvero disporre l' annullamento dell' ordinanza – ingiunzione opposta;
condannare il resistente/opposto al pagamento di
1 spese, diritti ed onorari di lite, oltre 12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente che si dichiara anticipatario”
per parte resistente opposta : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare integralmente l'epigrafato ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti, ancor più già fondatamente accertati in analoghe soprapponili fattispecie.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE I. Sull'iter processuale
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 iscritto a ruolo il 28.9.2023 , quale legale Parte_1 rappresentante di evocava in giudizio l' (di seguito CP_1 Controparte_2
) opponendo l'ordinanza – ingiunzione n. 91443/2023 della Regione Lombardia - CP_3 CP_3 trasmessa con nota prot. N. 91443 del 24.8.23 mediante la quale il Dirigente della resistente gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 1030,00.
Deduceva diversi profili di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione –irrogata per presunte violazioni dell'art. 4
Comma 2 del Regolamento CE 852/04 in ragione delle carenti condizioni igieniche sanitarie rilevate nel corso di CP_ un'ispezione igienico sanitaria effettuata il 24.11.2022 della mensa gestita da in Como via Bassone 11- e precisamente:
I. nell'ordinanza verrebbe indicato unicamente il soggetto trasgressore e non anche identificato l'obbligato in solido nella società CP_1
II. viceversa, nel verbale di irrogazione della sanzione amministrativa farebbe riferimento unicamente a CP_
, senza menzionare;
Parte_1 in entrambi i casi, pertanto, in violazione del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 in materia di responsabilità (solidale, appunto) delle persone giuridiche;
Inoltre:
III. la notificazione sarebbe stata eseguita all'indirizzo pec dell'impresa ( e dunque non CP_1 comunicata formalmente alla persona fisica legale rappresentante ( ); Parte_1
IV. sarebbe stato omesso, in VIOLAZIONE DELL' ART. 24 COST. E DELL' ART. 18 DELLA LEGGE 689/81,
l'obbligo di convocazione dei soggetti ritenuti responsabili, che pertanto non sarebbero stati sentiti, nonostante, peraltro, esplicita richiesta in tal senso;
e ciò in quanto la notifica dell'audizione del
26.6.2023 non sarebbe mai pervenuta ai destinatari
V. nel merito, infine, l'illegittimità dell'ordinanza opposta deriva dalla insussumibilità del fatto storico nella fattispecie di illecito amministrativo rilevato, dovendo piuttosto ricondursi nella fattispecie “di cui al comma 7 D.Lgs. 193/2007” (vds pag.5 ricorso).
Veniva pertanto domandata la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 15.10.2023 il sottoscritto G.I., letti gli artt. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 e art. 415 cpc, fissava udienza al 6 dicembre 2023 invitando, tra gli altri aspetti, l'opponente a prendere posizione sul profilo
2 della tempestività del ricorso ex art. 6 co.VI d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 (non essendovi evidenze della notifica dell'ordinanza ingiunzione) e la cancelleria a provvedere alla notifica, del decreto nonché del ricorso, all'autorità emettente l'ordinanza (ex art. 6 co.VIII d.lgs 1 settembre 2011, n. 150).
All'udienza del 6.12.2023, tenutasi in presenza, nessuno compariva, ed il G.I. preso atto che parte ricorrente, pur non comparendo, aveva invece depositato note di trattazione scritte (seppure non previste e senza previa istanza in tal senso e di trattazione dell'udienza ex art. 127 tec cpc) e che la cancelleria aveva comunicato il decreto a mail diverso da quella indicata dal magistrato e a diverso ente e livello territoriale
( egione.lombardia.it",,epertanto anziché rinnovava Email_3 Email_4 entrambe le disposizioni già date con decreto di fissazione udienza, rappresentando inoltre che in caso di ulteriore mancata comparizione di parte ricorrente alla successiva udienza del 25.1.2024 avrebbe provveduto ai sensi dell'art. 6 co.X lett. B d.lgs. 150/2011 all'estinzione del giudizio.
Con comparsa del 12.1.2024 si costituiva –finalmente ritualmente notiziata- chiedendo il rigetto CP_3 del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, a sua volta confermativa del verbale di ispezione precedentemente emesso.
La resistente contestava i rilievi di controparte, rilevando, in sintesi, come:
(A) il Verbale di Accertamento n. 190/2022 contemplerebbe invero entrambi i soggetti nei loro dati identificativi e anagrafici, ovvero l'autore dell'illecito, , anche in qualità rappresentante della Parte_1 [...] CP_
nonché, quest'ultima in qualità di obbligata in solido;
mentre l'omessa indicazione dell'obbligata in solido nell'ordinanza ingiunzione sarebbe irrilevante potendo l'autorità amministrativa chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure uno o l'altro di essi alla luce del vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica della quale è prevista la responsabilità solidale”;
(B) l'omessa audizione dell'interessato non comportasse la nullità del provvedimento, ben potendo l'interessato spendere in sede giurisdizionale le difese asseritamente impeditegli davanti all'autorità amministrativa stante la mancata audizione;
in ogni caso rappresentava come l'audizione era stata fissata al
16.6.2023, con differimento comunicato telefonicamente all'interessato a seguito di istanza di Parte_1 differimento da questi svolta rispetto all'udienza in precedenza prevista per il 8.6.2023; CP_ (C) l'accertamento igienico-sanitario effettuato il 24.11.2022 presso la mensa di aveva portato a ravvisare ipotesi di illecito non derubricabili a mere inadeguatezze, bensì a carenze necessitanti interventi di pulizia e sanificazione straordinaria stante la presenza di livello di sporco tale, nei locali e relativamente alle attrezzature, da ravvisare forte ed immediato rischio di contaminazione degli alimenti.
All'udienza cartolare del 25.1.2024 il Giudice, esaminate le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti –quella di parte ricorrente incentrata, essenzialmente, sul profilo relativo alla tempestività del ricorso rilevato d'ufficio-, rigettava la richiesta di prova orale (testimoniale) svolta da parte resistente e fissava udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28 aprile 2025, in trattazione cartolare (stante la mancata richiesta di fissazione in presenza svolta dalle parti). Con provvedimento comunicato il 29.4.2025 il sottoscritto G.I., lette le note di trattazione scritta con funzione di note difensive depositate da entrambe le parti –pur rilevando la tardività di quelle depositate da parte ricorrente-, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione.
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contradditorio.
3 Il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo l'ordinanza stata notificata il 24.8.2023, il ricorso iscritto il 28.09.2023 ma non rientrando la materia in esame fra quelle per cui l'art. 3 della Legge n. 742 del
1969 dispone la inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, e dovendosi individuare pertanto il 1.9.2023 quale termine iniziale di decorrenza per l'opposizione.
Correttamente radicata è la causa davanti alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente al Tribunale di Como, territorialmente competente stante il luogo di elevazione della sanzione.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, da ultimo, a seguito della rinnovazione ordinata con provvedimento del 6.12.2023 per le ragioni supra specificate;
la sua esecuzione ha consentito la costituzione, Con rituale e tempestiva da parte di
Sussiste l'interesse ad agire, come la legittimazione ad causam e ad processum, da parte ricorrente, come anche quella passiva dell'Ente evocato in giudizio.
III. Sul merito della domanda.
III.A -Parte ricorrente contesta l'ordinanza ingiunzione concernente il pagamento della somma complessiva di €
1030,00, ritenendola illegittima sotto diversi profili: merita trattare partitamente ognuno di essi.
Giova anzitutto rammentare il contenuto del verbale accertativo, e della conseguente ordinanza ingiunzione: gli agenti accertatori, nel corso di un controllo, rilevavano presso la mensa di via Bassone, in Como, gestita da la presenza di unto e sporco pregresso sia nel locale cucina, tale da comportare un elevato rischio di CP_1 contaminazione degli alimenti in fase di preparazione e di somministrazione, e nel locale spogliatoio, sia sugli armadietti in uso al personale alimentarista per lo stoccaggio degli indumenti puliti di lavoro;
per tale motivo elevavano la sanzione nella misura di € 1.000,00, ovvero di importo pari al doppio del minimo della sanzione prevista, tenuto conto dell'art. 6, comma 5, D.lgs. n. 193/2007, oltre ad € 30 a titolo di spese del procedimento.
III.B -In merito al profilo concernente (supra § I punto III) la presunta omessa notificazione alla persona fisica del legale rappresentante ) –per essere stata notificata unicamente alla pec di si limita il Parte_1 CP_1
Tribunale ad osservare come la circostanza che lo stesso abbia presentato opposizione palesa la Parte_1 circostanza che egli ne abbia avuto conoscenza, determinando dunque un'ipotesi di sanatoria con effetti ex tunc, per come prevista dall'art. 156 c.p.c., espressione di principio generale in ipotesi di costituzione.
III.C - Non aderente alla realtà documentale è poi la tesi (supra, ibidem, punto II) per cui il verbale di accertamento non individuerebbe entrambi i soggetti responsabili, e ciò in quanto testualmente (vds doc 2 di parte convenuta, pag.1, e doc. 2 di parte attrice, pag. 4, espressamente è indicato che “responsabile delle violazioni è il sig. nato a [...] […] in qualità di legale rappresentante/titolare Parte_1 della ditta P.IVA ”, e, al rigo successivo “responsabile in solido ai sensi degli artt. 6 e 14 CP_1 P.IVA_2 della legge 24.11.1981 n. 689 è la ditta P.IVA con sede legale in Piano di Sorrento via II CP_1 P.IVA_2
Bagnulo 16”.
III.D Quanto alle conseguenze dell'omessa mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta
(supra punto IV) la stesse –come efficacemente rappresentato da parte resistente- non implica la nullità del provvedimento;
a tali conclusioni deve ineludibilmente giungersi, nel solco della giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010 e successive Cass. n.. 21146 del 07/08/2019 e Cass.
4 15/10/2021 n. 28296) avuto riguardo alla natura del giudizio di opposizione, che è un giudizio sul rapporto e non sull'atto, con la conseguenza che, anche ove omessa in sede amministrativa, l'audizione dell'interessato avrebbe potuto essere compiuta davanti all'autorità giurisdizionale, senza preclusione e senza che l'eventuale lacuna procedurale in sede amministrativa potesse svolgere ripercussioni in pregiudizio del soggetto richiedente, che avrebbe potuto prospettare i propri argomenti a difesa nel presente giudizio. Ad analoghe conclusioni si richiami anche la giurisprudenza di merito, anche recente (ex multis Tribunale di Roma, Sez. II, con Sentenza del 01/08/2023).
La giurisprudenza richiamata da parte ricorrente –tra le quali si richiami la pronuncia più recente, la n.
5467/2008- risulta superate dalle successive pronunce, supra citate.
Osserva il Tribunale come, inoltre, il ricorrente, pur muovendo un astratto vulnus per omessa audizione, non ha richiesto nel presente giudizio di essere sentito.
Ad ulteriore suffragio in ordine all'inconferenza della tesi attorea si osservi, inoltre, dal punto di vista fattuale della concreta procedura di cui il ricorrente si duole, come lo stesso abbia avuto ampiamente modo di esercitare le proprie difese, depositando scritti di cui ATS ha dato atto (vds ordinanza ingiunzione sub doc.1, pag. 1 “Dato atto che l'Interessato ha presentato uno Scritto Difensivo prot. n. 14544 del 06.02.2023”), e, soprattutto, tenuto conto che non risulta contestata (nella prima difesa successiva né, invero, tout court nell'ambito dell'intero procedimento) l'affermazione di parte resistente secondo cui, pur in difetto di formale notifica, era a conoscenza della data di udienza del 18.6.2023 per essere stata comunicatagli Parte_1 telefonicamente quale riscontro alla richiesta di differimento dell'udienza rispetto alla data in precedenza prevista per il 8.6.2023.
III.E - Quanto al profilo di opposizione (§ I punto I) relativo al fatto che l'ordinanza avrebbe ingiunto il pagamento unicamente al Ricorrente, e non anche specificatamente alla società, esso non risulta pertinente, non solo e non tanto poiché –come sostenuto da parte resistente- effettivamente sommario processo verbale
è da intendersi già parte integrante del provvedimento sanzionatorio, alla stregua di una prima fase dell'iter assieme accertativo e sanzionatorio, quanto, soprattutto, poiché confliggente con il principio di diritto di risalente tradizione ed applicazione per cui in tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente tra i coobbligati solidali “consente all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi” (Cass. Civ. Sez. II, n. 3015 del 10/02/2010; Cass. Civ., Sez. II, n. 4688 del
26/02/2009).
A medesime conclusioni deve giungersi in attuazione del disposto della disposizione normativa in materia: la legge 24 novembre 1981 n 689. Segnatamente, l'art. 14, rubricato “contestazione e notificazione”, seppur al primo comma preveda che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”, all'ultimo comma, il sesto, dispone che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, con la conseguente deduzione per cui, a contrario, l'obbligazione di pagamento non si estingue anche nei confronti del trasgressore in ipotesi di mancata tempestiva notifica, ma solo in relazione al soggetto nei cui confronti CP_ l'omissione stessa si è verificata (nel caso di specie e certamente non ). Parte_1
D'altronde, è la natura stessa del rapporto tra le obbligazioni, ovvero da una parte quella, individuale, dell'autore della violazione (qui ), necessariamente una persona fisica, dall'altra quella dell'ente o Parte_1 società in favore della quale ha agito la persona fisica (qui , eventuale ed aggiuntiva, che determina CP_1
5 CP_ come la responsabilità solidale si sia ulteriore rispetto a quella del trasgressore e da questa Parte_1 dipendente, per cui, di conseguenza, mentre la prima non può non prescindere dalla seconda, invece la responsabilità solidale dell'ente ben può venire meno senza che venga trascinata ad analogo destino anche la seconda, che non può pertanto per ciò solo essere tacciata di illegittimità.
Non è, infine, di ostacolo alle conclusioni esposte la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata da parte ricorrente, ed in particolare la pronuncia n.23875/2011 della Cassazione. Il principio di diritto affermato, ovvero “Nel caso in cui la violazione, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere” non confligge con quanto precede, facendo al più CP_ venire meno la responsabilità della persona giuridica, , e non della persona fisica ricorrente, con nessuna conseguenza su questa stante il carattere di accessorietà della prima supra esposto.
III.F - Quanto, infine, alle doglianze relative (§ I punto V) all'assenza, nel merito, dei presupposti per qualificare il fatto storico quale illecito amministrativi anziché derubricarlo a mere inadeguatezze rientranti nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 (premessa l'incompleta indicazione dell'articolo ma solo del comma da parte ricorrente, cui comunque è tenuto a supplire il Giudice nel rispetto del principio iura novit curia) si osservi come essa è viziata da un'errata interpretazione della consecutio tra commi.
E' vero infatti che prevede il comma 7 che “Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Tuttavia la lettura di tale comma non significa, come sostenuto dal ricorrente, che in ipotesi di mancata concessione di termine non si applica sanzione alcuna, bensì che non si applica la sanzione, ulteriore, del comma settimo, senza che ciò riverberi effetti sull'applicazione delle diverse disposizioni presenti nell'articolo ed in particolare sul combinato disposto tra comma ottavo, recitante “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000” e, a seconda della fattispecie, i commi 4, 5 e 6 (rispettivamente:
“4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500”; “5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e
853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i (( requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004)) e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”,
“6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
6 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”).
IV. Sulle conclusioni.
Le argomentazione che precedono portano a concludere per l'irrilevanza dei profili di opposizione svolti da parte ricorrente, e, conseguentemente, per la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 91443/2023 della
- trasmessa con nota prot. N. 91443 del 24.8.23, e del verbale n. 190/2022 di Parte_2
suo presupposto. Parte_3
Non può d'altronde il Tribunale esimersi dal rilevare come oltre alle deduzione spese dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, la medesima parte non ha sostanzialmente svolto alcuna difesa rispetto ai calzanti rilievi di controparte in memoria di costituzione e nelle note cartolari del 24.1.2024, sostanzialmente mai prendendo posizione rispetto alle stesse negli atti successivi, precipuamente né nelle note del 24.1.2024 (peraltro sottoscritte da diverso legale, non in procura, ma con firma digitale del procuratore Avv. Moschetta) nè in quelle conclusive del 28.4.2025.
V. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate -tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino
€ 1.100,00, inferiore a quello indicato dal ricorrente) alla luce del valore di causa (€ 1.030,00)-, tra i medi e i massimi (avuto riguardo alla prossimità al limite massimo di scaglione) con riferimento alle prime due fasi, e ai medi con riferimento a quella di trattazione e a quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da Parte_1 nella qualità di Amministratore Unico di nei confronti di CP_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
[...]
Respinge la domanda di parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del l.r.p.t, CP_3 che quantifica, complessivamente, in € 720,00 (settecentoventi/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 26 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico di rappresentato e difeso dall' Avv. RICCARDO MOSCHETTA del foro di Napoli, CP_1
C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest' ultimo in Napoli, alla via C.F._2
Gabriele Jannelli n. 45/h (fax 0812136365, pec: Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. e P.Iva ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1
Generale pro tempore, con sede in Via Ottorino Rossi n. 9, 21100 Varese, rappresentata e difesa dall'Avv.
Angelo Cantù, dipendente presso la Direzione Generale, e ivi elettivamente domiciliato (pec:
“ ); Email_2
-resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 - opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28 aprile 2025, il cui provvedimento è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente : Parte_1
“Voglia l' On. TRIBUNALE adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi di diritto sopra esposti accogliere il presente ricorso e per l' effetto dichiarare la nullità ovvero disporre l' annullamento dell' ordinanza – ingiunzione opposta;
condannare il resistente/opposto al pagamento di
1 spese, diritti ed onorari di lite, oltre 12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente che si dichiara anticipatario”
per parte resistente opposta : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare integralmente l'epigrafato ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti, ancor più già fondatamente accertati in analoghe soprapponili fattispecie.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE I. Sull'iter processuale
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 iscritto a ruolo il 28.9.2023 , quale legale Parte_1 rappresentante di evocava in giudizio l' (di seguito CP_1 Controparte_2
) opponendo l'ordinanza – ingiunzione n. 91443/2023 della Regione Lombardia - CP_3 CP_3 trasmessa con nota prot. N. 91443 del 24.8.23 mediante la quale il Dirigente della resistente gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 1030,00.
Deduceva diversi profili di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione –irrogata per presunte violazioni dell'art. 4
Comma 2 del Regolamento CE 852/04 in ragione delle carenti condizioni igieniche sanitarie rilevate nel corso di CP_ un'ispezione igienico sanitaria effettuata il 24.11.2022 della mensa gestita da in Como via Bassone 11- e precisamente:
I. nell'ordinanza verrebbe indicato unicamente il soggetto trasgressore e non anche identificato l'obbligato in solido nella società CP_1
II. viceversa, nel verbale di irrogazione della sanzione amministrativa farebbe riferimento unicamente a CP_
, senza menzionare;
Parte_1 in entrambi i casi, pertanto, in violazione del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 in materia di responsabilità (solidale, appunto) delle persone giuridiche;
Inoltre:
III. la notificazione sarebbe stata eseguita all'indirizzo pec dell'impresa ( e dunque non CP_1 comunicata formalmente alla persona fisica legale rappresentante ( ); Parte_1
IV. sarebbe stato omesso, in VIOLAZIONE DELL' ART. 24 COST. E DELL' ART. 18 DELLA LEGGE 689/81,
l'obbligo di convocazione dei soggetti ritenuti responsabili, che pertanto non sarebbero stati sentiti, nonostante, peraltro, esplicita richiesta in tal senso;
e ciò in quanto la notifica dell'audizione del
26.6.2023 non sarebbe mai pervenuta ai destinatari
V. nel merito, infine, l'illegittimità dell'ordinanza opposta deriva dalla insussumibilità del fatto storico nella fattispecie di illecito amministrativo rilevato, dovendo piuttosto ricondursi nella fattispecie “di cui al comma 7 D.Lgs. 193/2007” (vds pag.5 ricorso).
Veniva pertanto domandata la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 15.10.2023 il sottoscritto G.I., letti gli artt. 6 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 e art. 415 cpc, fissava udienza al 6 dicembre 2023 invitando, tra gli altri aspetti, l'opponente a prendere posizione sul profilo
2 della tempestività del ricorso ex art. 6 co.VI d.lgs 1 settembre 2011, n. 150 (non essendovi evidenze della notifica dell'ordinanza ingiunzione) e la cancelleria a provvedere alla notifica, del decreto nonché del ricorso, all'autorità emettente l'ordinanza (ex art. 6 co.VIII d.lgs 1 settembre 2011, n. 150).
All'udienza del 6.12.2023, tenutasi in presenza, nessuno compariva, ed il G.I. preso atto che parte ricorrente, pur non comparendo, aveva invece depositato note di trattazione scritte (seppure non previste e senza previa istanza in tal senso e di trattazione dell'udienza ex art. 127 tec cpc) e che la cancelleria aveva comunicato il decreto a mail diverso da quella indicata dal magistrato e a diverso ente e livello territoriale
( egione.lombardia.it",,epertanto anziché rinnovava Email_3 Email_4 entrambe le disposizioni già date con decreto di fissazione udienza, rappresentando inoltre che in caso di ulteriore mancata comparizione di parte ricorrente alla successiva udienza del 25.1.2024 avrebbe provveduto ai sensi dell'art. 6 co.X lett. B d.lgs. 150/2011 all'estinzione del giudizio.
Con comparsa del 12.1.2024 si costituiva –finalmente ritualmente notiziata- chiedendo il rigetto CP_3 del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, a sua volta confermativa del verbale di ispezione precedentemente emesso.
La resistente contestava i rilievi di controparte, rilevando, in sintesi, come:
(A) il Verbale di Accertamento n. 190/2022 contemplerebbe invero entrambi i soggetti nei loro dati identificativi e anagrafici, ovvero l'autore dell'illecito, , anche in qualità rappresentante della Parte_1 [...] CP_
nonché, quest'ultima in qualità di obbligata in solido;
mentre l'omessa indicazione dell'obbligata in solido nell'ordinanza ingiunzione sarebbe irrilevante potendo l'autorità amministrativa chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure uno o l'altro di essi alla luce del vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica della quale è prevista la responsabilità solidale”;
(B) l'omessa audizione dell'interessato non comportasse la nullità del provvedimento, ben potendo l'interessato spendere in sede giurisdizionale le difese asseritamente impeditegli davanti all'autorità amministrativa stante la mancata audizione;
in ogni caso rappresentava come l'audizione era stata fissata al
16.6.2023, con differimento comunicato telefonicamente all'interessato a seguito di istanza di Parte_1 differimento da questi svolta rispetto all'udienza in precedenza prevista per il 8.6.2023; CP_ (C) l'accertamento igienico-sanitario effettuato il 24.11.2022 presso la mensa di aveva portato a ravvisare ipotesi di illecito non derubricabili a mere inadeguatezze, bensì a carenze necessitanti interventi di pulizia e sanificazione straordinaria stante la presenza di livello di sporco tale, nei locali e relativamente alle attrezzature, da ravvisare forte ed immediato rischio di contaminazione degli alimenti.
All'udienza cartolare del 25.1.2024 il Giudice, esaminate le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti –quella di parte ricorrente incentrata, essenzialmente, sul profilo relativo alla tempestività del ricorso rilevato d'ufficio-, rigettava la richiesta di prova orale (testimoniale) svolta da parte resistente e fissava udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28 aprile 2025, in trattazione cartolare (stante la mancata richiesta di fissazione in presenza svolta dalle parti). Con provvedimento comunicato il 29.4.2025 il sottoscritto G.I., lette le note di trattazione scritta con funzione di note difensive depositate da entrambe le parti –pur rilevando la tardività di quelle depositate da parte ricorrente-, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione.
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali e corretta instaurazione del contradditorio.
3 Il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo l'ordinanza stata notificata il 24.8.2023, il ricorso iscritto il 28.09.2023 ma non rientrando la materia in esame fra quelle per cui l'art. 3 della Legge n. 742 del
1969 dispone la inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, e dovendosi individuare pertanto il 1.9.2023 quale termine iniziale di decorrenza per l'opposizione.
Correttamente radicata è la causa davanti alla giurisdizione ordinaria, e segnatamente al Tribunale di Como, territorialmente competente stante il luogo di elevazione della sanzione.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, da ultimo, a seguito della rinnovazione ordinata con provvedimento del 6.12.2023 per le ragioni supra specificate;
la sua esecuzione ha consentito la costituzione, Con rituale e tempestiva da parte di
Sussiste l'interesse ad agire, come la legittimazione ad causam e ad processum, da parte ricorrente, come anche quella passiva dell'Ente evocato in giudizio.
III. Sul merito della domanda.
III.A -Parte ricorrente contesta l'ordinanza ingiunzione concernente il pagamento della somma complessiva di €
1030,00, ritenendola illegittima sotto diversi profili: merita trattare partitamente ognuno di essi.
Giova anzitutto rammentare il contenuto del verbale accertativo, e della conseguente ordinanza ingiunzione: gli agenti accertatori, nel corso di un controllo, rilevavano presso la mensa di via Bassone, in Como, gestita da la presenza di unto e sporco pregresso sia nel locale cucina, tale da comportare un elevato rischio di CP_1 contaminazione degli alimenti in fase di preparazione e di somministrazione, e nel locale spogliatoio, sia sugli armadietti in uso al personale alimentarista per lo stoccaggio degli indumenti puliti di lavoro;
per tale motivo elevavano la sanzione nella misura di € 1.000,00, ovvero di importo pari al doppio del minimo della sanzione prevista, tenuto conto dell'art. 6, comma 5, D.lgs. n. 193/2007, oltre ad € 30 a titolo di spese del procedimento.
III.B -In merito al profilo concernente (supra § I punto III) la presunta omessa notificazione alla persona fisica del legale rappresentante ) –per essere stata notificata unicamente alla pec di si limita il Parte_1 CP_1
Tribunale ad osservare come la circostanza che lo stesso abbia presentato opposizione palesa la Parte_1 circostanza che egli ne abbia avuto conoscenza, determinando dunque un'ipotesi di sanatoria con effetti ex tunc, per come prevista dall'art. 156 c.p.c., espressione di principio generale in ipotesi di costituzione.
III.C - Non aderente alla realtà documentale è poi la tesi (supra, ibidem, punto II) per cui il verbale di accertamento non individuerebbe entrambi i soggetti responsabili, e ciò in quanto testualmente (vds doc 2 di parte convenuta, pag.1, e doc. 2 di parte attrice, pag. 4, espressamente è indicato che “responsabile delle violazioni è il sig. nato a [...] […] in qualità di legale rappresentante/titolare Parte_1 della ditta P.IVA ”, e, al rigo successivo “responsabile in solido ai sensi degli artt. 6 e 14 CP_1 P.IVA_2 della legge 24.11.1981 n. 689 è la ditta P.IVA con sede legale in Piano di Sorrento via II CP_1 P.IVA_2
Bagnulo 16”.
III.D Quanto alle conseguenze dell'omessa mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta
(supra punto IV) la stesse –come efficacemente rappresentato da parte resistente- non implica la nullità del provvedimento;
a tali conclusioni deve ineludibilmente giungersi, nel solco della giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010 e successive Cass. n.. 21146 del 07/08/2019 e Cass.
4 15/10/2021 n. 28296) avuto riguardo alla natura del giudizio di opposizione, che è un giudizio sul rapporto e non sull'atto, con la conseguenza che, anche ove omessa in sede amministrativa, l'audizione dell'interessato avrebbe potuto essere compiuta davanti all'autorità giurisdizionale, senza preclusione e senza che l'eventuale lacuna procedurale in sede amministrativa potesse svolgere ripercussioni in pregiudizio del soggetto richiedente, che avrebbe potuto prospettare i propri argomenti a difesa nel presente giudizio. Ad analoghe conclusioni si richiami anche la giurisprudenza di merito, anche recente (ex multis Tribunale di Roma, Sez. II, con Sentenza del 01/08/2023).
La giurisprudenza richiamata da parte ricorrente –tra le quali si richiami la pronuncia più recente, la n.
5467/2008- risulta superate dalle successive pronunce, supra citate.
Osserva il Tribunale come, inoltre, il ricorrente, pur muovendo un astratto vulnus per omessa audizione, non ha richiesto nel presente giudizio di essere sentito.
Ad ulteriore suffragio in ordine all'inconferenza della tesi attorea si osservi, inoltre, dal punto di vista fattuale della concreta procedura di cui il ricorrente si duole, come lo stesso abbia avuto ampiamente modo di esercitare le proprie difese, depositando scritti di cui ATS ha dato atto (vds ordinanza ingiunzione sub doc.1, pag. 1 “Dato atto che l'Interessato ha presentato uno Scritto Difensivo prot. n. 14544 del 06.02.2023”), e, soprattutto, tenuto conto che non risulta contestata (nella prima difesa successiva né, invero, tout court nell'ambito dell'intero procedimento) l'affermazione di parte resistente secondo cui, pur in difetto di formale notifica, era a conoscenza della data di udienza del 18.6.2023 per essere stata comunicatagli Parte_1 telefonicamente quale riscontro alla richiesta di differimento dell'udienza rispetto alla data in precedenza prevista per il 8.6.2023.
III.E - Quanto al profilo di opposizione (§ I punto I) relativo al fatto che l'ordinanza avrebbe ingiunto il pagamento unicamente al Ricorrente, e non anche specificatamente alla società, esso non risulta pertinente, non solo e non tanto poiché –come sostenuto da parte resistente- effettivamente sommario processo verbale
è da intendersi già parte integrante del provvedimento sanzionatorio, alla stregua di una prima fase dell'iter assieme accertativo e sanzionatorio, quanto, soprattutto, poiché confliggente con il principio di diritto di risalente tradizione ed applicazione per cui in tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente tra i coobbligati solidali “consente all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi” (Cass. Civ. Sez. II, n. 3015 del 10/02/2010; Cass. Civ., Sez. II, n. 4688 del
26/02/2009).
A medesime conclusioni deve giungersi in attuazione del disposto della disposizione normativa in materia: la legge 24 novembre 1981 n 689. Segnatamente, l'art. 14, rubricato “contestazione e notificazione”, seppur al primo comma preveda che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”, all'ultimo comma, il sesto, dispone che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, con la conseguente deduzione per cui, a contrario, l'obbligazione di pagamento non si estingue anche nei confronti del trasgressore in ipotesi di mancata tempestiva notifica, ma solo in relazione al soggetto nei cui confronti CP_ l'omissione stessa si è verificata (nel caso di specie e certamente non ). Parte_1
D'altronde, è la natura stessa del rapporto tra le obbligazioni, ovvero da una parte quella, individuale, dell'autore della violazione (qui ), necessariamente una persona fisica, dall'altra quella dell'ente o Parte_1 società in favore della quale ha agito la persona fisica (qui , eventuale ed aggiuntiva, che determina CP_1
5 CP_ come la responsabilità solidale si sia ulteriore rispetto a quella del trasgressore e da questa Parte_1 dipendente, per cui, di conseguenza, mentre la prima non può non prescindere dalla seconda, invece la responsabilità solidale dell'ente ben può venire meno senza che venga trascinata ad analogo destino anche la seconda, che non può pertanto per ciò solo essere tacciata di illegittimità.
Non è, infine, di ostacolo alle conclusioni esposte la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata da parte ricorrente, ed in particolare la pronuncia n.23875/2011 della Cassazione. Il principio di diritto affermato, ovvero “Nel caso in cui la violazione, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere” non confligge con quanto precede, facendo al più CP_ venire meno la responsabilità della persona giuridica, , e non della persona fisica ricorrente, con nessuna conseguenza su questa stante il carattere di accessorietà della prima supra esposto.
III.F - Quanto, infine, alle doglianze relative (§ I punto V) all'assenza, nel merito, dei presupposti per qualificare il fatto storico quale illecito amministrativi anziché derubricarlo a mere inadeguatezze rientranti nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 (premessa l'incompleta indicazione dell'articolo ma solo del comma da parte ricorrente, cui comunque è tenuto a supplire il Giudice nel rispetto del principio iura novit curia) si osservi come essa è viziata da un'errata interpretazione della consecutio tra commi.
E' vero infatti che prevede il comma 7 che “Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Tuttavia la lettura di tale comma non significa, come sostenuto dal ricorrente, che in ipotesi di mancata concessione di termine non si applica sanzione alcuna, bensì che non si applica la sanzione, ulteriore, del comma settimo, senza che ciò riverberi effetti sull'applicazione delle diverse disposizioni presenti nell'articolo ed in particolare sul combinato disposto tra comma ottavo, recitante “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000” e, a seconda della fattispecie, i commi 4, 5 e 6 (rispettivamente:
“4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500”; “5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e
853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i (( requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004)) e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”,
“6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
6 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”).
IV. Sulle conclusioni.
Le argomentazione che precedono portano a concludere per l'irrilevanza dei profili di opposizione svolti da parte ricorrente, e, conseguentemente, per la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 91443/2023 della
- trasmessa con nota prot. N. 91443 del 24.8.23, e del verbale n. 190/2022 di Parte_2
suo presupposto. Parte_3
Non può d'altronde il Tribunale esimersi dal rilevare come oltre alle deduzione spese dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, la medesima parte non ha sostanzialmente svolto alcuna difesa rispetto ai calzanti rilievi di controparte in memoria di costituzione e nelle note cartolari del 24.1.2024, sostanzialmente mai prendendo posizione rispetto alle stesse negli atti successivi, precipuamente né nelle note del 24.1.2024 (peraltro sottoscritte da diverso legale, non in procura, ma con firma digitale del procuratore Avv. Moschetta) nè in quelle conclusive del 28.4.2025.
V. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate -tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino
€ 1.100,00, inferiore a quello indicato dal ricorrente) alla luce del valore di causa (€ 1.030,00)-, tra i medi e i massimi (avuto riguardo alla prossimità al limite massimo di scaglione) con riferimento alle prime due fasi, e ai medi con riferimento a quella di trattazione e a quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da Parte_1 nella qualità di Amministratore Unico di nei confronti di CP_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
[...]
Respinge la domanda di parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona del l.r.p.t, CP_3 che quantifica, complessivamente, in € 720,00 (settecentoventi/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 26 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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